Nei piccoli Comuni il segretario può svolgere funzioni dirigenziali ... senza alcuna indennità aggiuntiva

Pur nella evidente distinzione dello specifico ruolo di segretario comunale rispetto a quello proprio dei funzionari amministrativi prevista dalla legge n. 127/1997, è consentito al sindaco assegnare al segretario funzioni ulteriori, anche riconducibili a quelle dirigenziali. Ciò in quanto l’art. 51 -bis della Legge n. 142/1990 introdotto dalla Legge n. 127/1997 prevede che qualora non sia stato nominato il direttore generale né siano state stipulate le convenzioni tra comuni previste dalla norma, le relative funzioni possano essere conferite dal sindaco al segretario.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza n. 27867, pubblicata il 12 dicembre 2013. Il caso domanda di un segretario comunale volta ad ottenere il diritto all’indennità per aver svolto in un determinato periodo temporale le funzioni di dirigente di tutti i settori amministrativi del Comune. Il segretario comunale di un piccolo comune chiedeva al Tribunale il riconoscimento del diritto al pagamento di una indennità, per aver svolto, per circa sei mesi, le funzioni di dirigente di tutti i servizi amministrativi comunali oltre alle funzioni proprie di segretario. Il Tribunale del Lavoro rigettava il ricorso. Proponeva appello il segretario ma la Corte d’Appello rigettava il gravame. Ricorreva allora in Cassazione per la riforma di quest’ultima pronuncia. Le funzioni specifiche del segretario comunale. Il Sindaco del Comune convenuto, con propria delibera, aveva assegnato al segretario comunale le funzioni gestionali di pertinenza dei dirigenti amministrativi, per un periodo temporale limitato, nelle more dell’individuazione della nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. La cosiddetta Legge Bassanini Legge n. 127/1997 individua, all’art. 17 le funzioni tipiche del segretario comunale prevedendo altresì che il segretario debba sovrintendere e coordinare lo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, salvo che il sindaco non abbia nominato il direttore generale. Se manca il direttore generale è il segretario il massimo dirigente. La citata Legge Bassanini, modificando la Legge n. 142/1990 con l’introduzione dell’articolo 51 -bis , ha poi previsto che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il direttore generale possa essere nominato previa stipulazione di convenzione tra comuni la cui somma di abitanti raggiunga il numero minimo di 15.000. Ove tale convenzione non venga stipulata ed in tutti gli altri casi in cui manchi la figura del direttore generale, le relative funzioni possono essere conferite al segretario. Oltre tutto, lungi dall’introdurre una discrezionalità assoluta in capo all’Ente locale di assegnare al segretario compiti diversi, la legge citata richiede una concreta motivazione. E nel caso specifico l’assegnazione delle funzioni dirigenziali era dipesa dalla mancanza di personale con qualifica dirigenziale e dalla temporanea necessità di riorganizzare la pianta organica dell’ente. Proprio la temporaneità dell’incarico costituisce fondato presupposto di legittimità della delibera adottata dal Sindaco. La legittimità dell’assegnazione vanifica la pretesa economica del segretario. Una volta accertata la piena legittimità della decisione sindacale di assegnazione di funzioni, osserva la Suprema Corte, deve ritenersi assolutamente infondata la domanda di riconoscimento dell’indennità per le funzioni aggiuntive svolte. Compiti rientranti in quelli che il segretario comunale è tenuto a svolgere, indipendentemente dall’adozione o meno di uno specifico provvedimento di riconoscimento retributivo aggiuntivo. Le censure mosse alle decisioni di merito da parte del ricorrente appaiono, pertanto, del tutto infondate e così il ricorso proposto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 novembre – 12 dicembre 2013, n. 27867 Presidente Roselli– Relatore D’Antonio Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 28 luglio 2010 la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna, di rigetto della domanda di C.P. , segretario comunale del Comune di Centuripe, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento di un'indennità nella misura di almeno Euro 25.822,85, per avere svolto, nel periodo tra il 2 aprile 1999 e il 10 ottobre 1999,anche le funzioni di dirigente di tutti i settori amministrativi del Comune,nonché il risarcimento del danno quantificato in Euro 7479,12 per il forzato mancato svolgimento di ufficiale rogante degli atti del Comune, causato dall'incompatibilità originata dall'illegittima determinazione sindacale n. 26 del 2 aprile 1999 con cui gli erano state attribuite le funzioni dirigenziali. La Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di illegittimità di detta delibera del sindaco con la quale erano stati attribuiti al segretario comunale le funzioni dirigenziali in più settori amministrativi. Ha ritenuto infondata la censura di