Coop del Sud: sgravi contributivi, sì, fiscalizzazione degli oneri sociali, no

Le società cooperative del Mezzogiorno godono incondizionatamente degli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 1089/1968, mentre il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali compete a dette società cooperative alle medesime condizioni che sono prescritte per gli altri datori di lavoro, ossia, qualora vengano assicurati trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva.

Così ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 17179/2014, depositata il 29 luglio 2014. Far emergere il sommerso con gli accordi di riallineamento. Con il d.l. n. 510/1996, convertito dalla legge n. 608/1996, sono stati istituiti gli accordi di riallineamento al fine di migliorare il livello occupazionale nelle regioni con un alto grado di sottoccupazione. In sostanza, gli accordi di riallineamento consentono ai datori di lavoro che vogliono regolarizzare i propri dipendenti in nero” di godere di alcuni benefici contributivi, in deroga a due norme fondamentali in tema di trattamento contributivo dei lavoratori. Da un lato, l’art. 5 d.l. n. 510/1996 prevede che i contributi previdenziali non debbano essere calcolati sulla base della retribuzione minima indicati dai CCNL applicabili, bensì sulla base della retribuzione inferiore indicata dai contratti di riallineamento contributivo, con un evidente risparmio sui contributi. Tale miglior trattamento viene comunemente indicato come sgravi contributivi”. Dall’altro lato, l’art. 6 l. n. 389/1989 prevede il c.d. beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali”, vale a dire, la possibilità per i datori di lavoro di godere di ulteriori riduzioni contributive anche qualora i lavoratori percepiscano una retribuzione inferiore a quella minima indicata dai CCNL, purché parametrata a quella fissata dai contratti di riallineamento. Gli accordi di riallineamento operano, quindi, su due fronti gli sgravi contributivi, introdotti dalla l. n. 1089/1988 mirano ad incrementare lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, mentre la fiscalizzazione degli oneri sociali, introdotta con il d.l. n. 15/1977 è una misura che, pur operando con un meccanismo analogo a quello degli sgravi contributivi prevede ulteriori risparmi sui contributi , se ne distingue per essere uno strumento di politica economica generale, non territorialmente limitata, attraverso la quale una parte dei contributi obbligatori a carico delle imprese soprattutto quelli per la malattia viene finanziata con risorse provenienti dai bilanci dello Stato. Sinteticamente, gli sgravi contributivi sono diretti ad ottenere un aumento dell’occupazione, sono concessi secondo un criterio di territorialità e consistono in sgravi sulla contribuzione di invalidità, vecchiaia e superstiti mentre, la fiscalizzazione degli oneri sociali è diretta a ridurre i costi del lavoro, opera secondo il criterio di appartenenza a determinati settori di attività economica e si realizza attraverso una riduzione dei contributi di malattia. Come si applica il doppio regime degli accordi di riallineamento alle cooperative del Mezzogiorno? E’ questo il problema sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, che ragiona intorno alla ratio dei due regimi. Le cooperative del Mezzogiorno, per il sol fatto di operare nel sud Italia, godono incondizionatamente degli sgravi fiscali, poiché essi sono diretti a migliorare il livello occupazionale, cercando di far emergere il sommerso”. Diversamente, la fiscalizzazione degli oneri sociali non ha ragion d’essere per una cooperativa, il cui costo del lavoro sia già ridotto mediante la corresponsione dei propri soci lavoratori di compensi inferiori ai livelli contrattuali collettivi. Quindi, per le cooperative del Mezzogiorno, sgravi contributivi, sì, fiscalizzazione degli oneri sociali, no. Tale interpretazione risulta peraltro coerente con l’orientamento della Commissione Europea, che già con la decisione CEE/88/318 aveva messo in guardia gli Stati Membri ben vengano gli accordi di riallineamento, ma attenzione a non cadere negli aiuti di Stato! L’eccessivo coinvolgimento dello Stato nel colmare le differenze contributive risparmiate dalle imprese aderenti agli accordi di riallineamento, potrebbe configurare un aiuto di Stato, vietato dai Trattati a salvaguardia del principio di leale concorrenza tra le imprese europee. Risulta, quindi, ragionevole la disciplina riguardante le cooperative del Mezzogiorno, in base alla quale a tali società è stato esteso incondizionatamente il diritto agli sgravi contributivi mentre il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali compete a tali cooperative alle medesime condizioni che sono prescritte per gli altri imprenditori, ossia qualora vengano assicurati trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. Nel Mezzogiorno la disoccupazione va ancora combattuta, quindi, via libera agli sgravi fiscali, ma i soci lavoratori delle cooperative hanno già un trattamento contributivo ridotto, pertanto, la fiscalizzazione non ha ragion d’essere ed il pericolo di una procedura d’infrazione per violazione del divieto d’aiuti di Stato si allontana.