Il direttore di banca informa il cliente di un’indagine penale: legittimo il licenziamento

Il direttore di banca che informa un cliente dell’esistenza di un’indagine in corso lede l’affidamento della banca sul futuro corretto adempimento, da parte del dipendente, delle mansioni affidategli.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19612, depositata il 17 settembre 2014. Il direttore di banca parla troppo”? Scatta il licenziamento. La pronuncia in esame trae origine dal giudizio con cui il dipendente licenziato per giusta causa ha impugnato il licenziamento disciplinare comminatogli per aver riferito, ad un cliente della filiale da lui diretta, della richiesta di accertamenti bancari sul suo conto depositi, disposti dall’autorità giudiziaria penale. Il ricorrente ha argomentato l’illegittimità della misura espulsiva sostenendo che il comportamento censurato non costituiva una violazione dei doveri d’ufficio tanto grave ed irreparabile da meritare la massima misura espulsiva trattandosi di un cliente di particolare importanza, avrebbe dovuto, in base alle stesse direttive aziendali, curarne personalmente la posizione il concetto di segretezza bancaria non poteva ritenersi violato nella fattispecie, atteso che tale nozione attiene al rapporto tra la banca e il cliente, non al rapporto fiduciario tra la banca ed il dipendente. Al termine dei primi due gradi di giudizio, è stata affermata la legittimità del licenziamento. Norme elastiche più difficile individuare il confine tra sindacato di merito e quello di legittimità. La pronuncia in commento premette che, a differenza delle norme a contenuto certo o definitorio ovvero a struttura rigida”, quelle c.d. elastiche sono norme a contenuto assiologico variabile, che richiedono all’interprete giudizi di valore su regole proprie di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici oppure su criteri etici o di costume. Gli esempi sono innumerevoli oltre ai concetti di giusta causa o di giustificato motivo di licenziamento si pensi, ad esempio, a quelli di buona fede nelle trattative, interesse del minore, concorrenza sleale, carattere creativo dell’opera dell’ingegno e così via. Mentre l’interpretazione delle norme a struttura rigida o definitoria non pone seri problemi di delimitazione del sindacato di legittimità, ben più difficoltoso è il distinguere giudizio di fatto e giudizio di diritto quando si passi ad interpretare norme elastiche o clausole generali. Quali sono i poteri del giudice di legittimità in materia di licenziamento? In tema di giusta causa di licenziamento e di proporzionalità tra infrazione disciplinare e sanzione, la Suprema Corte ha più volte affermato che si tratta di nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo, configura attraverso disposizioni, di minimo contenuto definitorio, che delineano un modulo generico che ha bisogno di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro violazione o mancata applicazione è, quindi, denunciabile in sede di legittimità, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza e ricostruzione dei fatti che specificano il parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di merito, incensurabile innanzi alla Corte Suprema se privo di errori logici o giuridici. Pertanto, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare norme elastiche come quelle in discorso non sfugge alla verifica in sede di legittimità, poiché l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento soprattutto, ma non solo, dai principi costituzionali . Licenziamento legittimo, a prescindere dal segreto bancario. La pronuncia in commento ha ritenuto esente da censure la decisione di merito che ha riconosciuto la particolare gravità del comportamento posto in essere dal dipendente licenziato. Ed infatti, è un lecito interesse anche per un istituto di credito quello di poter contare su lavoratori che eseguano correttamente la prestazione richiesta, osservando tutte le direttive aziendali senza esporre l’istituto medesimo a potenziali responsabilità ex art. 2049 c.c È, invece, un interesse illecito per un istituto di credito quello di fidelizzare il proprio cliente fornendogli non già migliori condizioni contrattuali in termini di tassi applicati, possibilità di investimenti, servizi aggiuntivi, ecc. , ma un aiuto - penalmente sanzionabile - ad eludere indagini e/o misure cautelari reali legittimamente disposte dall’Autorità giudiziaria. Aiuto che, nella fattispecie, il dipendente ha prestato al cliente, informandolo degli accertamenti a suo carico. Pertanto, quel che risulta leso non è il segreto bancario tra istituto di credito e cliente, ma l’affidamento della banca datrice sul futuro corretto adempimento, da parte del dipendente, delle mansioni affidategli.