Se gli scatti di anzianità non erano dovuti dal cedente, non lo sono nemmeno dal cessionario

Nel caso di trasferimento di azienda, il riconoscimento, in favore dei lavoratori dell'azienda ceduta, dell'anzianità maturata presso il cedente non implica che il cessionario debba corrispondere gli scatti in riferimento a tale anzianità, ove presso il datore di lavoro precedente non esistesse il diritto a percepire gli scatti periodici di anzianità, essendo questi dovuti solo a partire dal periodo lavorativo regolato dalla contrattazione applicata presso il cessionario. Il principio secondo cui nel trasferimento d'azienda il lavoratore conserva tutti i diritti maturati alla data della cessione non consente al medesimo dipendente di rivendicare, sulla base delle norme collettive in vigore presso il cessionario ed in modo retroattivo un diritto a scatti retributivi non previsto dalla disciplina collettiva applicata dal cedente e pertanto estraneo al patrimonio giuridico dello stesso al momento del trasferimento.

Lo afferma la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza n. 25021, depositata il 25 novembre 2014. La vicenda esaminata domanda di alcuni lavoratori volta ad ottenere il riconoscimento degli scatti di anzianità e correlate differenze retributive spettanti in base al contratto collettivo applicato dal cessionario, tenendo conto dell’anzianità maturata presso il cedente. Alcuni lavoratori già alle dipendenze di un Comune e assunti da s.p.a. di gestione servizio acquedotto cittadino, si rivolgevano al Tribunale del lavoro al fine di ottenere la riliquidazione degli scatti di anzianità spettanti sulla base del contratto collettivo di settore, applicato alla s.p.a. cessionaria, tenuto conto dell’anzianità maturata presso il Comune cedente. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando la società cessionaria al pagamento delle differenze retributive maturate a far data dalla nuova assunzione. Proponeva appello l’azienda ma la Corte d’Appello lo rigettava. Proponeva ricorso in Cassazione la s.p.a Scatti di anzianità e anzianità di servizio. La decisione della Suprema Corte analizza prima di tutto le figure degli scatti di anzianità e l’anzianità di servizio, in base al disposto dell’art. 2112 c.c Questa norma prevede che in caso di cessione d’azienda venga trasposta l’anzianità di servizio maturata dal lavoratore presso il cedente al cessionario. Ciò tuttavia non comporta che venga operata la migrazione presso il nuovo datore di lavoro anche degli scatti di anzianità, ove questi mai furono inseriti come elemento retributivo nel trattamento spettante presso il datore di lavoro cedente. In altre parole, affermano i giudici di legittimità, gli scatti di anzianità ed il relativo metodo di calcolo, non rappresentano diritti acquisiti nel caso in cui, presso il cedente, non vi fosse il diritto a percepire gli scatti periodici di anzianità. Posto che in base alla contrattazione collettiva applicata dal cedente non sussisteva alcun diritto a scatti retributivi, non è consentito rivendicare nei confronti del cessionario diritti estranei alla sfera giuridica del cedente. Salvaguardato il trattamento retributivo già acquisito. La tesi affermata dalla Corte di legittimità appare coerente con le tutele dei lavoratori in materia previste dalla direttive comunitarie. La Corte di Giustizia, in precedenti pronunce, ebbe ad affermare che l’anzianità non costituisce di per sé un diritto che i lavoratori potrebbero far valere presso il nuovo datore di lavoro, ma un parametro per determinare diritti di natura pecuniaria che dovranno trovare garanzia presso il cessionario. Da ciò deriva che in caso di trasferimento di lavoratori da un’azienda ad un’altra non è possibile operare un peggioramento retributivo sostanziale per i lavoratori trasferiti, per il mancato riconoscimento dell’anzianità maturata presso il datore di lavoro cedente ma ciò non può spingersi a far sorgere il diritto a vedersi riconosciuti trattamenti retributivi non dovuti in base alla contrattazione collettiva applicata presso il datore di lavoro cedente. Prevalente il trattamento economico più favorevole. Peraltro è emerso, nel caso esaminato, che il passaggio dei lavoratori alla nuova azienda e la conseguente applicazione di diversa contrattazione collettiva, ha comportato, nel concreto, un trattamento retributivo complessivo più favorevole rispetto a quello originariamente riconosciuto. Il Giudice è chiamato a valutare se il mutamento di datore di lavoro abbia originato un peggioramento retributivo sostanziale operando un raffronto globale tra le due condizioni retributive. Ove si accerti concretamente il mutamento in pejus del trattamento economico globale si avrà violazione delle norme a tutela dei lavoratori ceduti. Diversamente permarrà valida e legittima l’applicazione del nuovo trattamento economico più favorevole. Sui principi di diritto sopra affermati, la Corte ha così cassato la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha respinto le domande di rivendicazione economica proposte dagli originari ricorrenti.