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 aprile – 29 luglio 2014, n. 17179 Presidente Roselli– Relatore Tria Svolgimento del processo 1. La sentenza attualmente impugnata depositata il 25 giugno 2008 decidendo sugli appelli proposti avverso la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 816 del 2007 respinge sia l'appello principale proposto della CO.SI.T Cooperativa Siciliana Trasporti Società cooperativa , sia l'appello incidentale dell'INPS e, quindi, conferma la sentenza di primo grado. La Corte d'appello di Caltanissetta, per quel che qui interessa, precisa che a è pacifico che la società appellante non ha corrisposto ai soci lavoratori la quattordicesima mensilità prevista dal CCNL, nel periodo 1993-1996 b essa, pertanto, è decaduta dal beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, di cui al d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, senza che possa attribuirsi alcun valore in contrario alla avvenuta sottoscrizione del programma di riallineamento, finalizzata proprio a sanare la posizione della società con riguardo alla mancata corresponsione del suddetto emolumento c infatti, il CTU nominato nel giudizio di primo grado ha accertato che la società non ha rispettato nel tempo il contratto di riallineamento perché non ha erogato la quattordicesima mensilità nel 2002 d , in base all'art. 5 del d.l. n. 510 del 1996 cit., è quindi da escludere che si sia verificata alcuna sanatoria per i periodi pregressi, visto che nel caso considerato disciplinato dalla seconda parte della suindicata disposizione il rispetto del programma di riallineamento rappresenta una vera e propria condicio juris della sanatoria per i periodi pregressi vedi Cass. 18 agosto 2004, n. 16155 e va inoltre precisato che l'assunto della società ricorrente secondo cui il contratto di riallineamento non avrebbe avuto alcuna finalità sanante delle pregresse inadempienze è contraddetto dal tenore letterale dello stesso contratto di riallineamento, da cui risulta che le parti hanno previsto un programma di rientro dalle pendenze con effetto sanante proprio del mancato pagamento dell'emolumento in oggetto f va anche respinto il ricorso incidentale dell'INPS, essendo indubbio che la CO.SI.T rientra tra le società cooperative cui si applica la disciplina del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, cui la norma speciale dettata dall'art. 3, quarto comma, del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ha esteso il beneficio degli sgravi contributivi, previsto dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 per i soci di cooperative di servizi di produzione e lavoro g ne consegue che, per lo sgravio che è finalizzato all'aumento di occupazione nel Mezzogiorno la CO.SI.T può fruire del suddetto regime speciale, mentre, come si è detto, per la fiscalizzazione degli oneri sociali diretta a ridurre il costo del lavoro attraverso la diminuzione dell'entità dei contributi di malattia ciò non avviene, in quanto non ha ragion d'essere un simile beneficio in favore di una cooperativa che già si avvale di una riduzione del costo del lavoro grazie alla corresponsione di compensi inferiori ai livelli contrattuali Cass. 17 giugno 1999, n. 6055 . 2. Il ricorso della CO.SI.T Cooperativa Siciliana Trasporti Società cooperativa domanda la cassazione della sentenza per due motivi resiste, con controricorso, l'INPS. Motivi della decisione Deve essere preliminarmente precisato che al presente ricorso si applicano ratione temporis le prescrizioni di cui all'art. 366-bis cod. proc. civ I Sintesi dei motivi di ricorso. 1. Il ricorso è articolato in due motivi. 1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 6 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 e deh art. 5 del d.l. 5 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Nel quesito formulato a corredo del motivo si chiede a questa Corte di stabilire se la mancata applicazione nel tempo di un accordo di riallineamento ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 510 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996, cui ha aderito una cooperativa di produzione e lavoro inquadrata ai fini previdenziali ex d.P.R. n. 602 del 1970, comporti o meno il pagamento dei contributi previdenziali per il periodo pregresso, secondo la misura derivante dallo stesso inquadramento contribuzioni minori INPS sui salari medi convenzionali e contribuzione base ed integrativa per l'assicurazione IVS su retribuzioni comunque non inferiori ai salari medi convenzionali . 