Legittima l’apposizione del termine per ragioni sostitutive improntata al criterio “elastico”

In tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il requisito di specificità del termine per ragioni sostitutive deve essere dotato di un certo grado di elasticità, valutato dal giudice nel caso concreto secondo criteri di congruità e ragionevolezza.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18200, depositata il 25 agosto 2014. Il caso. Poste Italiane S.p.a. ricorreva in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che la condannava al risarcimento derivante dall’illegittimità del termine per ragioni sostitutive” di un contratto. Nello specifico, la Corte territoriale reputava valida in astratto la clausola, informata al requisito di specificità, ma indimostrata in concreto l’avvenuta effettiva sostituzione di personale assente, non potendo prescindere, ai fini probatori, dalla necessità di indicare, tangibilmente, il lavoratore sostituito. L’apposizione del termine per ragioni sostitutive. Nell’analizzare il ricorso, la Corte di Cassazione ribadisce che l’apposizione di un termine per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” è strettamente correlata all’obbligo del datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate. L’onere di specificazione della causale nell’atto scritto è conditio sine qua non per l’adozione da parte del datore di lavoro di contratti a tempo determinato. Tuttavia, il concetto di specificità deve risultare collegato a situazioni aziendali obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Con riferimento specifico alle ragioni di carattere sostitutivo, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l’indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione ex multis Cass., n. 1786/2014, n. 27052/2011 . Il criterio elastico”. A giudizio della Corte di Cassazione, il concetto di specificità risente di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza. Nel caso di specie, la Corte di merito la quale, sul punto, ha affermato che a fini probatori non si può prescindere dalla necessità di indicare chi è stato sostituito” ha disatteso tale criterio elastico”, sia sul piano dell’accertamento della specificità della indicazione delle ragioni giustificative, sia sul piano della verifica della sussistenza, in concreto, delle ragioni indicate. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso principale e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 aprile – 25 agosto 2014, n. 18200 Presidente Vidiri– Relatore Mancino Svolgimento del processo 1. B.B. è stato assunto con contratto a termine stipulato, il 13.2.2004, ai sensi del d.lgs. n. 368 del 2001, art. 1, con la seguente causale ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell'area operativa e addetto al servizio di recapito/smistamento e trasporto presso la Regione Lombardia, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo dal 16.2.2004 al 30.4.2004. 2. La Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di prime cure e, con diversa motivazione, ha ritenuto valida in astratto la clausola, informata al requisito di specificità, ma indimostrata, in concreto, l'avvenuta effettiva sostituzione di personale assente, non potendo prescindere, a fini probatori, dalla necessità di indicare, in concreto, il lavoratore sostituito. 3. Quanto alle conseguenze risarcitorie derivanti dalla ritenuta illegittimità del termine riteneva l'obbligazione risarcitoria della società decorrente dall'inadempimento del datore di lavoro che non aveva ripristinato il rapporto dalla messa in mora costituita dalla disponibilità del lavoratore a rendere la prestazione lavorativa. 4. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, cui ha resistito il lavoratore che ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. 5. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione 6. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perché proposti avverso la medesima sentenza. 7. La statuizione concernente l'illegittimità del termine è stata censurata dalla società ricorrente con il primo motivo del ricorso principale, con il quale è stata denunciata violazione e falsa applicazione degli articolo 115, 116 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e vizio di motivazione. La società deduce, in sostanza, che era stato provato che il ricorrente era stato assunto per esigenze sostitutive e si duole che la Corte di merito abbia, invece, ritenuto indimostrata la sussistenza delle allegate esigenze. 8. Questa Corte cfr., ex multis, Cass. 27052/2011 e, fra le più recenti, Cass. 1786/2014 si è ripetutamente pronunciata in fattispecie analoghe assunzione a termine per esigenze sostitutive concernenti personale addetto al servizio di recapito presso il Polo Corrispondenza Lombardia affermando i seguenti principi che devono essere in questa sede pienamente ribaditi - a il quadro normativo che emerge a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 è caratterizzato dall'abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 - che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti - e dall'introduzione di un sistema articolato per clausole generali in cui l'apposizione del termine è consentita a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo . Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione, costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare Tatto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate. L'onere di specificazione della causale nell'atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale , a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l'evidente scopo di evitare l'uso indiscriminato dell'istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D'altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza. - b Con riferimento specifico alle ragioni di carattere sostitutivo il contratto a termine, se in una situazione aziendale elementare è configurabile come strumento idoneo a consentire la sostituzione di un singolo lavoratore addetto a specifica e ben determinata mansione, allo stesso modo in una situazione aziendale complessa è configurabile come strumento di inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia occasionalmente scoperta. In quest'ultimo caso, il requisito della specificità può ritenersi soddisfatto non tanto con l'indicazione nominativa del lavoratore o dei lavoratori sostituiti, quanto con la verifica della corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell'assunzione. - c L'apposizione del termine per ragioni sostitutive è legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere l'onere di specificazione delle ragioni stesse - risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori quali, l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire che consentano, di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità circa la sussistenza effettiva del presupposto di legittimità prospettato. 9. In particolare, sulla scia di Cass. n. 1576/2010, questa Corte ha ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di merito che, disattendendo, come nella specie, il criterio di elasticità dettato da tale principio, avevano ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto v. fra le altre, con riferimento al Polo Corrispondenza Lombardia, Cass. 13239/2012 e nn. 9602 e 14868 del 2011 . 10. In base allo stesso principio, d'altro canto, Cass. 1577/2010 ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto esistente il requisito della specificità con l'indicazione nell'atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell'inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire, e, quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva, ha ritenuto correttamente motivato, e come tale incensurabile, l'accertamento effettuato dal giudice di merito che, con riferimento all'ambito territoriale dell'ufficio interessato, aveva accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine, confrontandolo con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, etc. del personale a tempo indeterminato, pervenendo alla valutazione di congruità del numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive. 11. Nello stesso senso, questa Corte si è, poi, più volte pronunciata, rilevando che i giudici di merito correttamente avevano accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine e lo avevano confrontato con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, ecc. del personale a tempo indeterminato, ravvisando congruo il numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive v., da ultimo, con riferimento proprio al Polo Corrispondenza Lombardia, Cass. 15-12-2011 n. 27052, Cass. 16-12-2012 n. 27217 . 12. Orbene nel caso di specie la Corte di merito sul punto ha affermato che a fini probatori non si può prescindere dalla necessità di indicare chi è stato sostituito . 13. In tal modo la Corte di merito ha disatteso il criterio elastico dettato da questa Corte di legittimità sia sul piano dell'accertamento della specificità della indicazione delle ragioni giustificative sia sul piano consequenziale della verifica della sussistenza, in concreto, delle ragioni indicate. 14. Così accolto il primo motivo del ricorso principale, risultano assorbiti gli altri motivi tutti relativi alle conseguenze della nullità del termine e le censure svolte dal lavoratore, con il ricorso incidentale, le quali, involgendo ulteriori profili di nullità del contratto, potranno essere riproposte innanzi al giudice del merito. 15. L'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame attenendosi al principio sopra riaffermato, statuendo anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa Corte d'appello in diversa composizione.