Il pagamento può essere provato con qualsiasi mezzo

Secondo i principi generali, il debitore ha il diritto di provare l’avvenuto pagamento dell’obbligazione a suo carico con ogni mezzo, e questo diritto non può essere impedito dall’omesso rilascio della quietanza. La valutazione sulla idoneità della prova offerta è rimessa al Giudice di merito.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25251, depositata il 27 novembre 2014. Il caso. La Corte d’appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, rigettava la richiesta dell’erede di una pensionata relativa al pagamento di taluni ratei pensionistici da quest’ultima maturati per pensione di vecchiaia nell’anno 2004 in quanto, secondo i Giudici di merito, l’INPS aveva dimostrato l’avvenuto pagamento della prestazione. Contro tale sentenza, l’assicurata proponeva ricorso alla Corte di Cassazione. Non è necessaria la quietanza per dimostrare l’avvenuto pagamento. In particolare, la ricorrente lamentava un errore da parte della sentenza impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto provato il pagamento esclusivamente sulla base dei tabulati prodotti dall’Istituto dai quali risultava solo una sua dichiarazione sull’esistenza di meri mandati di pagamento del tutto inidonei ad assolvere gli effetti della quietanza di cui all’art. 1199 c.c. Motivo che non viene tuttavia condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, rigetta il ricorso. Ed infatti, come già affermato in numerosi suoi precedenti Cass. nn. 12747/2003 4373/2003 , il controllo della Corte può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova con l’effetto che, in presenza di una sentenza adeguatamente motivata, risulta preclusa qualsiasi valutazione di merito. Tali principi trovano applicazione anche in tema di prova dell’estinzione del debito dell’Ente pubblico previdenziale occorrendo, al fine di escludere l’ammissibilità dei mezzi di prova diversi dalla quietanza, un’apposita prescrizione di legge che non è dato rinvenire per i pagamenti eseguiti dall’INPS . La ricorrente doveva contestare i tabulati. Ad avviso della Corte, è errata anche la contestazione della ricorrente circa la violazione dell’art. 1199 c.c., in quanto tale norma non attribuisce alcun rilievo formale alla quietanza ai fini della prova del pagamento, atteso che essa costituisce solamente uno dei mezzi di prova – ancorché senza dubbio privilegiato – dell’avvenuto pagamento, lasciato al libero apprezzamento del Giudicante. Poiché nel caso di specie la valutazione effettuata dai Giudici di merito sulle prove documentali offerte dall’Istituto risultava giuridicamente corretta, il ricorso doveva essere rigettato. Al giudizio in Cassazione non si applicano le regole sulla interruzione. Sotto un ulteriore profilo, la Corte rileva come il giudizio sia stato chiamato ad una prima adunanza all’esito della quale, preso atto della sospensione a tempo indeterminato del difensore della ricorrente peraltro, in una vicenda legata ad una maxitruffa all’INPS che lo scorso anno ha avuto molto clamore sulla stampa nazionale , è stato rinviato ad altra udienza, nella quale tuttavia non compariva alcun nuovo difensore. Fatta questa premessa, la Corte rileva come il giudizio di legittimità – caratterizzato dall’impulso d’ufficio – non sia soggetto ad interruzione secondo quanto previsto dall’art. 299 c.p.c. che si riferisce al solo giudizio di merito , senza che ciò implichi alcuna violazione del diritto di difesa in quanto il Legislatore ben può – nei limiti della ragionevolezza – ridurre la rilevanza di eventi che in astratto potrebbero compromettere l’effettività del contraddittorio . Un problema di garanzia del contraddittorio, conclude la Corte, potrebbe porsi solo sotto il profilo della esiguità del tempo a disposizione della parte per munirsi di un nuovo difensore che possa presenziare all’udienza con la necessaria preparazione ipotesi che, tuttavia, nel caso di specie non era prospettabile atteso che la nuova udienza si è svolta dopo oltre sette mesi dal rinvio della causa.