Apposizione del termine e specificazione delle esigenze: vale anche la via indiretta

In tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il Legislatore ha inteso stabilire un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale questo dato può risultare anche per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti, come i contratti collettivi.

E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16635, depositata il 22 luglio 2014. Il caso. Al centro dei fatti esaminati dalla Suprema Corte nella recentissima sentenza n. 16635/2014, la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto a un contratto di lavoro intercorso nel 2002 tra un cittadino e le Poste. Tale rapporto si sostanziava a termine, per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione . Dopo il rigetto del giudice di prime cure, l’Appello dichiarava la nullità del termine apposto, con condanna al versamento delle retribuzioni sino alla scadenza del terzo anno consecutivo alla cessazione del rapporto. Specificazione delle ragioni anche per via indiretta. Tra i vari motivi denunciati dinnanzi alla Cassazione, trovano accoglimento quelli legati alla specificazione nel contratto individuale delle esigenze poste alla base del rapporto a termine. Come già espresso nella sentenza n. 2279/2010, in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il Legislatore – in consonanza alla Direttiva 1999/70/CE – ha inteso stabilire un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale questo dato può però risultare anche per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti. Si pensi, ad esempio, ai contratti collettivi richiamati nel contratto individuale. Il giudizio meritorio e gli elementi da soppesare. Altri orientamenti giurisprudenziali in materia Cass. n. 10033/2010 precisano che l’apposizione del termine ex art. 1 d.lgs. n. 368/2001 a fronte di ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive impone al datore di indicare in modo circostanziato e puntuale la veridicità di tali elementi, così da rendere evidente la connessione fra durata solo temporanea ed esigenze interne. Spetta al giudice di merito accertare tali aspetti, valutando anche i dati emergenti dalla mediazione collettiva e dai relativi esiti concertativi in quanto figurativi di un elemento delle esigenze aziendali. fonte www.lavoropiu.info

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 8 maggio – 22 luglio 2014, n. 16635 Presidente Vidiri – Relatore Nobile Fatto e diritto Con sentenza n. 9884/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da F.F. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 27-7-2002 al 30-9-2002, per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie prodotti e servizi, nonché nell’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 , con le pronunce consequenziali. Il F. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda. La società si costituiva e resisteva al gravame. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata il 27-11-2007, in accoglimento dell'appello, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto de quo, con la prosecuzione giuridica del rapporto dopo il 30-9-2002 ancora in atto a tutt’oggi , e condannava la società a risarcire il danno al lavoratore in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora del 19-1-2003, sino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto a termine 30/9/2005 , oltre rivalutazione e interessi. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con otto motivi. Il F. è rimasto intimato. Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata. Ciò posto, va rilevato che con il primo motivo la ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi. Il motivo va respinto in quanto inammissibile sotto vari profili. Innanzitutto il motivo è sviluppato soltanto con la pedissequa riproduzione integrale degli atti processuali di merito, come tale inidonea ai fini del requisito di cui all’art. 366 n. 3 c.p.c. v. per tutte Cass. S.U. 11-4-2012 n. 5698 . Se si considera, poi, che la Corte territoriale, nell'accogliere l'appello ha implicitamente rigettato l'eccezione di inammissibilità dello stesso, entrando nel merito delle doglianze avanzate con il gravame, è indubbio che la ricorrente in effetti avrebbe dovuto censurare tale decisione implicita. Del resto, come è stato chiarito da questa Corte, la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia come nel caso in esame difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati v., per tutte, Cass. S.U. 25-10-2013 n. 24148 . Peraltro la doglianza, costituendo in sostanza violazione della norma processuale di cui all'art. 132, comma secondo n. 4, c.p.c, avrebbe dovuto essere formulata, semmai, con la denuncia di un error in procedendo, ex art. 360, primo comma n. 4, c.p.c, in modo da permettere a questa Corte l’esame diretto del contenuto dell'atto di appello cfr. Cass. 14-8-2008 n. 21676 . Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., lamenta che la Corte territoriale avrebbe inammissibilmente ampliato l'indagine prendendo a fondamento della decisione motivi di impugnazione non dedotti in seno al ricorso di appello . Anche tale motivo va respinto perché assolutamente generico e inconsistente, giacché la ricorrente non specifica in alcun modo in cosa sia consistito l'ampliamento dell'indagine ed in specie quali siano stati i motivi non dedotti. Peraltro non può trascurarsi che la sentenza impugnata ha accertato la mancanza del requisito di specificità nelle ragioni indicate nel contratto individuale, rilevandone la astratta genericità e la molteplicità, caratteri questi chiaramente prospettati nell'appello del F. v. paragrafo n. 3 dell'atto, interamente riportato nel ricorso , di guisa che la censura risulta anche inconferente con il decisum ed in sostanza incomprensibile. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 1 e 4 comma 2 del d.lgs. n. 368/2001, 12 delle Preleggi, 1362 e ss. e 1325 ss. c.c., la ricorrente, in sostanza, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto generiche le ragioni indicate in contratto e poste a fondamento dell'assunzione de qua. In particolare la ricorrente principale deduce che le dette ragioni erano sufficientemente specificate nel contratto individuale anche per relationem” attraverso il richiamo agli accordi indicati, il cui contenuto è stato del tutto trascurato dalla Corte di merito. Con il quarto motivo la società lamenta altresì vizio di motivazione al riguardo, anche in merito alla affermata non idoneità della compresenza, in seno al contratto, di più ragioni, fra esse non incompatibili, a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto”. Tali motivi risultano fondati e vanno accolti come di seguito. Come è stato affermato da questa Corte v. Cass. 1-2-2010 n. 2279 , in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l'indicazione da parte del datore di lavoro delle specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo , ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia , un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti come accordi collettivi richiamati nello stesso contratto individuale . In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033, l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall'art. 1 del d.lgs. n. 368/2001 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto . Con riguardo a questi ultimi questa Corte ha altresì chiarito che, seppure nel nuovo quadro normativo non spetti più un autonomo potere di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale”. Peraltro è stato anche precisato che l'indicazione di due o più ragioni legittimanti l'apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sé causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell'effettività e coerenza delle ragioni indicate v. Cass. 17/6/2008 n. 16396 ed in particolare è stato affermato che anche nel nuovo regime ex d.lgs. n. 368/2001 la legittimità della apposizione del termine a contratto di lavoro richiede l'esistenza di una condizione legittimante, ma se nel caso concreto concorrono due ragioni legittimanti è ben possibile che le parti, nel rispetto del criterio di specificità, le indichino entrambe ove non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà, né ridondando ciò di per sé solo, salvo un diverso accertamento in concreto, in incertezza della causa giustificatrice dell'apposizione del termine . Nella fattispecie la Corte di merito, disattendendo tale principio, ha affermato la nullità del termine per la astratta genericità e molteplicità delle ragioni indicate, omettendo di esaminare gli elementi indicati nel contratto individuale ed in particolare specificamente il contenuto degli accordi richiamati ed ommettendo altresì di esaminare la compatibilità reciproca delle ragioni stesse. Così accolti il terzo e il quarto motivo risultano assorbiti gli altri il quinto e il sesto riguardanti la prova della sussistenza in concreto delle ragioni indicate, il settimo e l'ottavo concernenti le conseguenze della eventuale nullità del termine . L'impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà attenendosi ai principi sopra ribaditi, statuendo anche sulle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo e il quarto, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.