Un lavoratore part-time non basta per soddisfare l’incremento occupazionale necessario

In tema di sgravi contributivi, i benefici previsti dall'art. 44, comma 1, l. numero 448/2001, con cui è stato prorogato il regime introdotto con l'art. 3, comma 5, l. numero 448/1998, si applicano unicamente ai datori di lavoro che abbiano realizzato le condizioni previste dal predetto art. 3, comma 6. A tal proposito l’assunzione di un nuovo lavoratore a tempo pieno in aggiunta ad altro lavoratore part-time al 50% non soddisfa il necessario requisito dell’incremento occupazionale.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. Lavoro con la sentenza n. 9390, pubblicata il 29 aprile 2014. La vicenda opposizione a cartella di pagamento Inps notificata sul presupposto della mancata spettanza del beneficio di sgravi contributivi ex l. n. 448/2001, per mancanza dei requisiti necessari. Un’azienda proponeva opposizione a cartella di pagamento Inps, basata sulla mancanza del diritto a fruire degli sgravi contributivi previsti dalle l. n. 448/2001 e n. 448/1998, erroneamente invocato dall’azienda. Il Tribunale adito rigettava l’opposizione. Proposto appello, la Corte d’Appello, lo rigettava, rilevando la mancanza delle condizioni previste dalla legge. Proponeva così ricorso in Cassazione l’azienda. Il regime degli sgravi contributivi. L’azienda ricorrente invocava l’applicazione dei benefici contributivi previsti dall’art. 44 l. n. 448/2001. Norma che così dispone A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a del medesimo comma 6 dell'articolo 3 . Il requisito dell’incremento occupazionale Uno dei requisiti previsti dalle norme in esame riguarda l’incremento occupazionale. Il richiamato art. 3, comma 6, l. n. 448/1998 prevede infatti che l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 dicembre 1998, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti al 30 novembre 1998 . La Suprema Corte evidenzia come, secondo le indicazioni dettate dalla Commissione Europea, ad efficacia vincolante, l’incremento occupazionale riferito alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi antecedenti l’assunzione debba essere calcolato in Unità Lavoro Annuo per i lavoratori a tempo pieno ed in frazioni di U.L.A. per i lavoratori a tempo parziale. i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario di lavoro svolto. In base ai criteri sopra enunciati, la sentenza d’appello impugnata appare corretta ed in particolare il criterio di calcolo ivi svolto risulta conforme alle indicazioni della Commissione Europea. L’azienda ricorrente aveva assunto nell’anno 2002 un lavoratore a tempo pieno, che si aggiungeva ad altro lavoratore già in forza a tempo parziale con orario di lavoro al 50%. Quest’ultimo lavoratore, nel corso del 2001, aveva lavorato per tre mesi a tempo pieno, per poi tornare in regime di part-time. Ciò aveva determinato un incremento dell’U.L.A. e la nuova assunzione a tempo pieno nel 2002 aveva comportato un incremento inferiore ad uno. Il conteggio effettuato dalla Corte di merito, ritenuto corretto anche dai giudici di legittimità, considerava un risultato frazionale riferito al lavoratore part-time di 7,5/12, equivalente a 0,62. Con l’assunzione del nuovo lavoratore il dato numerico era 1,5 – 0,62, inferiore all’unità. Da ciò consegue il mancato soddisfacimento del requisito di incremento occupazionale richiesto dalla norma invocata dall’azienda ricorrente e, quindi, l’infondatezza della proposta di opposizione e del ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 marzo – 29 aprile 2014, n. 9390 Presidente Roselli – Relatore Arienzo Svolgimento del processo Con sentenza del 30.10.2009, la Corte di appello dell'Aquila rigettava il gravame proposto dalla s.r.l. Hotel Duca degli Abruzzi avverso la decisione del Tribunale di Pescara, che aveva respinto l'opposizione a cartella di pagamento notificata alla predetta il 3.3.2007 per la somma di Euro 23,104,13, disconoscendo il diritto a fruire degli sgravi oggetto di recupero da parte dell'INPS, connessi al verificarsi dell'incremento occupazionale in base all'art. 44 della legge n. 448/2001 con riferimento al lavoratore assunto a tempo pieno il 5.2.2002, quando la società già occupava altra lavoratrice in regime orario a tempo parziale per un orario di 20 ore settimanali, pari al 50% dell'orario a tempo pieno previsto dal c.c.n.l. pubblici esercizi. Rilevava la Corte territoriale che lo sgravio totale dei contributi dovuti all'INPS per il Fondo Pensioni lavoratori dipendenti per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31.12.2001, per un periodo di tre anni dall'assunzione del singolo lavoratore, era previsto alle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 6, della legge 