L’imprenditore non cede beni materiali organizzati fra loro? La cessione è inefficace

L’art. 2112 c.c. presuppone che vengano trasferiti, nella loro funzione unitaria e strumentale, beni materiali destinati all’esercizio dell’impresa ovvero strutture a tal fine organizzate il ramo d’azienda ceduto, pertanto, può comprendere anche beni immateriali, ma non può ridursi solo ad essi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, con la sentenza n. 8756, depositata il 15 aprile 2014. Il ramo d’azienda ceduto deve avere una stabile organizzazione che deve preesistere al trasferimento . La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso dal dipendente di un ramo d’azienda ceduto al fine di far dichiarare l’inefficacia della cessione del ramo d’azienda e la persistenza del rapporto di lavoro tra il medesimo dipendente e l’originario datore di lavoro. Al termine del giudizio di merito, le richieste del lavoratore sono state accolte. In particolare, la Corte territoriale ha ribadito che la nozione di ramo d’azienda” di cui all’art. 2112 c.c., deve essere identificata in una articolazione aziendale dotata di una propria stabile organizzazione di mezzi e personale, destinata alla realizzazione di un’attività economica. Tale entità deve, inoltre, preesistere al trasferimento, per evitare che lo strumento della cessione del ramo d’azienda finisca per mascherare una mera cessione di rapporti di lavoro circostanza, questa, che si verifica allorché si tratti di una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento cfr., ex plurimis , Cass. n. 20422/2012 . Il cedente non prova l’esistenza di un’autonoma direzione del personale? La cessione è inefficace . Sulla base di queste premesse, il giudice di merito ha escluso la sussistenza, nella fattispecie, di un ramo d’azienda ex art. 2112 c.c., avendo la società cedente disatteso l’onere probatorio gravante a proprio carico. Più precisamente, l’originaria datrice non aveva dimostrato l’autonomia organizzativa e funzionale del ramo ceduto, atteso che non era stata specificata la dotazione organica di personale assegnata alla divisione l’esistenza di un’eventuale autonoma direzione del personale medesimo, che sovrintendesse a turnazioni, orari, sostituzioni, ferie e quant’altro l’eventuale nucleo di personale manageriale addetto alla pianificazione della attività della struttura, alla realizzazione di essa, ad impartire le direttive al personale addetto ed al controllo di esso l’assegnazione di un autonomo budget l’assegnazione di una sede autonoma ovvero di uffici distinti e separati da quelli di altre strutture l’assegnazione esclusiva di beni strumentali, attrezzature e programmi informatici. Né poteva supplire a tale carenza probatoria il fatto che il contratto di cessione qualificasse la struttura in questione ramo d’azienda”, occorrendo, invece, la prova di precisi connotati oggettivi. Nella fattispecie, pertanto, in assenza di una stabile organizzazione di beni e personale, emergeva semplicemente la cessione di un servizio e di un certo numero di dipendenti addetti ad esso. Il ramo d’azienda ceduto non può consistere solo o prevalentemente in beni immateriali . La pronuncia in commento, nel confermare la correttezza della decisione del giudice di merito, ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’art. 2112 c.c. presuppone che vengano trasferiti, nella loro funzione unitaria e strumentale, beni materiali destinati all’esercizio dell’impresa ovvero strutture a tal fine organizzate cfr., ex plurimis , Cass. n. 18385/2009 . Ciò in quanto, seppure un’azienda o un ramo d’azienda possa comprendere anche beni immateriali, non può, tuttavia, ridursi solo ad essi, posto che la stessa nozione di azienda di cui all’art. 2555 c.c. postula la necessità di beni materiali organizzati fra loro in funzione dell’esercizio dell’impresa, di fatto impossibile in totale assenza di strutture fisiche, per quanto modeste le stesse siano. Peraltro, anche laddove i beni immateriali assumano preponderante rilevanza, è d’uopo, ad evitare la realizzazione di un mero trasferimento di mano d’opera, che il ramo d’azienda trasferito sia caratterizzato dall’organizzazione e dal coordinamento, in modo stabile, di dipendenti la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how o, comunque, dall’utilizzo di copyright , brevetti, marchi, o altro cfr., Cass. n. 5678/2013 .