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 ottobre – 25 novembre 2014, n. 25021 Presidente Roselli Relatore Ghinoy Svolgimento del processo F.L. ed altri 14 colleghi, già dipendenti del Comune di , venivano assunti da Nuove Acque s.p.a. in data 1 giugno 1999, a seguito dell'affidamento a tale società del servizio di acquedotto della città. Con ricorso al Tribunale di Arezzo chiedevano di condannare la s.p.a. Nuove Acque a riliquidare gli scatti di anzianità spettanti sulla base del contratto collettivo Federgasacqua, tenendo conto dell'anzianità maturata presso il Comune. Il Tribunale di Arezzo accoglieva la domanda e condannava Nuove Acque s.p.a. al pagamento delle differenze retributive conseguentemente maturate a far data dalla nuova assunzione, dichiarando tuttavia la nullità della domanda che concerneva la quantificazione del dovuto. L'appello proposto dalla società veniva rigettato dalla Corte d'Appello di Firenze con la sentenza n. 1351 del 2007. La Corte riteneva che la successione tra Comune e Nuove Acque s.p.a. nella gestione del servizio idrico fosse disciplinata dall'articolo 2112 c.comma e che la tutela apprestata per i lavoratori da tale norma dovesse ricomprendere ogni diritto derivante dall'anzianità maturata alle dipendenze dell'ente cedente l’anzianità di servizio doveva quindi essere conservata ad ogni effetto economico, sicché appariva insufficiente la previsione dell'accordo collettivo dell'11/6/1999 con il quale le parti avevano stabilito un parziale recupero degli scatti di anzianità maturati dal 1995 mediante una voce denominata elemento distinto dalla retribuzione , percepita per 14 mensilità e non computabile ai fini del TFR. Accoglieva poi l'appello incidentale proposto dai lavoratori e condannava Nuove Acque s.p.a. alla corresponsione degli importi determinati per ciascuno di essi sulla base di consulenza tecnica contabile. Per la cassazione della sentenza Nuove Acque s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, cui hanno resistito F.L. e gli altri litisconsorti. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione I. Sintesi dei motivi di ricorso. 1. Come primo motivo la parte ricorrente denuncia la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la Corte d'appello laddove ha ritenuto applicabile la disciplina legale di cui all'articolo 2112 del codice civile, nonostante che l'art. 34 del D.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993 come sostituito dall'articolo 19 del D.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 numero 80, trasfuso poi nell'articolo 31 del D.lgs. n. 165 del 2000 ne escluda l'applicazione nel caso di disposizioni di leggi speciali, qual è la L.R. Toscana del 4 aprile 1997 numero 26, emanata in virtù dell'articolo 12 e. 3 della L. delega 5 gennaio 1994 numero 36. L'art. 31 del D.lgs. n. 165 e le disposizioni in esso recepite legittimerebbe infatti l'introduzione ad opera della legge regionale di un regime speciale derogatorio rispetto alla disciplina generale sul trasferimento di imprese contenuta nell’articolo 2112 del codice civile, con particolare riguardo alle modalità di individuazione del personale da trasferire, nonché del trattamento economico e normativo. 2. Come secondo motivo lamenta il difetto di motivazione nel quale sarebbe incorsa la Corte d'appello laddove ha ritenuto applicabile l’art. 2112 c.c., mentre nel caso il rapporto di pubblico impiego precedentemente intrattenuto con l'ente locale è stato interrotto, con la soppressione del posto dal ruolo organico del Comune, la perdita dello status di dipendente pubblico e la liquidazione delle competenze di fine rapporto, e solo successivamente vi è stata l'assunzione da parte di Nuove Acque. 3. Come terzo motivo lamenta la violazione dell'articolo 2112 del codice civile nel quale sarebbe incorsa la Corte d'appello laddove non ha considerato che l'anzianità di servizio che dev'essere conservata costituisce un mero fatto, che non può essere valutato anche per il passato sulla base del contratto collettivo applicato a seguito della cessione. Riferisce che nel caso il Comune applicava il contratto collettivo del comparto regioni ed enti locali che aveva abolito già dal 1989 l'istituto degli scatti di retribuzione di anzianità, e che il metodo di calcolo degli scatti previsto dal contratto Federgasacqua è divenuto applicabile ai lavoratori soltanto dal momento in cui essi sono entrati a far parte di quel settore. Richiama la sentenza CGUE n. 343/1998 relativa all'applicazione della Direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977 numero 187. 