Ancora (per poco) prescrizione quinquennale per i crediti previdenziali della Cassa forense

Il nuovo termine di prescrizione decennale per i crediti previdenziali della Cassa forense previsto dalla l. 247/2012 si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013. Precedentemente continua ad operare la disciplina di cui all’art. 3 l. n. 335/95 per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge 17.08.1995 invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche, la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l’ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18953, depositata il 9 settembre 2014. Il caso. Con ricorso al Tribunale, un avvocato proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale, notificatagli su richiesta della Cassa Nazionale di Previdenza Forense. Lamentava l’opponente l’infondatezza della pretesa, sia per essere il credito ivi azionato estinto per prescrizione, sia perché la riscontrata differenza reddituale riguardava redditi di natura extraprofessionale. In primo grado, il Tribunale rigettava l’opposizione, mentre in secondo grado la Corte d’Appello accoglieva il gravame ed annullava la cartella esattoriale opposta, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione per essere decorso il termine di cui all’art. 3 l. n. 335/95. Per la cassazione di tale ultima decisione, proponeva ricorso la Cassa Forense. La nuova disciplina sul termine di prescrizione La Cassa Forense lamenta, nello specifico, che la sentenza impugnata ha erroneamente fatto decorrere il nuovo termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 3, comma 9, l. n. 335/95 per la contribuzione previdenziale dovuta alla Cassa forense, dal 1.1.96 anziché dal 17.8.95. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’art. 3, commi 9 e 10, della predetta legge, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, ha regolato l’intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, con conseguente venir meno della connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria Cass., n. 24910/07, n. 26621/06, n. 5622/06 . opera una distinzione. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale, opera però una distinzione per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge 17.08.1995 invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche, la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l’ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. Ovviamente è inapplicabile nella specie quanto disposto dall’art. 66 l. n. 247/12 secondo cui la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 l. n. 335/95 non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense , in vigore dal 2.2.13, non potendo la novella incidere su prescrizioni già perfezionatesi,. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 29 aprile– 9 settembre 2014, numero 18953 Presidente Roselli– Relatore Balestrieri Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Siracusa, l'avv. V.G. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale, notificatagli su richiesta della Cassa Nazionale di Previdenza Forense, con la quale erano stati iscritti a ruolo tributi per il complessivo importo di Euro 5.668,44, per differenze reddituali relative all'anno 1990. Lamentava l'opponente l'infondatezza della pretesa, sia per essere il credito ivi azionato estinto per prescrizione, sia perché la riscontrata differenza reddituale riguardava redditi di natura extraprofessionale. Chiedeva quindi annullarsi l'opposta cartella, con vittoria di spese. Costituitasi in giudizio, la Cassa Nazionale di Previdenza Forense contestava in fatto e in diritto la opposizione, chiedendone il rigetto. Con sentenza del 21 aprile 2004 il Tribunale rigettava l'opposizione. Proponeva appello il V. resisteva la Cassa. Con sentenza depositata il 27 dicembre 2007, la Corte d'appello di Catania accoglieva il gravame ed annullava la cartella esattoriale opposta, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione per essere decorso il termine quinquennale di cui all'art. 3 legge numero 335/95. Per la cassazione propone ricorso la Cassa, affidato a tre motivi. Resiste il V. con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo la Cassa denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 17, 19, comma 2, e 23 L. 20.9.80 numero 576 2935 c.c. 2941 numero 8 c.c. art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c. . Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia art. 360, comma 1, numero 5 c.p.c. . Ad illustrazione del motivo formula il seguente quesito Se la comunicazione alla cassa forense di una dichiarazione reddituale cd. Mod.5 che riporta l'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF o l'ammontare del volume dichiarato ai fini i.v.a. in misura diversa da quella dichiarata al fisco, esclude il decorso del termine di prescrizione per la contribuzione dovuta sulla parte di reddito professionale non dichiarato nel Mod.5 ”. 2.- Con il secondo motivo la Cassa denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 17, 19, comma 2, e 23 della L. 20.9.80 numero 576 2935 c.c. 2941 numero 8 c.c. art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c. . Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia art. 360, comma 1, numero 5 c.p.c. . Ad illustrazione del motivo formula il seguente quesito Se il decorso della prescrizione dei contributi previdenziali alla Cassa forense è sospeso sino alla data di trasmissione alla Cassa, da parte degli uffici finanziari, dei dati reddituali non comunicati con il Mod. 5 dal professionista ”. 3.