448/1998, che, nella specie, non si erano verificate. La Commissione Europea, con indicazione vincolante, aveva ritenuto che l'incremento occupazionale dovesse essere realizzato con riferimento alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione, che, a sua volta, doveva essere calcolata in unità di lavoro annuo” ULA considerando unità intere i lavoratori a tempo pieno e frazioni di U.L.A. i lavoratori stagionali e quelli a tempo parziale, in base al rapporto esistente tra l'orario effettuato e quello normale stabilito dal c.c.n.l., dovendo il numero delle unità ottenute, ove comprensivo di decimali, essere arrotondato per eccesso o per difetto a seconda che fosse superiore o meno a cinquanta. Nella specie, nell'anno precedente l'assunzione del dipendente a tempo pieno, l'unico lavoratore occupato costituiva il 50% di quello di cui al c.c.n.l. applicabile e, quindi, la forza occupazionale era stata ritenuta pari a 0 dagli Ispettori dell'INPS e, comunque, dirimente doveva ritenersi la circostanza che la dipendente part time per tre mesi aveva lavorato a tempo pieno per poi tornare al regime orario precedente, con ciò determinando nel 2001 un incremento dell'U.L.A., sicché l'assunzione del lavoratore a tempo pieno nel 2002 aveva comportato un incremento inferiore ad uno. Per la cassazione di tale decisione ricorre l'Hotel Duca degli Abruzzi s.r.l., affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'INPS. Motivi della decisione Con il primo motivo, la società denunzia, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, osservando che la Corte del merito ha introdotto un requisito ulteriore, non previsto dalla legge, consistente nell'incremento unitario dell'organico aziendale al fine di beneficiare della minore contribuzione previdenziale. Rileva che non è dato comprendere perché l'effettivo incremento della forza lavorativa accertato giudizialmente sia insufficiente ai fini della ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 44 L. 448/2001. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa il computo e l'incremento dell'unità di lavoro annua, evidenziando che sia la Raccomandazione della CE 361 del 6.5.2003, che la Comunicazione della Commissione n. 96/C 213/04 del 23.7.1996 prevedono come il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, sia contabilizzato in frazioni di U.L.A., ma non stabilisce alcuna tecnica di approssimazione decimale, né tanto meno un criterio nel caso di un decimale pari a cinquanta. Tanto denota - secondo la ricorrente - una chiara omissione motivazionale, poiché la società ha impiegato, nei dodici mesi anteriori all'assunzione del lavoratore per il quale ha beneficiato dello sgravio contributivo, un lavoratrice part time con un orario pari al 50% di quello previsto dal c.c.n.l. di riferimento per ben nove mesi su dodici. Peraltro, ove ritenuto corretto il metodo di approssimazione decimale, l'incremento sarebbe pari a 0,875, che, secondo il criterio utilizzato dalla stessa C7 Corte del gravame, andrebbe approssimato ad 1, così realizzandosi l'incremento unitario della U.L.A. giustificativo del diritto allo sgravio contributivo 1,5 - 0,5 x 7 + 1 x 3 / 12 ossia 1,5 - 0,625, pari a 0,875, arrotondabile per eccesso. I motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente per la evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l'oggetto, sia pure nella differente articolazione della deduzione di vizio attinente a violazione di legge e di vizio motivazionale, sono infondati. Va rilevato che impropriamente nella rubrica del primo motivo si indica la legge 23 dicembre 1988 n. 448, essendo l'art. 44, del quale si lamenta la violazione e la falsa applicazione, contenuto nella legge 28 dicembre 2001 n. 448. Tale articolo, al comma 1, ai fini della concessione delle agevolazione previste per l'incremento occupazionale, rinvia alle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a del medesimo comma. Ciò premesso, deve rilevarsi che, con la legge finanziaria 2002, il legislatore ha reiterato la disciplina dello sgravio totale triennale, in precedenza introdotto con la legge finanziaria 1999 legge n. 488 del 23 dicembre 1998 , prevedendolo, all'art. 44 L. cit., per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per le società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali sia instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente . Il terzo comma dell'art. 44 estende l'ambito di efficacia dello sgravio totale triennale anche in favore dei datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonché nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione CE n. 1999/502, del 1 luglio 1999 . L'elenco degli elementi necessari per la fruizione dello sgravio totale triennale