Sì ad un rapporto di natura subordinata se vi sono gli elementi… ma solo ai fini retributivi

Ove l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato abbia fatto ricorso alle convenzioni di cui all'art. 26, l. n. 1236/1959 per l'espletamento dei servizi cosiddetti di accudienza o comunque di minima importanza previsti dal medesimo art. 26, il giudice, richiesto dell'accertamento del carattere subordinato del rapporto, deve verificare le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dell'incaricato per poi raffrontarle con quelle che caratterizzano la nozione legale di subordinazione. Tuttavia, ove accertata nel concreto la sussistenza di una fattispecie di lavoro subordinato, il lavoratore avrà diritto unicamente al trattamento retributivo per l’attività svolta, ai sensi dell’art. 2116 c.c.

Lo afferma la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza n. 17008, depositata il 25 luglio 2014. La vicenda domanda di una lavoratrice volta ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con Ferrovie dello Stato e poi R.F.I Una lavoratrice si rivolgeva al tribunale del lavoro, al fine di veder dichiarata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione svolto con Ferrovie dello Stato prima, poi rete Ferroviaria Italiana Spa, a seguito dell’avvenuta privatizzazione dell’Ente. Il giudice di primo grado respingeva la domanda. Proposto appello, la Corte d’Appello dichiarava la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, limitandone il periodo, ai fini dell’anzianità, da inizio rapporto 1/1/1979 fino al 13/6/1985 condannava R.F.I. al pagamento delle differenze retributive maturate per l’intero periodo dal 1/1/1979 al 31/12/1986 dal gennaio 1987 il rapporto veniva regolarizzato . Proponevano ricorso principale la lavoratrice e ricorso incidentale R.F.I. Il rapporto di collaborazione ai sensi dell’art. 26 l. n. 1236/1959. Ai sensi dell’art. 26 l. n. 1236/1959 e del correlato d.m. n. 10947/1971 , era consentito, per l'espletamento dei servizi di cosiddetta accudienza o, comunque, di minima importanza da parte di apposito personale nell'interesse della preesistente Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, instaurare, mediante convenzione, rapporti di lavoro autonomo, come tali retti dal diritto privato e sottratti alla regola dell'assunzione mediante pubblico concorso stabilita dall'art. 97 Cost In tali fattispecie era la stessa norma che qualificava come di natura autonoma i rapporti instaurati, facendo riferimento allo strumento della convenzione. Il nomen juris non elimina la necessità dell’accertamento delle caratteristiche concrete del rapporto Tuttavia, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, il nomen juris del rapporto, pur individuato dalla stessa legge, non può far venir meno la necessità di individuare, nel singolo rapporto esaminato, le concrete caratteristiche con cui questo viene espletato. Il giudice, chiamato a decidere sulla qualificazione del rapporto, deve accertarne le concrete modalità di svolgimento con la conseguenza che il rapporto dovrà qualificarsi di natura subordinata ove risulti che le parti, sia in sede di stipulazione della convenzione che nella gestione della medesima, abbiano introdotto elementi incompatibili con la normativa legale e con la natura autonoma del rapporto da questa disciplinato. Nel caso qui esaminato, la Corte d’Appello ha correttamente individuato, dall’esame delle risultanze istruttorie, gli elementi tipici della subordinazione e ne ha dato coerente e completa motivazione nella sentenza impugnata. Pertanto la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso incidentale proposto da R.F.I. ma la natura subordinata non può bypassare il divieto di assunzione senza pubblico concorso. Il ricorso principale della lavoratrice contesta l’individuazione della durata del rapporto di lavoro in esame e conseguentemente dell’anzianità lavorativa. Come già ebbe modo di esprimersi la Suprema Corte, l’accertamento della sussistenza con la Pubblica Amministrazione di un rapporto di lavoro subordinato anziché autonomo, non fa scattare automaticamente la conversione del rapporto come nell’impiego privato, ma determina