I dipendenti non possono pretendere una promozione “per saltum”

Il contratto collettivo nazionale demanda alla contrattazione integrativa la concreta ed effettiva regolamentazione delle procedure relative ai passaggi interni nell’ambito di ciascuna area professionale. Pertanto, deve ritenersi legittima la procedura di riqualificazione, operata congiuntamente dall’amministrazione e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo integrativo, che ha escluso la progressione economica per saltum ”.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16577, depositata il 21 luglio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame proposto dal dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ad altri quattro litisconsorti, tutti inquadrati nell’area funzionale C posizione economica C1, e dichiarava il loro diritto ad essere ammessi al corso di riqualificazione e aggiornamento ed al relativo esame finale per l’accesso alla posizione economica C3, indetto con relativo bando. Per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso il Ministero. I passaggi interni. L’art. 15 del CCNL del 16/2/1999 del Comparto Ministeri per il triennio 1998-2001, nel disciplinare i passaggi interni nell’ambito di ciascuna area professionale, dispone che essi avvengano mediante percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali viene considerato elemento determinante la posizione economica di provenienza, mentre la pregressa esperienza e i titoli di studio e professionali assumono rilievo come elementi utili. E’ previsto, inoltre, che i contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche interne all’area possano essere modificati a livello di contrattazione integrativa. Il contratto collettivo nazionale, nel demandare alla contrattazione integrativa la concreta ed effettiva regolamentazione delle procedure e dei contingenti numerici per i quali i passaggi possono essere disposti, ha così lasciato alla regolamentazione più vicina all’amministrazione di riferimento anche la valutazione dei profili attinenti le ripercussioni dei passaggi interni nel quadro complessivo degli organici, che sono correlate alle possibili vacanze che si determinano nella posizione di provenienza dei candidati. Legittima l’esclusione della progressione economica per saltum”. Nel caso di specie, il bando indetto che ha escluso la possibilità di partecipare alla riqualificazione per la posizione economica C3 per coloro che provenivano dalla posizione C1, è dipeso da una legittima scelta operata congiuntamente dall’amministrazione e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo integrativo. Può, dunque, ritenersi la legittimità della procedura di riqualificazione così come attivata dal Ministero con esclusione della progressione economica per saltum ”. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 23 aprile – 21 luglio 2014, numero 16577 Presidente Roselli – Relatore Ghinoy Svolgimento del processo Con la sentenza numero 6117 del 2007 la Corte d'appello di Roma accoglieva l'appello proposto da B.R. ed altri quattro litisconsorti, dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inquadrati nell'area funzionale C posizione economica C1, ed in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava il loro diritto ad essere ammessi al corso di riqualificazione e aggiornamento ed al relativo esame finale per l'accesso alla posizione economica C3 così corretto il dispositivo con decreto del 5.12.2007 indetto con il bando prot. numero 757PER del 4/4/2001. La Corte riteneva che le disposizioni del suddetto bando di concorso per la progressione interna all'area professionale C, nella parte in cui limitavano la partecipazione ai corsi agli appartenenti alla posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale il corso era indetto e precludevano la progressione per saltum , si ponessero in contrasto con l’art. 15 del Contratto collettivo nazionale del Comparto ministeri del 16.2.1999, che disciplina in via generale le modalità di progressione in carriera nell'ambito delle aree funzionali. Per la cassazione di tale sentenza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto ricorso affidato a tre motivi, cui hanno resistito B.R. e gli altri consorti. Motivi della decisione 1. Come primo motivo il Ministero lamenta l'omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello di Roma non valutando le previsioni contenute nel Contratto collettivo nazionale integrativo CCNI del 23/11/2000 per il Personale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che negano la possibilità dell'accesso alla posizione economica C3 delle posizioni inferiori per saltum 2. Come secondo motivo il ricorrente deduce Violazione e falsa applicazione degli articoli 4,15 e. 1 lett. B punti a e d e 20 ed ali. A del C.C.N.L. Comparto ministeri 1998-2001 in correlato con l'articolo 3, 10,11, all. 1 del C.C.N.I. per il Personale del ministero dei trasporti e della navigazione , dell'articolo 40 comma 3 del D.lgs. 165/2001 e dell'articolo 1362 c.c. , ed addebita alla Corte d'appello di avere ridotto la contrattazione collettiva integrativa ad un ruolo di definizione delle procedure per le selezioni dei concorrenti, ferma rimanendo l'individuazione della platea degli aspiranti già operata in sede di contrattazione collettiva nazionale, in contrasto con le previsioni richiamate. 3. Come terzo motivo lamenta Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia richiama le sentenze numero 1 del 1999 e 194 del 2002 della Corte costituzionale che hanno ritenuto l'illegittimità di procedure di riqualificazione che consentivano una sorta di scivolamento verso l'alto del personale, in particolare con la previsione dell'accesso per saltum per i dipendenti non appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore. 4. I primi due motivi, che vanno valutati congiuntamente in quanto attengono alla ricostruzione della volontà espressa dalle parti contraenti collettive in merito alla progressione professionale interna all'area C, sono fondati. 