1.2. Con il secondo motivo si denunciano a in relazione all'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio b in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 116 cod. proc. civ Con riguardo ai prospettati vizi di motivazione, si sostiene che 1 la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria ove la Corte d'appello ha affermato l'obbligo della ricorrente di pagare i contributi sulla quattordicesima mensilità non corrisposta ai soci lavoratori, anche se i relativi imponibili erano già superiori ai salari medi convenzionali cui avrebbero dovuto essere parametrati gli obblighi contributivi della società cooperativa, essendosene accertato l'inquadramento ai fini previdenziali ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1970 2 la motivazione sarebbe insufficiente per la mancata esplicazione delle ragioni che hanno portato la Corte nissena a ritenere che l'adesione all'accordo di riallineamento presentato alla sede provinciale INPS di competenza il 5 giugno 1997, comporti il pagamento dei contributi previdenziali anche sulla quattordicesime mensilità, per il periodo pregresso da luglio 1994 ad agosto 1996 . Per il profilo di censura relativo alla violazione delle suindicate norme processuali, nel relativo quesito di diritto si chiede a questa Corte di stabilire se può il Giudice, dovendo decidere secondo diritto, attribuire ad un accordo di riallineamento ex d.l. n. 510 del 1996, convcrtito con modificazioni dalla legge n. 608 del 1996 cui aveva aderito il ricorrente effetti diversi rispetto ai fini propri della norma, in forza della quale sono stati stipulati ovvero al suo effettivo contenuto . III Esame delle censure. 2. I due motivi di ricorso da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione non sono da accogliere, per le ragioni di seguito esposte. 2.1. A proposito degli accordi di riallineamento questa Corte vedi, per tutte Cass. 13 agosto 2012, n. 14450 Cass. 5 settembre 2013, n. 20413 Cass. 24 aprile 2014, n. 9291 ha già avuto modo di sottolineare che con l'art. 5 del d.l. n. 510 del 1996, convertito dalla legge n. 608 del 1996, si istituirono i contratti o accordi di riallineamento al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a , del Trattato istitutivo della Comunità Europea art. 5, comma 1, cit., come modificato dall'art. 75 della legge n. 448 del 1998 , cioè nelle regioni ove il tenore di vita sia normalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione come si legge nell'art. 87 TUE, in cui è confluito l'art. 92 TCE , originariamente individuati nei territori meridionali di cui all'art. 1 legge n. 64 del 1986 Tale art. 1 è stato abrogato, con decorrenza 1 maggio 1993, dall'art. 4 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, mentre tutta la legge n. 64 del 1986 è stata abrogata, con decorrenza 20 ottobre 2012, dall'art. 23 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Si è altresì precisato che il d.l. n. 510 del 1996 è stato successivamente più volte modificato dall'art. 23 della legge n. 196 del 1997, dall'art. 75 della legge n. 448 del 1998 e dall'art. 45, comma 20, della legge n. 144 del 1999. La principale caratteristica degli accordi di riallineamento è rappresentata dalla possibilità offerta ai datori di lavoro che intendessero regolarizzare i propri dipendenti e quindi farli emergere dal sommerso di derogare a due norme fondamentali poste a carico dei datori di lavoro stessi in materia di trattamento dei lavoratori 1 quella in base alla quale la retribuzione su cui commisurare la contribuzione è quella rapportata al minimale di cui all'art. 1 della citata legge 389 del 1989, nel senso che la contribuzione deve essere necessariamente commisurata alla retribuzione determinata dai contratti collettivi stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualunque sia la retribuzione dovuta o corrisposta al lavoratore in forza del rapporto di lavoro 2 quella di cui all'art. 6, comma 9, lettera c , della stessa legge n. 389 del 1989, in base alla quale il beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, ivi previsto, e, in particolare, le riduzioni contributive non potevano spettare per i lavoratori retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dal precedente art. 1, comma 1. Infatti, il comma 4 del suddetto articolo 5 del d.l. n. 510 del 1996 consentiva in deroga alla prima delle suddette norme di prendere a riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali non la retribuzione sopra indicata cioè il compenso non inferiore a quello previsto dai CCNL stipulati dalle OO.SS maggiormente rappresentative sul piano nazionale ma quella, inferiore, fissata dai contratti di riallineamento retributivo. Quanto alla seconda regola, il comma 1 dell'art. 5 consentiva di fruire della fiscalizzazione degli oneri sociali anche in caso di contribuzione inferiore al minimale, purché parametrata alla retribuzione fissata dagli accordi di riallineamento. Entrambe le deroghe sono state concepite come condizionate al fatto che le imprese recepissero gli accordi provinciali di riallineamento retributivo con specifici accordi aziendali, da applicare nelle singole imprese vedi, per tutte Cass. 18 agosto 2004, n. 16155 Cass. 10 marzo 2011, n. 5719 . 