l'applicabilità dell'art. 12 d.lgs. C.p.S. n. 207/1947 non abrogato dall'art. 25 l n. 775/1970 , contemplante il divieto di assunzione di personale non di ruolo presso le amministrazioni dello Stato e comminante la nullità dei provvedimenti adottati in contrasto con tale divieto, con la conseguenza di ricondurre gli effetti del rapporto nell'alveo dell'art. 2126 c.c Riconosciute solo le retribuzioni spettanti per le prestazioni rese. Correttamente quindi la Corte di merito ha riconosciuto il diritto della lavoratrice a percepire le differenze retributive maturate durante l’intero rapporto di lavoro, limitandone la decorrenza, ai fini dell’anzianità, fino alla data di entrata in vigore della legge di privatizzazione dell’azienda Ferrovie dello Stato, facendo corretta applicazione del divieto di assunzione sopra citato. Anche il ricorso principale è stato così rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 22 aprile – 25 luglio 2014, numero 17008 Presidente Stile – Relatore Doronzo Svolgimento del processo 1.- Con sentenza depositata in data 12 maggio 2010, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa sede, dichiarava la natura subordinata delle prestazioni lavorative rese da M.M. in favore della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nel periodo dal 1/1/1979 al 13/6/1985 dichiarava, altresì, l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 14/6/1985 e condannava la Rete Ferroviaria al pagamento in favore dell'appellante delle differenze retributive compreso lo straordinario maturate relativamente al periodo compreso tra il 1/1/1979 e il 31/12/1986, oltre agli accessori di legge. 1.2. - La Corte territoriale premetteva che il rapporto di lavoro in esame, avente ad oggetto l'espletamento, in favore delle Ferrovie dello Stato, dei servizi indicati nell'art. 26 della legge 30 dicembre 1959, numero 1236, era qualificato come lavoro autonomo dalla stessa norma, che faceva riferimento, ai fini della costituzione del rapporto, allo strumento della convenzione e che parificava tale rapporto a quello di lavoro subordinato ai soli fini dell'assicurazione obbligatoria i.v.s 1.3. - Precisava, tuttavia, che secondo la giurisprudenza di questa Corte tale qualificazione valeva nei limiti in cui le concrete caratteristiche del rapporto riproducono quelle del tipo legale in questione e che pertanto era necessario verificare le concrete modalità di svolgimento del rapporto, non essendo a ciò di ostacolo il nomen juris adottato dalle parti. 1.4. - Alla luce di questi principi riteneva che le prove raccolte deposizioni dei testi e norme contenute del capitolato , complessivamente considerate, costituivano indizi gravi, precisi e concordanti rivelatori del vincolo della subordinazione. 1.5. - Tuttavia, relativamente al periodo compreso tra l'inizio del rapporto e l'entrata in vigore della legge numero 210/1985 data a partire dalla quale la Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato era stata privatizzata, perdendo la qualità di ente pubblico , il rapporto di lavoro subordinato rilevava ai soli fini delle differenze retributive, in applicazione della norma di cui all'art. 2126 c.c., trattandosi di rapporto nullo perché sorto in violazione del principio inderogabile del pubblico concorso, principio ribadito dall'art. 12 d.l. C.p.S. numero 207/1947, e non abrogato dall'art. 25 della legge numero 775/1970, con la conseguente impossibilità di configurare un rapporto di pubblico impiego di diritto. 1.6. - Quanto al periodo successivo, la Corte riteneva che le prestazioni rese dall'appellante erano idonee a dar vita ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con conseguente decorrenza solo da tale data dell'anzianità di servizio rilevante per gli avanzamenti di carriera. 1.7.- Rigettava l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Rete Ferroviaria, in considerazione del fatto che a la prescrizione non poteva decorrere in costanza di rapporto di lavoro formalmente autonomo, anche se successivamente riqualificato come subordinato, perché era comunque ravvisabile una situazione di soggezione del lavoratore Cass.,19 gennaio 2011, numero 1147 b la prescrizione era stata interrotta dagli atti di messa in mora del 24/10/1991, 21/9/1996 e 18/3/1997 , validi quantunque sottoscritti dal legale della ricorrente c il dies a quo della prescrizione doveva essere ancorato alla data di formale assunzione dell'appellante 1/1/1987 , sicché, al momento dell'introduzione del giudizio 15/1/2002 , il termine quinquennale non era maturato. 