Assunzioni di lavoratori in mobilità: attenzione alla coincidenza degli assetti proprietari

Per assetti proprietari coincidenti” si intendono tutte quelle strutture che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un’operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da un’azienda e la loro assunzione da parte dell’altra.

Così ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza 16485, depositata il 18 luglio 2014. La convenienza di assumere lavoratori in mobilità. Una società per azioni aveva goduto delle agevolazioni contributive previste per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità, come stabilito dagli artt. 8 e seguenti l. 223/1991. L’INPS ricorreva in Cassazione al fine di ottenere una pronuncia di accertamento negativo circa il diritto della società a godere delle predette agevolazioni e di conseguenza, ottenere il versamento delle differenze contributive risparmiate dalla stessa. Secondo l’INPS, infatti, sussistevano i requisiti ostativi alla fruizione dei benefici la società che aveva assunto i lavoratori in mobilità presentava un assetto proprietario sostanzialmente coincidente con quello della società che li aveva licenziati, essendo le due imprese legate da un rapporto di collegamento o di controllo. La ratio della norma che impone il vincolo degli assetti proprietari non coincidenti art. 8, comma 4, l. 223/1991 è chiara ostacolare le operazioni di ristrutturazione poste in essere al sol scopo di lucrare indebitamente sulle agevolazioni economiche che il legislatore prevede in un’ottica di maggiore flessibilità del mercato del lavoro. In altri termini, rendere le assunzioni dei lavoratori in mobilità più convenienti dal punto di vista contributivo, non serve a tagliare i costi del lavoro per le aziende quantomeno non direttamente , ma ha lo scopo di far riassorbire nel mercato i lavoratori in mobilità, rendendo la loro assunzione meno costosa per l’azienda. Se coincidono gli assetti proprietari della società che assume con quelli della società che ha licenziato, è evidente che i benefici contributivi siano stati sfruttati per ottenere un indebito risparmio sui costi del lavoro, con conseguente danno erariale. Assetti coincidenti serve un’indagine accurata. Per determinare se gli assetti proprietari delle società coinvolte siano davvero coincidenti è necessaria un’indagine sui fatti molto precisa. Nel caso di specie, in sede di appello, era stata effettuata una consulenza tecnica al fine di accertare la coincidenza degli assetti proprietari, tuttavia, la Suprema Corte, nella sentenza in commento, non l’ha ritenuta esaustiva e pertanto ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, ordinando un’istruttoria più approfondita. In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito come il concetto di assetti proprietari coincidenti” sia qualcosa di diverso e di più ampio rispetto alla nozione di proprietà” assetti proprietari coincidenti non significa stessa proprietà societaria! Se così fosse, il legislatore avrebbe utilizzato la locuzione proprietà coincidenti” e non un’espressione volutamente atecnica e non considerata dall’ordinamento. Tale scelta denota l’intenzione del legislatore di voler far riferimento a tutte quelle ipotesi in cui la società che assume non sia del tutto estranea a quella che aveva licenziato Cass. n. 8988/2008 e n. 20499/2008 . Al fine di determinare una coincidenza degli assetti proprietari e, quindi, escludere i benefici contributivi, è necessaria un’indagine sulla struttura societaria al momento delle assunzioni, vi dovrà essere una certa somiglianza nella composizione del capitale sociale e nella ripartizione delle quote che faccia presumere che vi sia un nucleo proprietario comune, in grado di concretizzare una ristrutturazione , comportante il licenziamento di taluni dipendenti da una società, che verranno poi assunti dall’altra. Solo se il nucleo proprietario è comune ed è in grado di attuare un simile travaso di dipendenti, allora vi può essere una coincidenza di assetti proprietari tale da far escludere il godimento dei benefici contributivi ex art. 8, l. 223/1991. Certamente, il fatto che le società abbiano nomi simile e vedano coinvolti nelle vicende societarie gli stessi personaggi, con ruoli diversi, non può ritenersi sufficiente ad individuare la coincidenza degli assetti proprietari, ci vuole qualcosa di piùad esempio, un rapporto di collegamento o di controllo tra le due società, al momento dell’assunzione dei lavoratori in mobilità.