Gli negano l’assunzione perché il permesso di soggiorno viene revocato: avrebbe ragione ma … cade sotto la scure del principio di autosufficienza

L’applicazione effettiva dell’espulsione disposta con sentenza non è immediatamente operativa sempre che non ne sia stata disposta l’applicazione provvisoria , ma presuppone il successivo intervento del magistrato di sorveglianza ed eventualmente, in caso di impugnativa, del tribunale di sorveglianza.

Di conseguenza l’ordine di espulsione disposto con sentenza non produce di per sé, prima del giudizio di pericolosità sociale da parte del Magistrato di Sorveglianza, la condizione soggettiva di straniero espulso, comportante il rifiuto del rinnovo o la revoca del permesso di soggiorno, assimilabile alla situazione di impossibilità sopravvenuta alla prestazione lavorativa. Lo afferma la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 23704, pubblicata il 18 ottobre 2013. La vicenda esaminata domanda di risarcimento di lavoratore per violazione dell’obbligo di assunzione da parte dell’azienda. Il Tribunale in primo grado aveva dichiarato il diritto di un lavoratore all’assunzione da parte di un’azienda, condannando quest’ultima al risarcimento danni conseguente, limitando la liquidazione alla data della sentenza penale di condanna emessa nei confronti del lavoratore, cittadino straniero, con ordine di espulsione. Proponevano appello, principale ed incidentale, entrambe le parti il lavoratore contestando la data di decorrenza dell’obbligo di assunzione l’azienda l’entità del risarcimento liquidato. La Corte d’appello rigettava sia l’appello principale che quello incidentale. Ancora entrambe le parti proponevano ricorso per cassazione. L’operatività della misura espulsiva Il motivo di censura proposto dal lavoratore ricorrente, riguarda la decorrenza della misura dell’espulsione, disposta dal giudice penale all’atto della sentenza di condanna. La Corte di Cassazione, ritenendo fondato il motivo di censura proposto, afferma che l’espulsione disposta con sentenza penale, se non ne viene disposta l’applicazione provvisoria, non trova operatività immediata, ma presuppone l’espletamento della procedura di accertamento della pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianza art. 679 c.p.p. ed eventualmente del tribunale di sorveglianza. e i suoi effetti sull’impossibilità alla prestazione lavorativa. Pertanto, affermano i giudici di legittimità, soltanto all’esito della suddetta procedura di accertamento l’espulsione sarà operativa, dando luogo, in ambito lavorativo, ad una situazione analoga all’impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa. Nel caso in esame il ricorrente, cittadino straniero, aveva diritto all’assunzione in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza penale di condanna. Assunzione tuttavia mai perfezionata da parte dell’azienda, in quanto, a detta di quest’ultima, il lavoratore già si era visto revocare il permesso di soggiorno da parte del questore. E dunque si era nell’ambito della situazione prevista dall’allora vigente articolo 22, comma 10, d.lgs. n. 286/98. Ma, obietta il lavoratore, il mancato assolvimento dell’obbligo di assunzione da parte dell’azienda, aveva comportato l’impossibilità di dare atto della capacità patrimoniale del cittadino straniero, facendo così scattare la revoca del permesso di soggiorno. Dunque, i giudici di merito avevano errato nel calcolare la decorrenza del risarcimento spettante, limitandolo alla data di sentenza penale di condanna, anziché dalla data di avviamento al lavoro. Il principio di autosufficienza del ricorso. I giudici della Suprema Corte ritengono sì fondato in diritto il motivo di ricorso proposto, ma, per il principio di autosufficienza del ricorso, non accoglibile. Il lavoratore ricorrente avrebbe dovuto riportare, nel proprio ricorso, il contenuto del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno da parte del questore, al fine di consentire alla Corte la verifica della dedotta ragione di diniego né risultano indicati i termini e i modi attraverso i quali questo sarebbe stato prodotto in giudizio nei gradi di merito né infine tale documento è stato depositato unitamente al ricorso per cassazione. E dunque, la fondatezza in diritto della censura proposta dal ricorrente, viene abbattuta dalla scure del principio di autosufficienza del ricorso. Il