Non si possono condonare le sanzioni per il lavoro in nero

L’adesione al condono non può estendersi ad una sanzione amministrativa in sé e per sé considerata quale quella emessa dall'Ispettorato del lavoro , essendo al di fuori dell’ambito applicativo del provvedimento disciplinato dalla l. n. 289/2002.

Lo statuisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20357, depositata il 26 settembre 2014. Il condono seppellisce anche le sanzioni accessorie”? La Ctr di Napoli rigettava l’appello proposto dalle Entrate avverso la sentenza del giudice di prime cure, il quale aveva accolto il ricorso di una società avverso l’atto di irrogazione di sanzioni amministrative. Tale atto era stato notificato dalle Entrate sulla base di un verbale di accertamento redatto dall’Ispettorato del lavoro con il quale si rilevava l’impiego di un dipendente in nero. Il contribuente aveva operato un condono, avvalendosi di quanto sancito dall’art. 8 l. n. 289/2002, comma 6, lettera b con il perfezionamento della procedura, si ha l’estinzione delle sanzioni amministrative e previdenziali, comprese quelle accessorie. Le disposizioni in materia di lavoro irregolare e la natura delle sanzioni. Gli Ermellini accolgono la doglianza dell’Agenzia delle Entrate. L’esegesi della norma porta a sottolineare come l’art. 3 d.l. n. 73/2002 prescriva sanzioni non di natura tributaria o previdenziale in senso stretto, ma amministrative con lo scopo essenziale di reprimere il lavoro sommerso . Sanzioni, in buona sostanza, estranee all’ambito di incidenza del condono. L’intento di contrastare l’occupazione in nero non dipende soltanto dal mancato versamento della contribuzione, quindi la sanzione non si può considerare di natura tributaria e previdenziale. L’adesione al condono, conclude la Cassazione, non può estendersi ad una sanzione amministrativa in sé e per sé considerata essendo al di fuori dell’ambito applicativo del provvedimento di condono . fonte www.lavoropiu.info

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 giugno – 26 settembre 2014, n. 20357 Presidente Lamorgese – Relatore Bronzini Svolgimento del processo La Commissione tributaria regionale di Napoli con sentenza del 30.5.2007 rigettava l'appello io proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta n. 259/2005 che aveva accolto il ricorso del Caseificio La Delizia snc di C.G. avverso l'atto di irrogazione di sanzioni amministrative notificato dall'Agenzia delle Entrate sulla base di un verbale di accertamento redatto da funzionari del Ministero del lavoro-Ispettorato del lavoro con il quale si rilevava che un dipendente del citato Caseificio lavorava in nero. La Commissione regionale osservava che il condono operato dal contribuente sì applicava anche alla fattispecie posto che l'art. 8 della legge n. 289/2002 comma sei, lettera b precisava che con il perfezionamento del condono si ha l'estinzione delle sanzioni amministrativa tributarie e previdenziali, compreso quelle accessorie. Le sanzioni comminate dall'Agenzia delle entrate ben potevano rientrare in quelle accessorie di cui parla l'art. 8. Il condono era stato richiesto prima dell'accertamento e quindi nulla era dovuto. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate con un motivo. Motivi della decisione Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione degli articoli 8 commi uno e sei e terzo comma del D.L. 12/2002 convertito in legge n. 73 del 2002. Le sanzioni previste dall'art. 3 comma terzo della legge n. 73/2002 irrogate sino alla novella del 2006 dall'Agenzia delle Entrate non sono sanzioni tributarie o previdenziali in senso stretto, ma sono sanzioni amministrative, strumentali alla repressione del fenomeno del lavoro nero. Tali sanzioni sono quindi estranee all'ambito di applicazione del condono. Il motivo appare fondato. La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile l'art. 8 L. n. 289/2002 che prevede che, con il perfezionamento del condono, si ha l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e previdenziali, ivi compreso quelle accessorie , ma in questo caso la sanzione applicata ex art. 3 comma terzo del DL n. 73/2002 è una sanzione amministrativa direttamente collegata all'intento di contrastare il lavoro nero e che non è - in relazione alla sua ratio, determinata in relazione al contributo non versato e non può essere considerata come una sanzione tributaria o previdenziale. L'adesione al condono non può, quindi, estendersi anche ad una sanzione amministrativa in sé e per sé considerata essendo al di fuori dell'ambito applicativo del provvedimento di condono. Si impone, quindi, la cassazione della sentenza impugnata. La controversia, non necessitando di ulteriori approfondimenti istruttori, può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda avanzata dal Caseificio La Delizia. Stante la mancanza di precedenti di legittimità in termini e la mancata costituzione di parte intimata nel giudizio di cassazione sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda avanzata dal Caseificio La Delizia di C.G. snc. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.