Cecità assoluta: l’armatura della c.t.u. può essere scalfita solo con un colpo ben piazzato

In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione di una sentenza che ha aderito alle conclusioni del c.t.u. è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23662, depositata oggi. Il caso. Indennità di accompagnamento inizialmente riconosciuta ad una donna considerata cieca assoluta, ai sensi della l. n. 382/1970, e successivamente revocata, a causa di un miglioramento ad un occhio in seguito ad un intervento di cataratta. Questo è il caso che finisce davanti alla Corte d’appello di Potenza, adita dalla donna per riottenere il beneficio economico. I giudici di merito approvano la revoca, dovendo ritenersi sussistere un certo miglioramento dell’OD determinato dall’intervento di cataratta , anche se questo era stato effettuato prima della concessione dell’indennità tuttavia, la retinopatia diabetica, di cui la donna era affetta insieme alla cataratta, era in seguito peggiorata, vanificando così il miglioramento e determinando la condizione finale di cecità assoluta. Perciò, la Corte dà il via libera al ripristino dell’indennità, facendo partire la decorrenza a metà tra la revoca del beneficio e la valutazione della c.t.u. di primo grado. Sotto accusa il ripristino a metà. La donna ricorre in Cassazione, contestando ai giudici di aver ritenuto giustificata la revoca sulla base del miglioramento della malattia. Già al momento della prima concessione, doveva essere ritenuta cieca assoluta, anche perché l’intervento di cataratta era stato effettuato prima della concessione del beneficio. Sotto accusa è, quindi, l’affermazione del c.t.u., basate solo sulla presunzione della sussistenza di un miglioramento al momento della revoca . Viene, quindi, richiesto il ripristino dell’indennità fin dal momento dell’asserita illegittima revoca. La scienza è dalla parte della c.t.u.? Il ricorso, però, non si conclude felicemente gli Ermellini, infatti, ‘sigillano’ la pronuncia della Corte territoriale. Troppo forte, infatti, è il valore della consulenza tecnica d’ufficio. Viene ricordato che, in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione di una sentenza che ha aderito alle conclusioni del c.t.u. è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi . Fuori da queste ipotesi, non si tratta più di critica costruttiva”, bensì soltanto di inammissibile critica del convincimento del giudice. Nel caso di specie, nessuna lacuna poteva essere trovata nelle ampie ed esaurienti spiegazioni della Corte territoriale. Perciò, la conclusione della vicenda può essere soltanto una il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 settembre – 6 novembre 2014, n. 23662 Presidente Coletti De Cesare – Relatore D’Antonio Svolgimento del processo Con sentenza del 14/2/2007 la Corte d'appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva condannato il Ministero dell'economia e delle finanze al ripristino in favore di M.M. dell'indennità di accompagnamento quale cieca assoluta ex lege n. 38211970 ed in parziale riforma della sentenza impugnata ha riconosciuto la decorrenza dell'indennità dall' 11812004. La Corte territoriale, affermata la legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze , ha esposto che la M. era stata riconosciuta cieca assoluta dalla commissione nell'ottobre 1995 per il concorso di due gravi patologie la cataratta e la retinopatia diabetica e che nel 2002 la commissione del Tesoro aveva revocato l'indennità riconoscendola cieca parziale in quanto affetta in OD da retinopatia diabetica con visus corretto 1120 , e in OS da cataratta totale complicata con visus spento. La Corte ha affermato che la revoca era giustificabile dovendo ritenersi sussistere un certo miglioramento dell'OD determinato dall'intervento di cataratta , pur essendo detto intervento collocabile 11211995 in epoca antecedente alla concessione dell'indennità c l 1995 , e che! tuttavia, la retinopatia diabetica era successivamente progredita determinando l'attuale condizione di cieca assoluta vanificando il precedente miglioramento . Secondo la Corte, inoltre, la nuova decorrenza della cecità totale , pur in assenza di documentazione rilevante, era collocabile dall'agosto 2004 , epoca intermedia tra la revoca del giugno 2002 e la valutazione del CTU di primo grado dell'ottobre 2005 - Avverso la sentenza ricorre la M. formulando un motivo. Il Ministero è rimasto intimato. Motivi della decisione La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 2 della L . n 138/2001 nonché vizio di motivazione . Censura la sentenza nella parte in cui ritiene giustificata la revoca ritenendo verificatosi un miglioramento della malattia. Rileva che non era contestabile che alla data dell'ottobre 1995 di riconoscimento dell'indennità fosse cieca assoluta a prescindere dall'intervento di cataratta all'occhio destro effettuato, comunque, prima della concessione del beneficio PI 12195 . Ne consegue che la revoca era del tutto ingiustificata e le affermazioni del CTU erano basate solo sulla presunzione della sussistenza di un miglioramento al momento della revoca . La censura c infondata . La Corte d'appello ha confermato la sussistenza dei requisiti per riconoscere alla M. il diritto al ripristino dell'indennità di accompagnamento quale cieca assoluta ex lege n. 38211970 . Ha , tuttavia, respinto la domanda della ricorrente volta ad ottenere tale ripristino fin dalla revoca disposta con decorrenza dal 2002. La Corte d'appello, pur aderendo a quanto affermato dalla ricorrente/ riconoscendo cìoc che l'intervento di cataratta dell'OD fu eseguito nel febbraio 1995 e dunque in epoca di poco precedente alla concessione dell'indennità nel 1995 dissentendo in tal modo da quanto affermato dal CT U del Tribunale che invece colloca l'operazione in epoca successiva alla concessione del beneficio pervenendo a giustificare la revoca con il miglioramento determinato dall'intervento ha ritenuto che la revoca del beneficio, così come affermato dal CTU nominato in appello , trovasse giustificazione in un temporaneo miglioramento derivante dall'intervento di cataratta tanto che all'epoca della revoca era stato accertato un visus all'OD di 1120. La Corte d'appello ha poi rilevato, aderendo alle conclusioni del CTU, che tale miglioramento cra stato annullato dalla successiva progressione della retinopatia che aveva determinato l'attuale stato di cicca assoluta. La sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di diritto. Il preteso vizio di motivazione sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame dì punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione Cass n. 2357del 0710212004 n 7846 del 414/2006 n 20455 del 21/9/2006 n 27197 del 16/1212011 . Questa Corte ha più volte affermato cfr ord. n. 165212012, n. sent. n. 998812009, ord. n. 2270712010 che in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice Nella specie la Corte territoriale, aderendo alle conclusioni fonnulatc dal CTU, ha dato ampia ed esauriente spiegazioni delle ragioni poste a base della propria decisione esaminando in modo analitico tutti gli elementi disponibili . Le censure della ricorrente non sono idonee , pertanto, ad invalidare la decisione impugnata con conseguente rigetto del vizio denunciato. Nulla per spese non avendo il Ministero svolto attività difensiva nel presente giudizio P.Q.M. Rigetta il ricorso , nulla per spese .