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 giugno – 17 settembre 2014, n. 19612 Presidente Roselli – Relatore Manna Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 12.12.11 la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 5.6.08 dal Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da D.N.A. volta ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro per illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole il 26.7.06 da Intesa Sanpaolo S.p.A. e condannava la lavoratrice a restituire alla società le somme da lei percepite a titolo risarcitorio in esecuzione della sentenza impugnata. Statuiva la Corte territoriale che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la condotta addebitata alla lavoratrice aver riferito, ad un cliente della filiale da lei diretta, della richiesta di accertamenti bancari sul suo conto disposti dall'A.G. penale integrava un'infrazione tanto grave da giustificare la sanzione disciplinare espulsiva. Per la cassazione di tale sentenza ricorre D.N.A. affidandosi a due motivi. Intesa Sanpaolo S.p.A. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione 1- Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2104 e 2105 c.c. nella parte in cui l'impugnata sentenza ha erroneamente ravvisato una violazione dei doveri d'ufficio tanto grave ed irreparabile da meritare la massima sanzione espulsiva obietta la ricorrente che, non avendo potuto subito visionare in prima persona la richiesta comunicatale solo telefonicamente da un suo sottoposto della filiale , supponeva che si trattasse di accertamenti disposti non dall'A.G. penale, ma da quella civile nell'ambito d'un processo per separazione personale fra coniugi riguardante il cliente inoltre, trattandosi di cliente di particolare importanza alto funzionario statale, direttore dei Monopoli di Stato , ella doveva, in base alle stesse direttive aziendali, curarne personalmente la posizione prosegue il ricorso con il censurare la gravata pronuncia anche nella parte in cui evoca il concetto di segretezza bancaria , che invece attiene non al rapporto fiduciario tra la banca e il dipendente o tra la banca e i terzi, bensì a quello tra la banca e il cliente, rapporto che la condotta di D.N.A. aveva, appunto, salvaguardato conformemente alla prassi aziendale. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c. per avere la Corte territoriale ravvisato una giusta causa di licenziamento ed una sanzione proporzionata all'infrazione nonostante che il rapporto fiduciario con la banca non fosse stato leso tanto che, a seguito della sentenza di reintegra, Intesa Sanpaolo aveva affidato per oltre tre anni alla ricorrente la direzione di un'altra importante filiale e nonostante che la D.N. - con un'anzianità ultratrentennale e senza precedenti disciplinari - avesse agito in buona fede a tutela degli interessi aziendali e del cliente, avendo posto in essere solo un gesto di riguardo verso di lui conclude il ricorso con il lamentare che la gravata pronuncia ha altresì trascurato una giusta valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare, tralasciando il fatto che la stessa A.G. ha adottato nei confronti della D.N. un mero provvedimento cautelare di tipo interdittivo e solo per pochi giorni e che, all'esito del procedimento penale, la ricorrente è stata poi prosciolta dall'accusa di favoreggiamento. 2- I due motivi di censura - da esaminarsi congiuntamente perché connessi - sono infondati. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla società controricorrente, per asserita devoluzione di mere questioni di fatto anziché di diritto in realtà il ricorso sottopone a questa S.C. anche questioni attinenti alla nozione giuridica di giusta causa di licenziamento. In proposito è appena il caso di ricordare che, a differenza delle norme a contenuto certo o definitorio, ovvero a struttura rigida , quelle cd. elastiche sono norme a variabile contenuto assiologico, che richiedono all'interprete giudizi di valore su regole proprie di discipline e/o di ambiti anche extragiuridici oppure su criteri etici o di costume. Gli esempi sono innumerevoli oltre ai concetti di giusta causa o di giustificato motivo di licenziamento si pensi, ad esempio, a quelli di buona fede nelle trattative, interesse del minore, concorrenza sleale, vincolo pertinenziale, carattere creativo dell'opera dell'ingegno, importanza dell'inadempimento, danno ingiusto, stato di bisogno etc Mentre l’interpretazione delle norme a struttura rigida o definitoria non pone seri problemi di delimitazione del sindacato di legittimità, ben più difficoltoso è il distinguere giudizio di fatto e giudizio di diritto quando si passi ad interpretare norme elastiche o clausole generali entrambe le locuzioni possono adoperarsi fungibilmente, come altre di analoga valenza . La soluzione implica una brevissima digressione senza alcuna pretesa di esaustività sulla natura dell'interpretazione nomofilattica, muovendo dalla giurisprudenza di questa S.C. proprio in tema di giusta causa di licenziamento e proporzionalità tra infrazione disciplinare e sanzione. Come altre volte statuito v., solo fra le più recenti, Cass. 14.3.13 n. 6501 Cass. 26.4.2012 n. 6498 Cass. 2.3.2011 n. 5095 Cass. 13.12.2010 n. 25144 , si tratta di nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà articolata e mutevole nel tempo, configura attraverso disposizioni, di minimo contenuto definitorio, che delineano un modulo generico che ha bisogno di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro violazione o