2.2. In particolare, in base all'art. 5, comma 3, nella parte che interessa in questa sede a la sospensione della condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9. lettere a , b e c , del d.l. n. 33 del 1989 cit. di cui al precedente comma 1 cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nell'accordo territoriale b l'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale comporta la sanatoria anche per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative ovvero di sgravi contributivi, per le imprese di cui al comma 1 . In base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, tale disposizione, nella sua seconda parte, deve essere intesa nel senso che essa subordina la possibilità di beneficiare della sanatoria delle pendenze contributive a titolo di fiscalizzazione o di sgravi contributivi , anche per i periodi pregressi al rispetto di una procedura complessa e alla ricorrenza di una serie di condizioni, fra le quali l'osservanza del programma di riallineamento nel tempo costituisce una condicio juris della sanatoria stessa per i periodi pregressi , un vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie la cui ricorrenza deve essere dedotta e provata dalla parte che della sanatoria intende avvalersi vedi per tutte Cass. 18 agosto 2004, n. 16155 cit. nonché Cass. 13 luglio 2004, n. 12946 Cass. 27 maggio 2004, n. 10228 . 2.3. Nella specie, è incontestato che la società cooperativa ricorrente non abbia correttamente corrisposto ai soci lavoratori la quattordicesima mensilità che era compresa nell'accordo di riallineamento riprodotto nel ricorso , sicché per effetto di tale mancato pagamento la ricorrente ha perso la possibilità di sanare le pendenze contributive pregresse. 2.4. A ciò va aggiunto visto che, come risulta dalla narrativa della sentenza impugnata, nel presente giudizio viene anche in considerazione la distinzione tra la fiscalizzazione degli oneri sociali e l'istituto degli sgravi contributivi, nella loro applicazione alle società cooperative operanti nel Mezzogiorno che con le espressioni sgravi contributivi o sgravi di oneri sociali come denominati dalla legge n. 1089 del 1968 si designano promiscuamente le riduzioni degli oneri contributivi dovuti alle varie gestioni INPS dalle aziende industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno. Come già affermato da questa Corte vedi, per tutte Cass. 17 giugno 1999, n. 6055 essi furono introdotti per la prima volta dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nell'intento di favorire lo sviluppo delle attività produttive e l'incremento nel numero dei posti di lavoro nell'Italia meridionale determinati art. 18, secondo comma nella misura del 10% delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposta ai dipendenti che lavorano nei territori indicati dal testo unico della legge per gli interventi nel Mezzogiorno ora D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 calcolati e dedotti dallo stesso datore di lavoro beneficiario dal complesso dei contributi dovuti all'INPS, con il sistema del conguaglio art. 18, comma 8 . Venuto meno, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge n. 1089 del 1968 ad opera di Corte cost. sentenza n. 261 del 1991 , il criterio di identificazione degli aventi diritto costituito dall'assoggettamento alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria Cass. SU 14 ottobre 1988, n. 5570 , è venuta meno di conseguenza la ragione della esclusione dal beneficio delle cooperative di produzione e lavoro costituita dalla circostanza di non essere assoggettate a tale forma di assicurazione obbligatoria Cass. 15 dicembre 1990 n. 11926 . In ogni caso il beneficio previsto dall'art. 18 della legge n. 1089 cit. è stato legislativamente esteso, a decorrere dall'1 gennaio 1988, ai soci come testualmente si esprime la norma appresso citata delle cooperative di produzione e lavoro operanti nel Mezzogiorno dall'art. 3 comma 4 d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, il quale dispone A decorrere dall'I gennaio 1988 le disposizioni dell'articolo 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968 n. 1089, e successive modificazioni ed integrazioni sono estese ai soci delle cooperative di servizi di produzione e lavoro soggette alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 operanti nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni . Come l'analisi testuale evidenzia, il legislatore effettua l'estensione non nei confronti delle cooperative di produzione e lavoro considerate nel loro aspetto di datori di lavoro i cui lavoratori dipendenti godevano già del beneficio alle condizioni generali , ma nei confronti dei soci, e cioè avuto riguardo alla peculiarità del loro rapporto sociale con la cooperativa. E ciò, nel medesimo testo normativo nel quale art. 1, comma 11 viene ribadita la limitazione collegata al livello della retribuzione nozione tecnico-giuridica che non ricorre nella prestazione del socio lavoratore con la cooperativa di cui è socio , mediante la esclusione del beneficio per quei lavoratori che siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali Cass. 17 giugno 1999, n. 6055 . Pertanto, limitatamente agli sgravi contributivi per le cooperative operanti nel Mezzogiorno, si deve ritenere che l'estensione operata dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 536 del 1987 cit., prescinda dalla condizione dell'osservanza del livello di retribuzione di cui all'art. 1 comma 11, come riconosciuto dallo stesso ricorrente nel corso del processo e nella circolare 13.5.1988 n. 103 punto 2.2., secondo la quale le retribuzioni su cui si calcolano gli sgravi sono le stesse su cui la cooperativa effettua il versamento dei contributi, sia che si tratti di retribuzione convenzionale che di fatto. 