Come valutare il requisito reddituale del lavoratore invalido?

Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità a norma dell’art. 12 l. n. 118/1971, deve farsi riferimento all’anno da cui decorre la prestazione. Inoltre, deve tenersi conto non solo del reddito personale dell’invalido, ma anche di quello eventuale del coniuge, fino alla data di entrata in vigore dello ius superveniens art. 10, comma 5 e 6 d.l. n. 76/2013 , che ha dato rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto a pensione a decorrere da quella medesima data, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare.

E’ stato così deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 22150, depositata il 20 ottobre 2014. Il caso. La Corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di un uomo di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, rigettava la domanda del predetto, accogliendo l’appello dell’INPS. La Corte riteneva insussistente il requisito reddituale, elemento costitutivo del diritto, per la documentazione di un reddito complessivo dell’anno 1999, senza alcuna spiegazione dell’originario ricorrente della differenza con quello dell’anno 2000. Ricorreva per cassazione l’uomo, deducendo la violazione degli artt. 12 l. n. 118/1971, che disciplina la normativa sui mutilati e invalidi civili, 414 e 437 c.p.c. norme sulle controversie in tema di lavoro e 2697 c.c. onere della prova nonché vizio di motivazione per aver la Corte territoriale erroneamente escluso il proprio diritto alla percezione della pensione da invalidità civile. L’accertamento deve essere riferito all’anno da cui decorre la prestazione. Il motivo è fondato. Infatti, come indicato dalla Cassazione, l’impugnata sentenza ha chiaramente violato l’art. 12 l. n. 118/1971, secondo cui il requisito reddituale condizionante il riconoscimento del beneficio, quale la pensione di inabilità, deve coesistere con l’erogazione del trattamento, con la conseguenza del necessario riferimento dell’accertamento giudiziale all’anno da cui decorre la prestazione e non con riferimento all’anno precedente Cass., n. 21925/2013 . La Suprema Corte nell’accogliere il ricorso, rinvia alla Corte d’appello, la quale dovrà attenersi al principio di diritto, secondo cui ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità a norma dell’art. 12 l. n. 118/1971, deve farsi riferimento all’anno da cui decorre la prestazione nel caso di specie 2000 e deve tenersi conto non solo del reddito personale dell’invalido, ma anche di quello eventuale del coniuge fino alla data di entrata in vigore dello ius superveniens art. 10, comma 5 e 6 d.l. n. 76/2013 conv. con. mod. in l. n. 99/2013 , che ha dato rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto a pensione a decorrere da quella medesima data, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 giugno – 20 ottobre 2014, n. 22150 Presidente De Cesare – Relatore Patti Svolgimento del processo Con sentenza del 6 maggio 2008, la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di G.D., nel contraddittorio con l'Inps e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile, ai sensi dell'art. 12 1. 118/1971, con la condanna dell'Inps al pagamento, in suo favore, dei ratei di pensione dal 1° aprile 2000 , rigettava la domanda del predetto, così accogliendo l'appello dell'Inps compensate le spese del doppio grado di giudizio . A motivo della sentenza, la Corte riteneva l'insussistenza del requisito reddituale, elemento costitutivo del diritto, per la documentazione di un reddito complessivo dell'anno 1999 di € 16.821,49 superiore a quello previsto per legge , senza alcuna spiegazione dall'originario ricorrente della differenza con quello dell'anno 2000, pari a € 10.000,00 circa, invece rientrante in detto limite di € 12.179,00 . Ricorre per cassazione G.D. con un motivo sostanzialmente unico, cui resiste l'Inps con controricorso. Motivi della decisione Con motivo sostanzialmente unico, il ricorrente deduce violazione degli artt. 12 1. 118/1971, 414 e 437 c.p.c., 2697 c.c. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente escluso il proprio diritto alla percezione della pensione di invalidità civile, non avendo a esattamente considerato la documentazione, prodotta in primo grado, del reddito imponibile di € 10.099,00, rientrante nei limiti di legge b correttamente valutato la sola rilevanza del requisito reddituale per l'anno 2000, di decorrenza della pensione richiesta, senza alcuna influenza del reddito di circa £ 23.000.000 per arretrati di assegni di invalidità del triennio 1996 - 1998 percepito nell'anno 1999 e pertanto in epoca anteriore a quella di necessità di sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 12 1. 