Ai fini dell’ottenimento dei benefici pensionistici, la malattia professionale causata dall’amianto deve essere comunicata all’INPS

La domanda giudiziale di riconoscimento dei benefici pensionistici legati a malattie professionali cagionate dall’esposizione all’amianto, deve essere preceduta - a pena di improponibilità - da quella amministrativa rivolta all’INPS, quale Ente competente ad erogare la prestazione pensionistica.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 9378 del 29 aprile 2014. Il caso . La Corte d’Appello di Salerno confermava la sentenza con cui il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda di un pensionato, diretta ad ottenere il beneficio previsto dall’art. 13, comma 8, l. n. 257/1992 a mente del quale per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25 . Sebbene il ricorrente non avesse preventivamente presentato la relativa domanda amministrativa all’INPS, ritenevano i Giudici di Appello che nella specie tale adempimento non fosse necessario, atteso che la disciplina applicabile art. 47 d.l. n. 269/2003 poneva tale onere solo in capo ai soggetti non ancora pensionati. Le doglianze dell’INPS . Contro tale pronuncia l’Istituto ricorreva alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge artt. 7 ed 8 della l. n. 533/1973 da parte della sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso, ai fini della percezione dei benefici in esame, la necessità per l’assicurato di proporre una apposita domanda amministrativa. Ad avviso dell’Istituto, inoltre, il fatto che l’istante avesse inoltrato la domanda all’INAIL non costituiva presupposto idoneo a superare tale inadempimento, poiché la domanda stessa doveva essere rivolta all’Ente detentore della sua posizione contributiva e tenuto poi ad erogare la prestazione pensionistica . La consolidata giurisprudenza della Cassazione . Motivo che viene condiviso dalla Cassazione la quale, richiamando un suo consolidato orientamento Cass. nn. 12985/2008 6382/2012 4695/2012 , afferma il principio per cui la decadenza dall’azione giudiziaria prevista dal d.P.R. n. 639/1970, art. 47 a mente del quale esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria [ ] , trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione . Ciò in quanto, prosegue la Corte, l’onere in discorso trova applicazione a tutte le fattispecie in cui viene in discussione l’acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, ivi compreso l’accertamento della consistenza dell’anzianità contributiva utile ai fini in questione. Il ricorrente già pensionato fa valere un diritto autonomo rispetto alla pensione . Con specifico riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, aggiunge la Corte, ciò che si fa valere è il diritto ad un beneficio che, seppure previsto ai fini pensionistici e ad essi strumentale, è dotato di una sua specifica autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti rispetto a quelli in presenza dei quali era sorto il diritto al trattamento pensionistico. Assurge quindi, ad avviso della Cassazione, a presupposto logico e fattuale di tutto il ragionamento [ ] la necessità che l’assicurato porti a conoscenza dell’Istituto fatti” la cui esistenza è conosciuta soltanto all’interessato , tramite la presentazione di un’apposita domanda amministrativa corredata dalla documentazione atta a dimostrare la fondatezza della domanda. È irrilevante la domanda presentata all’INAIL . In questo contesto, conclude la Corte, l’unico Ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale in commento è l’INPS, risultando insostenibile affermare una sostanziale fungibilità rispetto a tale domanda di quella inoltrata all’INAIL, attesa la diversità funzionale dell’una rispetto all’altra. Ed infatti, mentre la domanda all’INPS è necessaria per l’erogazione del beneficio previdenziale, quella rivolta all’INAIL mira unicamente a fornire la prova dell’esposizione all’amianto.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 4 marzo – 29 aprile 2014, numero 9378 Presidente Curzio – Relatore Garri Fatto e diritto La Corte d'appello di Salerno ha rigettato l'appello proposto dall'Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell'INAIL, aveva accolto la domanda di C.C. al beneficio previsto dall'art. 13 comma 8 della L. numero 257 del 1992 in relazione all'attività lavorativa prestata presso la Marzotto sud s.p.a. nel periodo 7.2.1966 - 16.11.1985. La Corte territoriale ha ritenuto proponibile l'azione, sebbene fosse stato accertato che la parte ricorrente non avesse preventivamente presentato domanda amministrativa all'Istituto previdenziale, sul rilievo che tale domanda non era, nella specie, necessaria atteso che solo per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 47 comma 5 d.l. 269 del 2003 conv. in L. 326/2003 e nei confronti dei soggetti non ancora pensionati tale preventiva richiesta doveva essere inoltrata cfr. art. 47 comma 6 bis d.l. citato . Nel tenore testuale della