Artrosi alle mani per il muratore: assegno di invalidità, ma solo coll’aggravamento della patologia

Problema diagnosticato nel lontano 1999. Facilmente immaginabili le conseguenze a livello lavorativo. Però l’assegno a carico dell’INPS viene riconosciuto solo a partire dal 2007, da quando, cioè, vi è stato un chiaro peggioramento nelle condizioni dell’uomo.

Artrosi alle mani, risalente al lontano 1999, per il muratore evidenti, e facilmente immaginabili, i problemi a livello lavorativo. Ciò porta al riconoscimento dell’assegno di invalidità, a carico dell’Istituto nazionale di previdenza sociale. Però non dal 2000, epoca di origine della patologia, bensì dal 2007, da quando cioè si verificato un aggravamento del problema che affligge l’uomo Cass., sent. n. 20831/2014, Sezione Lavoro, depositata oggi . Patologia. Vittoria piena, in primo grado, per l’uomo, il quale si era visto riconoscere il diritto alla percezione di un assegno di invalidità per la permanente riduzione della sua capacità lavorativa a meno di un terzo , a partire dal febbraio 2000. Decisiva la ‘certificazione’ dell’ artrosi alle mani che ha colpito l’uomo, dedito all’attività di muratore. Tale quadro, però, viene riveduto e corretto dai giudici di secondo grado, i quali riconoscono sì l’ assegno a favore del lavoratore, però solo a partire dal settembre 2007. Come si spiega questa decisione? Con la constatazione, emersa dalla consulenza tecnica d’ufficio, che la patologia riscontrata aveva sì creato un deficit funzionale alle mani dell’uomo in maniera limitante la facoltà prensile ma non ancora tanto grave da ridurre il soggetto alla semplice motricità delle dita, priva di alcuna finalità dell’azione . Solo a settembre 2007 era stato registrato un evidente aggravamento dell’ artrosi , tale da condurre al riconoscimento dell’ assegno di invalidità a favore dell’uomo. Ripercussioni lavorative. Ovviamente la pronuncia emessa in Appello viene duramente contestata dal lavoratore, il quale contesta, in Cassazione, il quadro tracciato dalla consulenza tecnica d’ufficio utilizzata in secondo grado, rivendicando il proprio diritto ad ottenere l’ assegno di invalidità già a partire dal 2000, cioè da quando gli fu diagnosticata l’ artrosi alle mani , patologia gravissima per un muratore. Ma, nonostante tutto, per i giudici del ‘Palazzaccio’ non vi è stato alcun erroneo differimento di decorrenza della diminuzione di capacità lavorativa . Per una semplice ragione a settembre 2007 è stato ‘certificato’ un aggravamento di quell’artrosi alle mani, con deficit funzionale, già diagnosticata fin dal 1999 , aggravamento che ha comportato una limitazione della possibilità di utilizzo efficiente della funzionalità prensile, con integrazione della suddetta riduzione in attività confacente . Ciò, aggiungono i giudici in chiusura, in considerazione del fatto che il muratore deve usare la forza delle mani per sollevare e spostare oggetti, deve afferrare gli utensili e gli arnesi da lavoro con forza, pena il pregiudizio, per sé e per gli altri, di eventi imprevedibili potenzialmente lesivi e violenti . Da confermare, quindi, in toto la decisione della Corte d’Appello che ha riconosciuto sì l’ assegno di invalidità a favore dell’uomo, ma solo a partire dal settembre 2007.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 9 luglio – 2 ottobre 2014, n. 20831 Presidente Coletti De Cesare – Relatore Patti Svolgimento del processo La Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di D.S. alla percezione di assegno di invalidità, per la permanente riduzione della sua capacità lavorativa a meno di un terzo, ai sensi della 1. 222/1984, con decorrenza dal 1° febbraio 2000 e condanna l`Inps alla relativa corresponsione, oltre accessori di legge , con sentenza 19 ottobre 2010, rideterminava la decorrenza del beneficio riconosciuto dal 1 ° settembre 2007. Ad una tale conclusione la Corte territoriale perveniva sulla base della C.t.u. medico - legale rinnovata in appello, di cui condivideva le conclusioni, in esito ad accurato accertamento essenzialmente sulla base della documentazione medica acquisita. D.S. ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste l'Inps con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 1. 222/1984 e insufficiente e contraddittoria motivazione, per acritica adesione della Corte territoriale alle conclusioni del C.t.u. e incongruente riconoscimento del buon uso dal tribunale dei risultati della prima C.t.u., con riforma tuttavia della sentenza in ordine alla decorrenza del beneficio, senza rilevare l'insorgenza da tempo dei requisiti di legge. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione, per omissione dalla Corte territoriale di ulteriori accertamenti, anche officiosi, nell'adesione alla seconda C.t.u., che, in assenza di un quadro patologico diverso da quello già riscontrato dalla prima, aveva erroneamente differito la decorrenza della diminuzione della capacità lavorativa rilevante, per la ravvisata non incidenza superiore al terzo di legge sulla capacità di lavoro in attività confacente di muratore dell'artrosi alle mani con deficit funzionale all'atto della visita del C.t.u. limitante la facoltà prensile ma non ancora tanto grave da ridurre il soggetto alla semplice motricità delle dita, priva di alcuna finalità dell'azione per il periodo anteriore ad alcuni mesi prima della visita espletata individuatala data nel 1 'settembre 2007 . II primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell'art. 1 1. 