è, come detto, il frutto della lettura congiunta dell'art. 44, primo comma, legge n. 448/98 e dell'art. 3, comma sesto, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed è riferito 1 alla individuazione delle unità occupate alla data del 31 dicembre e dell'incremento occupazionale scaturito dalle nuove assunzioni fatte nell'anno 2002, 2 al tipo di rapporto di lavoro sorto fra socio-lavoratore e cooperativa, 3 al tipo di rapporto di lavoro, sotto il profilo temporale, posto in essere dal datore di lavoro. Con riguardo al primo elemento si è ritenuto di non fissare l'incremento occupazionale a una data fissa, ma in relazione alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Il beneficio si riferisce solo ai rapporti di lavoro subordinato ed è prescritto ai fini della relativa fruizione che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato, che i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità, oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni, che nei territori di cui al comma i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato, che siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti, e rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i parametri delle prestazioni ambientali. Per ciò che attiene alla specificità della presente controversia, deve rilevarsi che la Commissione Europea v. raccomandazione 2003/361/CE, nonché la precedente 1996/280/CE, citate dalla stessa ricorrente ha precisato che l'incremento occupazionale deve essere realizzato con riferimento alla media dei lavoratori dell'impresa occupati nei dodici mesi precedenti l'assunzione. Inoltre, in conformità con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'occupazione, lo sgravio triennale non si applica nell'ipotesi di incremento occupazionale derivante dalla trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine o di contratti di apprendistato. Infine, il beneficio non può essere concesso neanche nei casi di trasformazione di contratti di formazione e lavoro. Detta trasformazione, infatti, non determina la creazione di nuove opportunità di lavoro, bensì una stabilizzazione di posti già esistenti. Secondo il concetto utilizzato dalla Commissione in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, il numero di posti di lavoro corrisponde al numero di unità lavoro/anno ULA , cioè al numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno per un anno il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale sono frazioni di ULA. Di conseguenza, nel calcolo dei lavoratori in forza all'azienda, ai fini della media per unità lavorativa annua U.L.A. sono compresi lavoratori a tempo pieno, lavoratori a tempo parziale, lavoratori con contratto stagionale, lavoratori in cassa integrazione. Sono, invece, esclusi dal calcolo della forza aziendale i lavoratori assunti a tempo determinato, i lavoratori per i quali l'esclusione dal computo occupazionale sia prevista, per fini diversi, da espresse disposizioni di legge. Dal calcolo dell'unità di lavoro/anno sono esclusi anche i lavoratori a domicilio, atteso il carattere speciale di tale rapporto di lavoro. Ai fini del calcolo della forza aziendale, i lavoratori a tempo parziale ed i lavoratori con contratto stagionale sono considerati in frazioni di ULA. I lavoratori part-time sono computati in proporzione all'orario svolto, vale a dire in base al rapporto esistente tra l'orario effettuato dal lavoratore part-time e l'orario normale stabilito dal CCNL. In tale guisa è stato correttamente effettuato tale calcolo dalla Corte dell'Aquila, che ha considerato un risultato frazionale pari a 7,5/12 che equivale a 0,62, che, con l'assunzione del lavoratore nel 2002 aggiunto al dipendente ritornato in part time fin dal novembre 2001 è pari ad 1,5 - 0,62, ossia inferiore all'unità e, comunque, sempre inferiore all'unità anche arrotondando ad 1 il valore 0,62 della base occupazione di riferimento. Ed invero, l'arrotondamento va riferito alla contabilizzazione dei lavoratori che hanno lavorato a tempo parziale e non, come vorrebbe la società ricorrente, al risultato che si ottiene per effetto della sottrazione dalla nuova forza lavorativa della precedente, necessaria per determinare l'incremento, sicché la decisione si sottrae per il suo contenuto alle critiche avanzate. Per completezza, va osservato che l'art. 6 della legge 61/2000, nello stabilire i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale, prevede che per tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1, con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno. Alla stregua delle svolte considerazione deve pervenirsi al rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed in Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.