1.8. - Infine rigettava le richieste della lavoratrice aventi ad oggetto il ricalcolo del trattamento economico a lei spettante dall'1/1/1987, sul presupposto, da un lato, che non poteva esserle riconosciuta l'anzianità di servizio a far tempo dal 1/1/1979 e, dall'altro, che il ricalcolo richiesto era stato effettuato sulla base del contratto collettivo previsto per il personale ferroviario, anziché di quello per i lavoratori addetti ai servizi FS. 2. - Contro la sentenza la M. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, articolato in più violazioni di legge nonché in vizio di motivazione. La Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. resiste con controricorso e, a sua volta, propone ricorso incidentale sostenuto da quattro motivi, cui resiste con controricorso la ricorrente principale. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c Motivi della decisione Preliminarmente, i ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazione contro la stessa sentenza. 1.- Con l'unico complesso motivo di ricorso, la M. denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 2126 c.c., dell'art. 26 legge 30 dicembre 1959, numero 1236 art. 31 legge 27 luglio 1967, numero 668 art. 21 legge 17 maggio 1985, numero 210, in relazione all'art. 360, numero 3, c.p.c, nonché vizio di motivazione omessa, illogica e contraddittoria ex art. 360, numero 5, c.p.c 1.1. - Assume che erroneamente il giudice del merito aveva richiamato la normativa concernente l'obbligo di assunzione mediante pubblico concorso, trattandosi nella specie di un rapporto disciplinato da una legge speciale, ovvero dalla legge 30 dicembre 1959, numero 1236, il cui art. 26 prevedeva la stipulazione di capitolati e convenzioni e parificava, sia pure ai soli fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, gli incaricati dei servizi assunti con le dette convenzioni ai lavoratori subordinati. Il rapporto in esame dunque esulava dallo schema del rapporto di impiego pubblico, sia per le caratteristiche delle prestazioni sia per il fatto che il legislatore prevedeva uno strumento tipico di assunzione, ovvero la convenzione, diverso dal concorso pubblico. 1.2. - Era dunque errata l'affermazione del giudice del merito secondo cui il contratto era affetto da nullità, ed errata era pertanto l'applicazione dell'art. 2126 c.c., perché in tal modo si trascurava di considerare che il rapporto era stato stipulato in applicazione di una precisa legge dello Stato, ovvero la L. numero 1236/1959, con la conseguenza che si trattava di un rapporto subordinato, ma validamente instaurato per effetto della convenzione, con decorrenza dalla data dell'originario contratto. 1.3. - Chiede pertanto la cassazione della sentenza di merito e l'affermazione della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la Rete Ferroviaria, la retrodatazione dell'anzianità sin dalla data della stipula della prima convenzione e l'affermazione del suo diritto al trattamento economico corrispondente agli avanzamenti di carriera conseguiti. 2.1. - Con il primo motivo del ricorso incidentale la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., nonché contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, rilevando che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che il servizio richiesto alla ricorrente mascherasse un rapporto di lavoro subordinato, alla luce delle inequivoche espressioni contenute nella convenzione sottoscritta dalle parti. Assume che i testimoni escussi non avevano evidenziato una diversa natura del rapporto, e nemmeno la documentazione versata in atti comportava quanto asserito dalla controparte che, in ogni caso, i testi avevano riferito circostanze successive all'agosto del 1982, sicché era immotivata la decisione riguardante il periodo precedente che non era emerso nulla in merito alla sussistenza di vincoli gerarchici, di disposizioni impartite dal superiore, di controlli eseguiti da personale dipendente delle Ferrovie dello Stato. Essi peraltro sarebbero stati in ogni caso legittimi, in quanto in linea con il dettato contrattuale. 