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 22 ottobre – 27 novembre 2014, n. 25251 Presidente Curzio – Relatore Marotta Fatto e diritto 1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto Con sentenza n. 4360/2010, depositata in data 24 agosto 2010, la Corte di appello di Roma, pronunciando sull'impugnazione proposta da A.S.F., nei confronti dell'I.N.P.S., avverso la decisione resa in data 26 giugno 2008 dal Tribunale di Roma, confermava la disposta revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dalla F. nella qualità di erede di J. F. avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 5.751,16 a titolo di ratei pensionistici maturati e non riscossi per pensione di vecchiaia per l'anno 2004. Riteneva la Corte territoriale che l'Istituto avesse fornito la prova dell'avvenuto pagamento della prestazione. Avverso tale sentenza A.S.F. ricorre per cassazione con un motivo. L'I.N.P.S. resiste con controricorso. Con l'unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli arti. 2697 e 1199 cod. civ. e del principio iuxta alligata et probata. Lamenta che il giudice di merito abbia ritenuto esistente il versamento sulla base dei tabulati di pagamento emessi dall'Istituto da cui emergeva solo una dichiarazione di parte debitrice dell'esistenza di meri mandati di pagamento e che, pertanto, non potevano essere considerati, a fini probatori, al pari della quietanza prevista dall'art. 1199 cod. civ Di conseguenza deduce che sarebbe mancata la prova liberatoria idonea a ritenere assolto il debito dell'Istituto. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo i principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni, il debitore ha il diritto di provare l'avvenuto pagamento dell'obbligazione a suo carico e l'esercizio di questo diritto non può essere impedito dall'omesso rilascio della quietanza cfr. Cass. 6 giugno 1973, n. 1630 . Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova cfr. Cass. 25 marzo 2003, 4373 id. 1 settembre 2003, n. 12747 . Questi principi trovano applicazione vedi Cass. 2 novembre 2009, n. 23142 anche in tema di prova della estinzione satisfattiva del debito dell'ente pubblico previdenziale, occorrendo, al fine di escludere l'ammissibilità di mezzi di prova diversi dalla quietanza, un'apposita prescrizione di legge che non è dato rinvenire per i pagamenti eseguiti dall'I.N.P.S., non applicandosi all'Istituto la legge di contabilità generale R-D. n. 2440 del 1923, art. 55 e il relativo regolamento R.D. n. 827 del 1924, art. 26 e segg. relativi ai pagamenti eseguiti dallo Stato cfr. Cass. 13 febbraio 2012 nel medesimo senso la già citata Cass. 23142 del 2009 . Tanto premesso, nella specie si discute circa la correttezza dell'apprezzamento del giudice di merito della prova fornita dall'I.N.P.S. a proposito del dedotto pagamento. La Corte territoriale ha ritenuto raggiunta tale prova sulla base di due elementi la mancata contestazione da parte dell'assicurata e la compiuta indicazione dei dati del versamento da parte dell'Istituto che ha prodotto un tabulato attestante, per gli anni dal 2003 al 2006, le singole rate mensili e la data di esigibilità nonché le modalità di pagamento mediante accredito presso l'Istituto centrale delle Banche popolari italiane - coordinate bancarie 05000 . Il motivo di ricorso, invero, non prende in effettiva considerazione e non censura specificamente la prima delle suddette raciones deddendi della sentenza. In ogni caso è infondata la doglianza della ricorrente relativa alla violazione dell'art. 1199 cod. civ., il quale attribuisce al debitore il diritto di ottenere quietanza di pagamento dal creditore. Da tale norma, infatti, non deriva alcun rilievo formale della quietanza ai fini della prova del pagamento, atteso che essa è uno dei mezzi di prova dell'avvenuto pagamento - certamente privilegiato per la sua provenienza diretta dal creditore - lasciato all'apprezzamento del giudicante, il quale in sua mancanza è, comunque, libero di apprezzare gli altri mezzi probatori offerti dal debitore. Nel caso in questione la valutazione della prova documentale diversa dalla quietanza offerta dall'I.N.P.S. risulta giuridicamente corretta e congruamente motivata dal giudice di merito, con argomenti che sfuggono ad ogni censura di legittimità. Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ. . 