mancata applicazione è, quindi, denunciabile in sede di legittimità, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza e ricostruzione dei fatti che specificano il parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di merito, incensurabile innanzi alla Corte Suprema se privo di errori logici o giuridici. Pertanto, l'operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell'applicare norme elastiche come quelle in discorso non sfugge alla verifica in sede di legittimità, poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento soprattutto, ma non solo, dai principi costituzionali . L'opinione contraria sottrarrebbe all'opera di nomofilachia proprio le norme quelle cd. elastiche che più esprimono l'assetto valoriale d'un dato ordinamento giuridico e che, proprio per la loro marcata variabilità assiologica, più di altre necessitano di un'unificazione interpretativa. Inoltre ridurrebbe l'attività della Corte Suprema alla mera individuazione, a livello generale, del significato da assegnare al testo normativo, al punto che la soluzione nel caso concreto sottopostole sarebbe solo un effetto secondario della prima operazione, quasi un non voluto sottoprodotto. Addirittura, estremizzando, si è sostenuto da parte di certa dottrina che la nomofilachia sarebbe una funzione a sé, esterna all'area giurisdizionale propriamente detta ed analoga all'attività dottrinale, perché l'analisi del caso singolo sarebbe utile al solo fine di mettere alla prova l'interpretazione, fermo restando — però - che l'opera di nomofilachia consisterebbe pur sempre nella formulazione in termini generali del significato della norma. È chiara l'opzione culturale di tale affermazione, che privilegia il profilo meramente cognitivo ma essa coglie solo una parte del vero, nel senso che l'interpretazione meramente descrittiva di significato è attività ermeneutica monca se non completata dalla verifica della correttezza dell'operazione di sussunzione effettuata dal giudice di merito. Per meglio dire, quella puramente e semplicemente descrittiva di significato non è un'attività di interpretazione propria del diritto, ma è comune a qualsivoglia branca del sapere. Solo l'interpretazione mediante opera di sussunzione del caso concreto nella portata regolatrice della norma è attività prettamente giurisdizionale. L'analisi del fatto non è un mero strumento di verifica della tenuta dell'interpretazione descrittiva, ma funge da completamento e definizione nel senso di una sorta di regolamento di confini dell'interpretazione conoscitiva e decisoria accolta. Invero, a differenza dell'interpretazione dottrinale, quella giurisprudenziale non si riduce mai ad un'esegesi meramente descrittiva di significato e ciò perché il giudice - anche a livello di Corte Suprema - non può limitarsi a prendere atto dei possibili molteplici significati della norma, dovendo pur sempre preferirne uno in base alla sua idoneità a risolvere la controversia, secondo una scelta di valore determinata non da mere convinzioni personali, ma dalla coerenza con gli altri valori presenti nell'ordinamento. A sua volta l'interpretazione decisoria - e quella dei giudici è sempre tale - si svolge attraverso due passaggi il primo consiste nel riformulare un enunciato e, perciò, tale momento interpretativo viene concettualmente equiparato alla traduzione, nel senso che stabilisce una relazione sinonimica tra un enunciato del linguaggio legislativo e uno del linguaggio dottrinale o giurisprudenziale. Il passaggio ulteriore, quello di sussunzione, consiste nell'applicare ad un singolo caso controverso la norma previamente individuata. In termini sostanzialmente analoghi si esprimono sia la teoria analitica sia quella ermeneutica dell'interpretazione interpretare un testo normativo non vuoi dire descrivere ciò che esso rivela, ma ascrivere ad esso un contenuto semantico, che non si trova già preconfezionato nella norma, ma ha bisogno dell'opera dell'interprete che lo sceglie - appunto - tra i molteplici significati possibili attraverso un procedimento dialettico in cui norma, fattispecie astratta e fatto interagiscono. In sintesi, quella nomofilattica della S.C. è un'interpretazione giurisprudenziale anche decisoria, inizialmente non dissimile da quella del giudice di merito. Ciò che la rende peculiare rispetto all'interpretazione svolta a livello di merito è -invece - la ricerca di un'armonizzazione tra diversi enunciati affinché nel loro insieme facciano sistema , ossia stabiliscano le condizioni di base di una uniforme interpretazione giurisprudenziale, valore servente rispetto a quello, primario, dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge o, rectius , di fronte al diritto . Tale premessa è sicuramente più coerente con l'opinione tradizionale che risale ai più autorevoli studi che siano stati compiuti sulla funzione delle Corti Supreme secondo cui spetta al giudice di legittimità verificare se il fatto ricostruito in sede di merito sia stato correttamente ricondotto alla norma poi applicata. Non a caso, tanto l'art. 360 c.p.c. quanto l'art. 606 c.p.p. rendono denunciabile per cassazione non solo la violazione o l'inosservanza