2.2. - Con il secondo motivo, svolto ai sensi dell'art. 360, numero 3, c.p.c, la Rete Ferroviaria denuncia la violazione e falsa applicazione del D.M. numero 2893/1952, della legge numero 1236/1959 e del D.M. 27/7/1971, numero 10947. Rileva l'errore in cui è incorso il Giudice del merito, nella parte in cui ha tratto la prova della sussistenza della subordinazione nella stessa convenzione, laddove avrebbe dovuto valutare l'assenza di prove di un inserimento del lavoratore nell'organizzazione del datore di lavoro e di un suo assoggettamento al potere direttivo e organizzativo, se non nei limiti del controllo richiesto sulla qualità dei servizi e sulla possibilità di applicare penali contrattualmente previste. Il rapporto in esame era infatti disciplinato in modo minuzioso dai decreti ministeriali citati, recepiti dalle singole convenzioni e dai capitolati, i quali stabilivano il tempo della prestazione ed i corrispettivi dovuti, e prevedevano altresì elementi quali la ricerca del sostituito ed il suo pagamento in caso di assenza del lavoratore, la imposizione di penali dai quali emergeva la prova della sussistenza di un rischio in capo al prestatore d'opera. La Corte territoriale aveva del tutto disapplicata la disciplina normativa, ivi compreso il decreto ministeriale che consentiva la stipulazione di convenzioni per i servizi di accudienza, pulizia e custodia dei dormitori, richiedenti prestazioni d'opera personale non previsti tra quelli di cui all'art. 1 della legge numero 1236/1959, o non classificabili per la loro minima importanza, nonché la volontà delle parti come manifestata nel contratto. Aggiunge inoltre che la Corte d'appello aveva omesso di prendere in considerazione l'articolo 14 l. numero 210/1985 che sottrae la materia del reclutamento alla contrattazione collettiva, riservandola alla sfera regolamentare. 2.3. - Con il terzo motivo la Rete Ferroviaria denuncia la sentenza per la violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e ss. e 2935 c.c., dolendosi, per un verso, della mancata considerazione del carattere generico delle lettere interruttive della prescrizione, peraltro non sottoscritte personalmente dalla parte, per altro verso, della mancanza di prova della loro ricezione da parte delle Ferrovie in ogni caso, alla data del 18/3/1997 i diritti della ricorrente precedenti alla regolarizzazione del suo rapporto di lavoro intervenuta nel gennaio 1987 si erano già del tutto prescritti. Deduce che alla lettera del 24/9/1991 e quelle cumulative del 10/9/1996 erano stati allegati avvisi di ricevimento relativi ad altre raccomandate deduce che la ricezione della raccomandata da parte del destinatario non costituisce prova del contenuto della stessa, e che l'onere di siffatta prova grava sempre sul soggetto mittente che vi erano state inoltre oltre 300 differenti comunicazioni inviate con un unico plico raccomandato. 2.4.- Con il quarto motivo di ricorso denuncia l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 2697 c.c. in particolare, afferma che il giudice non aveva motivato sul perché avesse ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato per il periodo precedente al 1982 in assenza di prove, avendo i testi riferito solo di circostanze successive a tale data. 3.- Stante il suo carattere potenzialmente assorbente di ogni altra questione, appare opportuno trattare con priorità il ricorso incidentale. 3.1. - Si ritiene altresì opportuno esaminare congiuntamente il primo, il secondo e il quarto motivo del detto ricorso, in ragione della loro connessione logica. 3.2.- Questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare in precedenti decisioni, rese in analoghe controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro degli addetti ai servizi di accudienza delle stazioni ferroviarie cfr. da ultimo Cass. 7 settembre 2009, numero 19271 Cass., 13 aprile 2007, numero 8919 Cass., 23 agosto 2007, numero 17935 Cass., 26 giugno 2007, numero 14723 , che, sebbene lo strumento della convenzione con capitolato, previsto dall'art. 26 della legge numero 1236/1959, fosse preordinato alla costituzione di un rapporto di lavoro autonomo, e non subordinato tanto che l'equiparazione degli incaricati ai lavoratori subordinati era prevista solo a determinati effetti previdenziali e solo a certe condizioni di continuatività e permanenza dell'incarico , ciò non impedisce la configurabilità del rapporto di lavoro come subordinato, quando, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, risulti l'avvenuta introduzione, in sede di stipulazione della convenzione o nella concreta gestione della medesima, di obblighi per il lavoratore tipici del rapporto di lavoro subordinato ed incompatibili con la configurazione in termini di autonomia della prestazione. 3.3. - La Corte costituzionale, già con la sentenza numero 121 del 1993, ha affermato che non sarebbe comunque consentito al legislatore negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato , aggiungendo con la sentenza 13 aprile 1994, numero 115, che non sarebbe consentito al legislatore di autorizzare le parti ad escludere direttamente o indirettamente, con la loro dichiarazione contrattuale, l'applicabilità della disciplina inderogabile prevista a tutela dei lavoratori a rapporti che abbiano contenuto e modalità di esecuzione propri del rapporto di lavoro subordinato. I principi, le garanzie e i diritti stabiliti dalla Costituzione in questa materia, infatti, sono e debbono essere sottratti alla disponibilità delle parti. Affinché sia salvaguardato il loro carattere precettivo e fondamentale, essi debbono trovare attuazione ogni qual volta vi sia, nei fatti, quel rapporto economico-sociale al quale la Costituzione riferisce tali principi, tali garanzie e tali di ritti. Pertanto, allorquando il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento - eventualmente anche in contrasto con le pattuizioni stipulate e con il nomen juris enunciato - siano quelli propri del rapporto di lavoro subordinato, solo quest'ultima può essere la qualificazione da dare al rapporto, agli effetti della disciplina ad esso applicabile . 3.4. - L'accertamento della reale natura giuridica del rapporto va fatta secondo le norme del codice civile, che individuano i due tipi di lavoro, mentre le norme subordinate, quale il capitolato, o fonti negoziali, quali le convenzioni, non possono determinare una qualificazione giuridica del rapporto diversa da quella che essa ha alla stregua dei parametri legali così già Cass., 11 agosto 1994, numero 7374 le parti, invero, non possono fare affidamento sull'inapplicabilità della disciplina inderogabile del lavoro subordinato in ragione del nomen juris del rapporto, non essendo nella disponibilità delle stesse la tipizzazione della fattispecie, a prescindere dalle modalità concrete con cui essa si atteggia v. da ultimo, Cass., 18 ottobre 2013, numero 23705 . 3.5. - Facendo corretta applicazione di tali criteri direttivi, la sentenza impugnata ha accertato, attraverso l'istruttoria svolta, l'esistenza degli indici tipici della subordinazione. In particolare, ha evidenziato che a la prestazione era resa secondo parametri temporali e quantitativi rispondenti a scelte organizzative esclusive del datore di lavoro e secondo turni nei quali erano inseriti anche dipendenti dell'azienda b vi era un potere di controllo sulla presenza e sulle assenze, nonché di autorizzazione per la fruizione di ferie e permessi c la prestazione doveva essere resa obbligatoriamente e l'assenza ingiustificata dava luogo non solo la perdita della retribuzione ma anche all'applicazione di sanzioni, mentre la malattia doveva essere certificata da un sanitario dell'azienda d la prestazione era resa con attrezzi e mezzi forniti dall'azienda e non vi era alcun margine di autonomia da parte della lavoratrice, né assunzione di rischio, né minima organizzazione f la prestazione riguardava anche lo svolgimento di lavori straordinari od imprevisti richiesti dall'azienda o necessari, anche oltre la normale durata di attività dell'impianto, salvo corresponsione di adeguato compenso g la retribuzione era di ammontare mensile