2 - Occorre rilevare che la causa, sulla base della relazione redatta a norma dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata chiamata ad una prima adunanza, per la trattazione in camera di consiglio, all'esito della quale il Collegio, preso atto della sospensione a tempo indeterminato del difensore della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 46 della Legge professionale, avvocato Gina Tralicci, è stata rinviata a nuovo ruolo per essere, infine, chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 22 ottobre 2014. Rileva il Collegio che il giudizio di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli art. 299 segg. cod. proc. civ., tenendo conto che tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità, e ciò - pur considerato il rilievo delle attività espletabili dagli avvocati delle parti dopo il deposito del ricorso produzione di documenti, integrazione del contraddittorio, partecipazione alla discussione orale, ecc. - non contrasta, manifestamente, con gli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111 Cost., perché il Legislatore ben può - nei limiti della ragionevolezza - ridurre la rilevanza di eventi che in astratto potrebbero compromettere l'effettività del contraddittorio ciò che avviene anche per il giudizio di merito quanto a vicende quali la rinuncia o la revoca del mandato , ovvero escludere, per il solo giudizio di cassazione, in considerazione delle sue caratteristiche, l'effetto interruttivo collegato ad eventi come, appunto, la sospensione del difensore dall'esercizio della professione incidenti, per converso, sul giudizio di merito. A tali evenienze potrebbe far fronte la parte, gravata quindi dell'onere di attivarsi o - nel giudizio di legittimità - di prestare particolare attenzione v., in tal senso, Cass. 20325/2004 . Un eventuale problema di effettività del diritto di difesa potrebbe porsi sotto il profilo della esiguità del tempo a disposizione della parte per munirsi di un nuovo difensore che possa partecipare all'udienza con la necessaria preparazione, ipotesi, però, nella specie da escludere in considerazione della cirC. che l'odierna udienza camerale si è svolta dopo oltre sette mesi dal rinvio della causa a nuovo ruolo per la sanzione disciplinare inflitta al difensore della parte ricorrente. Peraltro il comportamento inerte della parte è stato valorizzato anche dalle Sezioni unite della Corte, con sentenza n. 477 del 2006, che hanno ritenuto che ove la parte, ricevuta la comunicazione della necessità di munirsi di un nuovo difensore sempre nell'ipotesi, pur diversa dalla presente, della morte del difensore , sia rimasta inerte, non provvedendo alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti prescritti dall'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ Ed ancora, a conferma dell'impulso d'ufficio del giudizio di Cassazione e dell'ordinaria diligenza che deve esigersi dalla parte affinché si assicuri una nuova difesa, questa Corte, con la sentenza n. 17065 del 2007, ha rigettato l'istanza di rinvio del processo a nuovo ruolo, formulata dalla parte personalmente prima dell'udienza pubblica, onde consentire la nomina di altro difensore, ove non forniti, dalla parte medesima, gli elementi necessari quali l'indicazione della decorrenza della sospensione e il momento della sua conoscenza per valutare l'impiego dell'ordinaria diligenza per assicurarsi una nuova difesa. Nel ricorso all'esame, avente ad oggetto il pagamento di ratei pensionistici maturati e non riscossi, proposto da ricorrente di nazionalità croata, patrocinata da avvocato, ora soggetto a sospensione dall'esercizio della professione, la comunicazione della Cancelleria della Corte è stata fatta alla parte personalmente e l'onere di diligenza del quale si è detto non risulta in alcun modo assolto. 3 - Tanto premesso, questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo. 3 - Conseguentemente, il ricorso va rigettato. 4 - La regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità non può che seguire la soccombenza dovendosi rilevare l'inefficacia della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 cod. proc. civ. resa in calce al ricorso per cassazione e sottoscritta dal solo difensore e non specificamente dalla parte cfr. anche la più recenti Cass. 28 gennaio 2014, n. 1819 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'I.N.P.S., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in curo 100,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.