Per il corretto calcolo dei premi assicurativi bisogna valutare l’attività nel suo complesso

La Suprema Corte ricorda i principi guida per una corretta applicazione delle tariffe dei premi assicurativi non solo bisogna attenersi alla classificazione tecnica decretata da INAIL e Ministero del Lavoro, ma si deve valutare l’intero ciclo di operazioni, anche sussidiarie e complementari, necessarie alla lavorazione.

Questo è quanto emerso dalla sentenza n. 25020 della Corte di Cassazione, depositata il 25 novembre 2014. Il caso e la riclassificazione dell’attività assicurata. La Corte d’appello di Torino accoglieva il ricorso dell’INAIL in ordine all’opposizione sollevata da una s.p.a. al verbale ispettivo cui era conseguita la richiesta di un importo per via della riclassificazione dell’attività di frantumazione roccia. Era stata aperta, in origine, una posizione assicurativa inquadrata nella voce di tariffa 7250, con tasso medio diverso da quello effettivamente da applicare numero 7161 . Nel rivolgersi alla Cassazione, la società – tra gli altri motivi – sostiene che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto verificare se l’attività di frantumazione fosse complementare e sussidiaria rispetto a quella estrattiva, in base ai criteri dell’art. 4 dell’allegato al d.m. 12/12/2000 disciplina dei primi assicurativi . MAT queste le linee guida per l’applicazione delle tariffe. La sentenza premette che il d.P.R. n. 1124/1965, all’art. 40, comma 1, prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali sono approvate con Decreto dal MLPS su delibera dell’INAIL. La decretazione succedutasi nel tempo ha indicato le tabelle rapportate alle diverse lavorazioni, con i tassi corrispondenti. Due i principali fondamenti 1. le tariffe dei premi sono ordinate secondo uno schema tecnico in dieci macrogruppi e relative articolazioni 2. per lavorazioni si intende il ciclo di operazioni necessarie perché venga realizzato quanto descritto, comprese le operazioni sussidiarie e complementari. Ricorso accolto per valutazione insufficiente della lavorazione. Tra la lavorazione principale e le altre deve sussistere un legame di reciproca interdipendenza, in vista di un risultato finale unico e di uno svolgimento del medesimo datore-imprenditore Cass. n. 18256/2010 . Nel caso esaminato, rilevano gli Ermellini, è stata applicata a tutta l’attività aziendale contemplata la tariffa delle cave, solo in base della contiguità tra impianti, senza esami più approfonditi sulle lavorazioni svolte. Mancando, in buona sostanza, il dovuto accertamento circa il carattere principale, complementare o sussidiario. fonte www.lavoropiu.info

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 ottobre – 25 novembre 2014, n. 25020 Presidente Roselli – Relatore Ghinoy Svolgimento del processo Interstrade s.p.a. proponeva opposizione al verbale ispettivo del 26/3/2003 e alla cartella di pagamento con la quale le veniva richiesto dall'Inail l'importo di Euro 55.212,94, conseguente alla riclassificazione dell'attività di frantumazione delle rocce, per la quale era stata aperta la posizione assicurativa che era stata inquadrata nella voce di tariffa numero 7250, nell'ambito dell'altra attività di estrazione dei minerali svolta dalla stessa impresa, inquadrata nella voce di tariffa numero 7161 e comportante l'applicazione di un tasso medio superiore. La Corte d'appello di Torino, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale della stessa sede, accoglieva l'appello proposto dall'Inail e respingeva i ricorsi in opposizione proposti da Interstrade s.p.a La Corte premetteva che il D.M. 12/12/2000, recante la Nuova tariffa dei premi, prevedeva nell'ambito del Grande Gruppo 7 alla voce 7161 l'attività di Cave e miniere rocce compatte e alla voce 7250, tra l'altro, la Lavorazione di rocce e minerali con azione meccanica frantumazione, granulazione, ecc , che era considerata attività autonoma solo se esercitata in impianti a sé stanti . Ad avviso della Corte, allo scopo di ritenere l'autonomo inquadramento della seconda attività non era sufficiente che l'impianto di lavorazione fosse fisicamente separato dall'unità produttiva centrale, essendo necessario anche che l'attività di frantumazione riguardasse materiali di provenienza diversa e che fosse destinata a servire più siti estrattivi. Nel caso in esame, invece, la cava e gli impianti di frantumazione erano contigui fra loro perché separati solo da una barriera di massi di 5-7 m, aperta in un punto per consentire il passaggio delle rocce estratte inoltre, l'impianto di frantumazione serviva solo ed esclusivamente la cava ed almeno il 95% del materiale lavorato veniva poi utilizzato dalla stessa società per la fornitura dei cantieri edili. In tale situazione, non poteva ritenersi che l'attività di lavorazione della roccia estratta fosse autonoma e distinta da quella estrattiva, sicché