e predeterminato, comprendeva l'indennità integrativa speciale, la 13a mensilità, era corrisposta anche in caso di malattia, sia pure in misura ridotta h l'articolo 17 del capitolato prevedeva inoltre una serie diversificata di sanzioni, graduate in relazione alla entità dell'irregolarità e dell'eventuale recidiva. Quanto all'assenza di concrete manifestazioni del potere disciplinare, la Corte romana, richiamando principi giurisprudenziali di questa Corte Cass., 2 giugno 1999, numero 5411 , ha rimarcato che la mancata manifestazione del potere disciplinare può costituire indice sintomatico dell'autonomia del lavoro solo se significativa di un'esclusione del potere stesso in linea di principio, ma non quando esso non sia stato semplicemente esercitato in concreto per l'assenza di fatti rilevanti sul piano disciplinare. 3.6. - Si è dunque in presenza di una compiuta ed analitica valutazione di circostanze fattuali, da cui la Corte territoriale ha con coerenza e completezza motivazionale tratto il giudizio della natura subordinata del rapporto di lavoro effettivamente intercorso tra le parti. Per converso, i motivi di doglianza formulati dalla ricorrente non hanno in concreto investito in modo dirimente nessuno dei passaggi argomentativi della sentenza impugnata, dovendosi precisare che la valutazione degli elementi probatori, ivi compresa l'interpretazione dei documenti prodotti, è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione e del relativo apprezzamento Cass., 7 settembre 2009, numero 19271 v. pure Cass., numero 23705/2013, cit. . 3.7. - Né possono assumere rilievo i riferimenti contenuti nel secondo motivo di ricorso ai capitolati, alla convenzione intercorsa tra le parti e ai decreti ministeriali sotto tale profilo, il motivo si rivela inammissibile, essendosi la parte limitata a dedurne genericamente il contenuto, con l'assenza di qualsiasi riferimento circostanziato alla eventuale produzione di tali documenti nelle precedenti fasi del giudizio, oltre che nel giudizio di legittimità. E deve altresì rilevarsi che trattandosi di atti meramente amministrativi, la loro conoscenza non rientra tra i doveri del giudice cfr. Cass. Sez. Unumero , 29 aprile 2009, numero 9941 . 3.8. - Analogo profilo di inammissibilità va rilevato con riferimento al quarto motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza per l'asserita inadeguatezza delle prove testimoniali assunte nel giudizio a comprovare la natura subordinata del rapporto per il periodo precedente al 1982 anche in tal caso, la Rete Ferroviaria ha omesso di indicare in quale fase del processo ed in quali verbali sarebbero state raccolte le suddette prove, né ha provveduto a trascriverne il contenuto, così violando il principio di completezza e di autosufficienza del ricorso per cassazione sancito dagli artt. 366, comma 1, numero 6, c.p.c., e 369 comma 2, numero 4, c.p.c., ed interpretato dall’ormai costante giurisprudenza di questa Corte nel senso che, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., numero 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., numero 5, o di un error in procedendo , ai sensi dei numeri 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità Cass., 6 novembre 2012, numero 19157 Cass., 23 marzo 2010, a 6937 Cass., ord., 30 luglio 2010, numero 17915 Cass., 12 giugno 2008, numero 15808 Cass., 25 maggio 2007, numero 12239 . 4. - Il terzo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 4.1. - È infondato alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi presso questa Suprema Corte ed espresso in numerosi precedenti cfr. per tutte Cass., 23 agosto 2007, numero 17935 , secondo cui la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo, ben diversa essendo la situazione psicologica in cui versa il lavoratore per il timore della risoluzione del rapporto, allorché si tratti di lavoro formalmente autonomo, da quella in cui il rapporto di lavoro sia garantito sin dall'inizio dalla stabilità reale, a nulla rilevando, ai fini della situazione di soggezione in cui nel primo caso si trova il lavoratore, il successivo riconoscimento giudiziale della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolamentare la disciplina della prestazione v. pure Cass.,19 gennaio 2011, numero 1147 . 