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 aprile - 18 luglio 2014, numero 16485 Presidente Stile – Relatore Ghinoy Svolgimento del processo Con la sentenza numero 596/2008 la Corte d'appello di Roma accertava il diritto di HTC High Tecnology Group s.p.a. alle agevolazioni contributive previste dall'art. 8 della L. 223 del 1991 per i datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. La Corte, recependo le conclusioni della disposta consulenza tecnica, rilevava che non sussistevano i presupposti per la richiesta di ripetizione delle agevolazioni contributive avanzata dall'Inps, in quanto la società, contrariamente a quanto ritenuto dall'Istituto previdenziale, non versava nella condizione ostativa alla fruizione dei suddetti benefici prevista dal comma 4 bis del richiamato art. 8, non presentando assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli delle società che avevano collocato i lavoratori in mobilità, né risultando con queste in rapporto di collegamento o controllo. Per la cassazione di tale sentenza l'Inps, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.p.A., ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui ha resistito HTC High Tecnology Group s.p.a. che ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità del ricorso. Equitalia Gerit S.p.A. è rimasta intimata. Motivi della decisione 1. A sostegno dell'eccezione preliminare, che deve essere esaminata per prima in quanto idonea, se fondata, a definire il giudizio, HTC High Tecnology Group s.p.a. riferisce che la sentenza impugnata è stata notificata all'Inps il 14/11/2008 e che ciò malgrado la controparte non ha depositato con il ricorso per cassazione la copia della sentenza notificata, come imposto dall'articolo 369 II comma numero 2 c.p.c Aggiunge che il ricorso per cassazione è stato depositato il 27/10/2009, oltre il termine breve di 60 gg. previsto dall'articolo 325 c.p.c, ed anche oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza previsto dal testo dell'art. 327 I comma c.p.comma operante ratione temporis . 1.1. L'eccezione non è fondata. La sentenza della Corte d'appello di Roma è stata notificata in data 14.11.2008 alla parte Inps personalmente, presso la Direzione Provinciale di Roma essa non era pertanto idonea a far decorrere il termine breve, essendo allo scopo necessaria la notifica al procuratore costituito ai sensi degli articoli 285 e 170 comma primo c.p.comma Sez. U, Sentenza numero 13431 del 09/06/2006 . Si deve infatti allo scopo attribuire incondizionato rilievo alla scienza legale collegata, dalle stesse norme del codice di rito, al compimento delle predette formalità di notificazione della sentenza, senza che possa darsi ingresso ad accertamenti sulla funzione che nel caso specifico la notificazione può avere avuto in relazione alla qualità della parte ed all'intenzione della parte notificante, giacché tali accertamenti, oltre a non trovare fondamento in disposizioni di legge, si porrebbero in evidente contrasto con le esigenze di chiarezza e incontestabilità che sussistono in materia di formazione della cosa giudicata per decorrenza dei termini di impugnazione e con l'indisponibilità delle relative situazioni giuridiche Cass. Sez. U, Ordinanza numero 23829 del 19/11/2007 . 1.2. L'irritualità della notifica della sentenza, determinando il venir meno della presunzione di conoscenza che è collegata alla notifica effettuata con le forme previste dal codice di rito, esclude altresì la comminatoria di improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.2 numero 2 c.p.c 1.3. Non può inoltre ritenersi la tardività del ricorso ex art. 327 I comma c.p.c., considerato che la sentenza d'appello è stata pubblicata in data 27/10/2008 ed il ricorso è stato consegnato agli Ufficiali giudiziari per la notifica in data 27/10/2009, ultimo giorno utile allo scopo per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva infatti il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno ne consegue, in particolare, che la scadenza del termine annuale per l'impugnazione delle sentenze - nelle controversie, come quelle di lavoro, a cui non è applicabile la sospensione feriale dei termini - coincide con Io spirare del giorno dell'anno successivo avente la stessa denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la sentenza è stata depositata Sez. L, Sentenza numero 10785 del 12/08/2000Sez. L, Sentenza numero 23479 del 12/11/2007 . 2. Il ricorso dell'Inps è affidato a quattro motivi, compendiati nei quesiti di diritto imposti dall'articolo 366 c.p.c., operante ratione temporis in relazione alla data di pubblicazione della sentenza gravata. 