Capo ufficio o dirigente? Non è il lavoratore a deciderlo

Il diritto al riconoscimento della qualifica superiore non può basarsi sull’erronea convinzione circa l’effettivo svolgimento di attività riservate al dirigente, ma deve essere sorretto da un riscontro rinvenibile nelle disposizioni normative del CCNL e del ROP.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19986, depositata il 23 settembre 2014. Il caso. La Corte di Appello, con sentenza emessa a seguito di cassazione con rinvio, respingeva la domanda proposta dal lavoratore, avverso il Consorzio di bonifica presso il quale esercitava le proprie mansioni professionali, di riconoscimento della qualifica di dirigente-direttore di servizio. Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso il lavoratore. La categoria dei dirigenti. Le censure si incentrano sull’interpretazione degli artt. 14 e 15 del ROP, e del CCNL. Il CCNL 1970 per i dirigenti dei Consorzi di bonifica precisa che sono considerati dirigenti il Direttore generale, il Direttore, il Direttore unico e il Direttore di servizio. Quest’ultimo è in rapporto di subordinazione gerarchica esclusivamente nei confronti del Direttore ha il compito di dirigere e coordinare il funzionamento di uno dei tre servizi fondamentali amministrativo, tecnico e agrario in cui si articola l’intera organizzazione consortile ha il potere di supremazia gerarchica su tutto il personale addetto al servizio quale è preposto. Il ricorrente veniva assunto per il posto di Capo ufficio progettazioni ed esecuzioni, il quale ai sensi dall’art. 15 del ROP, è direttamente responsabile nei confronti del Capo servizio tecnico, il cui profilo professionale è descritto nell’art. 14 del ROP. Il diritto alla qualifica. La Corte d’Appello ha escluso la fondatezza della domanda del lavoratore, atteso che lo stesso finiva per fondare il proprio diritto al riconoscimento della qualifica superiore sulla sola attività di progettazione e di direzione dei lavori che, a suo dire, sarebbe riservata al dirigente. Osserva correttamente la Corte d’Appello che gli aspetti qualificanti del Capo servizio tecnico vanno individuati nella direzione, con corrispondente responsabilità, dell’intero servizio nelle due articolazioni ufficio progettazioni ed esecuzioni ed ufficio bonifica , nel potere di supremazia gerarchico su tutto il personale addetto al servizio, che secondo le previsioni del CCNL, deve essere di carattere fondamentale per il Consorzio e deve raggruppare più settori operativi, nella mancanza di soggetti gerarchicamente sovraordinati e nel rapporto di collaborazione diretta con il direttore del consorzio. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 12 giugno– 23 settembre 2014, n. 19986 Presidente Roselli– Relatore Tricomi Svolgimento del fatto 1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 3443/11 emessa a seguito di cassazione con rinvio da parte di questa Corte, sentenza n. 15065 del 2008, pronunciando sull'impugnazione proposta da M.S. nei confronti del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, in ordine alla sentenza del Pretore di Roma n. 5311/1997, respingeva la domanda proposta dal M. , di riconoscimento della qualifica di dirigente-Direttore di servizio. 2. Il M. , dipendente del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, aveva adito il Pretore di Roma esponendo di essere stato assunto da detto Ente, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esame, con decorrenza dal 30 giugno 1989 e con qualifica di Capo ufficio progettazioni ed esecuzioni. Deduceva di aver svolto tutte le mansioni proprie del profilo professionale e di avere curato, senza direttive di sorta, la redazione di progetti di massima ed esecutivi, occupandosi inoltre della direzione dei lavori, realizzati in economia e mediante appalto, predisponendo anche le relative contabilità. Poiché le attività e gli incarichi svolti esulavano dal profilo professionale riconosciuto e dovevano essere svolti dal Capo servizio, chiedeva che fosse accertato il diritto alla qualifica di dirigente con conseguente applicazione del previsto trattamento economico. Chiedeva, altresì, in via subordinata, la condanna dell'Ente al pagamento degli incarichi in questione, in quanto non compresi nelle incombenze professionali. 2.1. Il Consorzio resisteva al ricorso e proponeva domanda riconvenzionale. 