appariva corretta la riclassificazione operata dall'Inail e fondata la pretesa contributiva azionata dallo stesso istituto. Per la cassazione della sentenza Interstrade s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a due motivi illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito l'Inail con controricorso. Motivi della decisione 1. Come primo motivo Interstrade lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 345 e 437 c.p.c. ed il vizio di motivazione. Argomenta che l'oggetto della causa era costituito in primo grado esclusivamente dall'accertamento del fatto se l'impianto di frantumazione fosse allestito all'interno del sito estrattivo, come ritenuto nel verbale ispettivo dell'Inail, oppure se esso fosse un impianto fisicamente a sé stante il rapporto esistente tra l’attività principale e l’attività complementare e sussidiaria era stato introdotto solo in appello dall'Inail e aveva comportato un mutamento della causa petendi . 2. Come secondo motivo deduce la violazione della normativa che regola l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi, nonché la contraddittorietà ed insufficienza della motivazione. Sostiene che la Corte avrebbe dovuto verificare se l'attività di frantumazione fosse complementare e sussidiaria rispetto all'attività estrattiva secondo i criteri previsti dall'art. 4 dell'allegato al D.M. 12/12/2000, rubricato Modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi , ovvero se essa fosse assolutamente indipendente. Sostiene che, allo scopo, sarebbe irrilevante la contiguità dei luoghi, essendo invece necessario che la seconda lavorazione si ponga in connessione operativa con l'attività principale, ovvero intrinsecamente connessa ad essa, e non finalizzata ad ottenere un prodotto diverso, ipotesi quest'ultima che si verificherebbe nel caso, considerato che il prodotto della frantumazione viene utilizzato per l'attività edile. 3. Il primo motivo non è fondato. L'oggetto del giudizio infatti era fin dall'inizio l'esistenza o meno del debito contributivo della società Interstrade s.p.a., debito conseguente al verbale di accertamento dell'Inail che aveva ritenuto errata la voce di tariffa applicata all'attività di frantumazione degli inerti. Le difese dell'Inail attenevano quindi all’interpretazione della normativa da applicarsi nel caso-essendo la disciplina delle tariffe dei premi dotata di rilevanza normativa esterna Cass. Sez. L, n. 16586 del 15/07/2010 - ed a quali fossero i criteri rilevanti ai fini della classificazione delle diverse attività, attività funzionale quindi alla soluzione della questione inizialmente posta, che non ha determinato la prospettazione di nuove e diverse circostanze di fatto rispetto a quelle già risultanti dagli atti. Non sussiste pertanto la violazione delle norme denunciate, in applicazione dei principi consolidati e condivisi di questa Corte, quali riassunti da ultimo nella sentenza n. 17895 del 2013, secondo i quali l'applicazione del principio di iura novit curia di cui ali articolo 113 cod. proc. civ., comporta che le questioni attinenti la qualificazione giuridica della fattispecie o l'interpretazione delle norme che la regolano possono essere sollevate, anche d'ufficio, in qualunque momento purché nel rispetto del principio del contraddittorio e purché il loro esame non si traduca nella sostituzione d'ufficio di una diversa azione a quella formalmente proposta vedi, tra le altre, anche Cass. 18 novembre 1995, n. 11934 Cass. 22 giugno 1995, n. 7080, Cass. 20 marzo 2010, n. 7190 . 4. Il secondo motivo è invece fondato. Occorre qui premettere che il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 40, comma 1, prevede che le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'INAIL. In attuazione di tale norma, nel corso del tempo le suindicate tariffe sono state via via approvate con D.M. 10 dicembre 1971, D.M. 14 novembre 1978, D.M. 18 giugno 1988 e D.M. 12 dicembre 2000 quest'ultimo conseguente all'emanazione del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, innovativo del t.u. n. 1124 del 1965 e poi aggiornato nei contenuti all'anno 2010 . Nei suddetti decreti ministeriali sono state indicate le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni, con i corrispondenti tassi di tariffa e sono state anche emanate le disposizioni sulle Modalità per l'applicazione delle tariffe MAT . I principi fondamentali che rilevano per il presente giudizio cui si ispira la normativa sono i seguenti a le tariffe dei premi sono ordinate secondo una classificazione tecnica di lavorazioni divise in dieci grandi gruppi, di norma articolati in gruppi, sottogruppi e voci art. 1, comma 2, MAT cit. e D.M. 18 giugno 1988 cit., art. 1 b agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l’attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi art. 4 MAT . 