2.1. Come primo motivo l'Inps sostiene la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132 c.p.c., considerato che né dall'intestazione né dal testo della sentenza è possibile riferirla anche a S.C.C.I. s.p.a. ed al concessionario per la riscossione Equitalia Gerit s.p.a 2.2. Il motivo è infondato. Deve infatti ritenersi che poiché l'art. 132 c.2 c.p.comma non prevede il requisito della indicazione delle parti a pena di nullità, la mancanza dell'indicazione di una delle parti o di tutte nella sentenza e ciò tanto nell'intestazione, che nella parte descrittiva dello svolgimento del processo, che nella parte motiva può determinare nullità soltanto ai sensi del c.2. dell'art. 156 c.p.c., cioè se l'atto è inidoneo al raggiungimento dello scopo Cass. Sez. 3, Sentenza numero 17957 del 24/08/2007, Sez. L, Sentenza numero 23670 del 11/11/2011 . Sotto tale profilo, deve ritenersi che la sentenza qui gravata, malgrado il vizio formale, abbia conseguito lo scopo di individuare esattamente i destinatali, in virtù del richiamo effettuato nella sua epigrafe alle sentenze del Tribunale di Roma che erano state oggetto del gravame, che erano state rese nei confronti di tutti i legittimi contraddittori. 3. Come secondo motivo l'Inps lamenta violazione dell'articolo 112 c.p.c., deducendo che la Corte d'appello, pur avendo disposto in corso di causa la riunione dei due gravami proposti da HTC, ha in sostanza deciso solo la controversia di opposizione a verbale ispettivo, trascurando di assumere provvedimenti sul secondo appello avente ad oggetto l'opposizione cartella esattoriale. 3.1. Il motivo è fondato. Esaminando lo sviluppo processuale quale riferito dalla parte ricorrente e suffragato dal richiamo agli atti di causa, si evince che con un primo ricorso HTC High Tecnology Group s.p.a. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento dell'Inps in forza del quale era stata ritenuta debitrice nei confronti dell'Istituto dell'importo di L. 705.669.000 oltre sanzioni per indebito godimento degli sgravi ex L.numero 223 del 1991 in relazione all'assunzione di numero 22 lavoratori collocati in mobilità da altre società, con riferimento al periodo 1996-1997. Il ricorso della società veniva respinto dal Tribunale di Roma con la sentenza numero 24342 del 22.10.2002, che condannava l'opponente al pagamento dell'importo di Euro 364.463,12, oltre interessi e spese. Con successivo separato ricorso la società si opponeva alla cartella esattoriale notificatale per l'importo di Euro 772.940,19 dovuti sia a titolo di contributi e sanzioni non corrisposte in relazione al mancato riconoscimento da parte dell'Inps delle agevolazioni ex art. 8 della L. numero 223 del 1991, oggetto del verbale ispettivo già in precedenza contestato, sia a titolo di somme aggiuntive e sanzioni una tantum addebitate per diversi periodi. Anche tale opposizione veniva respinta dal Tribunale con la sentenza numero 4452 del 4 marzo 2004. La società HTC ha impugnato le predette decisioni con separati ricorsi, riuniti e contestualmente decisi dalla Corte d'appello di Roma con la sentenza gravata. Dalla lettura della stessa si evince tuttavia che l'esame del giudice di merito ha avuto ad oggetto solo il diritto alla fruizione degli sgravi ex art. 8 della L. numero 223 del 1991, mentre ha omesso ogni considerazione degli altri e diversi crediti azionati con la cartella esattoriale opposta, ovvero delle somme aggiuntive per il ritardato pagamento di contributi. Né appare sufficiente l’inciso contenuto nella motivazione secondo il quale l'esame compiuto avrebbe assorbito il secondo appello dell’HTC, considerato che le questioni poste nei due ricorsi non erano completamente sovrapponibili. 4. Come terzo motivo l'Inps lamenta il difetto di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello laddove ha affermato che ad avviso del consulente tecnico non sussistevano i presupposti fattuali per escludere la fruibilità degli sgravi ai sensi del comma 4 bis dell'art. 8 della L. numero 223 del 1991, trascurando però di considerare che la consulenza tecnica aveva offerto anche una soluzione diversa per il caso che la Corte avesse ritenuto di aderire alla giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di assetti societari coincidenti e senza motivare in ordine alla soluzione prescelta. 4.1. Anche il terzo motivo è fondato. Le conclusioni del c.t.u. nominato in grado d'appello erano infatti le seguenti Dall'esame degli atti e della documentazione in possesso, risulta evidente la diversità degli amministratori della HTG spa e quelli della HTS e HTI srl. Come risulta evidente che la Società HTG spa e le società dalle quali provengono i lavoratori in mobilità assunti dalla prima HTS srl e HTI srl non presentano, all'atto delle assunzioni del personale, assetti proprietari coincidenti, né l'uria risulta, in quel preciso momento, in rapporto di collegamento e di controllo con le altre. È pur vero che dall'esame dei certificato storico delle tre società, emerge chiaro che in tutte le tre società figura, in vari momenti, non certo nella fase temporale specifica la presenza di due soci, G.R. e G.M. , che potrebbe far pensare essere loro i soggetti economici delle tre iniziative societarie. Resta dunque da stabilire, se si ritiene valida la tesi giuridica dell'appellante, esposta a pag. 5,6, e 7 del ricorso in appello, o se si ritiene che ricorre la fattispecie prevista dalla Suprema Corte, riportata nella sentenza di primo grado, secondo la quale per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti possono ritenersi tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, ndr in questo caso le differenziazioni sono evidenti facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare una operazione di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da una azienda e la loro assunzione da parte dell'altra Cassazione 9532/2002 . La motivazione della Corte d'appello ha quindi omesso completamente di considerare che il consulente tecnico non aveva rassegnato conclusioni univoche, dipendendo la scelta dall'interpretazione del concetto di assetti proprietari sostanzialmente coincidenti . 