Assegno di assistenza: ricorso amministrativo tra principio di irretroattività e limiti temporali di comunicazione

Per il ricorso amministrativo contro provvedimenti in materia di riconoscimento di benefici previdenziali non si applica in via retroattiva il termine decadenziale dei sei mesi ex art. 42, comma 3, d.l. n. 269/2003 dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 9379 del 29 aprile 2014. Il caso. La Corte d’Appello di Catanzaro accoglieva il gravame di una donna, ritenendo inapplicabile al suo caso la decadenza semestrale ex art. 42, comma 3, d.l. n. 269/200, convertito in l. n. 326/2003 l’INPS veniva, quindi, condannato a corrisponderle l’assegno di assistenza. L’Istituto di previdenza ricorre in Cassazione. Un duplice precetto. Occorre premettere che l’art. 42, comma 3, citato contiene un duplice precetto da un lato, dichiara che non è più necessario il ricorso amministrativo ai fini della procedibilità della domanda dall’altro, introduce una nuova decadenza per l’esercizio dell’azione, da proporre entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo. Irretroattività della legge. Il nuovo istituto della decadenza, tuttavia, non può applicarsi ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal 1° gennaio 2005, in base al principio dell’irretroattività della legge, e nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all’interessato prima del 31 dicembre 2004. Nel caso di specie, mancando la prova della comunicazione in data successiva a quella appena citata, non si applica il sopravvenuto regime semestrale di decadenza. Il ricorso, pertanto, si intende respinto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 4 marzo – 29 aprile 2014, n. 9379 Presidente Curzio – Relatore Garri Fatto e diritto 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha accolto il gravame di C.C. e, ritenuta inapplicabile al caso di specie la decadenza semestrale ex art. 42 comma 3 del d.l. n. 269 del 2003, convcrtito in L. n. 326 del 2003, ha condannato l'inps a corrisponderle l'assegno di assistenza a decorrere dal 1.8.2010 con gli accessori dovuti per legge. 2. Per la cassazione della sentenza ricorre l'inps sulla base di un unico motivo. 3. Resiste con controricorso la C. mentre il Ministero dell'Economia e delle Finanze è rimasto intimato. 4. Tanto premesso si osserva che l'art. 42 comma 3 del d.l. 269 del 2003 dispone che A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo. La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa . Questa Corte ha già osservato che la disposizione contiene un duplice precetto da un lato dichiara che non è più necessario il ricorso amministrativo ai fini della procedibilità della domanda dall'altro introduce una nuova decadenza per l'esercizio dell'azione, da proporre entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo. Si è anche precisato che, in mancanza di una disciplina transitoria ad hoc , il nuovo istituto della decadenza, il cui fatto generatore è costituito dalla comunicazione del provvedimento amministrativo, non può che applicarsi ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal 1 gennaio 2005, nel rispetto del principio di irretroattività della legge, il quale comporta che essa non può essere applicata ai facta praeterita , pur corrispondenti agli elementi di una nuova fattispecie produttiva di effetti, che a quei fatti dalla legge precedente non erano collegati Cass. 20 aprile 2011 n. 9038 . Si è poi precisato che l'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003, la cui efficacia è stata differita al 31 dicembre 2004 dall'art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv. in legge n. 47 del 2004, ha introdotto una decadenza prima inesistente, fissando il termine di sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa. Ne consegue che detto termine di decadenza si applica solo se il provvedimento amministrativo sia stato comunicato all'interessato dopo il 31 dicembre 2004, dovendosi ritenere, da un lato, che non rilevi l'art. 252 disp. att. cod. civ. - norma di principio, che tuttavia concerne il diverso fenomeno dell'abbreviazione del termine di decadenza già esistente - e dall'altro che la comunicazione, integrando il fatto che comporta la decorrenza della decadenza di nuova istituzione, non possa situarsi al di fuori dell'area temporale di operatività della norma che l'ha introdotta . cfr. in termini Cass. Sez. L n. 964Z del 13.6.2012 . Ne consegue che mancando nel caso di specie la prova che il provvedimento amministrativo sia stato comunicato in data successiva al 31.12.2004 non si applica il sopravvenuto regime semestrale di decadenza. In conclusione e per le ragioni su esposte il ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della sola parte costituita nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso, Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 2500,00 per compensi professionali ed in Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori dovuti per legge.