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 26 febbraio - 15 aprile 2014, n. 8756 Presidente Stile – Relatore Bandini Svolgimento del processo La Corte d'Appello di Roma, con sentenza del 21.9-21.11.2011, in riforma della pronuncia di prime cure, dichiarò l'inefficacia, nei confronti di F.A. , della cessazione del ramo d'azienda denominato Property Management e del contratto di lavoro dello stesso F. dalla Telecom Italia spa qui di seguito, per brevità, anche Telecom alla Pirelli & amp C. Real Estate Property Management spa qui di seguito, per brevità, anche Pirelli e, per l'effetto, la persistenza del rapporto di lavoro tra le parti originarie. A sostegno del decisum la Corte territoriale, per ciò che ancora qui specificamente rileva, ritenne quanto segue - doveva ritenersi la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore, essendo l'azione di accertamento necessaria per rimuovere una situazione di obiettiva incertezza giuridica - nella fattispecie trovava applicazione l'art. 2112 cc, come modificato dal dl.vo n. 18/01, emanato in attuazione della direttiva 98/50/CE - in base a tale normativa la nozione di ramo d'azienda andava identificata in una articolazione aziendale dotata di propria stabile organizzazione di mezzi e personale destinata alla realizzazione di un’attività economica - tale entità doveva inoltre preesistere al trasferimento, per evitare che lo strumento della cessione del ramo d'azienda mascherasse una mera cessione di rapporti di lavoro - non poteva ritenersi sufficiente che i contraenti avessero denominato una determinata struttura come ramo d'azienda, occorrendo la prova dei suoi precisi connotati oggettivi, e non essendo sufficiente la cessione di meri servizi, senza che ad essi corrisponda anche una stabile organizzazione di beni e personale - spettava quindi alla Telecom l'onere di provare che la Property Management costituisse un ramo d'azienda nei termini anzidetti - nessuna prova specifica era stata però offerta da parte della Telecom sugli elementi significativi per affermare l'autonomia organizzativa e funzionale del Property Management in particolare non era stata specificata la dotazione organica di personale assegnata alla divisione la esistenza di una eventuale autonoma direzione del personale medesimo, che sovrintendesse a turnazioni, orari, sostituzioni, ferie e quant'altro l'eventuale nucleo di personale manageriale addetto alla pianificazione della attività della struttura, alla realizzazione di essa, ad impartire le direttive al personale addetto ed al controllo di esso l'assegnazione di un autonomo budget l'assegnazione di una sede autonoma ovvero di uffici distinti e separati da quelli di altre strutture l'assegnazione esclusiva di beni strumentali, attrezzature e programmi informatici pertanto, a ben vedere, sulla base di ciò che risultava documentalmente ed alla stregua della prova orale offerta in causa, emergeva semplicemente la cessione di un servizio e di un certo numero di dipendenti addetti ad esso - come già accertato in altra pronuncia relativa alla medesima vicenda, l'esiguità della percentuale del valore complessivo del ramo ceduto riconducibile ad immobilizzazione materiali, mentre il resto riguardava costi e crediti verso il personale, avvalorava l'ipotesi che si era trattato di un ramo identificabile nella sola manodopera - facevano comunque difetto gli allegati al contratto di cessione dai quali si sarebbero potuti ricavare elementi per apprezzare la consistenza ed autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto - il difetto di prova dell'autonomia funzionale del Property Management, tale da poterlo individuare come ramo d'azienda, conduceva all'illegittimità della cessione del contratto di lavoro, con conseguente ripristino dello stesso in capo alla Telecom. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Telecom Italia spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi. F.A. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. La Pirelli & amp C. Real Estate Property Management spa non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione di plurime norme di diritto, si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto l'interesse ad agire del lavoratore. 