4. Come quarto motivo lamenta la violazione degli articoli 2112 e 1362 c.comma nella quale sarebbe incorsa la Corte d'Appello laddove non ha considerato che la ratio della Direttiva 77/187 e dell'articolo 2112 c.comma è quella di garantire la conservazione dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell'imprenditore, consentendo loro di rimanere alle dipendenze del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni pattuite con il cedente, e che nel caso il trattamento economico complessivamente goduto dai dipendenti transitati a Nuove Acque s.p.a. è addirittura più elevato e dunque migliorativo rispetto a quello che essi percepivano dal Comune in applicazione del contratto collettivo degli enti locali. Aggiunge che con l'accordo sindacale stipulato tra Nuove Acque e le organizzazioni sindacali in data 11/6/1999 volto a regolamentare il passaggio dei dipendenti, al personale trasferito dagli enti locali è stata riconosciuta la retribuzione maturata ripartita su 14 mensilità al titolo di anzianità convenzionale utile soltanto a fini retributivi. II. Esame dei motivi di ricorso. 1. I primi due motivi non sono fondati. La L.R. Toscana del 4 aprile 1997 n. 26 recante le Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della L. 5 gennaio 1994, n. 36 , contrariamente da quanto assunto dall'istante, non costituisce disposizione derogatoria dell'art. 2112 c.c., dal momento che, pur regolando aHaXrt. 8 alcune modalità del passaggio dei lavoratori al nuovo gestore, tra cui la facoltà di optare per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza, al comma 2 prevede espressamente che al personale trasferito dall'ente pubblico si applichi la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile. Deve poi rilevarsi che il transito dei lavoratori dal Comune a Nuove Acque è avvenuto in virtù del provvedimento del Comune di Arezzo n. 3116 del 26/5/1999, che richiamava esplicitamente l'articolo 34 del D.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 19 del D.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998, all'epoca vigente e successivamente trasfuso nell'art. 31 del D.lgs n. 165 del 2001 ai sensi del quale Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento conferimento di attività svolta da pubblica amministrazione o da altri soggetti pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile . . Come già rilevato da questa Corte nella sentenza n. 13994 del 2007 resa in analoga fattispecie, il tenore letterale e la ratio della disposizione in questione rendono di tutta evidenza che la disciplina dell'art. 2112 c.comma è stata dichiarata applicabile anche al passaggio di personale da ente pubblico qual è il Comune di Arezzo a società di diritto privato, alla quale è stato attribuito l'esercizio di funzioni o servizi in precedenza esercitati direttamente dall'ente. La norma in esame non fa alcun riferimento alla preesistenza di una azienda in senso tecnico intesa come complesso di beni organizzato diretto alla produzione di beni o servizi passata dal Comune alla società di diritto privato, limitandosi a parlare di attribuzione di funzioni in precedenza esercitate direttamente dall'ente pubblico. Per l'applicabilità dell'art. 2112 c.comma non è dunque necessario indagare se nel patrimonio dell'ente pubblico già sussistesse di fatto una azienda in senso tecnico con le caratteristiche di cui all'art. 2555 c.comma La norma in esame, inoltre, nell'estendere l'applicabilità del disposto dell'art. 2112 c.comma al passaggio di personale da ente pubblico a società di diritto privato a seguito di attribuzioni a quest'ultima di funzioni in passato esercitate direttamente dall'ente, prescinde del tutto dalle modalità con le quali tale trasferimento è stato attuato e rende ininfluente la circostanza che esso sia avvenuto per atto negoziale o a seguito di provvedimento autoritativo conf. da ultimo Cass. n. 17894 del 2014 . Occorre poi rilevare che, come rilevato dal giudice di appello, il richiamo all'art. 2112 c.comma è contenuto anche nelle comunicazioni del trasferimento ai lavoratori,, sicché la disciplina codicistica trova applicazione nelle fattispecie in questione anche in forza delle pattuizioni negoziali. 2. Il terzo e quarto motivo sono invece fondati. Deve in proposito darsi continuità alla condivisibile soluzione adottata da questa Corte nella sentenza n. 14208 del 2013 che rimedita l'orientamento già espresso da Cass. n. 13994 del 2007 e n. 2609 del 2008, richiamate dagli intimati, approfondendo l'esame della natura dell'anzianità di servizio e dei suoi effetti sulla retribuzione secondo la quale devono essere tenuti disgiunti gli scatti di anzianità, mai inseriti come istituto retributivo nella contrattazione collettiva degli enti locali, dal trascinamento dell'anzianità di servizio presso il nuovo datore di lavoro, anche solo sotto il profilo del sistema di computo del pregresso periodo di lavoro, e ritenersi non imposta dall'art. 2112 c.comma la ricostruzione del trattamento scatti secondo la disciplina collettiva in essere presso il cessionario in riferimento all'anzianità maturata in precedenza presso l'ente cedente. 