222/1984 e vizio di motivazione sulla decorrenza del beneficio, è inammissibile. Esso è, infatti, assolutamente generico, essendosi il ricorrente limitato alla mera enunciazione delle ragioni di doglianza acritica adesione della Corte territoriale alle conclusioni del C.t.u. incongruente riconoscimento del buon uso dal tribunale dei risultati della prima C.t.u. e riforma tuttavia della sentenza nella decorrenza del beneficio omesso rilievo dell'insorgenza da tempo dei requisiti di legge , senza alcun loro sviluppo argomentativo di effettiva confutazione del ragionamento motivo della Corte calabrese, chiaramente e adeguatamente svolto, sulla base della giustificata persuasione della correttezza dell'accertamento e delle conclusioni della C.t.u. disposta in appello, dandone conto puntuale a pgg. 2 e 3 della sentenza impugnata . Sicchè, il mezzo difetta del requisito di specificità prescritto dall'art. 366, n. 4 c.p.c. posto che il singolo motivo assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore la tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito Cass. s.u. 24 luglio 2013, n. 17931 Cass. 3 luglio 2008, n. 18202 . In ogni caso, neppure il giudice di merito è tenuto, in particolare, ad un'argomentazione diffusa della propria adesione alle conclusioni del C.t.u., potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione Cass. 4 maggio 2009, n. 10222 Cass. 6 settembre 2007, n. 18688 Cass. 22 agosto 2002, n. 12406 censure di un tale tenore non risultano peraltro formulate da D.S., in base a quanto illustrato con il mezzo in esame già qualificato inammissibile per genericità . Né sussiste, infine, la pretesa contraddizione lamentata dal ricorrente avendo la Corte dato atto del buon uso dei risultati del primo elaborato peritale da parte del Tribunale, nel senso di riconoscere l'assicurato affetto dalle patologie riscontrate dal primo C.t.u., senza peraltro che tale asserzione sia smentita dalla valutazione sulla scorta della nuova C.t.u. di una loro incidenza invalidante maturata successivamente. Il secondo motivo, relativo a violazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. e vizio di motivazione, per erroneo differimento di decorrenza della diminuzione di capacità lavorativa rilevante senza ulteriori accertamenti, anche officiosi, in adesione ingiustificata della sentenza impugnata alla seconda C.t.u., in assenza di un quadro patologico diverso da quello già riscontrato dalla prima, è infondato. Già si è detto dell'argomentata adesione della Corte territoriale, in riferimento alla diversa decorrenza del requisito in oggetto, alla seconda C.t.u. Questa ha motivatamente giustificato, a differenza della prima genericamente accertante una serie di patologie, meramente giustapposte, a carico del ricorrente con spiegazione della decorrenza dal 1 ° gennaio 2000 nel decorso cronico ed ingravescente, e non ad insorgenza acuta, delle suddette patologie , come indicato a pg. 8 del ricorso, senza alcuna specifica individuazione di incidenza sulla diminuzione della capacità lavorativa rilevante , la decorrenza da epoca prossima alla visita medica compiuta dal 1° settembre 2007 . E ciò per il riscontro dell'aggravamento, proprio in detta visita, di quell'artrosi alle mani con deficit funzionale, già diagnosticata fin dal 1999, soltanto dall'epoca suindicata limitante la possibilità di utilizzo efficiente della funzionalità prensile, con integrazione della suddetta riduzione in attività confacente, in considerazione del fatto che il muratore deve usare la forza delle mani per sollevare e spostare oggetti, deve afferrare gli utensili e gli arnesi da lavoro con forza, pena il pregiudizio per sé e per gli altri di eventi imprevedibili potenzialmente lesivi e violenti con la conseguente verificata attualità di una marcata limitazione per l'impiego delle mani per attività solo di lieve sforzo . Sicchè la Corte, così argomentando la propria adesione alle conclusioni della C.t.u. disposta in appello a pg. 3 della sentenza , non è incorsa in alcuna violazione di legge, né vizio di motivazione, per la giustificazione della propria preferenza, avendo specificato la ragione del discostamento dalle conclusioni del primo consulente Cass. 26 agosto 2013, n. 19572 Cass. 30 ottobre 2009, n. 23063 . Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, senza assunzione di provvedimenti sulle spese, in applicazione dell'ars. 152 disp. att. c.p.c., nel testo precedente la sostituzione con l'art. 42, undicesimo comma d.l. 269/2003, conv. con mod. in 1. 326/2003, per anteriorità del ricorso di D.S., depositato il 29 giugno 2000, al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore della nuova normativa. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla sulle spese.