ricorso per cassazione nel periodo 2006/2009. In applicazione del principio di autosufficienza del ricorso e della necessità di formulazione del quesito di diritto, a pena di inammissibilità del ricorso, la Suprema Corte ritiene inammissibili gli ulteriori motivi di censura proposti. Occorre ricordare, a tal proposito, che la sentenza d’appello impugnata, venne pubblicata in data 18 ottobre 2007. Dunque nella parentesi temporale tra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006 e della successiva Legge n. 68/2009. In tale arco temporale trovava applicazione l’articolo 366 bis c.p.c., che per l’appunto imponeva la formulazione del quesito di diritto su cui la Corte era chiamata a pronunciarsi. Pena, in mancanza, l’inammissibilità del ricorso. Nel caso in esame, i motivi di ricorso proposti appaiono, a giudizio dei giudici di legittimità, in contrasto con i principi di autosufficienza del ricorso art. 366, n. 6 e 369, comma 2, c.p.c. e con le prescrizioni di cui all’articolo 366 bis c.p.c

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 luglio – 18 ottobre 2013, n. 23704 Presidente Vidiri – Relatore Bandini Svolgimento del processo Con sentenza del 23.5.2006 - 18.10.2007, la Corte d'Appello di Bologna rigettò i gravami principale e incidentale promossi rispettivamente da L’Taief Amor e dalla Ducati Energia spa incorporante della Ducati Iskra spa avverso la pronuncia di prime cure, che, accertata la violazione dell'obbligo di assunzione da parte della Società, l'aveva condannata al risarcimento del danno nei confronti del lavoratore limitandolo alla data 27.4.2000 in cui quest'ultimo, cittadino straniero, era stato condannato a pena detentiva con ordine di espulsione. A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne in particolare quanto segue - con il suddetto provvedimento penale di espulsione si era concretizzata la fattispecie di cui all'art. 22, comma 10, dl.vo n. 266/98, con conseguente divieto di occupazione del lavoratore, assimilabile all'impossibilità sopravvenuta della prestazione - il risarcimento del danno doveva essere determinato, sulla base dell'ammontare complessivo delle retribuzioni non percepite per l'indebito rifiuto di procedere all'assunzione, a decorrere dalla data dell'avviamento al lavoro e non, come sostenuto dalla Società, da una data successiva - il danno doveva essere liquidato in misura pari al livello più basso di inquadramento per la categoria operaia, corrispondente, secondo le previsioni del CCNL applicabile, al secondo in adesione alle conclusioni della CTU, rinnovata in grado d'appello, doveva essere ritenuta la sussistenza di mansioni lavorative compatibili con le condizioni di salute del lavoratore, né tali conclusioni risultavano scalfite dai rilievi del consulente tecnico della parte datoriale. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, L’Taief Amor ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi e illustrato con memoria. La Ducati Energia spa ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale fondato su cinque motivi ha depositato memoria illustrativa. Motivi della decisione 1. I ricorsi vanno riuniti, siccome proposti avverso la medesima sentenza art. 335 cpc . 2. Va preliminarmente osservato che l'art. 366 bis cpc è applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore 2.3.2006 del dl.vo 2 febbraio 2006, n. 40 cfr, art. 27, comma 2, dl.vo n. 40/06 e anteriormente al 4.7.2009 data di entrata in vigore della legge n. 68 del 2009 e, quindi, anche al presente ricorso, atteso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 18.10.2007. In base alla norma suddetta, nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1 , 2 , 3 e 4 , cpc, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5 , cpc, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Secondo l'orientamento di questa Corte il principio di diritto previsto dall'art. 366 bis cpc, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa od affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento od il rigetto del gravame cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20360/2007 , mentre la censura concernente l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi omologo del quesito di diritto che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 20603/2007 . In particolare deve considerarsi che il quesito di diritto