insussistenza del presupposto indicato nella delibera di mancanza di personale da destinare alle funzioni dirigenziali. Ha rilevato, infatti, che l'incarico al segretario comunale conferito dal sindaco aveva carattere temporaneo nelle more dell'individuazione della nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi. La Corte territoriale ha affermato, altresì, l'infondatezza della censura di violazione dell'articolo 17, comma 68 lett. C , della legge n. 127 del 1997 legge Bassanini in quanto, pur avendo detta legge operato una scissione tra le attività gestionali dei dirigenti e quelle del segretario comunale di assistenza, consulenza, studio, ricerca, di ufficiale rogante e di verbalizzazione, tuttavia, nei piccoli comuni, quale quello in esame privi di personale dirigenziale, era consentito che il segretario comunale esercitasse ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti nonché le funzioni conferitegli dal sindaco. La Corte territoriale ha inoltre respinto la richiesta del C. di percepire l’indennità dirigenziale per aver svolto, non avendo la qualifica di dirigente, funzioni aggiuntive di rilevantissima importanza che andavano comunque compensate anche ai sensi dell'articolo 36 della costituzione. Secondo la Corte, infatti, le funzioni di tipo gestionale temporaneamente assegnate al ricorrente non potevano considerarsi aggiuntive ma rientravano tra i compiti che il segretario comunale, all'occorrenza su richiesta del sindaco ed in assenza di personale dirigenziale, era tenuto a svolgere tenuto conto inoltre che la retribuzione spettante al segretario comunale aveva carattere onnicomprensivo assorbendo ogni altro compenso. La Corte territoriale ha escluso altresì che tali funzioni dovessero essere autonomamente retribuite considerato che l'articolo 37 del contratto collettivo del 1998 prevedeva emolumenti di tipo aggiuntivo solo nelle ipotesi, diverse da quelle in esame, di titolarità di sedi di segreteria convenzionate o di nomina a direttore generale peraltro prevista nei comuni di maggiori dimensioni. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per non aver potuto esercitare la funzione di ufficiale rogante per i contratti in cui era parte il Comune la Corte ha sottolineato che era facoltà dell'ente locale ricorrere al segretario comunale per rogare gli atti in cui era parte non sussistendo alcun obbligo in tal senso. Avverso la sentenza ricorre in Cassazione C.P. formulando tre motivi. Si costituisce il Comune con controricorso e ricorso incidentale. Avverso quest'ultimo il ricorrente deposita controricorso. Il Comune ha depositato una memoria ex art. 378 cpc. Motivi della decisione Il contro ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini per avere notificato tardivamente il controricorso con il ricorso incidentale. Rileva che tale ritardo era dovuto ad un errore verificatosi nell'indicazione dell'indirizzo del ricorrente causato dalla correzione automatica operata dal sistema di videoscrittura. Deduce, inoltre, che aveva trasmesso tempestivamente il controricorso per la notifica ma aveva avuto notizia dell'errore solo al momento di ritirare l'atto notificato restituito dall'ufficiale giudiziario tardivamente. La richiesta è infondata. Le giustificazioni addotte dal ricorrente non evidenziano un errore scusabile. Quanto alla correzione automatica operata dal sistema di videoscrittura, appare evidente che una accurata lettura dell'atto prima della notifica avrebbe potuto evitare agevolmente l'errore e, comunque, poiché l'indirizzo indicato nel controricorso è totalmente diverso da quello corretto via XXXXXXX in luogo di piazza XXXXXXX , l'errore non è riconducibile al sistema di videoscrittura ma piuttosto ad una negligenza del notificante. Inoltre il ritardo nella restituzione dell'atto notificato da parte dell'ufficiale giudiziario non risulta affatto provata. Il ricorso incidentale deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo. 1 Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 17, comma 68 e 67 della legge n. 127 del 1997 legge Bassanini del d.p.r. 749 del 1972 nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali dell'articolo 51 della legge n. 142 del 1990 ordinamento delle autonomie locali degli articoli 56 e 57 del d.p.r. n. 29 del 1993 razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina del pubblico impiego degli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 T.U. P.I. dell'articolo 36 della Costituzione nonché omessa insufficiente motivazione. Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto legittima la delibera sindacale n. 26 del 2 aprile 1999 con la quale erano stati attribuiti al segretario comunale, in via aggiuntiva alle funzioni istituzionali,tutte le funzioni gestionali di pertinenza dei dirigenti o funzionari apicali equiparati del comune sul presupposto indicato nella delibera di mancanza di personale da destinare a dette funzioni dirigenziali. Rileva che, all'epoca dell'adozione della delibera, presso il Comune vi erano tutta una serie di funzionari apicali VII q.f. , alcuni dotati di laurea, che avevano già la responsabilità degli uffici e in mancanza di provvedimenti contrari continuavano ad avere per legge la direzione degli uffici e che pertanto le funzioni da questi svolte non potevano essere loro sottratte e riversate sul segretario comunale. Secondo il ricorrente al segretario potevano essere conferite funzioni aggiuntive, che fossero espressamente previste dallo statuto o dal regolamento o che occasionalmente per singoli fattispecie, in via di scorporo, potevano essere conferite da parte del sindaco funzioni che comunque dovevano rientrare nei compiti istituzionalmente assegnati dalla legge o dal regolamento e mai potevano consistere nell'assegnazione di tutte le funzioni dirigenziali in blocco perché in tal modo si verificherebbe un'incompatibilità con le funzioni proprie del segretario. Lamenta poi l'insufficienza della motivazione circa la temporaneità dell'incarico gestionale al segretario nelle more della nomina dei dirigenti. Osserva infatti che la delibera non fissava alcun termine per la nomina dei dirigenti e che quello di fatto di sei mesi appariva eccessivo. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'articolo 17, comma 68 e 67 della legge n. 127 del 1997 del d.p.r. 749 del 1972, dell'articolo 51 della legge n. 142 del 1990 degli articoli 56 e 57 del d.p.r. n. 29 del 1993 degli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 dell'articolo 36 della Costituzione, degli articoli 2099 e 2103 CC nonché omessa insufficiente motivazione. Censura la sentenza secondo cui le funzioni di tipo gestionale temporaneamente assegnate al C. rientravano tra i compiti che lo stesso,all'occorrenza e a determinate condizioni assenza del personale dirigenziale , era tenuto a svolgere e dunque già retribuiti. Il ricorrente lamenta che,pur volendo ritenere legittima la determinazione del sindaco,spettava comunque al ricorrente in via subordinata un'indennità ad personam corrispettiva dell'attività lavorativa per sei mesi prestata in più rispetto ai suoi compiti e ciò in quanto egli non era dirigente e quindi gli spettava l'indennità aggiuntiva di dirigenza aveva espletato funzioni aggiuntive di rilevante importanza e quindi anche ai sensi dell'articolo 36 la sua retribuzione doveva essere adeguata. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'articolo 17, comma 68 e 67 della legge n. 127 del 1997 del d.p.r. 749 del 1972 dell'articolo 51 della legge 142 del 1990 dell'articolo 41 della legge n. 312 del 1980 degli articoli 95 e 97 dello statuto comunale degli articoli 4 e 5 del regolamento per la disciplina dei contratti nonché omessa insufficiente motivazione. Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto l'insussistenza del diritto del segretario a percepire un risarcimento per il mancato esercizio della funzione rogante spettante al segretario nella stipula degli atti di cui è parte il comune sul presupposto che il ricorso al segretario comunale per la stipula di contratti era facoltativa. Le censure, congiuntamente esaminate in quanto connesse, sono infondate. La sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di diritto, circa l'affermata esclusione di un diritto del C. a percepire un compenso aggiuntivo per essere stato assegnato a svolgere in base ad una delibera del sindaco del comune di Centuripe, funzioni gestionali di pertinenza dei dirigenti o funzionari apicali equiparati del comune. Con la delibera del 28/2/1999 il sindaco ha assegnato al segretario comunale funzioni gestionali di pertinenza dei dirigenti nelle more dell'individuazione della nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi . L'art. 17,comma 68, della L. n. 127/1997 legge Bassanini , dopo avere evidenziato le funzioni principali del segretario comunale, prevede che il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990, il sindaco o il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre b può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente c esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia ora art. 97, comma 4 TU n. 267/2000 . È proprio in applicazione di detta norma che il sindaco di Centuripe, comune di piccole dimensioni e dove non opera personale con qualifica dirigenziale, ha assegnato lo svolgimento di funzioni gestionali dirigenziali al C. . Pur nella evidente distinzione dello specifico ruolo di segretario comunale rispetto a quello proprio dei funzionari amministrativi rimarcata dalla legge n 127/1997, la norma consente al sindaco ad assegnare al segretario funzioni ulteriori cfr Cass. n. 13866/2009 secondo cui nel riservare espressamente al segretario comunale l'esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto comunale o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco, non osta all'accentramento in capo al medesimo dell'incarico di responsabile del personale . Nella specie, inoltre, l'assegnazione risulta giustificata dalla