4.2. - Il motivo è invece inammissibile per difetto di autosufficienza nella parte in cui la Rete Ferroviaria fa riferimento ad un presunto carattere generico delle lettere interruttive della prescrizione e alla loro mancata sottoscrizione da parte della ricorrente essa infatti non ha assolto l'onere di trascrivere le dette missive nonché di indicare dove le stesse sarebbero rinvenibili negli atti di causa Cass., sez.unumero , 3 novembre 2011, numero 22726 . 4.3. - Altrettanto deve dirsi con riferimento all'asserito difetto di prova della ricezione delle raccomandate, nonché alla anch'essa asserita riferibilità degli avvisi di ricevimento prodotti in causa ad altre raccomandate, non avendo la ricorrente incidentale allegato se e quando nel corso dei precedenti gradi del giudizio le questioni - per nulla esaminate dal giudice dell'appello - siano state prospettate, e non avendo, anche in questo caso, la ricorrente provveduto a trascrivere il contenuto essenziale degli atti, sì da consentire a questa Corte un riscontro della tempestività e decisività delle allegazioni, prima ancora della loro fondatezza nel merito. Non appaiono, quindi, conferenti i richiami contenuti nella memoria ex art. 378 c.p.c. alle recenti sentenze di questa Corte Cass., 13 marzo 2014, numero 5882, e Cass., 30 settembre 2011, numero 20027 , trattandosi di decisioni rese in giudizi in cui era stata tempestivamente denunciata la mancanza di prove della spedizione e ricezione di lettere raccomandate. Il ricorso incidentale deve pertanto essere respinto. 5. - L'esame del ricorso principale conduce al suo rigetto alla luce dei principi già espressi da questa Corte in fattispecie analoga Cass., 25 giugno 2007, numero 14700 e dai quali non si ravvisano ragioni per discostarsi. 5.1. - La legge numero 1236 del 1959 consente di instaurare, mediante convenzione, rapporti di lavoro autonomo, come tali retti dal diritto privato e sottratti alla regola dell'assunzione mediante pubblico concorso stabilita dall'art. 97 Cost Tuttavia, quando, come è avvenuto nel caso in esame, risulti accertata una fattispecie di lavoro subordinato, è evidente che si è fuori dello schema tipico disegnato dalla legge vedi Cass. S.U. 22 maggio 1985, numero 3098 ed il rapporto va qualificato, alla stregua della normativa vigente all'epoca dei fatti, ovvero prima della privatizzazione dell'Azienda autonoma delle Ferrovie delle Stato, attuata dalla L.numero 210 del 1985. 5.2. - Correttamente il giudice di merito ha fatto applicazione del d.l. C.P.S. 4 aprile 1947, numero 207, art. 12, che prevede il divieto di assunzione di personale non di ruolo presso le amministrazioni dello Stato e commina la nullità dei provvedimenti adottati in contrasto con tale divieto, norma non abrogata dalla legge 28 ottobre 1970, numero 775 art. 25 , secondo cui dalla data di entrata in vigore della legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentono assunzioni di personale straordinario, anche con contratto di diritto privato o con contratto a termine, o comunque denominato così Cass., 25 giugno 2007, numero 14700 . 5.3. - Il contratto di lavoro de quo, in quanto di lavoro subordinato ed instaurato senza il rispetto delle procedure previste per l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego e, dunque, in violazione di specifiche norme di legge, soggiace alla disciplina dettata dall'art. 2126 cod. civ., che fa salvi gli effetti del rapporto per il periodo in cui la prestazione risulta di fatto effettuata al fine di far conseguire al lavoratore la retribuzione. Ne consegue che è esatta l'applicazione da parte del giudice del merito dell'art. 2126 c.c. ed il consequenziale riconoscimento dell'anzianità di servizio alla lavoratrice solo a far data dal momento in cui si è instaurato un regolare rapporto di lavoro subordinato. Anche il ricorso principale deve, pertanto, essere rigettato. 6.- L'opinabilità insita nelle valutazioni fattuali rilevanti ai fini del decidere, come attestata anche dall'esito difforme delle pronunce di merito, giustifica la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.