Cure gratuite finché il paziente non ha recuperato il “massimo”

L’erogazione gratuita della cura denominata Dikul , a carico del SSN, è dovuta fino a quando il proseguimento di ulteriori cure riabilitative non apporti ulteriori miglioramenti sul quadro fisico del paziente.

È quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 24033, depositata il 23 ottobre 2013. Il caso. Il Tribunale aveva accolto il ricorso di un attore, condannando l’Azienda USL all’erogazione gratuita della cura denominata Dikul per tutto il tempo necessario dal punto di vista riabilitativo. In seguito all’appello della convenuta, tale decisione era stata riformata dalla Corte d’Appello che aveva dichiarato dovuta la prestazione riabilitativa a carico dell’appellante fino a marzo 2004. Infatti, i giudici di secondo grado avevano ritenuto che la condanna espressa dal primo giudice all’erogazione della terapia sine die , più che dal vizio di ultrapetizione, fosse affetta da omessa pronuncia, non avendo il Tribunale detto nulla circa il tempo necessario . Contro tale sentenza, l’attore originario ha presentato ricorso per cassazione, evidenziando che la decisione impugnata ha fissato, a suo dire non correttamente, un termine finale al trattamento riabilitativo, non essendo stato indicato da alcuna delle parti in primo grado. Valida l’apposizione del limite temporale dell’obbligazione dell’azienda sanitaria. Per la Suprema Corte la doglianza è infondata, giacché con l’originaria domanda introduttiva, il ricorrente aveva chiesto la condanna dell’Azienda sanitaria a erogare gratuitamente la cura per tutto il tempo a lei necessario dal punto temporale riabilitativo . Pertanto, il riconoscimento, in base alle valutazioni peritali, da parte del giudice di seconde cure, del diritto con fissazione del termine finale non è affetto da ultrapetizione. Infatti, gli Ermellini hanno avallato il ragionamento del giudice di merito, il quale si è limitato a prendere atto delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, secondo cui ulteriori cure riabilitative non avrebbero apportato altri miglioramenti sul quadro fisico, avendo probabilmente il paziente recuperato il massimo” che poteva recuperare. Con un ulteriore motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in merito al mantenimento delle funzionalità riacquisite in virtù della terapia, non essendo stata fatta alcuna valutazione sugli effetti della sospensione della cura in relazione al mantenimento dei benefici raggiunti. Anche questa doglianza è stata ritenuta infondata. A riguardo, il Collegio ha ribadito che il giudice di appello ha esaminato la questione giungendo alla conclusione, alla stregua di accertamenti peritali, che ulteriori cure riabilitative non avrebbero apportato ulteriori miglioramenti sul quadro fisico attuale del ricorrente il che giustifica la fissazione del limite temporale dell’obbligazione dell’USL. Alla luce di ciò, il ricorso è stato rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 settembre 23 ottobre 2013, n. 24033 Presidente Roselli – Relatore De Renzis Svolgimento del processo Con sentenza del 21.10.2004 il Tribunale di Montepulciano. accoglieva il ricorso proposto da D F. nei confronti della Azienda USL X SIENA con la condanna della convenuta all'erogazione gratuita della cura denominata Dikul per tutto il tempo necessario dal punto di vista riabilitativo. Tale decisione, a seguito di appello dell'Azienda USL X Siena, è stata riformata dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza n. 1628 del 2006, che ha dichiarato dovuto la prestazione riabilitativa a carico dell'appellante fino al 3 marzo 2004. In particolare la Corte territoriale ha ritenuto, sulla base delle risultanze peritali di primo grado, infondato l'appello principale circa il riconoscimento a favore del F. del diritto alla riabilitazione ex art. 32 Cost., avendo l'assistito tratto beneficio dalla terapia seguita. La stessa Corte ha accolto il motivo subordinato della stessa appellante ritenendo che la condanna espressa dal primo giudice all'erogazione della terapia sine die , più che dal vizio di ultrapetizione, fosse affetta da omessa pronuncia, non avendo il Tribunale detto nulla circa il tempo necessario . Sul punto la Corte ha richiamato le conclusioni del CTU, secondo il quale ulteriori cure riabilitative non avrebbero apportato ulteriori miglioramenti sul quadro fisico attuale, avendo probabilmente il F. recuperato il massimo che poteva recuperare. Il che comportava l'apposizione del limite temporale dell'obbligazione dell'azienda sanitaria. Il F. ricorre per cassazione affidandosi a quattro motivi. L'Azienda USL X Siena resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale. Motivi della decisione 1. In via preliminare va disposta la riunione ex art. 335 CPC dei ricorsi, in quanto diretti contro la medesima sentenza. 2. Con il primo motivo del ricorso principale il F. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 345 CPC, nonché dei principi della domanda e devolutivo contenuti nell'ordinamento processuale. Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata non correttamente ha fissato un temine finale al trattamento riabilitativo, non essendo stato indicato da alcuna delle parti in primo grado e non potendo provvedere alla fissazione di tale termine ex officio il giudice di primo grado né quello di secondo grado. La doglianza è infondata, giacché con l'originaria domanda introduttiva il F. , come peraltro ha osservato la sentenza impugnata pag. 7 , chiedeva la condanna dell'azienda sanitaria ad erogare gratuitamente la cura per tutto il tempo a lei necessario dal punto temporale riabilitativo . Il riconoscimento in base alle valutazioni peritali, da parte del giudice di secondo grado, del diritto con fissazione del termine finale al 3 marzo 2004 non é affetto pertanto da ultrapetizione, essendosi lo stesso giudice limitato a prendere atto delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, secondo il quale ulteriori cure riabilitative non avrebbero apportato altri miglioramenti sul quadro fisico del F. . Tali conclusioni, adeguatamente motivate, non vennero contestate dall'originario ricorrente. 