1.1 Il motivo non merita accoglimento, posto che deve riconoscersi l'interesse concreto ed attuale del lavoratore, in un contesto di incertezza non eliminabile se non attraverso il ricorso alla giurisdizione, all'individuazione del soggetto con il quale deve ritenersi intercorrere il suo rapporto di lavoro. Ed invero, nel rapporto obbligatorio, il debitore è, di regola, indifferente al mutamento della persona del creditore, mentre il mutamento della persona del debitore può ledere l'interesse del creditore. In base a questo principio cfr. artt. 1269, comma 1, 1272, comma 1, 1273, comma 1, 1406 cc deve considerarsi inefficace la cessione del contratto di lavoro qualora il lavoratore, titolare di crediti verso il datore, non abbia prestato il consenso di cui all'art. 1406 cc l'art. 2112 cc, che permette all'imprenditore il trasferimento dell'azienda, con successione del cessionario negli obblighi del cedente e senza necessità di consenso del lavoratore, costituisce eccezione a detto principio e non si applica se non sia identificabile, quale oggetto del trasferimento, un'azienda o un suo ramo, da intendere come entità economica organizzata in maniera stabile e con idoneità alla produzione o allo scambio di beni o di servizi. Di conseguenza sussiste l'interesse del lavoratore ad accertare in giudizio la non ravvisabilità di un ramo d'azienda in un complesso di beni oggetto del trasferimento e perciò l'inefficacia di questo nei suoi confronti, in assenza di consenso. Né questo interesse è escluso dalla solidarietà di cedente e cessionario stabilita dal capoverso dell'art. 2112 cc, la quale ha per oggetto solo i crediti del lavoratore ceduto esistenti” al momento del trasferimento e non quelli futuri, onde ben può considerarsi l'esistenza di un pregiudizio a carico del ceduto nel caso di cessione dell'azienda a soggetto meno solvibile. 2. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2112 cc, deduce che la Corte territoriale aveva confuso due concetti tra loro diversi, vale a dire l'autonomia funzionale del ramo ceduto e la sua consistenza, posto che il concetto di articolazione funzionalmente autonoma individua un concetto di natura organizzativa, ossia delle esistenza di una organizzazione dotata della idoneità a svolgere un determinato servizio ovvero a produrre un determinato bene a tal fine non potevano quindi ritenersi rilevanti gli elementi indicati nella sentenza impugnata, ivi compresa l'esiguità dei beni che compongono il ramo. Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia spiegato la ragione per cui la mancanza di alcuni elementi organizzativi non consentiva di ritenere esistente l'autonomia funzionale, costituendo un dato pacifico che il ramo abbia continuato a svolgere la propria attività , senza che fosse stato neppure dedotto, né accertato, che la cessionaria ne aveva integrato la dotazione organica. Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 2112 cc, la ricorrente rileva che, nelle due sentenze richiamate in quella impugnata, la Corte d'Appello di Roma aveva ritenuto che la manodopera impiegata non fosse provvista di specializzazione professionale, nella specie però non necessaria, siccome non richiesta dall'attività esercitata. Con il quinto motivo, a quanto è dato intendere sempre riferito al contenuto delle due sentenze richiamate, la ricorrente, denunciando violazione di plurime norma di legge, si duole che l'inesistenza di un'autonomia funzionale del ramo alienato sia stata ritenuta dimostrata anche dai frequenti ed intensi rapporti tra il ramo stesso e la struttura della Telecom con la quale si interfacciava. Con il sesto motivo, denunciando violazione dell'art. 2112 cc, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto che il breve periodo di tempo intercorso fra la riorganizzazione del ramo ed il suo trasferimento facesse presumere una connessione fra i due eventi, traendone la conseguenza della insussistenza del requisito della preesistenza. 