Riduzione obbligo contributivo: chi deve provarlo?

Spetta al datore di lavoro, che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dall’esonero dell’assoggettamento a contribuzione.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16639, depositata il 22 luglio 2014. Il caso. Con le sentenza di primo grado veniva accolta l’opposizione della società verso la cartella esattoriale con cui le era stato intimato il pagamento di somme a titolo di scorretta utilizzazione ed imposizione contributiva di alcune trasferte rimborsi spese viaggi compiuti in occasione di ferie e festività mancato assoggettamento a contribuzione. La pronuncia veniva confermata dalla Corte d’appello. Era onere del datore dimostrare la causa esonerativa dall’assoggettamento a contribuzione? Ricorreva per cassazione la soccombente, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. onere della prova in relazione agli artt. 12 l. n. 153/1969, 6 d.lgs. n. 314/1997 e 48, comma 4 d.p.r. n. 917/1986. Veniva , in particolare, denunciata l’omessa applicazione della regula juris secondo cui spetta al datore di lavoro dimostrare che una determinata erogazione, avente natura retributiva in quanto effettuata in dipendenza del rapporto di lavoro, non sia assoggettata a contribuzione previdenziale perché rientrante in una delle esclusioni previste ex lege . In particolare, la tesi difensiva affermava che compete al datore, che pretende di aver accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta o rimborso per spese viaggio, dimostrare la causa che esonera dall’assoggettamento a contribuzione. Per i benefici contributivi riconosciuti in caso trasferta o viaggio, non si applica la regola generale sull’onere della prova. La Cassazione ricorda che le ordinarie regole sulla ripartizione dell’onere probatorio, secondo le quali grava sull’ente previdenziale dimostrare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo Cass., n. 6040/2014 , non si applicano alla diversa fattispecie, considerata nel caso in esame, concernente i benefici contributivi che la legge riconosce per i casi di trasferta o di rimborso per spese di viaggio. Il dettato normativo dell’art. 48 d.p.r. n. 917/1986, sostituito dall’art. 3 d.lgs. n. 314/1997, sancisce, difatti, un chiaro esonero per la parte datoriale dal versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativamente ad indennità di trasferta e rimborsi spese per la parte eccedente i limiti indicati nelle disposizioni medesime. Spetta quindi al datore provare il diritto all’esonero o alla detrazione contributiva. L’opposizione a cartella esattoriale si fonda sulla contrapposizione tra il diritto dell’INPS di pretendere i contributi e il diritto del datore di lavoro opponente all’applicazione di un beneficio comportante l’insussistenza o la riduzione del debito contributivo. Viene quindi in rilievo il principio secondo cui laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell’obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l’onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all’esonero o alla detrazione Cass., n. 5137/2006 . Sulla base di questi ragionamenti, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 maggio – 22 luglio 2014, numero 16639 Presidente De Cesare – Relatore Lorito Svolgimento del processo Con sentenza in data 16/3/06 il tribunale di Genova accoglieva l'opposizione proposta dalla Navital s.p.a. avverso la cartella esattoriale notificatale il 26/6/03 con cui le era stato intimato il pagamento della somma di euro 272.809,26 a titolo di contributi relativi alla mancata registrazione di parte delle ore o giornate i lavoro svolto da taluni dipendenti scorretta utilizzazione ed imposizione contributiva di alcune trasferte rimborsi spese viaggi compiuti in occasione di ferie e festività impiego di alcuni lavoratori in giornate per le quali la società aveva chiesto l'intervento della cig mancato assoggettamento a contribuzione dell'importo di euro 7.854,000. Detta pronuncia veniva confermata dalla corte d'appello genovese con decisione del giorno 8/8/08. Per quel che qui interessa, nel pervenire alla reiezione del gravame proposto dall'istituto, la Corte territoriale osservava, in sintesi, che il verbale ispettivo posto a fondamento del diritto azionato, non era corredato dalla integrale documentazione indispensabile al fine di riscontrare le attestazioni rese dagli ispettori verbalizzanti, non concernendo gli accertamenti espletati fatti avvenuti in presenza degli stessi. La carenza probatoria, anche con riferimento al riconoscimento della indennità di trasferta e del rimborso spese in favore dei dipendenti, concerneva, in particolare, i rendiconti di cassa, libri giornale, cartellini orologio, documenti tutti il cui contenuto avrebbe consentito la verifica della effettiva sussistenza dei crediti contributivi oggetto della cartella esattoriale. Avverso tale decisione interpone tempestivo ricorso per Cassazione l'Inps affidato ad unico, articolato motivo corredato da quesito di diritto. Resiste con controricorso la Navital s.p.a. La Equitalia Sestri spa è rimasta intimata. Motivi della decisione Preliminarmente è da rigettare l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata sotto il profilo della mancata specificazione dei fatti di causa . Invero, il