La malattia non sospende la maturazione delle ferie

Il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall’art. 36 Cost., è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma altresì al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale, mediante le ferie, può partecipare più incisivamente alla vita famigliare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell’interesse dello stesso datore di lavoro. Perciò la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109 c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia.

E’ quanto emerge dalla sentenze sentenza numero 17177, della Corte di Cassazione depositata il 29 luglio 2014. Il caso. Il Tribunale di Milano , in accoglimento parziale del ricorso proposto da un lavoratore, dichiarava illegittimo l’art. 10 del CCNL del 1980, ove disponeva la diluizione proporzionale del monte ferie in relazione ai periodi di malattia superiori a 180 giorni, e condannava la datrice di lavoro a restituire ai dipendenti i soli giorni di assenza per malattia, escludendo quelli corrispondenti al periodo di aspettativa. La Corte d’appello milanese confermava la decisioni di primo grado. La società datrice di lavoro ricorreva allora per cassazione, lamentandola violazione e falsa applicazione dell’art 2109 c.c. periodo di riposo , in relazione all’art. 10 CCNL del 1980. In particolare, il ricorrente chiedeva intervenuta la sentenza numero 66/1963 di illegittimità costituzionale dell’art 2109 c.c. con stretto riferimento al primo anno di lavoro presso lo stesso datore se la norma civilistica sopra richiamata, nella parte ove non si riferisce alla maturazione delle ferie nel corso del primo anno di lavoro, legittimi la fruizione delle ferie da parte dei dipendenti comunque in proporzione al lavoro effettivamente prestato, a prescindere dalle cause che hanno portato a tale assenza dal lavoro. La maturazione del diritto alla ferie non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia. Il ricorso è inammissibile, difatti, le argomentazioni poste a base delle censure risultano estremamente generiche e si risolvono nell’affermazione apodittica della prospettata violazione delle norme richiamate non seguita da dimostrazione adeguata. Tanto più che la decisione assunta dalla Corte milanese è risultata conforme alla sentenza delle Sezioni Unite numero 14020/2001 secondo cui il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall’art. 36 Cost., è ricollegabile non solo ad una funzione di corrispettivo dell’attività lavorativa, ma altresì – come riconosciuto dalla sentenze nnumero 616/1987 e 158/2001 della Corte Costituzionale – al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale – a prescindere dalla effettività della prestazione – mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell’interesse dello stesso datore di lavoro da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109 c.c., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia . In sintesi, il principio per cui la maturazione del diritto alle ferie non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia è inderogabile e non può essere disatteso dalla contrattazione collettiva, né lo è dall’art 10 CCNL, il quale nel confermare l’applicazione dell’art. 2109 c.c., autorizza i contratti collettivi soltanto a prevedere condizioni di miglior favore. Tuttavia il ricorso non specificava le ragioni della contestazione a suddetto principio, contenuto nella sentenza impugnata. Alla stregua di detti ragionamenti, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 aprile – 29 luglio 2014, n. 17177 Presidente Roselli – Relatore Tria Svolgimento del processo 1.- La sentenza attualmente impugnata depositata il 2 marzo 2007 conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 3413/2004 che, accogliendo parzialmente il ricorso di R.G., ha dichiarato illegittimo l'art. 10 del CCNL del 12 marzo 1980, ove disponeva la diminuzione proporzionale del monte ferie in relazione ai periodi di malattia superiori a centottanta giorni e ha condannato la datrice di lavoro Ferrovie Nord Milano Esercizio s.p.a. a restituire al dipendente i soli giorni di assenza per malattia, escludendo quelli corrispondenti al periodo di aspettativa. La Corte d'appello di Milano, per quel che qui interessa, precisa che a la società appellante ripropone, invocando la clausola dell'inscindibilità di cui all'art. 23 dell'Accordo di rinnovo 25 luglio 1997, l'argomento già disatteso in primo grado secondo cui la decurtazione prevista dalla suddetta clausola sarebbe giustificata dal miglior trattamento riconosciuto in caso di assenza per malattia b va rilevato, in contrario, che una corretta interpretazione della norma contrattuale in questione effettuata sulla base del diritto vivente formatosi a proposito degli artt. 2109 e 2110 cod. civ. in accorcio con gli artt. 32, primo comma, 36 e 38 Cost., suggellato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 1963 e, di recente, da Cass. SU 12 novembre 2001, n. 14020, porta a considerare assolutamente acquisito il principio secondo cui la maturazione del diritto alle ferie non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia e tale principio è inderogabile non può certamente essere disatteso dalla contrattazione collettiva, né lo è dall'art. 10 dal d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, il quale, nel confermare l'applicazione dell'art. 2109 cod. civ., autorizza i contratti collettivi soltanto a prevedere condizioni di miglior favore. 2.- Il ricorso di Ferrovie Nord s.p.a. già Ferrovie Nord Milano Esercizio s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per due motivi resiste, con controricorso, R.G Motivi della decisione Deve essere preliminarmente precisato che al presente ricorso si applicano ratione temporis le prescrizioni di cui all'art. art. 366-bis cod. proc. civ. I - Sintesi dei motivi di ricorso 1. - Il ricorso è articolato in due motivi. 