3. Il Pretore con sentenza n. 5311 del 1997 accoglieva la domanda principale e accoglieva la domanda riconvenzionale, rilevando che una volta riconosciuto il diritto del ricorrente alla qualifica di dirigente, lo stesso era tenuto alla restituzione dei compensi percepiti a titolo di lavoro straordinario. 4. Con ricorso al Tribunale di Roma, il Consorzio di Bonifica del Tevere e Agro Romano proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma. L'appellato resisteva al gravame e proponeva appello incidentale. 5. Il Tribunale di Roma, giudice di appello, con la sentenza n. 15296/04, rigettava entrambe le impugnazioni. 6. Per la cassazione della sentenza resa in appello ricorreva il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano. 7. La Corte di cassazione con la sentenza n. 15065 del 2008, ha accolto il ricorso e cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Roma. 8. Questa Corte, nella suddetta sentenza, ha affermato che era fondata la deduzione difensiva del ricorrente secondo cui il giudice di merito, nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindere da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento di fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione della qualifica o del grado previsti dalla normativa legale o contrattuale applicabile e dal raffronto dei risultati di tali indagini. Era fondata anche l'affermazione che nella specie la Corte territoriale non si fosse attenuta a tale principio di diritto, oppure che avesse insufficientemente motivato in proposito. Il giudice d'appello, infatti, partiva dall'accertamento dei compiti in concreto espletati dal ricorrente, precisando che la redazione dei progetti di massima ed esecutivi e la direzione dei lavori e relativa contabilità, erano stati espletati direttamente dal ricorrente e con assunzione di responsabilità verso l'esterno aggiungeva poi che il Capo servizio tecnico si limitava a dare direttive di massima, con successiva verifica in relazione alle finalità del progetto, e quindi a sottoscrivere l'elaborato e trasmetterlo agli organi amministrativi e regionali competenti. Ometteva però il giudice di merito di esaminare il regolamento organico del personale e quindi di accertare il complesso dei compiti che il ricorrente doveva svolgere in base alla declaratoria di inquadramento e di precisare quali fossero le mansioni che il Capo servizio progettazioni secondo le proprie competenze dovesse espletare al fine di coadiuvare il Capo servizio tecnico nella sua attività di progettazione e direzione dei lavori. Assolutamente insufficienti erano i brevi cenni contenuti nella sentenza in ordine alle mansioni di competenza superiore che sarebbero state invece espletate dal ricorrente, mancando l'esame dettagliato della declaratoria di inquadramento, nonché di quella rivendicata, tanto più necessaria quando viene denunciato l'espletamento di compiti altamente qualificati che possono astrattamente essere inquadrati nella qualifica inferiore, come collaborazione col diretto superiore, o in quella superiore, come dirigente in questo caso il giudice, effettuando il raffronto dei compiti svolti in concreto con la declaratoria astratta, doveva anche emettere un giudizio sulla prevalenza, o meno, dei compiti di fatto espletati in relazione al complesso dell'attività lavorativa che il dipendente doveva svolgere in base alla qualifica nella quale era inquadrato. 9. Per la cassazione della sentenza n. 3443/11 emessa dalla Corte d'Appello di Roma in sede di rinvio ricorre M.S. , prospettando due motivi di ricorso. 10. Resiste con controricorso il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2095 cc del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 1970 per i dirigenti dei Consorzi di bonifica, con riguardo alla declaratoria della qualifica di dirigente degli artt. 14 e 15 del regolamento organico del personale del Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano originariamente di Ostia e Maccarese, in sigla CBOM , art. 360, n. 3, cpc. 1.1. Premette il ricorrente che in ragione della novellazione dell'art. 360, n. 3, cpc, le previsioni dei contratti collettivi sono diventati norme parametro, di talché alle stesse va attribuito un valore intrinseco di diritto obiettivo che il giudice non può disattendere. Il M. , quindi, deduce che la