Come recupera i contributi e le sanzioni la Cassa di Previdenza?

In base alla legge n. 21/1986, la Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti recupera i contributi e le relative sanzioni avvalendosi della disciplina per la riscossione delle imposte dirette. La Cassa è, quindi, legittimata a irrogare sanzioni a un proprio iscritto per omessa o tardiva comunicazione dei suoi redditi professionali, senza essere necessaria una preventiva comunicazione formale.

E’ stato così deciso nella sentenza n. 24882, della Corte di Cassazione, depositata il 21 novembre 2014. Il caso. Un commercialista conveniva in giudizio la Cassa nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale relativa ad iscrizione a ruolo di somme per l’omessa comunicazione di dati reddituali e per sanzioni ed interessi di mora per tardivi versamenti. Il commercialista chiedeva anche la condanna della convenuta al pagamento del supplemento quinquennale di pensione dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa oltre gli interessi legali. Il Tribunale accoglieva la domanda, che veniva poi confermata dalla Corte d’appello. Quale normativa doveva applicarsi? Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione la Cassa di previdenza. In particolare veniva censurata la pronuncia di seconde cure per aver ritenuto applicabile la l. n. 689/1981. Secondo la ricorrente tale legge non riguardava la fattispecie in esame, sosteneva difatti l’esclusione della sua applicabilità in tema di riscossione dei contributi con iscrizione a ruolo. Da considerare la legge n. 21/1986. Il motivo è fondato. Nel caso di specie, difatti, trova applicazione la successiva legge n. 21/1986, che richiama per il recupero dei contributi e le relative sanzioni, la disciplina prevista per la riscossione delle imposte dirette d.P.r. n. 602/1973 e D. lgs. n. 46/1999 . La Cassazione aggiunge che, alla stregua della soprarichiamata l. n. 21/1986, l’omessa o tardiva comunicazione dei redditi legittima, da un lato, la Cassa ad irrogare le relative sanzioni, senza essere necessaria una preventiva comunicazione formale, dall’altro, non consente il riconoscimento del supplemento di pensione, non risultando versata la contribuzione con i relativi accessori e non trovando applicazione al rapporto tra lavoratore autonomo, quale è il libero professionista, e l’ente previdenziale, il principio dell’automatismo della prestazione previdenziale, poiché nel caso di specie il soggetto beneficiario della prestazione previdenziale coincide con quello tenuto al versamento della contribuzione . Sulla base di tali argomenti, la Cassazione accoglie il ricorso e cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta le domande dell’attore.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 23 settembre – 21 novembre 2014, n. 24882 Presidente Stile – Relatore De Renzis Svolgimento del ricorso I. Con ricorso, depositato in data 26.01.2011 avanti al Giudice del Lavoro di Bergamo, A.G., dottore commercialista, convenne in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale relativa ad iscrizione a ruolo di somme per inadempienze riguardanti l'anno 2004 omessa comunicazione di dati reddituali e per sanzioni ed interessi di mora per tardivi versamenti e chiedendo anche la condanna della convenuta al pagamento del supplemento quinquennale di pensione dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, oltre gli interessi legali. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 107 del 2012 accolse il ricorso, con la condanna della convenuta. II. La Corte d'Appello di Brescia. investita con gravame principale della Cassa ed incidentale dell'A. , con sentenza n. 616 del 2012, ha confermato la decisione di primo grado. A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto quanto segue le sanzioni irrogate, aventi natura amministrativa, non erano dovute, perché ai sensi dell'art. 14 ultimo comma della legge n. 689 del 1981 si era estinto il relativo obbligo per essere avvenuta la contestazione delle infrazioni oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento il diritto al supplemento quinquennale di pensione si era perfezionato, essendo stata versata dall'A. la contribuzione integrativa ex art. 15 del nuovo Regolamento di disciplina del regime previdenziale, approvato con decreto interministeriale del 14.07.2004 per coloro che riprendevano l'attività professionale dopo il pensionamento per vecchiaia. La stessa Corte ha rigettato l'appello incidentale dell'A. , riguardante la statuizione di primo grado circa la compensazione delle spese, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni previste dal codice di rito. III. Avverso l'anzidetta sentenza di appello la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. L'A. resiste con controricorso, contenente ricordo incidentale. Entrambe le parti hanno depositato rispettiva memoria ex art. 378 CPC. Motivi della decisione 1. In via preliminare va disposta la riunione di ricorsi ex art. 335 CPC, trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza. 2. