Cooperativa fantasma per eludere il Fisco: per la condanna i ruolini di equipaggio sono più che sufficienti

Nel giudizio instaurato dell’ente previdenziale per ottenere dal proprietario di un natante il pagamento dei contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, le annotazioni del ruolo di equipaggio hanno efficacia di prova legale ex art. 178 cod.nav., trattandosi di annotazioni eseguite dall’autorità marittima, che dimostrano la sussistenza di un contratto di arruolamento, stipulato anch’esso, ai sensi dell’art. 328 cod.nav., per atto pubblico.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9093 del 22 aprile 2014. Il fatto. La Corte d’Appello di Catania rigettava l’opposizione proposta da un uomo avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti in favore dell’INPS a titolo di contributi omessi. Nel dettaglio, era emerso che l’imputato aveva creato una cooperativa fittizia, di cui era divenuto socio, per sottrarsi al sistema impositivo e fiscale e agli obblighi contributivi dei lavori autonomi e percependo, così, gli assegni familiari, ai quali coloro che esercitano la pesca in forma autonoma non hanno diritto, mentre i contributi venivano versati con la minore aliquota prevista per le cooperative. Per questi motivi, l’INPS procedeva al recupero dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti, quali dovevano ritenersi i soci non proprietari del natante, risultante dai ruolini di equipaggio e imbarcati su ogni singola nave fittiziamente armata dalla cooperativa. L’inesistenza della cooperativa è irrilevante ai fini della decisione. L’uomo ricorre per cassazione, in relazione alla affermata giuridica inesistenza della cooperativa che non sarebbe stata accertata e nemmeno dedotta o provata dall’INPS. La Corte di Cassazione respinge ogni addebito tale aspetto non è rilevante ai fini della decisione, essendo sufficiente l’intento fraudolento ed elusivo di obblighi contributivi da parte del ricorrente. Le annotazioni del ruolo di equipaggio hanno efficacia di prova legale. Per quanto concerne la doglianza secondo cui non sarebbe stata accertata l’esistenza di fatto di rapporti di lavoro subordinato cui ricondurre l’obbligo contributivo, il Supremo Collegio ha già avuto modo di affermare che nel giudizio instaurato dell’ente previdenziale per ottenere dal proprietario di un natante il pagamento dei contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, le annotazioni del ruolo di equipaggio hanno efficacia di prova legale ex art. 178 cod.nav., trattandosi di annotazioni eseguite dall’autorità marittima, che dimostrano la sussistenza di un contratto di arruolamento, stipulato anch’esso, ai sensi dell’art. 328 cod.nav., per atto pubblico. Ciò significa che dette annotazioni possono essere inficiate soltanto con querela di falso e il giudice non può omettere la valutazione delle risultanze e del contenuto di tali documenti al fine di stabilire l’esistenza di rapporti subordinati e la fondatezza delle relative pretese contributive. Giustamente, quindi, è stata data valenza probatoria ai ruolini di equipaggio e considerando lavoratori dipendenti i soci che risultavano imbarcati, risultanti da detti ruolini.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 25 febbraio – 22 aprile 2014, n. 9093 Presidente Stile – Relatore Maisano Svolgimento del processo Con sentenza del 9 giugno 2007 la Corte d'appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 13 ottobre 1999, ha rigettato l'opposizione proposta da L.G.S. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal medesimo tribunale nei suoi confronti in data 25 maggio 1998 in favore dell'INPS per la somma di £ 70.054219 a titolo di contributi omessi per il periodo 1 maggio 1986 - 31 gennaio 1990. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia sulla base della sentenza della Corte d'appello penale di Catania in data 1 dicembre 2004 intervenuta nelle more del giudizio, e che ha confermato l'impianto accusatorio emerso dal procedimento penale in cui era emerso il carattere fittizio della Cooperativa Mare Sud di cui il L.G. era socio, artatamente creata al fine di sottrarsi al sistema impositivo e fiscale ed agli obblighi contributivi dei lavori autonomi. Con tale marchingegno, consistente nel far figurare come armatore della motobarca di sua proprietà la Cooperativa alla quale il L.G. aveva conferito il natante di sua proprietà, il medesimo L.G. , in virtù dei benefici fiscali e previdenziali di cui la cooperativa gode, ha indebitamente percepito gli assegni familiari, ai quali coloro che esercitano la pesca in forma autonoma non hanno diritto, mentre i contributi sono stati versati con la minore aliquota prevista per le cooperative, per cui legittimamente l'INPS ha disatteso l'inquadramento, ai fini previdenziali, della cooperativa ed ha proceduto al recupero dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti, quali dovevano ritenersi i soci non proprietari del natante, e risultante dai ruolini di equipaggio ed imbarcati su ogni singola nave fittiziamente armata dalla Cooperativa Mare Sud . Il L.G. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a tre motivi. Resiste l'INPS con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio errata interpretazione del giudicato penale falsa applicazione della legge n. 250 del 13 marzo 1958 falsa applicazione della circolare del ministero del lavoro e della previdenza Sociale n. 13/PS/60347/AF IV/1253 dell'8 maggio 1968. In particolare si deduce che la sentenza penale posta a fondamento della decisione impugnata non implica la giuridica inesistenza della Cooperativa che invece sussiste in tutti i suoi aspetti giuridici né la legge n. 250 del 1958 che regolamenta il trattamento degli assegni familiari per le persone che esercitano la pesca in forma associata, non detta regole circa le Cooperative che difettono dei requisiti per il riconoscimento di tale trattamento. Con il secondo motivo si assume violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1415, 2 comma e 1418 cod. civ. In particolare si deduce che l'affermazione dell'inesistenza della Cooperativa sarebbe illegittima senza una deduzione o formulazione di relativa prova da parte dell'INPS riguardo alla simulazione assoluta dell'atto costitutivo della Cooperativa. Con il terzo motivo si lamenta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio riguardo al mancato accertamento dell'esistenza di fatto di rapporti di lavoro subordinato cui ricondurre l'obbligo contributivo. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente riferendosi entrambi alla affermazione della giuridica inesistenza della Cooperativa in questione, e che non sarebbe stata accertata dalla sentenza penale considerata né sarebbe stata comunque nemmeno dedotta o provata dall'INPS. Va osservata che la formale giuridica inesistenza della Cooperativa in questione neppure è rilevante ai fini del decidere. La sentenza impugnata ha infatti ricavato dalla sentenza penale citata solo l'intento fraudolento ed elusivo di obblighi contributivi da parte dell'odierno ricorrente, indipendentemente dalla fittizietà giuridica della Cooperativa stessa. Pertanto entrambi i motivi di ricorso in esame possono considerarsi irrilevanti ai fini della correttezza della sentenza impugnata. Anche il terzo motivo è infondato. Come ha già avuto modo di affermare più volte questa Corte, nel giudizio instaurato dall'ente previdenziale per ottenere dal proprietario di un natante il pagamento di contributi assicurativi in relazione ai marittimi imbarcati, le annotazioni del ruolo di equipaggio hanno efficacia di prova legale ex art. 178 cod. nav., trattandosi di annotazioni eseguite dall'autorità marittima, che dimostrano la sussistenza di un contratto di arruolamento, stipulato anch'esso, ai sensi dell'art. 328 cod. nav., per atto pubblico. Ne consegue che dette annotazioni possono essere inficiate soltanto con querela di falso ed il giudice non può dunque omettere la valutazione delle risultanze e del contenuto di tali documenti al fine di stabilire l'esistenza di rapporti subordinati e la fondatezza delle relative pretese contributive Cass. 3 settembre 2007 n. 18480 . Il giudice dell'appello ha sostanzialmente tenuto conto di tale principio dando valenza probatoria ai ruolini di equipaggio e considerando lavoratori dipendenti i soci che risultavano imbarcati e risultanti da detti ruolini. Le spese di questo giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.