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Questa Corte ha infatti già osservato Cass. ord. numero 6259/11 Cass. numero 9113/07 che, ancorché si possa convenire sulla difficoltà per la Cassa di procedere agli accertamenti reddituali dei suoi iscritti, la disciplina di cui alla L. numero 576/80 non è stata modificata in ragione dell'ampliamento della platea degli assicurati, per cui la decorrenza del termine prescrizionale è rimasta pur sempre determinata ex artt. 17 e 23 della legge del 1980, mentre fissarla al diverso termine in cui la Cassa viene a conoscenza dei maggiori redditi, introdurrebbe nell'ordinamento una pericolosa incertezza ed un indubbio margine di arbitrio sui tempi dei controlli. Ne consegue che la L. 20 settembre 1980, numero 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della citata legge, sia stata omessa ovvero sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione. Ne consegue che è fondata l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali azionati dalla Cassa nazionale forense nei confronti dei propri iscritti sul presupposto che l'erroneità e l'infedeltà della comunicazione effettuata dai professionisti non avrebbe potuto determinare lo spostamento del termine iniziale di decorrenza della prescrizione di cui alla citata L. numero 576 del 1980, art. 19, riferito dalla data di trasmissione della comunicazione prevista dall'art. 17 della medesima legge. 4.-Con il terzo motivo la Cassa denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 19, comma 2, L. 20.9.80 numero 576, e 3, commi 9 e 10, della L. numero 335/95, nonché dell'art. 252 disp. att. cod. civ. art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c. . Lamenta che la sentenza impugnata ritenne erroneamente che il nuovo termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, L. numero 335/95 per la contribuzione previdenziale dovuta alla Cassa forense, decorra dal 1.1.96 anziché dal 17.8.95, con conseguente inapplicabilità dell'art. 252 disp. att. cod.civ., e ciò in relazione alla circostanza del pacifico atto interruttivo inviato dalla Cassa all'avv. V. in data 25.11.99. Ad illustrazione del motivo formula il seguente quesito per la contribuzione dovuta alla Cassa forense la prescrizione quinquennale opera dalla data di entrata in vigore della L. numero 335/95 17.8.95 , con efficacia retroattiva, sempre che, alla luce del dettato dell'art. 252 disp. att. cod.civ., al momento di entrata in vigore della nuova legge, non rimanga a decorrere, a norma della legge precedente, un termine inferiore . Il motivo è infondato. Questa Corte ha più volte affermato, in casi del tutto analoghi Cass. 24.2.05 numero 3846 Cass. 15.3.06 numero 5622 Cass. 13.12.06 numero 26621 Cass. 29.11.07 numero 24910 , che l'art. 3, commi nono e decimo, della legge numero 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 lettera a - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria lettera b , ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche comma 9, lettera b il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge 17 agosto 1995 invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche comma 9, lettera a la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. Quanto alla applicazione dell'art. 252 disp. att. cod. civ. si è già osservato cfr. Cass. numero 5851/99 Cass. numero 1468/04 Cass. numero 26621/06 Cass. numero 24910/07 che la sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone in tal caso l'applicazione in via sussidiaria o integrativa. Questa norma dispone, al primo comma, che quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l'usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore , e prosegue, al secondo comma, affermando che la stessa disposizione si applica in ogni altro caso in cui l'acquisto di un diritto è subordinato al decorso di un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori. In sostanza se il termine residuo in base alla disciplina precedente è inferiore a quello stabilito dalla nuova normativa continua ad applicarsi quello originariamente previsto la parte nella specie la Cassa che può essere colpita dalla perdita di un diritto, nei cui confronti maturi la prescrizione, o contro la quale maturi l'usucapione, ha diritto al termine più elevato tra quello residuo previsto in precedenza e quello, intero, derivante dalla nuova disciplina. La norma è stata introdotta in occasione dell'entrata in vigore dei diversi libri del nuovo codice civile del 1942 per disciplinare in via generale tutte le fattispecie nelle quali la nuova normativa riduceva i termini previsti dalle norme preesistenti per la perdita o per l'acquisizione di un diritto. Deve tuttavia rimarcarsi che allorquando una successiva legge ordinaria disciplini gli effetti della modifica dei termini, prevedendo, come avvenuto nel caso della L. numero 335 del 1995, uno specifico regime transitorio di passaggio dalla disciplina precedente a quella appena introdotta, la materia risulta compiutamente disciplinata da quest'ultima, anche tenuto conto dell'intento del legislatore di realizzare un effetto annuncio idoneo ad evitare la prescrizione dei vecchi crediti cfr. Cass. sez. unumero numero 5784/08 . D'altra parte il più breve termine di prescrizione si giustifica, anche per le casse professionali, con l'intento di precludere il pagamento di contributi relativi ad epoca remota, perché ciò avverrebbe attraverso moneta svalutata a causa del decorso del tempo, con conseguente aggravio per la Cassa che dovrebbe poi provvedere alla erogazione delle prestazioni, così mettendo in pericolo l'equilibrio di bilancio imposto dalla legge di privatizzazione che vieta la fruizione di finanziamenti pubblici D.Lgs. numero 509 del 1994, art. 1 . Ovviamente è inapplicabile nella specie quanto disposto dall'art. 66 L 31.12.12 numero 247 secondo cui la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 L. numero 335/95 non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense , in vigore dal 2.2.13, non potendo la novella incidere su prescrizioni già perfezionatesi. 4.-Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.