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia violazione dell'art. 18, 6 comma, della legge n. 21 del 29 gennaio del 1986, sostenendo che il giudice di appello non ha tenuto nella debita considerazione che la richiamata norma, disciplinante la riscossione dei contributi insoluti a mezzo ruoli, rendeva inapplicabili le norme previste in materia di contestazione degli illeciti di cui alla legge n. 689 del 1981, da ritenersi quindi abrogata implicitamente. Con il secondo motivo del ricorso principale la ricorrente lamenta violazione degli artt. 12 e 14 della legge n. 689 del 1981, rilevando che tale legge non riguardava la fattispecie, contrariamente a quanto statuito dal giudice di appello, avendo preveduto la stessa legge all'art. 12 che la sua disciplina non trova applicazione, ove sia diversamente stabilito da altre disposizioni normative. Con il terzo motivo del ricorso principale la ricorrente lamenta violazione degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 46 del 1999, rilevando che la richiamata normativa, relativa alla riscossione dei contributi con iscrizione a ruolo, esclude l'applicabilità della legge n. 689 del 1981, ed in particolare dell'art. 14. Con il quarto motivo del ricorso principale la ricorrente deduce violazione dell'art. 2 della legge n. 21 del 1986, deducendo che il mancato versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni ed iscritte a ruolo impedisce il sorgere del diritto al supplemento della pensione, essendo necessaria la contribuzione effettiva. 3. Le esposte censure vanno esaminate congiuntamente per essere fra loro strettamente connesse. Invero i rilievi, in cui si articola il ricorso, come già evidenziato, si incentrano sulla applicabilità o meno dell'applicabilità al caso di specie della legge n. 689 del 1981, ed in particolare sulla necessità di atti prodromici, quali la contestazione, in base alla quale il giudice di appello ha annullato la cartella esattoriale, con la relativa iscrizione a ruolo, ritenendo tardiva l'irrogazione della sanzione irrogata dalla Cassa e, nel contempo, ha riconosciuto il diritto dell'A. al supplemento quinquennale di pensione, spettante a colui che prosegue l'attività professionale dopo il pensionamento di vecchiaia maturata dopo il 1 ottobre 1994 previa comunicazione dei dati relativi al reddito e al pagamento della contribuzione soggettiva. Tali censure sono fondate, trovando applicazione al caso di specie come lex specialis la legge successiva n. 21 del 1986,, che richiama, per il recupero dei contributi e relative sanzioni, la disciplina prevista per la riscossione delle imposte dirette DPR n. 602 del 1973 e il DLgs n. 46 del 1999 e vigente anche a, seguito della privatizzazione della Cassa dottori commercialisti. Alla stregua dell'anzidetta legge n. 21/1986 l'omessa o tardiva comunicazione dei redditi, da un lato, legittima la Cassa ad irrogare le relative sanzioni e, dall'altro lato, non consente il riconoscimento del supplemento di pensione, non risultando versata la contribuzione con i relativi accessori e non trovando applicazione al rapporto tra lavoratore autonomo, qual è il libero professionista, e l'ente previdenziale, il principio dell'automatismo della prestazione previdenziale, poiché nel caso di specie il soggetto beneficiario della prestazione coincide con quello tenuto al versamento della contribuzione. 4. Il ricorso principale va quindi accolto e per l'effetto la sentenza impugnata va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto, le domande originariamente proposte dall'A. vanno rigettate. L'accoglimento del ricorso principale comporta l'assorbimento del ricorso incidentale, proposto dall'A. e riguardante la statuizione di compensazione delle spese. Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese di cassazione, stante l'esito favorevole per l'A. del giudizio di merito e la particolarità delle questioni giuridiche esaminate. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte da A.G. . Compensa le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002, da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale/ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.