3. Va anzitutto osservato che l'affermazione della sentenza impugnata relativa all'utilizzabilità degli elementi raccolti in altri giudizi aventi ad oggetto la medesima vicenda trova la sua rilevanza argomentativa solo in relazione a quelli, di tali non altrimenti specificati elementi, che siano stati effettivamente richiamati e quindi, in concreto, al solo rilievo, nei termini già indicati, della esiguità del valore delle immobilizzazioni materiali. Dal che discende l'inammissibilità del quarto, del quinto e del sesto motivo di ricorso, siccome riferentisi a valutazioni che, quand'anche svolte nelle sentenze richiamate ma, al riguardo, il ricorso è anche privo del requisito dell'autosufficienza , non trovano puntuale e decisivo riscontro nella motivazione della pronuncia impugnata. 4. Il secondo e il terzo motivo, tra loro connessi, possono esser esaminati congiuntamente. Deve premettersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'art. 2112 cc presuppone che vengano trasferiti, nella loro funzione unitaria e strumentale, beni materiali destinati all'esercizio dell'impresa, ovvero strutture a tal fine organizzate cfr., ex plurimis, Cass., nn. 18385/2009 13270/2007 10193/2002 20012/2005 ciò in quanto, seppure un'azienda o un ramo d'azienda possa comprendere anche beni immateriali, non può tuttavia ridursi solo ad essi, posto che la stessa nozione di azienda art. 2555 cc postula la necessità di beni materiali organizzati fra loro in funzione dell'esercizio dell'impresa, di fatto impossibile in totale assenza di strutture fisiche, per quanto modeste le stesse siano peraltro, anche laddove i beni immateriali assumano preponderante rilevanza, è d'uopo, ad evitare la realizzazione di un mero trasferimento di mano d'opera, che il ramo d'azienda trasferito sia caratterizzato dall'organizzazione e dal coordinamento, in modo stabile, di dipendenti la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how, o, comunque, dall'utilizzo di copyright, brevetti, marchi, o altro cfr, Cass., n. 5678/2013 . Sempre in virtù dell'art. 2112 cc, deve intendersi per ramo autonomo d'azienda, come tale suscettibile di trasferimento, ogni entità economica organizzata in maniera stabile che, in occasione del trasferimento, conservi la propria identità il che presuppone però una preesistente realtà produttiva funzionalmente autonoma e non anche una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento cfr., ex plurimis, Cass., nn. 20422/2012 21697/2009 21481/2009 2489/2008 n. 13270/2007 . Nel caso in esame la sentenza impugnata si fonda sul rilievo, reiteratamente affermato, secondo cui la Telecom, a tanto onerata, non aveva fornito la prova dell'autonomia funzionale del Property Management, tale da poterlo individuare come ramo d'azienda. Una pertinente censura a tale affermazione non può dunque concretizzarsi soltanto nella pretesa irrilevanza degli elementi indicati dalla Corte territoriale come necessari a tal fine, ma avrebbe dovuto essere svolta, in positivo, attraverso la precisa indicazione delle fonti di prova, ritualmente acquisite al processo, dalle quali, se esaminate, si sarebbe dovuto ritenere l'avvenuto assolvimento di tale onere probatorio. La ricorrente non specifica tuttavia quali siano, e tanto meno in che termini e modi sarebbero state acquisite, siffatte fonti di prova né, a tal fine, può ritenersi sufficiente il rilievo che costituirebbe un dato pacifico che il ramo abbia continuato a svolgere la propria attività , sia perché, in violazione del principio di autosufficienza, non sono state indicate le emergenze processuali dalle quali dovrebbe desumersi tale pacificità, sia perché la mera prosecuzione dell'attività ad opera del ramo ceduto non dimostra affatto che lo stesso configurasse una realtà produttiva funzionalmente autonoma, ossia proprio ciò che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto dimostrare a sostengo della legittimità dell'operato trasferimento. I motivi all'esame non possono pertanto trovare accoglimento. 5. In definitiva il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore dei difensori antistatari avv.ti Enrico Liberto e Paolo Maria Montaldo, seguono la soccombenza. Non è luogo a provvedere al riguardo nei confronti della parte rimasta intimata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione della spese in favore di F.A. , da distrarsi a favore dei difensori avv.ti Enrico Liberto e Paolo Maria Montaldo e che liquida in Euro 4.100,00 quattromilacento , di cui Euro 4.000,00 quattromila per compenso, oltre accessori come per legge nulla per le spese quanto alla parte rimasta intimata.