2.1. Nella sentenza richiamata questa Corte ha in tal senso ratificato il ragionamento della Corte di merito che aveva evidenziato che, per dato ontologico, sia gli scatti, sia il relativo metodo di calcolo e l'effetto acquisitivo geometrico tra anni e scatti periodici, non rappresentano diritti maturati presso le aziende in cui è stata applicata la contrattazione per il personale degli enti locali. Ha rimarcato che sotto altro angolo visuale essi non sono diritti correlati e correlabili con l'anzianità già conseguita, appunto perché presso il datore di lavoro precedente non esisteva il diritto a percepire gli scatti periodici di anzianità. 2.2. L'acquisizione positiva di un ulteriore elemento retributivo sulla scorta del principio di immediatezza della sostituzione tra contrattazioni diverse permette quindi da subito, e nella specie dal giugno 1999, di prevedere il calcolo degli scatti periodici, ma appunto a partire dal periodo lavorativo regolato della contrattazione che ha previsto l'istituto, ferma restando ogni ulteriore definizione a livello collettivo o individuale di miglior favore per il lavoratore. 3. La tesi adottata è peraltro coerente con le tutele per i lavoratori predisposte per il caso di trasferimento di azienda dalla Direttiva 77/187/CEE. vigente all'epoca dei fatti di causa poi modificata in seguito all'entrata in vigore della Direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, normativa sovranazionale cui le modifiche dell'art. 2112 c.comma introdotte dalla L. n. 428 del 1990 e dal D.lgs n. 18 del 2001 hanno dato attuazione. 3.1. Già con la sentenza del 14 settembre 2000 nella causa nella causa C-343/98 Collino comma Telecom la Corte di Giustizia ha affermato che l'anzianità non costituisce, di per sé, un diritto che i lavoratori potrebbero far valere presso il nuovo datore di lavoro, mentre serve a determinare taluni diritti dei lavoratori di natura pecuniaria, e sono questi diritti che dovranno, se del caso, essere salvaguardati dal nuovo datore di lavoro come presso il suo predecessore. 3.2. Ancora più esplicita la CGUE è stata di recente nella sentenza del 6 settembre 2011 procedimento C 108/10, Scattolon , resa nella controversia concernente il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ATA della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base all'art. 8 della L. 3 maggio 1999, n. 124, laddove ha evidenziato che quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all'applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retribuivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retribuiva di partenza presso quest'ultimo . Ha quindi demandato al giudice nazionale il compito di accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale dell'anzianità maturata presso l'ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retribuivo . In motivazione, la Corte ha rilevato che al personale trasferito si applica non solo il n. 1 dell'art. 3 della direttiva 77/187, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l'ipotesi in cui l'applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario. Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione punto n. 74 della sentenza . Ciò premesso, la Corte ha sottolineato che gli stati dell'Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva , consistente nell'impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente . 3.3. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. Il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito e, quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale così il dispositivo ed il confronto tra le condizioni deve essere globale n. 76 condizioni globalmente meno favorevoli n. 82 posizione globalmente sfavorevole , quindi non limitato alle specifiche ripercussioni dell'anzianità di servizio. 3.4. Tali principi sono applicabili anche nel caso in esame, in cui il passaggio a Nuove Acque ha determinato il mutamento di disciplina collettiva, e comportano che, non essendo denunciata una riduzione del trattamento retributivo complessivo che anzi secondo quanto riferito nel ricorso e nella parte finale di pg. 7 della memoria ex art. 378 c.p.comma degli intimati è divenuto complessivamente più favorevole , essendo posto il raffronto solo con riferimento all'istituto del calcolo degli scatti di anzianità, la domanda doveva essere rigettata. III. Conclusioni. 1. Conclusivamente, i primi due motivi di ricorso devono essere rigettati ed i motivi terzo e quarto devono invece essere accolti. 2. Segue la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 comma 2 c.p.comma con il rigetto delle domande proposte dagli originari ricorrenti. 3. Il contrasto verificatosi sulla questione nella giurisprudenza di merito ed anche di legittimità determina la compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso accoglie gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dagli originari ricorrenti. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.