2.5. La c.d. fiscalizzazione degli oneri sociali, introdotta dal d.l. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n. 102, è una misura che, pur operando con meccanismo analogo a quello degli sgravi contributivi, se ne distingue, senza pretesa di criteri sistematici sufficientemente definiti, per il fatto di costituire uno strumento di politica economica generale, non territorialmente limitata, attraverso la quale una parte dei contributi obbligatori a carico delle imprese in particolare, quelli per l'assistenza malattia viene finanziata con risorse provenienti dal bilancio dello Stato. Pertanto, mentre gli sgravi contributivi sono concessi secondo un criterio di territorialità, e consistono in sgravi soprattutto della contribuzione invalidità, vecchiaia e superstiti, e sono diretti ad ottenere un aumento dell'occupazione, la fiscalizzazione degli oneri sociali opera secondo un criterio di appartenenza a determinati settori di attività economica, è diretta a ridurre il costo del lavoro, e si realizza prevalentemente attraverso una riduzione dei contributi di malattia. La legge 8 agosto 1977, n. 573, nell'estendere il campo di applicazione della legge n. 102 del 1977 ad ulteriori settori di attività imprese commerciali, alberghiere, etc. , ha condizionato il beneficio al rispetto dell'obbligo per le imprese di applicare nei confronti dei propri dipendenti i contratti collettivi nazionali e gli accordi aziendali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa successivamente l'art. 4 legge 5 agosto 1978, n. 502 e, poi, l'art. 1 legge 28 novembre 1980, n. 782 l'hanno condizionato al rispetto dell'obbligo di assicurare ai dipendenti stessi trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al CNEL inoltre l'art. 3 d.l. 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, li ha condizionati al rispetto della condizione che i lavoratori siano denunciati con retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali con il che sparisce il riferimento alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e si da spazio alla contrattazione collettiva in sede locale . E l'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel disporre che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, ha inteso rafforzare il regime precedente, senza alcuna deroga del regime della fiscalizzazione degli oneri sociali applicabile alle cooperative di produzione e lavoro. 2.6. Da questo breve excursus normativo emerge la correttezza della decisione della Corte d'appello, secondo cui l'incondizionata estensione operata dall'art. 3, comma 4, del d.l. n. 536 del 1987 ai soci delle cooperative di produzione e lavoro è limitata agli sgravi contributivi oggetto dell'art. 18 legge n. 1089 del 1968 richiamata, mentre le cooperative stesse non sono ammesse a godere della fiscalizzazione degli oneri sociali quali datori di lavoro dei propri soci. Come esattamente sottolineato dalla Corte territoriale, tale divaricato regime per gli sgravi contributivi e per la fiscalizzazione degli oneri sociali, desumibile dalla disciplina positiva dei due istituti, appare corrispondente alla loro differente funzione mentre per le cooperative operanti nel Mezzogiorno si giustifica uno sgravio contributivo incondizionato, in quanto diretto all'aumento dell'occupazione, la fiscalizzazione degli oneri sociali non ha ragion d'essere per una cooperativa il cui costo di lavoro sia già ridotto mediante la corresponsione ai propri soci lavoratori di compensi inferiori ai livelli contrattuali collettivi. 