disposto dall'articolo 366 numero 3 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere a pena d'inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti di causa, può ritenersi osservato quando in esso sia stata trascritta la sentenza impugnata, purché se ne possa ricavare la cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti vedi Cass. numero 4782 del 2012 e tanto è consentito nel caso di specie, avendo l'Inps trascritto lo svolgimento del processo di cui alla sentenza impugnata, a sua volta completo di tutti gli elementi indispensabili ai fini indicati. Con unico motivo di censura l'Inps denuncia vizio di violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. in relazione agli articolo 12 1.153/69, 6 d.lgsl. numero 314/97, 48 c.4 d.lgsl. numero 917/86. Si duole della omessa applicazione, da parte della corte di merito, della regula juris secondo cui spetta al datore di lavoro dimostrare che una determinata erogazione, avente natura retributiva in quanto effettuata in dipendenza del rapporto di lavoro, non sia assoggettata a contribuzione previdenziale perché rientrante in una delle esclusioni previste dalla disciplina di cui alle richiamate disposizioni legislative. Osserva in particolare che compete al datore di lavoro, il quale pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dall'assoggettamento a contribuzione, consistente nella corresponsione in favore del dipendente di un'indennità di trasferta oltre i limiti indicati ex lege, l'esonero riguardando esclusivamente la parte eccedente tal' limiti . L'eccezione di novità della suddetta censura sempre formulata in controricorso è da disattendere, poto che il rigetto della domanda dell'Inps per non aver prodotto la documentazione di supporto implica, di necessità, la definizione dell'Istituto come inadempiente a un suo preciso onere probatorio con riguardo a tutte le contestazioni rivolte, nel verbale di accertamento ispettivo, alla società Navital, dunque anche a quelle in cui le si addebitava la scorretta imposizione contributiva di alcune trasferte e di alcuni rimborsi spese. Tanto precisato, ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento. I principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio nelle controversie in materia di opposizione a cartella esattoriale - su cui si fonda la sentenza impugnata - pur coerenti con il consolidato orientamento di questa Corte alla cui stregua l'opposizione alla cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, di guisa che grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo vedi Cass. 4 marzo 2014 numero 6040, cass. 26 novembre 2013 numero 26395, cass. 10 settembre 2009 numero 19502 , non si attagliano alla diversa fattispecie, qui considerata, concernente i benefici contributivi che la legge riconosce per i casi di trasferta o di rimborso per spese di viaggio. Infatti, ai sensi dell'articolo 48 d.p.r. 22/12/8 numero 917 sostituito dall'articolo 3 d.lgsl. 2/9/97 numero 314 co a 1 il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro comma 5 le indennità percepite per trasferte fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90 mila al giorno, elevate , 150 mila per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto in caso di rimborso della spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto in caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a armare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. le indennità o i rimborsi di spesa per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. comma 6. le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del presidente della repubblica 15 dicembre 1959, numero 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare, con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione . Le disposizioni normative indicate sanciscono, sostanzialmente, un esonero per la parte datoriale dal versamento di contributi assistenziali e previdenziali relativamente ad indennità di trasferta e rimborsi spese per la parte eccedente i limiti indicati nelle disposizioni medesime. Nell'ottica considerata, l'opposizione a cartella esattoriale si fonda sul contrapporre al diritto dell'Inps di pretendere i contributi o di pretenderne il versamento in misura intera il contro diritto del datore di lavoro opponente all'applicazione di un beneficio comportante la insussistenza o la riduzione del debito contributivo. Viene, quindi, in rilievo, il principio generale più volte enunciato da questa Corte, secondo cui, laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo de l'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero o alla detrazione di volta in volta invocata cfr, ex plurimis, Cass., nnumero 5137/2006 16351/2007 499/2009 21898/2010 . Può dunque affermarsi, nel solco dell'orientamento espresso da questa Corte, il principio in base al quale Spetta al datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell'esonero dell'assoggettamento a contribuzione. Alla stregua delle considerazioni sinora esposte, la sentenza impugnata va cassata e rinviata al a Corte d'appello di Genova in diversa composizione affinchè, nel riesaminare la questione, applichi il principio di diritto enunciato, disponendo anche in ordine alle spese. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione.