Liberi professionisti e pensione di vecchiaia, la Cassazione chiarisce sui criteri di calcolo

Ai sensi dell’art. 6 l. n. 45/1990, in ipotesi di coincidenza di periodi assicurativi, la contribuzione del libero professionista risulta essere quella di importo più elevato nel solo caso di mancanza di attività effettiva.

La sentenza n. 25345, depositata dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione il 28 novembre 2014, chiarisce alcuni punti sulla disciplina della coincidenza dei periodi di contribuzione. Il caso. La Corte d’appello di Catanzaro confermava la sentenza del giudice di prime cure con la quale era stata accolta la domanda proposta nei confronti della Cassa Italiani di Previdenza dei geometri, intesa ad ottenere il ricalcolo delle pensione di vecchiaia in applicazione dell’art. 6 l. n. 45/1990 e dell’art. 2 l. n. 773/1982. La Corte territoriale motivava nel senso che – in caso di coincidenza di periodi contributivi – ai fini del calcolo della pensione si dovesse comunque tenere conto dell’importo più elevato anche se il riferimento era a prestazioni effettivamente svolte . Coincidenza di più periodi coperti da contribuzione come comportarsi. La Cassa dei geometri liberi professionisti ricorre per cassazione, con un motivo di ricorso giudicato fondato. In particolare la Suprema Corte rileva che solo in mancanza di attività effettiva deve considerarsi la contribuzione di importo più elevato ai fini del calcolo della pensione. Laddove si verifichi la coincidenza di più periodi coperti, sono utili quelli relativi all’attività effettiva. La ratio della norma è quella di favorire il contributo massimo nel medesimo coincidente periodo lavorativo, mentre nel caso di coincidenza di periodi con contribuzione relativa ad attività effettiva la stessa può essere trasferita o rimborsata. fonte www.lavoropiu.info

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 ottobre – 28 novembre 2014, n. 25345 Presidente Stile – Relatore Maisano Svolgimento del processo Con sentenza del 2 aprile - 29 luglio 2009 la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 17 gennaio 2007 con la quale era stata accolta la domanda proposta da B.S. nei confronti della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti intesa ad ottenere il ricalcolo della pensione di vecchiaia in applicazione dell'art. 6 della legge 5 marzo 1990 n. 45 e dell'art. 2 della legge 20 ottobre 1982 n. 773, ed era stata conseguentemente calcolata la pensione in questione in e 15.379,35 annui, con la conseguente condanna della Cassa resistente al pagamento in favore del B. della somma di ê 33.045,65 a titolo di differenze tra l'importo dovuto e l'importo percepito fino al settembre 2004. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia interpretando gli arti. 2 della legge 773 del 1982 e 6 della legge n. 45 del 1990 nel senso che, nel caso di coincidenza di periodi contributivi, ai fini del calcolo della pensione deve comunque tenersi conto dell'importo contributivo più elevato, non solo nel caso di mancanza di effettiva prestazione, ma anche nel caso in cui le contribuzioni coincidenti si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte. La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo. Resiste il B. con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo si lamenta violazione, falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 6 della legge n. 45 del 1990 ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare la Cassa ricorrente deduce che l'art. 6 della legge n. 45 del 1990 prevederebbe che la contribuzione relativa a periodi coincidenti sarebbe da considerare una sola volta e nella misura corrispondente alla contribuzione di importo più elevato solo in mancanza di attività effettiva, mentre, nel caso in questione, non potrebbe considerarsi la contribuzione relativa a periodi assicurativi maturati nella gestione di provenienza essendo stata questa già considerata, per la parte corrispondente al relativo versamento effettivo, ai fini del diritto a pensione, per cui sarebbe venuta meno la stessa ragion d'essere della ricongiunzione, e la stessa Cassa aveva proceduto al rimborso delle somme trasferite dall'INPS relative ai periodi coincidenti con la posizione assicurativa accreditata presso la Cassa. Il ricorso è fondato. Come esattamente rilevato dalla Cassa ricorrente, sia la lettera che la ratio dell'art. 6 della legge n. 45 del 1990, inducono a ritenere che solo in mancanza di attività effettiva deve considerarsi la contribuzione di importo più elevato ai fini del calcolo della pensione. A ciò induce la lettera della norma secondo cui, ove si verifichi la coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. Appare chiara anche la ratio di tale norma che intende favorire il contributo massimo nel medesimo coincidente periodo lavorativo, mentre, nel caso di coincidenza di periodi coperti da contribuzione relativa ad attività effettiva la contribuzione stessa può essere trasferita o rimborsata. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria che si adeguerà al seguente principio di diritto Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 45 del 5 marzo 1990, in caso di coincidenza di periodi assicurativi, la contribuzione utile è quella di importo più elevato nel solo caso di mancanza di attività effettiva . Le spese del presente giudizio saranno regolate dal giudice del rinvio. P.Q.M. La Corre di Cassazione accoglie il ricorso Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Reggio Calabria.