disciplina applicabile il diritto con il correlativo obbligo sorge ex lege in correlazione al relativo presupposto e in assenza di una specifica domanda. L'Inps censura la sentenza per avere la Corte territoriale, in violazione degli artt. 7 e 8 della L. 11.8.1973 numero 533 e dell'art. 443 c.p.c. escluso, ai fini della percezione dei benefici previsti dall'art. 13 della L. 257 del 1992 la necessità per l'assicurato di proporre una apposita domanda amministrativa laddove invece la necessità di presentare una domanda discenderebbe dalla natura stessa del beneficio in esame poiché i fatti costitutivi dello stesso esposizione all'amianto in misura superiore ai limiti previsti dall'art. 24 d.lg. numero 277/1991 e per più di dieci anni , sfuggirebbe al diretto controllo dell'Istituto e non sarebbe da questo conoscibile. Né, ad avviso dell'Istituto, sarebbe estensibile il principio affermato nella sentenza numero 20892/2007 poiché l'esclusione della domanda amministrativa sarebbe connessa all'effettiva conoscenza da parte dell'ente erogatore dei presupposti per una riliquidazione, laddove invece nella specie non si verte nell'ipotesi di riliquidazione di una pensione già in essere ma piuttosto nell'accertamento di un autonomo diritto avente a oggetto l'applicazione del coefficiente di moltiplicazione previsto in caso di esposizione qualificata all'amianto. Precisa inoltre l'Istituto che la domanda amministrativa avrebbe rilievo solo quale condizione di proponibilità del ricorso e non, certo, quale requisito costitutivo del diritto e richiama la giurisprudenza formatasi in tema di decadenza dall'azione giudiziaria a conforto della sua ricostruzione. Inoltre sottolinea che la domanda di accertamento dell'esposizione all'amianto inoltrata all'Inail non costituisce un presupposto idoneo a supplire alla mancanza di una domanda rivolta all'Inps stante la necessità che la domanda amministrativa sia rivolta all'ente detentore della posizione contributiva e pensionistica dell'istante tenuto, poi, ad erogare la prestazione. C.C. si è costituito per resistere al ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Tanto premesso si osserva che le censure formulate appaiono fondate alla luce della ricostruzione del sistema d' accesso al beneficio contributivo in esame. La Corte si è occupata recentemente, e con giurisprudenza del tutto consolidata cfr., in particolare, Cass. sent. numero 12685 del 2008 e nnumero 3605, 4695 e 6382 del 2012 ord. nnumero 7138, 8926, 12052 del 2011, numero 1629 del 2012 e numero 11400 del 2012 del parallelo problema dell'applicazione alla fattispecie in esame della decadenza prevista dall'art. 47 del d.p.r. numero 639 del 1970, nel testo sostituito dal D.L. numero 384 del 1992, art. 4 convertito nella L. numero 438 del 1992 affermando il principio che la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal D.P.R. numero 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. numero 384 del 1992, art. 4 convertito nella L. numero 438 del 1992 trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione. Si è affermato che la disciplina dettata dall'art. 47 citato si applica a tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da doversi ritenere incluso, nella previsione di legge, anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale, all'evidenza, incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. numero 257 del 1992, art. 13, comma 8. Si è altresì chiarito, con specifico riferimento alle domande giudiziarie avanzate da soggetti già pensionati, che non sono applicabili i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte nella sentenza numero 12720/2009, poiché ciò che si fa valere non è il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei erroneamente o ingiustamente liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e ad essi, quindi, strumentale, è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli in presenza dei quali era sorto o sarebbe sorto - in base ai criteri ordinari - il diritto al trattamento pensionistico. Presupposto logico e fattuale di tutto il ragionamento della Corte è dunque la necessità che l'assicurato porti a conoscenza dell'Istituto fatti la cui esistenza è conosciuta soltanto dall'interessato. La modalità di comunicazione dell'esistenza dei presupposti per beneficiare della prestazione integrativa è, nell'attuale sistema, la presentazione di un'apposita domanda amministrativa corredata della documentazione atta a darne dimostrazione. Va, infatti, riconosciuta l'autonomia del beneficio della rivalutazione contributiva, considerato che nel sistema assicurativo - previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, può spiegare effetti molteplici anche successivamente alla data del pensionamento e può costituire oggetto di autonomo accertamento . Analogamente tali caratteri sono enunciabili rispetto ad un beneficio contributivo autonomamente disciplinato e il cui riconoscimento richiede un'apposita