temporanea necessità di fatto l'assegnazione del segretario ai compiti gestionali si è protratta per il periodo di 6 mesi , di provvedere nelle more dell'individuazione della nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi . Secondo il ricorrente al segretario potevano essere conferite soltanto funzioni aggiuntive che fossero espressamente previste dallo statuto o dal regolamento o per singole fattispecie, comunque, rientranti nei compiti istituzionalmente assegnati dalla legge o dal regolamento e mai potevano consistere nell'assegnazione di tutte le funzioni dirigenziali in blocco con conseguente determinarsi di situazioni di incompatibilità. Anche tali rilievi non appaiono fondati, Considerato che le funzioni aggiuntive cui si riferisce il comma 68 dell'art. 17 citato non possono che essere diverse ed ulteriori rispetto a quelle già legislativamente previste e disciplinate dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti dell'ente. Il complesso della normativa citata dal ricorrente, pur rimarcando competenze e ruolo del segretario, non vieta l'assegnazione temporanea al segretario di funzioni anche riconducibili a quelle dirigenziali considerato che l'art. 17, comma 68, secondo cui il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività consente di escludere una incompatibilità assoluta tra le funzioni tipiche del segretario e quella di responsabile dei vari settori dell'amministrazione. Nello stesso senso depone l'art. 51 bis della L. n. 142/1990 introdotto dalla legge n. 127/1997 misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo relativo alla nomina del direttore generale che al n 3 prevede che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra comuni la cui popolazione assommate raggiungano i 15.000 abitanti in tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati . Al n 4 la norma citata stabilisce, inoltre, che Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario . La previsione dell'assegnazione di compiti ulteriori prevista dall'ari 17, comma 68, citato, non si traduce nell'assoluta discrezionalità dell'Ente di assegnare compiti diversi al segretario comunale dovendo trovare tale l'assegnazione una sua congrua motivazione in specifiche esigenze dell'ente, come è avvenuto nella fattispecie in esame in cui il comune, sprovvisto di personale avente qualifica dirigenziale, si è trovato nella temporanea necessità di riorganizzare la nuova dotazione organica degli uffici e dei servizi e tale temporaneità dell'incarico costituisce idoneo presupposto di legittimità della delibera. Risultano, altresì, infondate le doglianze del ricorrente circa l'illegittimità della delibera sotto il profilo dell'avvenuta sottrazione delle mansioni assegnate al segretario ai funzionari di VII qualifica funzionale presenti nel Comune. Da un lato il ricorrente non ha interesse a svolgere una tale censura della quale potrebbero dolersi eventualmente i funzionari del comune e, comunque, non risulta alcuna sottrazione di mansioni di tipo dirigenziale ai funzionari presenti atteso che la qualifica posseduta dagli stessi non era riconducibile a funzioni dirigenziali e spetta all'ente l'individuazione dei funzionari responsabili dei vari settori amministrativi. Accertata la legittimità dell'assegnazione di compiti aggiuntivi al C. deve affermarsi, l'infondatezza della conseguente pretesa del ricorrente di ottenere un compenso o un risarcimento per lo svolgimento di detti compiti atteso che le funzioni a lui temporaneamente assegnate rientravano in quei compiti che, su indicazione del sindaco, il segretario è tenuto a svolgere in mancanza, comunque, di una specifica disposizione che preveda tale compenso aggiuntivo. Infine, è infondata la censura della sentenza nella parte in cui la Corte territoriale ha negato al segretario il diritto a percepire un risarcimento per il mancato esercizio della funzione rogante nella stipula degli atti di cui era parte il comune. La Corte territoriale ha rilevato che il ricorso al segretario comunale per la stipula di contratti era facoltativa ma il ricorrente contesta tale interpretazione dell'articolo 17 comma 68. Secondo il C. , inoltre, gli artt. 95 e 97 dello statuto confermavano l'attribuzione al segretario della funzione rogante così come il regolamento per la disciplina dei contratti. Le censure non possono essere accolte. L'art. 17, comma 68, affermando che la funzione rogante, può essere svolta dal segretario comunale consente di ritenere, così come affermato dalla Corte territoriale, che il ricorso al segretario è soltanto facoltativo. Le norme dello statuto e del regolamento dell'Ente, interpretate alla luce della legge, non costituiscono ostacolo al regime facoltativo del ricorso al segretario comunale per la stipula degli atti in cui è parte il comune. Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali. P.Q.M. La Corte, respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale compensa le spese processuali del presente giudizio.