Quando scatta il conto alla rovescia per la tempestiva contestazione della violazione?

In tema di sanzioni amministrative, il termine di 90 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione nella sentenza n. 22837, depositata il 28 ottobre 2014. Il fatto. L’amministratore di una società, proponeva opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione, con la quale l’Ufficio Tutela Sociale del lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano aveva intimato il pagamento di una somma a titolo di sanzioni amministrative per violazione di alcune disposizioni in materia di collocamenti e disciplina sul lavoro con riferimento ad alcuni lavoratori in forza presso i cantieri di Bolzano. Il Tribunale di Bolzano accoglieva in parte l’opposizione, disponendo il pagamento di una somma inferiore a quella precedentemente indicata. Tale decisione è stata poi confermata dalla Corte d’appello. L’amministratore, in proprio, e la società ricorrono per cassazione lamentando violazione dell’art. 14 l. n. 689/1981, per essere avvenuta la contestazione delle violazioni amministrative oltre il termine di 90 giorni. Il momento da cui decorre il termine di 90 giorni. Interviene la Corte di Cassazione dando continuità al costante indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’infrazione, il termine di 90 giorni, previsto dall’art. 14 l. n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell’attività di verifica di tutti gli elementi dell’illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all’amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti. Ritiene la Cassazione che il giudice d’appello abbia fatto corretta applicazione di tale indirizzo, sostenendo che il dies a quo , ai fini della decorrenza del termine di 90 giorni, è da individuarsi nella data in cui l’amministratore della società, titolare dell’impresa, rilasciò dichiarazioni sulla posizione dei lavoratori interessati, dal che la tempestività della contestazione. Contrariamente, poi, a quanto affermato nel ricorso, il giudice di merito ha proceduto ad un’attenta disamina delle risultanze probatorie documentali e testimoniali da cui era emerso che i lavoratori in questione avevano pernottato presso una pensione nei periodi indicati dagli ispettori, seguendo un iter argomentativo congruo anche sul versante giuridico ed ha, pertanto, correttamente ritenuto raggiunta la prova circa la sussistenza di violazioni di carattere amministrativo riguardanti alcuni lavoratori. La Corte di Cassazione, ritenuto il ricorso destituito di fondamento, ha concluso per il suo rigetto e per la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 settembre – 28 ottobre 2014, n. 22837 Presidente Macione – Relatore De Renzis Fatto e diritto 1. Con ricorso, depositato il 19.11.2004, C.P., in proprio e quale amministratore della CARPENTERIA DEL SUD S.r.l., proponeva opposizione contro l'ordinanza - ingiunzione, con la quale l'Ufficio Tutela Sociale del lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano aveva intimato il pagamento della somma di L. 9.540.832 a titolo di sanzioni amministrative per violazione di alcune disposizioni in materia di collocamenti e disciplina sul lavoro con riferimento ad alcuni lavoratori in forza presso i cantieri di Bolzano. All'esito il Tribunale di Bolzano con sentenza n. 99 del 2007 accoglieva parzialmente l'opposizione e disponeva, a modifica dell'ordinanza-ingiunzione, il pagamento a carico degli opponenti della somma di Euro 4.389,98 con riferimento alla posizione dei lavoratori L.P.G. , L.P.R. , B.R. e L.S.O. . 2. Tale decisione, appellata dal C. e dalla Carpenteria del Sud S.r.l., è stata confermata dalla Corte di Appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano, con sentenza n. 8 del 2008. La Corte territoriale, rilevato che il giudice di primo grado aveva correttamente verificato che non vi era stata alcuna estinzione della sanzione per sua mancata tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, ha ritenuto fondate le pretese dell'ente accertatore sulla base della,, documentazione contabile e delle dichiarazioni testimoniali, già vagliate dal primo giudice, da cui era emerso che i lavoratori in questione avevano pernottato presso la pensione nei periodi indicatagli ispettori. La stessa Corte ha ritenuto che non vi fossero ragioni per dubitare della non manipolazione delle schede di arrivo alla pensione degli occupanti delle stanze e dell'apposizione delle firme in calce alle stesse schede da parte dei medesimi occupanti. 3. Il C. , in proprio, e la società ricorrono per cassazione con due motivi, cui resiste l'Ufficio Tutela Sociale di Bolzano con controricorso. 4. Con il primo motivo del ricorso i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 e vizio di motivazione, ribadendo le doglianze già proposte e disattese nella fase di merito, circa l'intempestività della contestazione delle violazioni amministrative oltre il termine di 90 giorni. Il motivo è privo di pregio e va disatteso. Secondo costante indirizzo giurisprudenziale, cui si ritiene di dare continuità, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare gli elementi acquisiti cfr. Cass. n. 7681 del 2014 Cass. n. 3043 del 2009 ed altre decisioni conformi . Orbene il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di tale indirizzo ripercorrendo le fasi dell'accertamento e ribadendo, in conformità a quanto ritenuto dal primo giudice, che il dies a quo, ai fini della decorrenza del termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, era da individuarsi nel 13 settembre 2001, data in cui il C. , titolare dell'impresa, rilasciò dichiarazioni sulla posizione dei lavoratori interessati, dal che la tempestività della contestazione avvenuta il 4 dicembre 2001. Trattasi in ogni caso di accertamento in fatto, congruamente motivato, cui il ricorrente si limita ad opporre un diverso non consentito apprezzamento in sede di legittimità. 5. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 116 CPC e vizio di motivazione, sostenendo che erroneamente il giudice di appello ha riconosciuto valenza probatoria alle schede di arrivo dei lavoratori, trattandosi di documentazione interna non vidimata e quindi passibile di manomissione, tanto più che le stesse schede non sarebbero state acquisite in occasione dell'accesso degli ispettori alla pensione . Anche questo motivo non merita di essere condiviso. Al riguardo si rileva che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, il giudice di merito ha proceduto ad un attenta disamina delle risultanze probatorie documentali e testimoniali con un iter argomentativo congruo, privo di salti logici e corretto sul versante giuridico cfr giurisprudenza conforme sul valore probatorio dei verbali ispettivi ed ha ritenuto raggiunta la prova circa la sussistenza di violazioni di carattere amministrativo riguardanti alcuni lavoratori. Con accertamento in fatto, non censurabile in sede di legittimità., lo stesso giudice ha escluso che fossero intervenute manipolazioni nelle schede di arrivo dei lavoratori alla pensione . 6. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100.00 per esborsi, oltre Euro 3000,00 per compensi ed oltre accessori di legge e spese generali del 15%.