domanda amministrativa. La rideterminazione della pensione a seguito dell'eventuale giustificato sopravvenuto mutamento - anche se con effetti retroattivi - della posizione contributiva è un fatto consequenziale a tale mutamento e non è corretto qualificarla come correzione di una precedente determinazione amministrativa ingiusta o erronea . È opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l'onere degli interessati di proporre all'istituto gestore dell'assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all'amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore cfr. Cass. numero 15008/2005 . Neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell'azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto sembra non potersi dubitare, stante i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia . A tale orientamento non può validamente opporsi che la L. 257/92 non prevede espressamente la necessità di presentazione della domanda amministrativa, a differenza di quanto dispone l’art. 47 D.L. 30/9/03, numero 269, convertito nella L. 24/11/03, numero 326. Esiste, infatti, la norma generale prevista dall'art. 7 L. 533/73 che pone l'onere di presentare la domanda amministrativa e la necessità di lasciare all'amministrazione lo spatium deliberandi di 120 giorni e quindi una norma esiste . Dunque va ritenuto che, in base ai principi generali, la domanda giudiziale deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all'ente competente a erogare la prestazione e che tale domanda sia necessaria anche in fattispecie quale quella in esame si consideri, del resto, che la necessità della domanda è stata ritenuta anche in materia di ripetizione di contributi indebitamente versati - così Cass. 21 dicembre 2001, numero 16153 - ed in ogni caso in cui occorra fare conoscere all'ente i presupposti del diritto alla prestazione - così Cass. 5 ottobre 2007, numero 20892 -. La domanda deve, quindi, essere presentata all'I.N.P.S., unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale in parola né può fondatamente sostenersi una sostanziale fungibilità rispetto a tale domanda di quella inoltrata all'I.N.A.I.L. attesa la diversità funzionale dell'una rispetta all'altra. Mentre la domanda all'I.N.P.S. è, infatti, necessaria per l'erogazione del beneficio previdenziale, quella rivolta all'I.N.A.I.L. mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto. Si richiama, a conforto, la costante giurisprudenza della Suprema Corte con la quale, a partire dalla sentenza 28 giugno 2001 numero 8859 e, successivamente, 25 febbraio 2002 numero 2677, 19 giugno 2002 numero 8937, 29 novembre 2002 numero 17000 , si è costantemente affermato che nella causa introdotta dal lavoratore per ottenere accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all'amianto, avvalendosi della disposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 numero 257, nel testo modificato dall'art. 1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 numero 169 e dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993 numero 271, l'I.N.A.I.L. difetta di legittimazione passiva ad causam , in quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che da titolo a una siffatta domanda, posto che la norma da cui trae fondamento il diritto azionato finalizza il beneficio da essa previsto - consistente nell'incremento dell'anzianità contributiva, attraverso il meccanismo della ipervalutazione dei periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto - ad agevolare il perfezionamento dei requisiti previsti per le prestazioni pensionistiche l'ammontare delle quali dovrà essere determinato computando, se spettante, la maggiorazione di legge e a consentire, perciò, una più rapida acquisizione del relativo diritto, non già a facilitare l'accesso alle diverse prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all'I.N.A.I.L La mancanza di domanda all'I.N.P.S. conduce pertanto inevitabilmente ad una pronuncia di improponibilità dell'azione cfr. Cass. 15/1/2007, numero 732 . Poiché nella specie è pacifico che nessuna domanda sia stata presentata dall'assicurato all'Inps il ricorso doveva, necessariamente, essere dichiarato improponibile. Né le osservazioni svolte dal contro ricorrente nella memoria valgono a determinare un ripensamento dell'orientamento espresso. In conclusione, poiché ricorrono i presupposti dell'art. 375, comma 1, numero 5 cod. proc. civ., per la definizione camerale il ricorso va accolto nei termini sopra riportati e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto della originaria domanda. Il consolidarsi solo in epoca successiva al deposito del ricorso di primo grado della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata giustifica la integrale compensazione delle spese dell'intero giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso dell'Inps. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di C.C. . Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.