Come avviene la determinazione dell’assegno straordinario?

Quando il beneficio intende assicurare il reale importo della pensione, la misura delle ritenute di legge da aggiungere alla pensione netta non può che essere quella pari alle effettive ritenute applicabili al reddito straordinario.

Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 18128 depositata il 22 agosto scorso. Il fatto. Il ricorrente, dipendente di un’impresa di credito che aveva risolto anticipatamente il rapporto di lavoro beneficiando della normativa sull’esodo agevolato prevista dal d.m. n. 158/2000, lamentava che l’assegno straordinario per il sostegno al reddito a lui dovuto fosse stato erroneamente calcolato in difetto. Chiedeva, pertanto, la condanna dell’INPS al pagamento della somma aggiuntiva. L’Istituto proponeva appello e, rigettato il gravame, ricorreva in Cassazione. Ogni procedura di prepensionamento ha la sua ratio. La Suprema Corte ritiene fondata la censura mossa dall’INPS nel caso in esame, l’erogazione dell’assegno straordinario risponde all’esigenza di incentivare l’esodo anticipato mediante il pensionamento di dipendenti che non abbiano ancora maturato i relativi requisiti, ai quali viene riconosciuto, nel periodo intermedio, un reddito che corrisponde al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell’anzianità contributiva mancante. L’assegno straordinario e le ritenute. Questa esigenza viene realizzata con l'erogazione di un assegno straordinario che corrisponde esattamente al trattamento pensionistico così determinato. Ciò spiega la previsione che a tale importo venga aggiunto quello delle ritenute che per legge sono dovute sull’assegno in modo che si assicuri ai beneficiari la percezione, anticipata, di un reddito uguale alla misura della pensione. Le modalità di calcolo. In base a queste finalità, la Cassazione afferma coerente il calcolo delle ritenute effettuato secondo il criterio previsto dall’art. 17, comma 4 bis , TUIR pre-riforma e cioè secondo il medesimo criterio che deve essere applicato all’intero assegno poiché, in tal modo, si raggiunge il risultato di neutralizzare l’incidenza delle ritenute e di garantire ai dipendenti prepensionati la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato. La Corte, pertanto, accoglie il ricorso dell’INPS.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 13 maggio – 22 agosto 2014, numero 18128 Presidente Coletti De Cesare - Relatore Balestrieri Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale di Catania, Z.S. esponeva di essere stato dipendente della Banca Popolare di Lodi e di aver risolto il rapporto di lavoro dal 30 aprile 2001, beneficiando della normativa sull'esodo agevolato per il personale delle imprese di credito di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000 numero 158, godendo pertanto, dal 1.5.01, dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, d.m. citato. Lamentava che tale assegno, erogato dal Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, occupazione, riconversione e riqualificazione del personale del credito, istituito col citato d.m. numero 158/00 presso l’INPS, era tuttavia stato erroneamente calcolato, ricevendo somma inferiore a quella spettantegli. Chiedeva pertanto la condanna dell’INPS al pagamento della somma di Euro 1.759,29. Nella resistenza dell'Istituto, il Tribunale accoglieva la domanda. Proponeva appello l’INPS, deducendo che la somma pretesa era pari all'importo lordo di cui il ricorrente era titolare, che era soggetto all'imposta di cui all'art. 17, comma 4 bis del t.u. delle imposte sui redditi. Resisteva lo Z. . La Corte d'appello di Catania, con sentenza depositata l’11 aprile 2008, rigettava il gravame. Per là cassazione propone ricorso l’INPS, affidato ad unico motivo, poi illustrato con memoria. Lo Z. è rimasto intimato. Motivi della decisione 1.-L’INPS denuncia la violazione degli artt. 10, comma 9, del citato d.m. numero 158/00 59, comma 3, della L numero 449/97 19 già 17 , comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. numero 917/86 e successive modifiche ed integrazioni art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c. . Lamenta che l’art. 10, comma 9, del d.m. numero 158/00, che determina l'importo dell'assegno straordinario da erogare ai dipendenti di banca per incentivarli al prepensionamento, è di assicurare a questi ultimi l'importo reale della pensione, si che l'importo delle ritenute di legge , da aggiungere a quello della pensione netta, non può che essere quello pari alle effettive ritenute applicabili al reddito straordinario, che, nella specie, sono le ritenute previste in misura agevolata dal d.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, art. 17, comma 4 bis. 2. La censura è fondata, come già osservato da questa Corte con sentenze numero 4425/12, numero 5364/12, numero 5480/12 e 9144/12, che il Collegio condivide. 2.1. La questione in esame riguarda infatti la determinazione dell'importo dell'assegno straordinario di sostegno al 'reddito, previsto, fra l'altro, per i dipendenti delle imprese di credito che risolvono anticipatamente il rapporto di lavoro ai sensi del d.m. 28 aprile 2000, numero 158, art. 54, lett. B . L'art. 10, comma 9, di tale decreto dispone che la misura lorda dell'assegno è computata sommando l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. 2.2. La determinazione di incentivi nell'ambito di procedure di prepensionamento va fissata in relazione alla singola disciplina, dato che ognuna di tali procedure, distintamente attivata, persegue proprie e contingenti finalità, corrispondenti ai singoli provvedimenti di prepensionamento, dettati volta per volta per fronteggiare situazioni di crisi settoriali od anche per consentire il pensionamento a particolari categorie di lavoratori. Di tale varietà della legislazione in materia di prepensionamenti pure successivamente alla disciplina organica dettata dalla L. numero 223 del 1991, art. 27 ha dato conto anche la dottrina, che ha puntualmente rilevato come in alcuni casi di prepensionamento miri a tutelare anche l'interesse dell'imprenditore a disporre di uno strumento di riduzione del personale, applicabile senza generare le conflittualità connesse con l'ordinario ricorso al licenziamento. In tale pluralità di intenti e di interessi tutelati, è evidente che il riconoscimento di un determinato beneficio - sub specie di emolumento economico incentivante - è legato alla particolare situazione che il provvedimento di prepensionamento intende tutelare. 2.3. Nel caso qui in esame, l'erogazione dell'assegno straordinario risponde all'esigenza di incentivare l'esodo anticipato mediante il pensionamento di dipendenti che non abbiano ancora maturato i relativi requisiti, ai quali viene riconosciuto, nel periodo intermedio, un reddito che corrisponde al trattamento pensionistico netto, virtualmente determinato con il computo dell'anzianità contributiva mancante. Come l'Istituto esattamente rileva, l'esigenza viene realizzata mediante la corresponsione di un assegno straordinario che corrisponde esattamente al trattamento pensionistico così determinato, e ciò spiega la previsione che a tale importo venga aggiunto quello delle ritenute che per legge sono dovute sull'assegno, secondo un meccanismo che vale ad assicurare ai beneficiari la percezione, anticipata, di un reddito uguale all'importo della pensione. In base a questa finalità, è coerente calcolare le suddette ritenute secondo il criterio previsto dall'art. 17, comma 4 bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, cioè secondo lo stesso criterio che deve essere applicato all'intero assegno, poiché questa modalità di calcolo consente di neutralizzare l'incidenza delle ritenute e di garantire ai dipendenti prepensionati la percezione di un importo netto pari al trattamento pensionistico anticipato. 3. In applicazione di tale principio, il ricorso dell'Istituto deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata. 4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito con il rigetto della domanda. 5. Nulla per le spese dell'intero processo, essendo stata la controversia instaurata precedentemente all'entrata in vigore del d.l. numero 269/03. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda proposta dallo Z. . Nulla per le spese dell'intero processo.