Chiede un supplemento per gli straordinari: tutto dipende dallo stipendio tabellare

Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all’art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d’istituto, si applica il criterio di calcolo di cui all’art. 88, comma 4, d.P.R. n. 417/1974. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene, pertanto, retribuita in ragione de 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9306 del 24 aprile 2014. Il caso. La Corte d’Appello di Perugia rigettava la domanda proposta da un insegnate nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di un istituto professionale e della Direzione Scolastica Regionale, intesa ad ottenere l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennità integrativa speciale sugli importi attinenti le ore eccedenti l’orario normale di insegnamento. La Corte territoriale basava la sua decisione sul CCNL 4/8/1995 che ha previsto che ogni ora eccedente effettivamente prestata viene retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato. Proprio quest’ultima espressione esclude la possibilità di considerare anche l’indennità integrativa speciale ai fini in questione. Solo con il successivo CCNL 24/7/2003 è stato previsto che l’indennità integrativa speciale viene inglobata nello stipendio tabellare. L’insegnante propone ricorso in Cassazione. Criteri di liquidazione delle ore eccedenti. Occorre, anzitutto, premettere che per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l’orario d’obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all’art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d’istituto, si applica il criterio di calcolo di cui all’art. 88, comma 4, d.P.R. n. 417/1974. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene, pertanto, retribuita in ragione de 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell’interessato. Il riferimento allo stipendio tabellare, che costituisce proprio una voce della struttura della retribuzione del trattamento fondamentale previsto del precedente art. 63 del CCNL in parola esclude che le parti contraenti abbiano voluto richiamare il meccanismo di cui al precipitato art. 88 anche per la individuazione degli elementi che concorrono alla determinazione del compenso spettante per le ore di lavoro prestate in eccedenza oltre la diciottesima ora. Una conclusione naturale. Ne deriva, ex art. 63 n. 417/1974, la previsione della netta distinzione – riguardo alla struttura della retribuzione - nella individuazione delle voci componenti il trattamento fondamentale tra stipendio tabellare e indennità integrativa speciale e che non essendo quest’ultima richiamata dalle parti sociali nell’art. 70 del predetto contratto, non si può che escludere, nella determinazione del compenso dovuto per le ora prestate in eccedenza oltre la 18, l’indennità integrativa speciale. Il ricorso, quindi, è rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 26 febbraio – 24 aprile 2014, n. 9306 Presidente Vidiri – Relatore Maisano Svolgimento del processo Con sentenza dell'11 gennaio 2008 la Corte d'appello di Perugia, in riforma della sentenza del Tribunale di Perugia del 14 febbraio 2005, ha rigettato la domanda proposta da R.M. , insegnante presso l'Istituto Felice Cavallotti di omissis , nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Istituto Professionale di Stato Felice Cavallotti di Città di Castello e della Direzione Scolastica Regionale, intesa ad ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire l'indennità integrativa speciale sugli importi attinenti le ore eccedenti l'orario normale di insegnamento, con condanna delle parti convenute al pagamento dei relativi importi. La Corte territoriale ha considerato che l'art. 88 del d.P.R. 417 del 1974, che prevedeva che ogni ora in più viene remunerata con 1/78 del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e l'assegno ex art. 12 della legge n. 477 del 1973, e quindi comprendendovi l'indennità integrativa speciale, è stato abrogato dal successivo CCNL 4 agosto 1995 che ha previsto che ogni ora eccedente effettivamente prestata viene retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato. L'espressione stipendio tabellare esclude la possibilità di considerare anche l'indennità integrativa speciale ai fini in questione. Quanto alla gerarchia delle fonti, la Corte perugina ha considerato che l'art. 3 del d.lgs. 29 del 1993 prevede che la contrattazione collettiva possa derogare alle norme di legge precedenti, apportando modifiche anche in senso peggiorativo, e solo con il successivo CCNL 24 luglio 2003 è stato previsto che l'indennità integrativa speciale viene inglobata nello stipendio tabellare. Il R. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi. Resiste con controricorso il Ministero della Pubblica Istruzione Istituto Professionale di Stato Felice Cavallotti di omissis . Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è rimasto intimato. Il ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 29 del 1993 violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e vizio di ultrapetizione nonché omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio in subordine, violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 69 d.lgs. 165 del 2001 e dell'allegato A al medesimo decreto. In particolare si deduce che sarebbe stata fatta applicazione della orma di cui all'art. 3 d.lgs. 29 del 1993 sebbene l'appellante non ne avesse chiesta l'applicazione con i motivi di appello. Comunque tale norma non sarebbe influente, in quanto fra le norme espressamente elencate nell'allegato A che cessano di avere effetto a seguito dell'entrata in vigore del CCNL per il periodo 1994 - 1997 ai sensi dell'art. 69, primo comma del d.lgs. 165 del 2001, non vi sarebbe l'art. 88 comma 4 del d.P.R. 417 del 1974. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 70 CCNL comparto scuola 4 agosto 1995 in relazione agli artt. 12 disposizioni sulla legge in generale, 1362 e seguenti codice civile, nonché ulteriore omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. In particolare si assume che detto art. 70 del CCNL di categoria, correttamente interpretato, non individuerebbe un criterio di calcolo del pagamento delle ore aggiuntive diverso da quello previsto dall'art. 88 comma 4 d.P.R. 417 del 1974, ma anzi confermerebbe il criterio previsto da tale norma. Il ricorso non è fondato. Come già statuito dalla sentenza di questa Corte n. 23930 del 201 Vcon cui si è affermato Conviene prendere le mosse, ai fini dell'interpretazione diretta da parte di questa Corte della clausola contrattuale denunciata, dal testo della declaratoria pattizia di cui all'art. 70 del CCNL in esame tale clausola, per la parte che interessa, testualmente dispone al primo comma che Per il pagamento delle ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo non rientranti nelle attività aggiuntive di insegnamento di cui all'art. 43, comma 2, il cui finanziamento grava sul fondo d'istituto, si applica il criterio di calcolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 88, comma 4. Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato . È utile altresì sottolineare che in base all'art. 63, dedicato alla struttura della retribuzione, del predetto contratto la retribuzione dei capi di istituto e del personale docente, educativo ed A.T.A. appartenente al comparto della Scuola si compone del trattamento fondamentale - costituito dallo stipendio tabellare comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione e dall'indennità' integrativa speciale - e del trattamento accessorio - il quale comprende varie voci tra le quali le ore eccedenti di cui all'art. 70. Il d.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 del richiamato nell'art. 70, comma 1 del CCNL in parola sancisce che fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività' della scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente incluse nell'orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva durata della prestazione in ragione di 1/diciottesimo del trattamento economico in godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dello assegno di cui alla L. 30 luglio 1973, n. 477, art. 12 . In base al coordinamento dei predetti testi emerge con evidenza, ed in maniera univoca, che il richiamo operato nell'art. 70 del CCNL al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 è limitato al mero criterio di calcolo, e non riguarda la individuazione degli elementi retributivi che concorrono alla determinazione della retribuzione per le ore in eccedenza. Tanto è confermato dall'ultimo periodo del richiamato art. 70, comma 1 in parola dove è disposto che Ogni ora eccedente effettivamente prestata viene pertanto retribuita in ragione di 1/78 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato . Infatti il riferimento allo stipendio tabellare - che costituisce proprio una voce della struttura della retribuzione del trattamento fondamentale previsto dal precedente art. 63 del CCNL in parola - e non al trattamento economico in godimento di cui al precitato D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88, comma 4 esclude che la parti contraenti abbiano voluto richiamare il meccanismo di cui al precitato art. 88 anche per la individuazione degli elementi che concorrono alla determinazione del compenso spettante per le ore di lavoro prestate in eccedenza oltre la 18 ora. Posto, quindi, che il tenore letterale della clausola contrattuale non consente altra soluzione ermeneutica, consegue che stante ex art. 63 del CCNL in esame la netta distinzione - riguardo alla struttura della retribuzione - nella individuazione delle voci componenti il trattamento fondamentale tra stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale e non essendo quest'ultima richiamata dalle parti sociali nell'art. 70 del predetto contratto, la conclusione non può essere che quella della esclusione, nella determinazione del compenso dovuto per le ore prestate in eccedenza oltre la 18, della indennità integrativa speciale . È appena il caso di precisare che, ai fini dell'interpretazione della normativa rilevante ai fini della soluzione del problema giuridico all'esame della Corte, è irrilevante quanto espressamente dedotto dalle parti nelle proprie difese, per cui a nulla rileva che il Ministero, in sede di appello, non abbia considerato una norma invece necessaria ai fini della correttezza interpretazione della normativa applicabile. Stante le contrastanti soluzioni date alla problematica in esame, le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate fra le parti costituite. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso Compensa fra le parti costituite le spese di giudizio.