di norme di diritto, ma anche la loro falsa applicazione. Operata questa premessa, passando ora a giudicare se la violazione disciplinare addebitata comprometta irrimediabilmente la fiducia necessaria al permanere del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che ci si riferisce all'affidamento circa il futuro corretto adempimento dell'obbligazione lavorativa in funzione della realizzazione di leciti interessi aziendali. Ora, è un lecito interesse anche per un istituto di credito quello di poter contare su lavoratori che eseguano correttamente la prestazione richiesta eseguendo tutte le direttive aziendali senza esporre l'istituto medesimo a potenziali responsabilità ex art. 2049 c.c., norma attraverso la quale le conseguenze di un illecito aquiliano commesso dal dipendente nell'esercizio delle incombenze affidategli possono ricadere sul datore di lavoro convenuto in un giudizio civile o in uno penale in veste di responsabile civile ex artt. 185 c.p. e 83 c.p.p È, invece, un interesse illecito per un istituto di credito quello di fidelizzare il proprio cliente fornendogli non già migliori condizioni contrattuali in termini di tassi applicati, possibilità di investimenti, servizi aggiuntivi etc , ma un aiuto - penalmente sanzionarle, quanto meno ex artt. 378-379 c.p. - ad eludere indagini e/o misure cautelari reali legittimamente disposte dall'A.G., aiuto che l'odierna ricorrente ha prestato al cliente informandolo degli accertamenti a suo carico secondo quel che emerge dalla ricostruzione effettuata in sede di merito sulla scorta del materiale istruttorio in atti, che nel giudizio di legittimità non può essere sottoposto a rivisitazione . Si tratta di interessi - solo il primo dei quali giuridicamente tutelabile - che non di rado coesistono, soprattutto in strutture organizzative complesse ed articolate in plurimi e non sempre coordinati livelli gerarchici. Non ignora, infatti, questa S.C. che certi istituti di credito o taluni dei suoi dirigenti ben possono, tacitamente o meno, incoraggiare i dipendenti affinché curino i clienti di maggior riguardo anche mediante aiuti illeciti come quello innanzi descritto. Ma ciò non toglie che il dipendente a tanto sollecitato può andare esente da responsabilità - nei sensi e nei limiti di cui all’art. 51 c.p., di efficacia generale nell'ordinamento - solo ove provi di aver eseguito un ordine o dimostri l'esistenza di cogenti prassi aziendali in tal senso, il che nella vicenda in oggetto non emerge. Dunque - e solo a tale riguardo si corregge ex art. 384 ult. co. c.p.c. la motivazione dell'impugnata sentenza - quel che risulta leso non è il segreto bancario tra istituto di credito e cliente, ma l'affidamento di Intesa Sanpaolo sul futuro corretto adempimento, da parte della ricorrente, delle mansioni affidatele, correttezza che va intesa anche nei sensi di cui sopra. Tale conclusione non è inficiata dalle difese svolte in ricorso circa l'asserita supposizione che gli accertamenti in corso fossero stati disposti non dall'A.G. penale, ma da quella civile nell'ambito d'un processo per separazione personale fra coniugi riguardante il cliente, poiché ciò non esclude l'infrazione né ne attenua la gravità. Né smentisce la lesione del rapporto fiduciario tra le parti il rilievo che, a seguito dell'ordine di reintegra emesso in prime cure, la società abbia affidato alla ricorrente la direzione di un'altra importante filiale, trattandosi di assegnazione dovuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 legge n. 300/70 e 2103 c.c., non potendo la lavoratrice che già in precedenza espletava mansioni di direttrice di un'importante filiale essere dequalificata in occasione dell'ottemperanza alla sentenza del Tribunale, provvisoriamente esecutiva. In ordine, poi, al peso da riconoscere all'anzianità ultratrentennale e senza precedenti disciplinari vantata dalla lavoratrice, basti notare che la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, prevalente la particolare gravità della condotta, considerata sia la delicatezza delle funzioni di direttrice di filiale sia il fatto che la ricorrente si sia affrettata ad avvertire il cliente degli accertamenti in corso ancor prima di prendere visione della richiesta proveniente dall'A.G Si tratta di apprezzamento di fatto, in quanto tale riservato al giudice di merito. In breve, sia pure con sintetica motivazione, i giudici d'appello hanno valutato la proporzionalità tra infrazione disciplinare e sanzione sotto entrambi i profili, oggettivo e soggettivo. È, poi, irrilevante che la ricorrente sia stata sottoposta, nell'ambito del procedimento penale a suo carico, solo a pochi giorni di misura interdittiva, poiché il giudizio cautelare penale risponde a logiche e requisiti quelli di cui agli artt. 273 e ss. c.p.p. del tutto diversi ed è di per sé inidoneo a fare stato nel processo civile. Da ultimo, è ininfluente il proscioglimento dall'accusa di favoreggiamento, non avendo il ricorso neppure allegato l'esistenza dei presupposti di vincolatività d'un eventuale giudicato penale come previsti dall'art. 654 c.p.p 3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.