Ferie: l’ultima parola spetta al datore di lavoro

Il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività dell’impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, nella sentenza n. 25159, depositata il 26 novembre 2014. Il fatto. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano aveva giudicato illegittimo il licenziamento e reintegrato la lavoratrice nel suo posto di lavoro, sostenendo che il comportamento della stessa non potesse ritenersi in malafede, in quanto, a precisa richiesta della lavoratrice, la società datrice di lavoro, pur avendo concesso solo in parte il periodo di fiere richiesto, tuttavia non aveva neppure espressamente rigettato la domanda per il periodo residuo. Contro tale decisione proponeva gravame la società datrice di lavoro, che veniva accolto dalla Corte d’appello con il rigetto dell’originaria domanda proposta dalla lavoratrice, la quale ha proposto ricorso per cassazione. Il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie. Il Collegio ritiene che, a fronte della richiesta della lavoratrice di fruire di determinati periodi di ferie, la risposta della società era stata assolutamente chiara ed inequivocabile l’azienda autorizzò unicamente il periodo di ferie richiesto, con la conseguenza che le ulteriori pretese ferie, di fatto godute dalla lavoratrice, erano frutto di una illegittima autodeterminazione e collocamento unilaterale in ferie da parte della stessa. Ciò, sostiene il Collegio, è in contrasto con l’art. 2109 c.c. e con il consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario in materia, secondo il quale il lavoratore non può scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell’attività dell’impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro. Pertanto, la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 ottobre – 26 novembre 2014, numero 25159 Presidente Macioce – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo Con ricorso del 19 novembre 2008, la società Poste italiane convenne in giudizio avanti la sezione lavoro della Corte d'Appello di Milano L.L.P., sua dipendente, proponendo appello avverso la sentenza resa tra le parti dal giudice del lavoro del Tribunale di Milano numero 3790/2007. Il primo giudice aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice in data 24 marzo 2006, ritenendo che l'assenza contestatale e relativa ad un periodo di ferie che, secondo la datrice di lavoro, la stessa si sarebbe unilateralmente attribuita, non potesse essere ritenuta ingiustificata, in quanto, a precisa richiesta della lavoratrice, la società datrice di lavoro,pur avendo concesso solo in parte il periodo richiesto, tuttavia non aveva neppure espressamente rigettato la domanda per il periodo residuo inoltre in relazione al conteggio delle ferie spettanti alla lavoratrice, relative anche all'anno precedente, si era verificata una situazione di confusione ed incertezza dovuta al fatto che in precedenza la L.P. era stata licenziata e quindi reintegrata, cosicché le ferie relative alla pregressa fase del rapporto di lavoro, secondo l'azienda, le sarebbero state già liquidate all'atto dei licenziamento e non le sarebbero più spettate in natura. La società Poste riconosceva peraltro che le buste-paga consegnate alla lavoratrice fino al novembre precedente la richiesta di ferie, riportavano in realtà un consistente numero di residui giorni di ferie da fruire tali da giustificare almeno in astratto la richiesta della lavoratrice indicati per errore, come successivamente chiarito dall'azienda. Il Tribunale aveva quindi ritenuto che, date le circostanze, occorresse fare riferimento solo alla situazione soggettiva delle parti e che, sotto tale profilo, il comportamento della lavoratrice non potesse ritenersi in malafede, in quanto alla stessa non erano mai state espressamente negate le ferie nel periodo richiesto il giudice aveva osservato che la posizione dell'azienda sul punto era stata ambigua anche successivamente infatti i superiori le avevano chiesto informazioni circa la sua posizione in quel periodo, senza neppure contestarle immediatamente l'assenza. Conclusivamente il giudice aveva accolto l'impugnativa e reintegrato la lavoratrice nel suo posto di lavoro. Nell'atto di gravame, Poste Italiane ribadiva che, alla data della richiesta, la lavoratrice non aveva diritto alle ferie richieste e che, comunque, le stesse non le erano state concesse in modo integrale, cosicché essa si sarebbe dovuta attenere al provvedimento datoriale, non potendo attribuirsele unilateralmente. Costituitasi la lavoratrice, la Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 6 maggio 2011, accoglieva il gravame, rigettando l'originaria domanda proposta dalla L.P., che ora propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste la società Poste Italiane con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia art. 360, comma 1, numero 5 c.p.c. . Lamenta che i giudici di appello pervennero erroneamente a conclusioni opposte a quelle del Tribunale, circa la spettanza o meno delle ferie alla lavoratrice e l'irrilevanza dell'obiettiva confusione circa il numero di giorni di ferie spettanti alla lavoratrice. 2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 c.c. e 52 del c.c.numero l. di categoria art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c. per avere mal valutato la gravità del comportamento e la proporzionalità della relativa sanzione adottata, anche alla luce della contrattazione collettiva che pone in risalto l'intenzionalità del comportamento addebitato. 3.-Con il terzo motivo la lavoratrice denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia art. 360, comma 1, numero 5 c.p.c. , inerente la sua buona fede a fronte dell'obiettiva incertezza circa i giorni di ferie spettantile. 4.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili laddove sottopongono a questa Corte una nuova valutazione delle circostanze di fatto circa gli atti e comportamenti adottati dalle parti prima del godimento delle ferie, ex piurimis Cass. numero 10833\10 numero 8718/2005 numero 15693/2004 numero 2357/2004 , e per il resto infondati. Ed invero, premesso che ben può il giudice di appello pervenire ad una valutazione delle circostanze di causa diversa da quella del primo giudice, come correttamente accertato e rilevato dal giudice d'appello nella fattispecie,è pacifica la circostanza che a fronte della richiesta della lavoratrice di fruire dei seguenti periodi di-ferie dal 31.12.05 al 7.1.06 e dal 14.1.06 al 4.2.06, la risposta della società era stata assolutamente chiara ed inequivocabile le vengono autorizzate le seguenti giornate di ferie dal 31.12.05 al 7.1.06, giorni 6 . Sicché, conclude logicamente la Corte di merito, per quanto potesse risultare incerto l'effettivo ammontare delle ferie spettanti alla lavoratrice sulla scorta delle buste paga e del precedente licenziamento con successiva reintegra nel posto di lavoro , quel che risultava certo è che l'azienda autorizzò unicamente il periodo di ferie sopra riportato, con la conseguenza che le ulteriori pretese ferie di fatto godute dalla lavoratrice, erano frutto di una illegittima autodeterminazione e collocamento unilaterale in ferie da parte della stessa, in contrasto con l'art. 2109 c.c. e conseguentemente, inoltre, come incontestata mente accertato dalla Corte di merito, con l'art. 53 del c.c.numero l. di categoria che sanziona col licenziamento le assenze ingiustificate per oltre dieci giorni ed il consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario in materia, secondo cui il lavoratore non pw scegliere arbitrariamente il periodo di godimento delle ferie, trattandosi di evento che va coordinato con le esigenze di un ordinato svolgimento dell'attività dell'impresa e la cui concessione costituisce una prerogativa riconducibile al potere organizzativo del datore di lavoro Cass. numero 18166\13 Cass. numero 9816\08 . 4.- II ricorso deve pertanto rigettarsi. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.100,00 per esborsi, €.4.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.