Nella “vivenza a carico” rientra il reddito dell’ascendente superstite

Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti presuppone la vivenza a carico, la quale è provata quando ricorrano contestualmente due condizioni la prima, il pregresso efficiente concorso del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti mediante aiuti economici la seconda, la mancanza per gli ascendenti di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza. Quest’ultima condizione include il reddito del coniuge che richieda la suddetta rendita.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza numero 18914, depositata il 9 settembre 2014. Il caso. La Corte d’appello accoglieva il gravame proposto dall’INAIL e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda della ricorrente, atta ad ottenere il riconoscimento della rendita nella qualità di ascendente superstite del proprio figlio, deceduto a seguito di infermità contratta in servizio. La donna ricorreva allora in Cassazione, lamentando violazione di legge, in quanto la Corte di merito aveva considerato insussistente il requisito della vivenza a carico . Da verificare i presupposti della vivenza a carico” Il diritto alla rendita ai superstiti è stato introdotto dall’art. 27 r.d. numero 1765/1935, attualmente disciplinata dall’art. 85 t.u. numero 1124, come modificato dall’art. 7, comma 1, l. numero 251/1982. Tale disciplina è stata interpretata dalla Cassazione nel senso che il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti presuppone la vivenza a carico, la quale è provata quando ricorrano contestualmente due condizioni a il pregresso efficiente concorso del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento b la mancanza per gli ascendenti di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza Cass., numero 2630/2008 . Entrambi i presupposti sono condizione necessaria per l’esistenza del diritto. in cui vi rientra il reddito del coniuge ascendente. Nel caso di specie è in discussione il secondo presupposto, ossia il requisito reddituale. In particolare la Corte è chiamata ha stabilire se nella nozione di mezzi autonomi e sufficienti di sussistenza debba essere incluso il reddito del coniuge della richiedente. Specifica, dunque, la Corte, che la vivenza a carico sussiste se l’ascendente si trovi senza mezzi di sussistenza autonoma e se al suo mantenimento abbia concorso in modo concreto ed efficiente il discendente defunto. A tal fine, è necessario considerare anche il reddito del coniuge ascendente che richiede la prestazione previdenziale Cass., numero 3069/2002 . Chiarisce la Cassazione che la Corte d’appello aveva correttamente applicato i principi riportati, dal momento che aveva accertato che, tenuto conto del reddito del coniuge convivente, non ricorrevano i presupposti di legge per l’attribuzione della rendita. La Corte rigetta, quindi, il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, sentenza 8 luglio – 9 settembre 2014, n. 18914 Presidente Mammone – Relatore Garri Fatto e diritto La Corte d'appello di Firenze ha accolto l'appello proposto dall'INAIL e, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, ha rigettato la domanda della ricorrente, F.A.E. , volta ad ottenere il riconoscimento della rendita nella qualità di ascendente superstite del proprio figlio L.G. deceduto a seguito di infermità contratta in servizio. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione la sig.ra F. affidato ad un unico motivo ed ulteriormente illustrato con memoria. L'Inail resiste con controricorso. Tanto premesso, sul motivo di ricorso si osserva quanto segue. La ricorrente lamenta che, in violazione di legge, la Corte di merito avrebbe considerato insussistente la cd. vivenza a carico , aderendo acriticamente all'orientamento che ritiene rilevante il reddito del coniuge di colei che richiede la rendita. Va premesso, in linea generale, che la rendita ai superstiti, introdotta dall'art. 27 del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, è attualmente disciplinata dall'art. 85 t. u. 1124, come modificato dall'art. 7, 1 comma, L. 10 maggio 1982, n. 251, che disegna una gerarchia di beneficiari, distinguendoli in due categorie familiari che hanno in ogni caso diritto alla rendita coniuge, figli fino ai 18 anni e figli inabili di qualsiasi età , e superstiti per i quali, come nel caso di specie, è richiesto l'ulteriore requisito della vivenza a carico. L'art. 106 del t.u., poi, dispone che Agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto . La riportata disciplina è stata interpretata da questa Corte nel senso che Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti, ex art. 85 d.P.R. n. 1124 del 1965, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la cosiddetta vivenza a carico , la quale è provata quando ricorrano contestualmente due condizioni a il pregresso efficiente concorso del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento b la mancanza, per gli ascendenti, di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza, concetto, quest'ultimo, che richiama l'espressione mezzi necessari per vivere di cui all'art. 38, comma 1 Cost. Cass. sez. lav. n. 2630 del 2008 . Ciascuno dei due presupposti è condizione necessaria per l'esistenza del diritto. La stessa giurisprudenza di legittimità li ha considerati come entrambi necessari e come due facce dello stesso fenomeno Cass. sez. lav. n. 18520/2006 . Nel caso di specie è in discussione il requisito di cui alla lett. b vale a dire il requisito reddituale ed, in particolare, si chiede di accertare se nella nozione di mezzi autonomi e sufficienti di sussistenza debba essere incluso il reddito del coniuge della richiedente. In proposito si osserva che secondo l'indirizzo più recente, oltre che maggioritario, al quale si ritiene di dover dare continuità, la vivenza a carico sussiste ove l'ascendente medesimo si trovi senza mezzi di sussistenza autonoma ed al suo mantenimento abbia concorso in modo efficiente il discendente defunto a tal fine occorre considerare anche il reddito del coniuge dell'ascendente che domanda la prestazione previdenziale perché, anche ove non sia operante il regime di comunione legale tra gli stessi, comunque sussiste l'obbligo di assistenza materiale tra coniugi posto dall'art. 143 c.c. Cass. n. 3069 del 04.03.2002 Cass. n. 1999 del 02.02.2005 . Ciò posto va poi rammentato che la valutazione della sufficienza della pensione percepita dal coniuge della ricorrente costituisce un tipico accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità Cass. 18154/2007 Cass. 18384/2006 . La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei riportati principi ed ha, in fatto, accertato che tenuto conto del reddito del coniuge convivente non ricorrevano nella specie i presupposti di legge per l'attribuzione della chiesta rendita. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso della sig.ra F.A.E. deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura precisata in dispositivo. P.Q.M. La Corte Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 1500,00 per compensi professionali ed in Euro 100,00 per esborsi oltre al 15% per spese forfetarie. Iva e Cpa come per legge.