1.1. - Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2109 cod. civ., in relazione all'art. 10 CCNL del 12 marzo 1980. Si sostiene che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 66 del 1963 richiamata nella sentenza impugnata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2109 cod. civ. con stretto riferimento solo al primo anno di lavoro presso lo stesso datore , così eliminando il limite dell'anno ininterrotto di servizio e sostituendolo con il principio del frazionamento. Anche Cass. SU 12 novembre 2001, n. 14020 ha ribadito il medesimo principio della proporzionalità tra lavoro prestato e ferie da godere. Tuttavia a questo stesso principio si ispira anche l'art. 10 del CCNL di cui si discute, anche se la Corte milanese non se ne è avveduta, così come non ha considerato che l'interpretazione sostenuta nella sentenza impugnata è anche incompatibile con l'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003. Quindi, conclusivamente , si chiede a questa Corte di stabilire se l'art. 2109 cod. civ., nella parte ove non si riferisce alla maturazione delle ferie nel corso del primo anno di lavoro già tacciata di illegittimità costituzionale , legittimi la fruizione delle ferie da parte dei dipendenti comunque in proporzione al lavoro effettivamente prestato, a prescindere dalle cause che hanno portato a tale assenza dal lavoro . 1.2.- Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10 CCNL 12 marzo 1980, in relazione all'intera disciplina contrattuale applicabile ai dipendenti del settore autoferrotranviario . Nel quesito posto a corredo dei motivo si chiede a questa Corte di stabilire se l'art. 10 CCNL 12 marzo 1980, stante il nesso di inscindibilità previsto dalla contrattazione collettiva e la complessità recte il complesso delle altre norme collettive che permettono ai dipendenti di usufruire di un periodo di riposo adeguato al lavoro prestato, sia da ritenersi una disposizione compatibile con la corrispettività delle prestazioni previste nell'ambito del rapporto di lavoro . III - Esame delle censure 2.- I due motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione - sono inammissibili, per le ragioni di seguito esposte. 3. - Dal punto di vista della formulazione, va rilevato che i quesiti di diritto posti a corredo dei motivi non risultano conformi al precetto dell'art. 366-bis cod. proc. civ., non assolvendo alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale. Come è noto, infatti, tale obbligatoria funzione risponde all'esigenza di soddisfare l'interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie. In conseguenza gli indicati quesiti non possono consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma devono costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad essi con l'enunciazione di una regula juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata vedi per tutti Cass. 9 maggio 2008, n. 11535 Cass. 7 marzo 2012, n. 3530 Cass. 17 maggio 2013, n. 12098 . Va. a tale riguardo, anche richiamato quanto da questa Corte precisato, secondo cui a fini indicativi va detto che potrebbe apparire utile il ricorso ad uno schema secondo il quale sinteticamente si domandi alla Corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito fatto , si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata vedi Cass. SU 5 febbraio 2008, n. 2658 . Orbene, i quesiti di diritto formulati dalla società ricorrente non risultano conformi ai canoni interpretativi indicati perché sono assolutamente generici e inidonei ad esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all'articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione derivante da asseriti errori nella interpretazione delle norme legislative e contrattuali che regolano la fattispecie. 4. - Per completezza a ciò è da aggiungere che anche le argomentazioni poste a base delle censure risultano estremamente generiche e si risolvono nell'affermazione apodittica della prospettata violazione delle norme richiamate non seguita da dimostrazione adeguata, tanto più in considerazione della conformità della decisione assunta dalla Corte milanese a Cass. SU 12 novembre 2001, n. 14020 e alla successiva giurisprudenza di legittimità ad essa conforme , secondo cui il diritto del lavoratore alle ferie annuali, tutelato dall'art. 36 Cost., è ricollegabile non solo ad ima funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa, ma altresì - come riconosciuto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 616 del 1987 e n. 158 del 2001 - al soddisfacimento di esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, il quale - a prescindere dalla effettività della prestazione - mediante le ferie può partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e può vedersi tutelato il proprio diritto alla salute nell'interesse dello stesso datore di lavoro da ciò consegue che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore e che la stessa autonomia privata, nella determinazione della durata delle ferie ex art. 2109, capoverso, cod. civ., trova un limite insuperabile nella necessità di parificare ai periodi di servizio quelli di assenza del lavoratore per malattia . Ne risulta che, anche da questo punto di vista, il ricorso è inammissibile perché in esso non vengono specificate le ragioni della contestazione della statuizione contenuta nella sentenza impugnata per cui il principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di questa Corte secondo cui la maturazione del diritto alle ferie non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia è inderogabile e non può certamente essere disatteso dalla contrattazione collettiva, né lo è dall'art. 10 dal d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, il quale, nel confermare l'applicazione dell'ari. 2109 cod. civ., autorizza i contratti collettivi soltanto a prevedere condizioni di miglior favore. Pertanto, esso non risulta conforme al consolidato orientamento di questa Corte, in base al quale nel ricorso per cassazione il requisito della esposizione dei motivi di impugnazione - nella quale la specificazione dei motivi e l'indicazione espressa delle norme di diritto non costituiscono requisiti autonomi, avendo la seconda la funzione di chiarire il contenuto dei motivi - mira ad assicurare che il ricorso consenta, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, cosicché devono ritenersi inammissibili quei motivi che non precisino in alcuna maniera in che cosa consista la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitino ad. una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione vedi, per tutte Cass. 6 luglio 2007, n. 15263 Cass. 19 agosto 2009, n. 18421 Cass. 1 luglio 2003, n. 10330 Cass. 14 agosto 1998, n. 8013 . IV - Conclusioni 5. - In sintesi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese dei presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 cento/00 per esborsi, euro 4000,00 quattromila/00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.