Niente più pensione di inabilità ordinaria se muta in melius la condizione lavorativa e di guadagno

In tema di riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità ordinaria revocata precedentemente dall'ente erogante è fondamentale stabilire tramite l'utilizzo di una consulenza tecnica l'evoluzione in melius o in peius della condizione lavorativa e di guadagno del soggetto se, costui col passare del tempo recupera o migliora la propria capacità lavorativa o di guadagno perde il diritto a usufruire della pensione di inabilità ordinaria.

In tema di riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità ordinaria revocata precedentemente dall'ente erogante, la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 28427 del 19 dicembre 2013, si è trovata a dover decidere se siamo in presenza o meno di una revoca legittima determinata dall'acquisizione della perduta capacità lavorativa e di guadagno. Il caso. Nel caso concreto, parte attrice conviene in giudizio controparte con la richiesta di riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità ordinaria, ai sensi e per gli effetti della legge n. 222/1984, quale prestazione economica erogata a domanda ai lavoratori dipendenti e autonomi titolari di un conto assicurativo INPS, precedentemente revocata dall'ente erogante INAIL . Il Pretore del Lavoro, a seguito del contraddittorio, rigetta il ricorso stessa sorte tocca in Appello, così deciso sul presupposto che le condizioni di salute dell'attore non erano peggiorate, anzi avevano trovato un miglioramento, sia sotto il profilo economico avendo lo stesso trovato un lavoro diverso , sia sotto il profilo della salute. Si ricorre in Cassazione una prima volta la Suprema Corte con sorpresa annulla la sentenza di secondo grado, rinviandola, sul presupposto che la C.T.U. decisiva non prendeva in considerazioni le condizioni di salute della parte attrice al momento della revoca della pensione di inabilità ordinaria, scardinando completamente l'impostazione giuridica preesistente. Nuovamente, la Corte d'Appello rigetta e nuovamente la decisione della Cassazione è quella di annullare la sentenza della Corte territoriale, sempre con le stesse già espresse motivazioni. Investita per la terza volta, la Corte d'Appello di Messina dispone una nuova consulenza tecnica e a seguito, appurato lo stesso preesistente status, rigetta con sentenza. In particolare, osserva che, alla luce della consulenza effettuata, le malattie di cui soffriva la parte attorea non erano peggiorate o comunque non facevano presagire un'evoluzione tale da poter garantire il diritto ad ottenere il riconoscimento alla percezione della pensione di inabilità ordinaria tra l'altro, l'attore prima della revoca aveva abbandonato l'attività di muratore precedentemente svolta per quella di bidello. In relazione alla nuova attività si doveva escludere, pertanto, una riduzione anche parziale e comunque non oltre il 50% della capacita di lavoro e di guadagno. Si ricorre, definitivamente per la terza volta in Cassazione, con un solo motivo di ricorso. Il primo e unico motivo di ricorso ha per oggetto la presunta violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c. , in quanto la consulenza tecnica espletata dimostrava che non vi era stato alcun miglioramento nelle malattie sofferte dal ricorrente, semmai un peggioramento delle stesse. Revocata la pensione di inabilità ordinaria se la condizione lavorativa e di guadagno migliora. Il Collegio, in ordine al primo e unico motivo, risponde asserendo l'infondatezza dello stesso, con una motivazione che francamente era già derivata dalla stessa decisione della Corte territoriale. Difatti, il raffronto operato dalla Corte d'Appello tra le patologie riconosciute al momento della concessione della pensione e quelle esistenti al momento della revoca era stato già abbondantemente compiuto, giungendo al risultato che c'era stato un miglioramento e un riacquisto della capacità lavorativa e di guadagno, al di sopra del 50% rispetto al momento temporale della concessione del diritto a percepire la pensione di inabilità ordinaria. In sostanza, la Corte territoriale non ha mai operato una nuova valutazione delle malattie e della loro incidenza, bensì ha accertato correttamente che vi era un riacquisto della capacità di guadagno. Condizione che, se presente, fa decadere il diritto a chiedere l'erogazione della pensione di inabilità ordinaria. Pertanto, massimando la decisione, in tema di riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità ordinaria revocata precedentemente dall'ente erogante è fondamentale stabilite tramite l'utilizzo di una consulenza tecnica l'evoluzione in melius o in peius della condizione lavorativa e di guadagno del soggetto se, costui col passare del tempo recupera o migliora la propria capacità lavorativa o di guadagno perde il diritto a usufruire della pensione di inabilità ordinaria.