5. Come quarto motivo il ricorrente lamenta Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 4 bis della L. numero 223/1991 , addebitando alla Corte d'appello di essersi limitata a recepire le conclusioni del consulente tecnico che avevano riguardo agli assetti proprietari al momento dell'assunzione dei lavoratori, senza estendere l'indagine anche al periodo precedente né valorizzare altri elementi, accertati pacificamente in corso di causa, quali le condotte di collaborazione e la comunanza di interessi tra le diverse società, l'identità di sedi sociali e la presenza dei medesimi soci nei capitali, circostanze venute meno solo nell'imminenza dell'operazione di ristrutturazione del personale. 5.1. Anche il quarto motivo è fondato. Occorre premettere che l'art. 8, comma 4 bis introdotto dal D.L. 16 maggio 1994, numero 299, art. 2, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1994, numero 451 , della L. 23 luglio 1991, numero 223, prevede che il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o di controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative . La norma ha lo scopo non solo di ostacolare le operazioni messe in atto esclusivamente per lucrare fraudolentemente e indebitamente le agevolazioni contributive ed economiche previste dal legislatore al fine di facilitare il collocamento dei lavoratori coinvolti da provvedimenti di riduzione di personale, ma anche di evitare che i benefici relativi a dette agevolazioni finiscano per incentivare operazioni coordinate di ristrutturazione produttiva che - pur eventualmente non giustificate esclusivamente dall'intento di lucrare il beneficio di legge - siano impropriamente influenzate da tale prospettiva, determinando così un'utilizzazione dei benefici in questione per finalità ben diverse da quelle per cui essi sono stati concepiti e calibrati nella loro particolare consistenza. In considerazione della formulazione e della ratio della normativa richiamata, questa Corte nell'interpretare l'inciso assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ha in più occasioni ribadito che possono ritenersi tali tutti quelli che facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario, in grado di ideare e fare attuare un'operazione coordinata di ristrutturazione, comportante il licenziamento di taluni dipendenti da una azienda e la loro assunzione da parte dell'altra Sez. 6 - L, Ordinanza numero 16288 del 2011, Sez. L, Sentenza numero 9532 del 01/07/2002 . Gli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti sono pertanto qualcosa di più e di diverso rispetto al concetto di proprietà , avendo il legislatore volutamente utilizzato un'espressione atecnica che facesse riferimento a tutte le ipotesi in cui l'impresa che assumeva non fosse del tutto estranea a quella che aveva licenziato Cass. sez. lav., 4.7.2008 numero 8988 Cass. sez. lav., 25.7.2008 numero 20499 . La norma richiede quindi un' indagine sostanziale, per cui quando l'impresa presenti un assetto proprietario sostanzialmente coincidente - nel senso sopra indicato - ovvero sia collegata con l'impresa precedente, il rapporto di lavoro non viene considerato nuovo agli effetti contributivi. Trattasi di indagine in fatto, mediante la quale il giudice accerta se tra impresa che ha proceduto al licenziamento e impresa che ha assunto la forza lavoro, sussista o meno una sostanziale diversità Cass. sez. lav., 28.1.2009 numero 2164 . L'esame della compagine sociale al momento del trasferimento effettuato dal c.t.u. e recepito dalla Corte d'appello nella sentenza gravata non poteva pertanto ritenersi esaustivo dell'indagine sulla situazione complessiva rilevante allo scopo, quale sopra evidenziata. 6. Le considerazioni svolte impongono la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere al nuovo esame delle questioni prospettate con i motivi accolti ed in applicazione dell'interpretazione dell'articolo 8 comma 4 bis della L.numero 223 del 1991 che risulta dalla condivisa e consolidata giurisprudenza di questa Corte. 7. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso e rigetta il primo cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.