Corte d'Appello avrebbe seguito un iter diverso da quello segnato dalla Corte di cassazione con la sentenza di rinvio. La sentenza impugnata dopo aver richiamato le previsioni del CCNL e degli artt. 14 e 15 del ROP, ha affermato che il diritto alla qualifica richiesta non poteva essere riconosciuto in ragione degli aspetti qualificanti del profilo di Capo servizio, così non tenendo conto di quanto emerso dall'istruttoria, e, in particolare, del fatto che le direzioni dei lavori venivano affidate anche direttamente dal Direttore generale non in presenza del Capo servizio, circostanza che poneva in luce come nel Consorzio era il Direttore generale a decidere tutto. La Corte d'Appello avrebbe dovuto indagare, sotto un profilo contenutistico, sul piano della qualità, autonomia e discrezionalità delle mansioni affidate al M. . L'istruttoria aveva dimostrato che lo stesso aveva svolto funzioni di progettista, direttore dei lavori e di collaudo. Ad avviso del ricorrente in ragione delle declaratorie di inquadramento le funzioni di progettazione e direzione dei lavori andavano ricomprese nelle funzioni del Capo servizio e non del Capo ufficio come, invece, ritenuto dalla Corte d'Appello nell'esaminare gli artt. 14 e 15 del ROP. L'interpretazione degli artt. 14 e 15 del ROP fornita dalla Corte d'Appello perveniva a ritenere, erroneamente, che la funzione di redigere e sottoscrivere i progetti, svolgere la direzione lavori, espletare i collaudi, rientrava non nella figura del dirigente ma in quella di Capo ufficio. Per arrivare a tale conclusione il giudice di secondo grado aveva coordinato la previsione della lettera e , dell'art. 14, e quella della lettera b , dell'art. 15, ritenendo che curare la progettazione non significasse provvedere direttamente alla progettazione, con la possibilità per il Capo servizio di affidare ad altri la progettazione, e che coadiuvare il dirigente stesse a significare che la progettazione e la direzione degli uffici fossero compiti del Capo ufficio, con un risultato incongruente. Ricorda, in proposito, il ricorrente che la Regione Lazio, con delibera del 10 marzo 1992, riteneva, di consentire l'ulteriore corso della delibera del Consorzio di Bonifica Ostia e Maccarese n. 305 del 1992 parziale soltanto nella parte del dispositivo che riguardava l'autorizzazione al concorso, non ritenendo di approvare la locuzione direzione lavori tra i compiti attribuiti al Capo ufficio progettazione e esecuzione né al Capo ufficio bonifica, in quanto ciò non era previsto dalle mansioni delle suddette qualifiche e ai sensi del ROP e ai sensi del r.d. n. 350 del 1895. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Ad avviso del ricorrente è irrilevante il titolo richiesto nel bando di concorso consistente nel titolo di ingegnere abilitato alla professione e ciò sia perché le progettazioni e le direzioni dei lavori non sono ricomprese tra le possibili funzioni del Capo ufficio, sia perché ciò è irrilevante se le funzioni affidate sono di una qualifica superiore. 3. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati. 3.1. Occorre rilevare che le censure si incentrano sull'interpretazione degli artt. 14 e 15 del ROP, e del CCNL, nel senso, per quest'ultimo, che dallo stesso non possono trarsi elementi risolutivi, mente la sentenza della Corte d'Appello offre un'argomentata statuizione che si incentra oltre che sulle disposizioni del CCNL, sui citati artt. 14 e 15 del ROP in relazione all'art. 3, in particolare lettera b , del medesimo regolamento. Le disposizioni in questioni prevedono quanto segue. Il CCNL 1970 per i dirigenti dei Consorzi di bonifica precisa che sono considerati dirigenti il Direttore generale, il Direttore, il Direttore unico e il Direttore di servizio, prevede che quest'ultimo collabora in via immediata con il Direttore del Consorzio o in mancanza di quest'ultimo con l'Amministrazione. Il Direttore di servizio è in rapporto di subordinazione gerarchica esclusivamente nei confronti del Direttore, rispondendo del suo operato, in mancanza di quest'ultimo, direttamente all'Amministrazione ha il compito di dirigere e coordinare il funzionamento di uno dei tre servizi fondamentali amministrativo, tecnico e agrario in cui si articolata l'intera organizzazione consortile ha il potere di supremazia gerarchica su tutto il personale addetto