4.1. La disciplina legale del rapporto assicurativo INAIL è ispirata alla necessaria corrispondenza tra l'entità del premio pagato dal datore di lavoro e l'esposizione del lavoratore al rischio, corrispondenza che deve improntare l'interpretazione della tariffa nelle ipotesi dubbie, ancorché su tale rapporto eserciti notevole influenza il principio di mutualità tra imprese assicuranti cfr., per tutte, Cass. S.U. 7853/2001 e successive conformi . 4.2. Tanto premesso, occorre poi ribadire che la lavorazione principale identifica il ciclo tecnologico e produttivo dell'azienda e comprende le attività ed operazioni necessarie perché sia realizzato quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna tariffa con voci, sottogruppi o gruppi Cass. Sez. L, n. 5649 del 2013 . 4.3. Costituiscono, invece, lavorazioni complementari quelle attività concorrenti e connesse - in senso tecnico e non meramente economico e in maniera continuativa - alla lavorazione principale quale ad es. la manutenzione del macchinario utilizzato nella lavorazione principale , indispensabili per effettuare la lavorazione principale. Costituiscono, inoltre, lavorazioni sussidiarie, quelle solo indirettamente collegate al ciclo produttivo e che, pur concorrendo alla realizzazione dell'oggetto dell'attività principale, realizzino un prodotto o effettuino un servizio caratterizzati da un proprio rischio specifico ad esempio, la produzione di contenitori dei prodotti anche a fini di imballaggio, la manutenzione edile ordinaria eseguita negli stabilimenti, il trasporto di materiali e di prodotti l'attività di manutenzione e controllo periodico degli elicotteri eseguita nelle apposite aree di pertinenza dei mezzi di volo ed a motore spento da dipendenti della società che esegue trasporto di merci per conto terzi mediante elicotteri . Tra la lavorazione principale e le altre deve, quindi, sussistere un legame di reciproca interdipendenza in vista di un risultato finale unitario e sono svolte dal medesimo imprenditore-datore di lavoro, le seconde in connessione operativa con l'attività principale v., ex multis Cass. 18256/2010 . In particolare, la predicata connessione operativa delle lavorazioni complementari o sussidiarie con l'attività principale, se non richiede, necessariamente, una connessione topografica, non può, tuttavia, prescindere dalla correlazione non solo tecnica ma anche funzionale, nel senso che deve trattarsi di lavorazioni tali da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale. Ne consegue che solo ove la produzione di beni o servizi derivanti dalle predette lavorazioni complementari e sussidiarie non ecceda le necessità della lavorazione principale, anche tali lavorazioni vanno classificate nella stessa voce tariffaria della lavorazione principale. 4.4. Così chiarita la cornice normativa in cui si innesta la vicenda che ne occupa, non si conforma ai principi esposti la statuizione della Corte territoriale, che ha ritenuto applicabile a tutta l'attività aziendale contemplata la tariffa prevista per l'attività di cava, sul solo presupposto della contiguità tra i due impianti e del fatto che quello di frantumazione servisse solo la cava e che il materiale fosse utilizzato da parte della stessa società per la fornitura dei cantieri edili, senza svolgere alcun accertamento, in concreto, sulle lavorazioni svolte e le relative specifiche connotazioni, anche nell'ambito della complessiva organizzazione aziendale, al fine di apprezzarne l'effettiva connessione operativa e funzionale nel senso sopra prospettato ed al fine di accertare il carattere principale, complementare o sussidiario dell'attività di frantumazione. 5. Il ricorso va, pertanto, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro Giudice, che si individua nella Corte d'Appello di Genova, che procederà a nuovo esame e si atterrà al seguente principio di diritto Ai fini della determinazione dei premi dovuti dalle imprese all'INAIL e della classificazione delle lavorazioni, ove un'impresa svolga più lavorazioni, il Giudice del merito deve in concreto accertare, tra le lavorazioni svolte, quale assuma la connotazione di lavorazione principale e, quindi, se le ulteriori attività si pongano in correlazione non solo tecnica ma anche funzionale con la lavorazione principale, nel senso che deve trattarsi di lavorazioni tali da consentire una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali, realizzando beni e servizi nella misura strettamente necessaria ed imposta dalla lavorazione principale e, solo all'esito positivo della predetta indagine, attribuire alle ulteriori attività la voce tariffaria corrispondente alla lavorazione principale . 6. Al Giudice del rinvio si rimette anche la disciplina delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il primo motivo di ricorso accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia per nuovo esame e per le spese alla Corte d'Appello di Genova.