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 settembre - 19 dicembre 2013, n. 28427 Presidente Lamorgese – Relatore Bronzini Svolgimento del processo C.F. chiedeva al Giudice del lavoro di Messina il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di inabilità ordinaria revocata il 1.6.1983 il Pretore del lavoro rigettava la domanda con sentenza n. 1582/87 la Corte di appello di Messina rigettava l'appello del C La Corte di cassazione con sentenza n. 3568/1982 annullava la sentenza in quanto questa si basava su di una ctu che non aveva considerato le condizioni di salute del C. al momento della revoca. Nuovamente la Corte di appello rigettava l'appello e nuovamente la Corte di cassazione con sentenza n. 948/2006 annullava la sentenza di appello. La Corte di cassazione rilevava che occorreva raffrontare le patologie riconosciute al momento della concessione della pensione con quelli esistenti al momento della revoca, accertando se fosse intervenuto un miglioramento con un riacquisto delle capacità di guadagno. La Corte di appello di Messina, dopo aver disposto nuova consulenza tecnica, con sentenza del 17.5.2011 rigettava nuovamente l'appello. La Corte territoriale osservava che, alla luce della consulenza effettuata, le malattie di cui soffriva il C. non erano migliorate al momento della revoca, ma semmai peggiorate e tuttavia lo stesso aveva, prima della revoca, abbandonato l'attività di muratore precedentemente svolta per quella di bidello in relazione alla nuova attività si doveva escludere una riduzione della capacità di lavoro e guadagno a meno della metà. La prova testimoniale richiesta doveva considerarsi tardiva. Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il C. con un motivo resiste l'INPS con controricorso. Motivi della decisione Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione del principio di diritto dettato dalla Corte di cassazione violazione 384 c.p.c La consulenza espletata aveva dimostrato che non si era verificato alcun miglioramento nelle malattie sofferte dal ricorrente, anzi semmai un peggioramento delle stesse invece si era proceduto ad una nuova valutazione delle stesse preclusa al Giudice del rinvio ex art. 384 c.p.c Il motivo è infondato. La seconda sentenza della Suprema Corte cui il Giudice del rinvio doveva attenersi aveva demandato al Giudice del rinvio pag. 4 sentenza n. 948/2006 di operare il raffronto tra le patologie riconosciute al momento della concessione della pensione e quelle esistenti al momento della revoca accertando se vi sia stato un effettivo miglioramento ed un riacquisto della capacità di guadagno . al di sopra della metà . A tale decisum si è strettamente attenuta la Corte di appello che ha accertato, sulla base di una nuova consulenza tecnica, che al momento della revoca non vi era stato in miglioramento delle malattie in precedenza riconosciute, ma che effettivamente - tenuto conto della nuova attività svolta dal ricorrente - vi era stato un riacquisto della capacità di guadagno al di sopra della metà. Ci si è mossi, quindi, all'interno dell'indagine demandata dalla Corte di legittimità nella più fedele osservanza del principio di diritto fissato da quest'ultima e quindi non vi è stata alcuna violazione dell'art. 384 c.p.c Non risponde, peraltro, al vero che la Corte territoriale abbia compiuto una nuova valutazione delle malattie preclusa dal decisum della Corte di cassazione che, invece, aveva specificamente richiesto l'accertamento di un eventuale riacquisto della capacità di guadagno oltre la metà. La Corte territoriale non ha operato una nuova valutazione delle malattie e della loro incidenza invalidante, ma ha accertato che vi era stato un riacquisto della capacità di guadagno. Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Stante la natura della controversia e l'epoca di presentazione del ricorso introduttivo nulla sulle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.