al servizio al quale è preposto. Il ricorrente veniva assunto per il posto di Capo ufficio progettazioni e esecuzioni, le cui mansioni sono descritte dall'art. 15 del ROP, tra le quali il coordinamento ed il controllo dell'ufficio progettazioni ed esecuzioni che, insieme all'ufficio bonifica da cui tuttavia è distinto , come pone in evidenza la Corte d'Appello, compone il Servizio tecnico, in ragione delle competenze di detto Servizio, come descritte dall'art. 3, lettera b , del ROP. Il Capo ufficio progettazioni e esecuzioni, ai sensi del citato art. 15, è direttamente responsabile nei confronti del Capo servizio tecnico, il cui profilo professionale è descritto nell'art. 14 del ROP, che coadiuva secondo le proprie competenze, in tutte le funzioni del servizio. È proprio tali compiti il M. è risultato avere svolto sulla base delle puntuali e persuasive argomentazioni svolte dalla Corte di merito, coerenti con gli accertamenti svolti nel merito e di cui dato esauriente conto in particolare a pgg. 8-10 della sentenza impugnata , non adeguatamente confutate dalle generiche allegazioni del ricorrente. La Corte d'Appello, nell'effettuare la comparazione delle mansioni indicate nell'atto introduttivo con i profili professionali delle due qualifiche in discussione, ha escluso la fondatezza della domanda, atteso che lo stesso ricorrente finiva per fondare il proprio diritto al riconoscimento della qualifica superiore sulla sola attività di progettazione e di direzione dei lavori, che, a suo dire, sarebbe riservata al dirigente. Ed infatti, osserva la Corte d'Appello che gli aspetti qualificanti del Capo servizio tecnico vanno individuati nella direzione, con corrispondete responsabilità, dell'intero servizio nelle due articolazione ufficio progettazioni ed esecuzioni ed ufficio bonifica , nel potere di supremazia gerarchico su tutto il personale addetto al servizio, che secondo le previsioni del CCNL, deve essere di carattere fondamentale per il Consorzio e deve raggruppare più settori operativi, nella mancanza di soggetti gerarchicamente sovraordinati e nel rapporto di collaborazione diretta con il direttore del consorzio. Il ricorrente non deduce di avere assunto un ruolo apicale rispetto al servizio tecnico nel suo complesso, comprensivo di entrambi i settori, di avere esercitato poteri di supremazia gerarchica oltre che sugli addetti all'ufficio progettazioni anche su quelli assegnati all'ufficio bonifiche il regolamento ed il CCNL per i dirigenti dei consorzi di bonifica prevedono invece che detto potere debba essere esercitato su tutti gli addetti al servizio nelle sue diverse articolazioni , di aver avuto come suo esclusivo referente di direttore generale, elemento, questo, imprescindibile per il riconoscimento della qualifica dirigenziale rivendicata, atteso che la previsione del ROP trova riscontro nel CCNL citato ove si evidenzia che il direttore di servizio deve essere in rapporto di subordinazione gerarchica esclusivamente nei confronti del direttore. Tale ratio della decisione, corretta e congrua, che, in particolare, pone rilievo come il M. non avesse svolto la propria attività rispetto all'ufficio bonifiche, che rientrava nel Servizio tecnico atteso che rientra nel Servizio tecnico, ai sensi dell'art. 3 del ROP, tra l'altro, l'esecuzione delle opere di bonifica, gare di appalto, collaudo e liquidazioni finali, e il Servizio tecnico, sempre ai sensi dell'art. 3 del ROP, comprende sia l'ufficio progettazioni e esecuzioni sia l'ufficio bonifica , e dunque non poteva accedere alle funzioni di Capo servizio, non è adeguatamente censurata dal ricorrente. Il ricorrente pur avendo dedotto di avere curato l'attività di progettazione e la direzione dei lavori in totale autonomia assumendone la relativa responsabilità, richiama, in modo inconferente, la delibera della Giunta regionale Lazio n. 1692 del 1992, riferentesi ad una non meglio precisata procedura concorsuale deliberata quando il ricorrente era già in servizio 1989 , e non censura la sentenza impugnata con una specifica e rituale deduzione di avere assunto un ruolo apicale rispetto al servizio tecnico nel suo complesso, comprensivo di entrambi i settori. 4. Il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro cento per esborsi, Euro quattromila per compensi professionali, oltre accessori di legge.