2. Con il secondo motivo il F. denuncia vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, e ciò con riguardo all'accertamento, sulla base delle conoscenze medico scientifiche più recenti, della effettiva concreta possibilità di ulteriore miglioramento derivante dalla prosecuzione della cura riabilitativa. Con il terzo motivo il F. deduce vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che il giudice di appello non ha dato alcuna risposta in merito al mantenimento delle funzionalità riacquisite in virtù della terapia R.I.C. fino alla data del 3.03.2004, concentrandosi unicamente sulla possibilità o meno di ulteriori miglioramenti e senza fare alcuna valutazione sugli effetti della sospensione della cura in relazione al mantenimento dei benefici raggiunti e, in definitiva, sulla vera sostanza dell'intervento terapeutico. Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, sono infondati. Come già detto in relazione al primo motivo, il F. con l'originario ricorso aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto a cure riabilitative senza limitazioni temporali per tutto il tempo necessario e la Corte territoriale ha individuato, in base agli accertamenti peritali, l'efficacia massima di tali cure non oltre l'anzidetto termine del marzo 2004. Trattasi di valutazione, fondata su adeguate e logiche argomentazioni, che non vengono scalfite da opposto apprezzamento del ricorrente principale, non ammissibile in sede di legittimità. 4. Con il quarto motivo il F. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 n. 7 del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 1999, sostenendo che il giudice di appello, pur ritenendo che la terapia R.I.C. rientri tra le prestazioni da porsi a carico del SSN in base ai dettati della norma legislativa e, pur constatando l'avvenuto miglioramento delle condizioni fisiche di esso ricorrente, non avrebbe dato concreta applicazione alla citata norma limitando la durata della terapia al 3 marzo 2004. La prosecuzione della terapia sine die , continua il ricorrente, sarebbe stata necessaria quanto meno per il mantenimento dello stato di salute raggiunto, destinato, in mancanza delle cure, ad rapido ed ineluttabile decremento. Anche questi rilievi non meritano di essere condivisi, richiamandosi le argomentazioni già svolte in relazione ai precedenti motivi e ribadendosi che il giudice di appello ha esaminato la questione giungendo alla conclusione anzidetta, alla stregua degli accertamenti peritali, che ulteriori cure riabilitative non avrebbero apportato ulteriori miglioramenti sul quadro fisico attuale del F. . Il che giustificava la fissazione del limite temporale dell'obbligazione della Azienda USL. 4. Da parte sua la Azienda sanitaria con il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 7 dl D.Lgs n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs n. 229 del 1999, rilevando che la Corte territoriale non ha tenuto in alcun conto delle risultanze della relazione dalla Dott.ssa L. , specialista in Fisiologia e Neurologia, circa il non riconoscimento del metodo Dikul come prestazione a carico del SSN, potendo raggiungersi risultati migliorativi della motilità generale e delle masse muscolari attraverso una terapia generica in qualsiasi palestra non sanitaria. Con il secondo motivo la stessa ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 8 di D.Lgs n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs n. 229 del 1999, osservando che l'assenza di sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia escludeva l'erogazione di prestazioni innovative da parte del SSN, non essendo state istituite strutture sanitarie in base a programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della Sanità. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono privi di pregio e vanno disattesi. La Corte territoriale ha affermato, con apprezzamento adeguato e logicamente motivato, che la terapia denominata Dikul ha arrecato un indubbio beneficio sul piano fisico e anche psico-sociale al F. , avendo il consulente tecnico di ufficio affermato che rispetto alla dimissione dal CTO si era verificato un miglioramento parziale del quadro clinico. La sentenza impugnata sfugge perciò alle censure mosse circa l'efficacia della cura, essendone stata accertata la sua appropriatezza fissata dalla norma di legge, sia pure con delimitazione del suo arco temporale, oltre il quale non sarebbe stato possibile ottenere un ulteriore recupero delle capacità funzionali. In questo senso si è già pronunciata questa Corte, che ha osservato come in base al principio di efficacia enunciato dalla normativa in materia D.Lgs. n. 502 del 1992 art. 1, come modificato dal D.Lgs. n. 229 art. 1 i benefici conseguibili con la prestazione richiesta devono essere posti a confronto con l'incidenza terapeutica sulle condizioni di vita del paziente, dovendosi considerare in particolare in relazione ai limiti temporali del recupero delle capacità funzionali la compromissione degli interessi di socializzazione della persona derivante dalla durata e gravosità dell'impegno terapeutico Cass. n. 17541 del 23 agosto 2011 . Il che si è verificato, nel caso di specie, avendo proceduto, come già detto, la Corte territoriale alla verifica nel caso concreto del richiamato principio di efficacia. 5. In conclusione i ricorsi riuniti sono destituiti di fondamento e vano rigettati. Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione, in considerazione della particolarità della fattispecie e stante la reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi riuniti compensa le spese.