4.1. L'art. 15 del C.C.N.L. del 16.2.1999 del Comparto Ministeri per il triennio 1998-2001, nel disciplinare i passaggi interni nell'ambito di ciascuna area professionale, dispone che essi avvengano mediante percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali viene considerato elemento determinante la posizione economica di provenienza, mentre la pregressa esperienza e i titoli di studio e professionali assumono rilievo come elementi utili. Il comma 1 lett. b prevede poi che i contingenti corrispondenti a ciascuna delle posizioni economiche interne all'area - nell'ambito dei quali deve avvenire la selezione - sono modificabili, in relazione alle esigenze organizzativo - funzionali dell'amministrazione, con le procedure previste dall'articolo 20 e quindi a livello di contrattazione integrativa e demanda alle medesime procedure l'individuazione dei criteri per i passaggi interni all'area C per la posizione economica C3. Il contratto collettivo nazionale, nel demandare alla contrattazione integrativa la concreta ed effettiva regolamentazione delle procedure e dei contingenti numerici per i quali i passaggi possono essere disposti, ha così lasciato alla regolamentazione più vicina all'amministrazione di riferimento anche la valutazione dei profili attinenti le ripercussioni dei passaggi interni nel quadro complessivo degli organici, che sono correlate alle possibili vacanze che si determinano nelle posizioni di provenienza dei candidati. È vero poi che nell'Allegato A al CCNL si prevedono anche i requisiti per l'accesso alla posizione economica C3 dalle posizioni C1 e C1s, individuandoli nell'esperienza professionale di otto anni nella posizione di provenienza, ma ciò manifesta che tale progressione per saltum è consentita, non che essa è imposta. 4.2 Non ha quindi esorbitato dalle materie assegnate e dai limiti posti dal CCNL così come prescritto dall'articolo 40 del D.lgs. numero 165 del 2001 l'Accordo integrativo per il personale del Ministero dei trasporti e della navigazione, laddove ha stabilito all'articolo 11, comma 3, che i passaggi nelle posizioni economiche B2,B3,C2 e C3 avvengano secondo l'allegato 1, che a sua volta prevede soltanto passaggi a posizioni immediatamente superiori da C2 a C3 e non passaggi per saltum da C1 a C3 , specificandone i contingenti numerici ed i relativi costi. Tale previsione è peraltro coerente con la necessità di mutare la distribuzione del personale per adeguarla ai mutati assetti organizzativi, valorizzato nel precedente articolo 10. Tale limitazione e specificazione dei contingenti è peraltro dettata e trova la sua ragion d'essere per le procedure di riqualificazione da attivarsi, secondo la previsione dello stesso contratto collettivo, entro 30 giorni dall'approvazione della revisione della distribuzione del personale di cui all'art. 10, e non smentisce quelli che sono i requisiti previsti in generale per l'accesso alla posizione economica C3 dal contratto collettivo nazionale, riportati nella stessa parte terza del contratto collettivo integrativo. 4.3. Nel caso, quindi, il bando indetto con prot. numero 757PER del 4/4/2001, che ha escluso la possibilità di partecipare alla riqualificazione per la posizione economica C3 per coloro che provenivano dalla posizione C1, è dipesa da una legittima scelta operata congiuntamente dall'amministrazione e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo integrativo. Deve quindi essere enunciato ai sensi dell'articolo 384 primo comma c.p.comma il seguente principio di diritto Il C.C.N.L. 16/2/1999 del Comparto Ministeri, stipulato per il triennio 1998-2001, prevede bensì che l'accesso del personale alla posizione C3 avvenga dalle posizioni C1, C1S e C2, ma rimette le relative procedure ai criteri stabiliti dalle singole amministrazioni. Per il personale del Ministero dei trasporti e della navigazione l'Accordo integrativo stabilisce all'articolo 11, comma tre, quanto alla progressione all'interno delle aree, che i passaggi nelle posizioni economiche B2,B3,C2 e C3 avvengano secondo l'allegato 1, che a sua volta prevede soltanto passaggi a posizioni immediatamente superiori da C2 a C3 e non passaggi per saltum da C1 a C3 e specifica i contingenti numerici ed i relativi costi. Né sussiste alcun contrasto tra tale previsione è il Contratto nazionale, giacché questo prevede soltanto la possibilità di progressione per saltum , ma non esclude ulteriori e restrittive previsioni della contrattazione integrativa. Ne consegue la legittimità del decreto ministeriale che prevede corsi di riqualificazione per il passaggio alla posizione C3 dalla posizione economica immediatamente inferiore . 5. L'accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, sulla base dei quali può ritenersi la legittimità della procedura di riqualificazione così come attivata dal Ministero con il bando prot. numero 757PER del 4/4/2001 con esclusione della progressione economica per saltum , determina l'assorbimento del terzo motivo, con il quale si prospetta la possibile contrarietà alle norme costituzionali, ed in particolare all'articolo 97, della progressione economica per saltum laddove ammessa. 6. Conclusivamente, il ricorso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dev'essere accolto non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'articolo 384 comma 2 c.p.c., con la conferma della statuizione del Tribunale e la limitazione dell'accoglimento delle domande di ricorrenti all'ammissione al corso di riqualificazione e aggiornamento e al relativo esame finale per l'accesso alla posizione economica C2 indetto con il bando prot. numero 757/PER del 4.4.2001, con rigetto delle ulteriori domande relative all'accesso alla posizione economica C3. L'oggettiva consistenza del dubbio interpretativo posto dalle questioni esaminate determina la compensazione tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al corso di riqualificazione e aggiornamento e al relativo esame finale per l'accesso alla posizione economica C2 indetto con il bando prot. numero 757/PER del 4.4.2001. Respinge le ulteriori domande. Compensa tra le parti le spese processuali dell'intero giudizio.