Sempre sanzionabile la tardiva comunicazione di assunzione

Le violazioni relative all’omessa o tardiva comunicazione di assunzione hanno carattere sostanziale e non formale, in quanto le norme in tema di rapporti con le Direzioni Territoriali del Lavoro attengono all’esercizio da parte dell’Amministrazione della funzione di controllo del lavoro, tipica della normativa in materia di collocamento e di regolamentazione delle assunzioni.

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20233/2014, depositata il 25 settembre 2014 . Filo diretto con la DTL ex DPL . Un’impresa veniva condannata al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per non aver comunicato alla Direzione Territoriale del Lavoro - Sezione Circoscrizionale per l’Impiego l’avvenuta assunzione di alcuni lavoratori. Infatti, ai sensi dell’art. 9- bis , comma 2,l. n. 608/1996, il datore di lavoro, entro cinque giorni dall’assunzione, deve comunicare alla DTL il nominativo del lavoratore assunto, la data di assunzione, la tipologia contrattuale applicata, la qualifica nonché il trattamento economico e normativo. In caso di mancata o tardiva comunicazione scattano salate sanzioni amministrative. La controversia oggetto della sentenza in commento riguarda un caso di tardiva comunicazione, con conseguente dubbio sulla legittimità delle sanzioni irrogate. Nel caso di specie, infatti, la tardività della comunicazione non aveva dato fastidio a nessuno i lavoratori assunti non avevano subito sanzioni né patito danni a livello retributivo e contributivo, e la DTL era stata comunque resa edotta delle nuove assunzioni. La tardività della comunicazione è sanzionabile, anche in assenza di un danno? Qual è la ratio della comunicazione di assunzione? Per sciogliere questi interrogativi la Corte di Cassazione prende in considerazione l’ambito in cui è regolamentata la comunicazione di assunzione emersione del lavoro nero , smentendo quanto affermato dalla Corte territoriale. Secondo quest’ultima, infatti, la tardività della comunicazione non sarebbe stata sanzionabile in quanto non aveva arrecato alcun pregiudizio. In questo senso, quindi, il superamento del termine di cinque giorni darebbe luogo ad una violazione meramente formale e non sostanziale. Il ragionamento - pratico - del giudice di secondo grado è avvalorato dall’art. 116 l. n. 388/2000 il quale, per favorire l’emersione del lavoro nero, aboliva le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di assistenza e previdenza, mantenendo ferme le sanzioni penali. Secondo la Corte di Cassazione, invece, l’invio tardivo della comunicazione non configura un’infrazione meramente formale, bensì sostanziale. Infatti, il bene giuridico tutelato dalla norma non è la tutela della posizione contributiva del lavoratore assunto, bensì il costante monitoraggio dei flussi di manodopera, finalizzato all’emersione del lavoro nero. Considerata la ratio già indicata da un costante orientamento della Suprema Corte a nulla rileva che la tardività della comunicazione non abbia comportato conseguenze negative per il lavoratore, né dal punto di vista della gestione del rapporto di lavoro, né tantomeno del rapporto previdenziale, poiché il ritardo della comunicazione ha comunque causato un vulnus al sistema, rallentando il monitoraggio dei flussi di manodopera. Da questo punto di vista, un atto che può sembrare stupidamente burocratico o fine a se stesso assume un valore sostanziale e sociale, tale da renderlo sanzionabile qualora non venga posto in essere correttamente.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 giugno – 25 settembre 2014, n. 20233 Presidente Lamorgese – Relatore Mammone Svolgimento del processo 1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Milano, Aisoftw at re s.p.a. proponeva opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dalla locale Direzione provinciale del lavoro per il pagamento di Euro 22.000, a titolo di sanzione amministrativa per non aver comunicato alla competente Sezione circoscrizionale per l'impiego l'assunzione di alcuni lavoratori, in violazione dell'art. 9 bis, comma 2, della l. 28.11.96 n. 608. 2.- Accolta dal Tribunale l'opposizione in ragione dell'intervento dell'art. 116, e. 2, della l. 23.12.00 n. 388 che aveva abolito le sanzioni amministrative relative alle norme sul collocamento di carattere meramente formale, per quanto qui rileva, proponeva appello il Ministero del Lavoro sostenendo l'inapplicabilità di detto art. 116, comma 12, atteso che il ritardo della comunicazione era estraneo alla fattispecie ivi regolata. 3.- La Corte d'appello di Milano con sentenza 22.07.07 rigettava l'impugnazione ritenendo che la norma invocata, avendo ad oggetto l'emersione del lavoro irregolare, non poteva essere interpretata nel senso che le violazioni di carattere formale fossero solamente quelle aventi ad oggetto comunicazioni di assunzione errate o incomplete, dovendo ritenersi che la legge avesse voluto mantenere in vita il regime sanzionatorio solo per la violazione di quelle norme che incidono in modo sostanziale sugli interessi protetti dei lavoratori assunti. Nel caso di specie nei confronti di questi ultimi non era rawisabile alcun pregiudizio, atteso che, nonostante il ritardo, la denunzia era avvenuta con modalità tali da consentire il corretto versamento dei contributi e il controllo delle posizioni interessate da parte dell'Amministrazione. 4.- Propone ricorso per cassazione il Ministero del Lavoro risponde con controricorso Exprivia s.p.a., subentrata alla società nei cui confronti era stata emessa l'ingiunzione. Motivi della decisione 5.- Con unico motivo di censura l'Amministrazione deduce violazione dell'art. 116, comma 12, della l. 23.12.00 n. 388, atteso che l'invio della comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l'impiego oltre cinque giorni dall'assunzione non sarebbe configurabile come infrazione meramente formale. Infatti, il bene giuridico tutelato dalla norma non è la tutela della posizione contributiva del lavoratore assunto, ma il costante monitoraggio dei flussi di manodopera, di modo la l'omessa o tardiva comunicazione delle assunzioni o delle cessazioni ha carattere sostanziale, in quanto condizionante di detta finalità. Il disvalore di queste condotte sarebbe, inoltre, ribadito dalle disposizioni dell'art. 6. comma 2, del d.lgs. 19.12.02 n. 297, che, nel modificare l'art. 9, comma 2, della legge n. 608 del 1996 ha esplicitamente previsto che la comunicazione delle nuove assunzioni e delle cessazioni avvenga immediatamente e senza indugio. 6.- L'Amministrazione ha comminato la sanzione ravvisando la violazione dell'art. 9 bis del d.l. 1.10.96 n. 510 conv. con modificazioni dalla l. 28.11.96 n. 608 , il quale - nel testo originario, applicabile ratione temporis e, quindi, non toccato dalle modifiche apportate dal d.lgs. 19.12.02 n. 297 — formulando disposizioni in materia di collocamento, prevede che entro cinque giorni dall'assunzione effettuata ai sensi del comma 1, il datore di lavoro deve inviare alla sezione circoscrizionale per l'impiego una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la data dell'assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo comma 2 . Ad avviso del giudice di appello il superamento del termine di cinque giorni darebbe luogo a violazione meramente formale, ove non siano derivate a carico del lavoratore interessato conseguenze negative sul piano della gestione del rapporto di lavoro e del rapporto previdenziale. Riscontrata in punto di merito l'insussistenza di tali pregiudizi, lo stesso giudice ha ritenuto l'infrazione non sanzionabile, facendo applicazione dell'art. 116 della l. 23.12.00 n. 388 che, nel formulare disposizioni per favorire l'emersione del lavoro irregolare, prevede che ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale comma 12 . 7.- L'interpretazione del giudice di merito deriva da una non corretta individuazione della ratio legis del menzionato art. 9 bis del d.l. n. 510 del 1996. La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene, infatti, che le violazioni relative all'omessa o tardiva comunicazione di assunzione nel rapporto di lavoro abbiano carattere sostanziale e non formale, in quanto le norme ivi sanzionate attengono all'esercizio da parte dell'Amministrazione della funzione di controllo del lavoro, tipica della normativa in materia di collocamento e di regolazione dell'assunzione. In questo senso si vedano Cass. 15.02.08 n. 3857 e Cass. 8.01.07 n. 65 specificamente riferite a tutte le condotte che incidono sull'esercizio di detta funzione amministrativa, tra cui anche quella sanzionata dall'art. 9 bis . Il criterio interpretativo adottato dal giudice di merito non segue questa impostazione, in quanto dirige la sua attenzione non all'attuazione oggettiva della funzione amministrativa, ma alla posizione dei singoli lavoratori, la cui tutela è obiettivo solo indiretto della disposizione di legge. 8.- Facendo applicazione del detto principio di diritto, cui il Collegio intende dare continuità, il motivo di ricorso deve ritenersi fondato. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale prenderà in esame la richiesta avanzata dall'obbligato in via subordinata di rideterminazione in senso a lui più favorevole della sanzione amministrativa. Il giudice del rinvio procederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.