2.7. A ciò va aggiunto in applicazione della regola ermeneutica secondo cui il giudice nazionale non può sottrarsi all'obbligo di interpretare, anche in senso evolutivo, la normativa interna in conformità con il diritto UE più volte seguita da questa Corte, vedi per tutte Cass. SU 14 aprile 2011, n. 8486 Cass. SU 16 marzo 2009, n. 6316 Cass. 18 aprile 2014, n. 9082 che, come si è detto sopra, la normativa sui contratti di riallineamento già dal suo incipit come modificato dall'art. 75 della legge n. 448 del 1998 dimostra di essere nata come derogatoria rispetto alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, come è facile desumere dalla definizione del relativo ambito territoriale di applicazione attraverso il richiamo dell'art. 92 del Trattato CEE corrispondente oggi all'art. 87 del TUE , che disciplina, appunto, gli aiuti di Stato. Vanno inoltre applicate sia le norme del Trattato UE, sia le molteplici decisioni della Commissione Europea in materia. In particolare, va sottolineato che il comma 7 dell'art. 3 della legge n. 448 del 1998 espressamente stabilisce che l'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità Europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità Europea . Inoltre, il successivo art. 75 della stessa legge n. 448, nel prevedere modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo , ha stabilito espressamente di modificare il primo periodo del comma 1 dell'art. 5 del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510 sostituendo alle parole per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64 le seguenti per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a , del Trattato istitutivo della Comunità Europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, automobilistico e dell'edilizia . Ciò ha determinato un rafforzamento esplicito della disciplina degli accordi di riallineamento con il diritto comunitario, cui si è pervenuti anche perché la Commissione Europea con la decisione CEE/88/318/ del 2 marzo 1988, aveva già cominciato a manifestare il proprio indirizzo di rigore consolidatosi nel corso degli anni in merito alla normativa nazionale prevedente sgravi contributivi, proprio perché considerata in contrasto con il divieto di aiuti di Stato in materia, vedi, per tutte Cass. 4 maggio 2012, n. 6756 . È noto che le decisioni adottate dalla Commissione UE, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato UE, ai sensi dell'art. 211 ex art. 155 , sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, in forza degli artt. 88 e 87 ex artt. 93 e 92 dello stesso Trattato, ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla sua cognizione. Cass. 17 novembre 2005, n. 23269 . Si tratta di un vincolo che, avendo come destinatario non solo lo Stato membro, ma anche i soggetti dell'ordinamento interno, ivi comprese le autorità nazionali, amministrative e giurisdizionali, e traducendosi nell'obbligo di dare attuazione al diritto comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso, rende viziata da errore di diritto la sentenza del giudice interno che abbia ritenuto irrilevante la decisione con cui la Commissione abbia disposto la sospensione di una misura di aiuto fino all'esito della procedura di verifica Cass. 10 novembre 2006, n. 24065 . Ne consegue che, anche da questo punto di vista, la soluzione adottata dalla Corte nissena giustificata con coerente e logica motivazione non è meritevole di alcuna censura, in quanto non solo risulta corrisponde alla lettera e alla ratio delle molteplici norme prese in considerazione, in conformità con la relativa interpretazione datane da questa Corte, ma risulta anche essere in linea con il diritto comunitario, cui tutte le disposizioni di cui si tratta fanno riferimento, essendo l'attribuzione di tutti i benefici in oggetto subordinata all'autorizzazione e ai vincoli posti agli aiuti di Stato dalla Commissione Europea, le cui decisioni in materia hanno carattere vincolante per gli Stati membri della UE. IV – Conclusioni. 3. In sintesi, il ricorso deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo seguono la soccombenza. 4. Ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. si ritiene opportuno enunciare il seguente principio di diritto Gli sgravi contributivi previsti in favore delle imprese operanti nel Mezzogiorno sono finalizzati a favorire l'aumento dell'occupazione in quel territorio, mentre la fiscalizzazione degli oneri sociali che è finalizzata a ridurre il costo del lavoro attraverso la diminuzione dei contributi di malattia non è un beneficio attribuito su base territoriale, ma ha carattere generale. Ne consegue che è ragionevole la disciplina prevista al riguardo per le società cooperative operanti nel Mezzogiorno, in base alla quale vedi art. 3, comma 4, del d.l. n. 536 del 1987, conv. dalla legge n. 48 del 1988 a tali società è stato esteso incondizionatamente il diritto agli sgravi contributivi di cui all'art. 18 del d.l. n. 918 del 1968 conv. dalla legge n. 1089 del 1968 , mentre il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali di cui al d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito dalla legge 7 aprile 1977 n. 102 e successive modifiche compete a dette società cooperative alle medesime condizioni che sono prescritte da parte di varie norme succedutesi nel tempo per gli altri datori di lavoro, ossia qualora vengano assicurati trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. Ciò è anche conforme sia alle norme del Trattato UE sia alle molteplici decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato . P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 100.00 cento/00 per esborsi, Euro 4000,00 quattromila/00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.