118/1971 c riscontrato la tempestiva documentazione, con la produzione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2000, anche del reddito familiare attestante la condizione di nullatenenza della propria moglie L.S., a proprio carico , pure in violazione dell'art. 112 c.p.c., in difetto di alcuna doglianza al riguardo dell'appellante Inps. Il motivo è fondato. Ed infatti, la Corte territoriale ha ritenuto decisiva, ai fini dell'accoglimento dell'appello, la deduzione dall'Inps del la circostanza che dagli atti risulta che il D. per l'anno 1999 è stato titolare di un reddito complessivo di € 16.821,49 , cui l'appellato si è limitato a dedurre che il reddito relativo al detto anno non riguarda la fattispecie per cui è causa, mentre il reddito risultante dalla copia del 730 relativo ai redditi del 2000 non è incompatibile con la eroganda prestazione ritenendo che la deduzione non spiega minimamente come si giustifica la differenza di reddito da un anno ad altro e pertanto concludendo, sulla base del riportato passaggio argomentativo costituente ratio decidendi esclusiva, per la riforma della sentenza di primo grado con conseguente rigetto della domanda avanzata dal D. con l'atto introduttivo . Appare evidente la violazione della previsione dell'art. 12 1. 118/1971, per il quale il requisito reddituale condizionante il riconoscimento del beneficio nella specie pensione di inabilità deve coesistere con l'erogazione del trattamento, con la conseguenza del riferimento dell'accertamento giudiziale all'anno da cui decorre la prestazione e non come invece previsto ai fini dell'accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi con riferimento all'anno precedente Cass. 25 settembre 2013, n. 21925 Cass. 28 luglio 2010, n. 17624 . L'accoglimento del profilo di mezzo scrutinato assorbe l'esame di ogni altro e comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla stessa Corte d'appello in diversa composizione. Per l'accertamento del requisito reddituale devoluto, essa dovrà basarsi sulla documentazione prodotta da G.D. relativa all'anno 2000 e tenere conto, ai fini della sua sussistenza, della rilevanza non solo del reddito personale dell'invalido, ma anche di quello/ eventuale del coniuge Cass. 1 marzo 2011, n. 5003 Cass. 20 novembre 2002, n. 16363 . Non è, infatti, applicabile lo ius superveniens art. 10, quinto comma d.l. 76/2013 conv. con mod. in 1. 99/2013, di esclusione ai fini in esame del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato faccia parte dall'anno 2000 di decorrenza della pensione fino al 2013, per l'operare di tale disposizione, a norma dell'art. 10, sesto comma d.l. cit., anche in relazione ai procedimenti giurisdizionali non ancora conclusi con sentenza definitiva alla data di sua entrata in vigore, ma limitatamente alla decorrenza dalla medesima data del riconoscimento del diritto a pensione, esclusione, qualora il diritto sia riconosciuto anche per periodi precedenti, del recupero di ratei già erogati in esecuzione di sentenze provvisoriamente esecutive, se sia provato il mancato superamento, da parte dell'interessato, della soglia reddituale, con riferimento al solo reddito personale ai fini Irpef Cass. 18 marzo 2014, n. 6262 Cass. 29 aprile 2014, n. 9391 .' Invero, nella specier il ricorrente, essendo nato nel 1946 come da intestazione del ricorso nel 2013 aveva già compiuto 65 anni, superando quindi il limite di età anagrafica fissato dall'art. 8, primo comma d. lgs. 23 novembre 1988, n. 509 ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità Cass. 20 marzo 2014, n. 6534 . A norma dell'art. 384, secondo comma c.p.c., il giudice di rinvio partenopeo si uniformerà pertanto al seguente principio di diritto Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità a norma dell'art. 12 l. 118/1971, deve farsi riferimento all'anno da cui decorre la prestazione nel caso di specie 2000 e deve tenersi conto non solo del reddito personale dell'invalido, ma anche di quello eventuale del coniuge fino alla data di entrata in vigore dello ius superveniens art. 10, quinto e sesto comma d.l. 7612013 conv. con mod. in l. 99/2013 , che ha dato rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto a pensione a decorrere da quella medesima data, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare . P.q.m. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.