imposto dall'art. 366 bis cpc, rispondendo all'esigenza di soddisfare l'interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata, ed al tempo stesso, con una più ampia valenza, di enucleare, collaborando alla funzione nomofilattica della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto applicabile alla fattispecie, costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio generale, e non può consistere in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell'interpello della Corte di legittimità in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata nello svolgimento dello stesso motivo, ma deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e porre la Corte in condizione di rispondere ad esso con l'enunciazione di una regula iuris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all'esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata cfr, ex plurimis, Cass., nn. 11535/2008 19892/2007 . Conseguentemente è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d'impugnazione ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto od, infine, sia formulato in modo del tutto generico cfr, explurimis, Cass., SU, 20360/2007, cit. . 3. Con il primo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione di plurime violazioni di legge, deduce che l'espulsione ordinata con la sentenza penale di condanna, costituendo una misura di sicurezza, avrebbe potuto essere applicata soltanto all'esito della valutazione di pericolosità sociale da parte della magistratura di sorveglianza che, nella specie, l'aveva revocata in data 21.2.2001 e non comportava la perdita automatica del permesso di soggiorno il diniego di tale permesso era stato sì disposto precedentemente dal Questore di Bologna e allo stesso era seguito un provvedimento di espulsione amministrativo, poi annullato il 18.9.2000 dal Giudice Istruttore del Tribunale di Bologna , ma lo stesso era stato fondato sul presupposto della mancata prova della capacità patrimoniale di esso ricorrente, che avrebbe quindi ottenuto il rinnovo se la Società avesse proceduto immediatamente alla sua assunzione. Con il secondo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione di plurime violazioni di legge, deduce che la Società non avrebbe potuto invocare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, posto che era prevedibile che, nel caso di specie, esso ricorrente avrebbe avuto problemi di collocazione lavorativa e quindi di legittima permanenza nel territorio dello Stato a seguito del rifiuto dell'assunzione. Con il terzo motivo il ricorrente principale, denunciando vizio di motivazione, deduce che se, come ritenuto nella sentenza impugnata, la cessazione di validità del permesso di soggiorno determina non già la risoluzione del rapporto lavorativo, ma solo la sospensione totale dei suoi effetti economici, la Corte territoriale avrebbe dovuto affermare detta sospensione solo fino al settembre 2000 e condannare la parte datoriale al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo salvo eventualmente il periodo corrispondente all'espiazione della pena detentiva inflitta , non potendo la Società ricavare un vantaggio dal fatto che, durante la potenziale sussistenza del rapporto lavorativo, si fosse determinato un evento che avrebbe eventualmente giustificato un licenziamento che peraltro, nel caso di specie, neppure sarebbe stato giustificato. Con il primo motivo la ricorrente incidentale, denunciando vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale non abbia replicato alle contestazioni mosse alla CTU, con particolare riferimento 1 al fatto che l'ausiliario aveva espresso la compatibilità delle mansioni con le condizioni di salute del lavoratore in termini di mera probabilità e non di certezza 2 al mancato rispetto dell'obbligo di tutela della salute del lavoratore, tanto più se invalido, derivante dall'esposizione dello stesso a sostanze broncoirritanti, seppure al disotto dei limiti valevoli per i lavoratori sani 3 all'obiezione secondo cui non sarebbe stato possibile, data l'organizzazione del lavoro, adibire il lavoratore invalido a mansioni meno esposte al contatto con le sostanze broncoirritanti 4 alla contraddittorietà della CTU in ordine alla negata rilevanza della tossicodipendenza del lavoratore al fine di valutare la compatibilita del suo stato fisico con le mansioni che si effettuavano in azienda. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge, si duole che la Corte territoriale, nella determinazione del risarcimento del danno, non abbia tenuto conto che essa ricorrente avrebbe potuto procedere all'assunzione solo dopo un congruo lasso di tempo successivo all'avviamento, necessario e sufficiente per il completamento delle verifiche sanitarie circa l'idoneità allo svolgimento delle mansioni presenti in azienda e alla compatibilità delle stesse con il suo stato di salute. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale, denunciando violazione dell'art. 112 cpc, si duole che la Corte territoriale non abbia esaminato e non si sia pronunciata sul motivo di appello secondo cui, nel caso di specie, avrebbe dovuto ritenersi estremamente improbabile il superamento del periodo di prova, onde il risarcimento avrebbe dovuto essere limitato alla durata 12 giorni di tale periodo. Con il quarto motivo la ricorrente incidentale, denunciando violazione dell'art. 112 cpc, si duole che la Corte territoriale non abbia esaminato e non si sia pronunciata sul motivo di appello secondo cui, avendo il lavoratore dichiarato al CTU di essersi sottoposto dal 7.3.2000 ad un programma di riabilitazione con ricovero e cura presso una struttura sanitaria ricovero cessato alla fine del 2001 , tale programma avrebbe impedito l'effettuazione della prestazione lavorativa, onde la cessazione dell'obbligo retributivo non avrebbe dovuto essere fissata dopo la suddetta data del 7.3.2000. Con il quinto motivo la ricorrente incidentale, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge e di CCNL, si duole che la Corte territoriale, nella determinazione del risarcimento del danno, non abbia riconosciuto che, in base alla previsioni pattizie collettive, il livello più basso di inquadramento per la qualifica operaia corrispondeva al primo e non al secondo. 4. La disamina del primo motivo del ricorso incidentale è logicamente preliminare, investendo la questione dell'idoneità del lavoratore all'assunzione. Va premesso che, com'è pacifico, la Corte territoriale ha richiesto al CTU chiarimenti in merito alle osservazioni critiche svolte dal CT della parte datoriale e che il CTU, nelle sue osservazioni ha confermato le conclusioni già assunte, che la Corte territoriale ha ritenuto di dover seguire. Il motivo all'esame, come emerge dalla formulazione del prescritto momento di sintesi, si incentra su quattro osservazioni critiche. 4.1 La prima è che il CTU, con riferimento alle mansioni proprie del settore pulizia/revisione aveva ritenuto le stesse compatibili con le condizioni sanitarie del lavoratore con tutta probabilità , anziché in termini di certezza. L'obiezione non può essere condivisa, poiché la valutazione resa dal CTU implica una valutazione della compatibilità delle condizioni sanitarie del lavoratore con le mansioni considerate in termini di quasi certezza , che, nell'ambito di un giudizio medico legale, nel quale vengono in considerazione le specifiche malattie da cui il soggetto periziato è affetto, equivale sostanzialmente, stante l'ineludibile margine di variabilità delle reazioni fisiche individuali agli stimoli esterni, ad un giudizio di effettiva compatibilità. 4.2 La seconda e la terza ragione di critica, inerenti alla ritenuta compatibilità delle condizioni sanitarie del lavoratore in relazione alla situazione ambientale in cui avrebbe dovuto esplicare la propria attività lavorativa e alle mansioni concretamente a lui affidabili, si risolvono in una censura sull'incidenza di detta situazione rispetto allo stato patologico accertato ed investono quindi una valutazione di tipo diagnostico attitudinale, che il CTU, avuto riguardo a quanto testé osservato in relazione al primo profilo di doglianza, ha espresso in termini coerenti con i dati acquisiti in quanto l'esposizione a broncoirritanti era minimizzata dalla presenza di dispositivi preventivi, quali banchi aspirati, e poteva comunque venire ulteriormente ridotta con l'uso di dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie , giustificando quindi l'adesione data dalla Corte territoriale alle sue conclusioni, nel mentre il dissenso da tale valutazione, investendo una questione di merito, non può essere addotto in questa sede di legittimità quale fondamento del vizio di motivazione contemplato dall'art. 360, comma 1, n. 5, cpc. 4.3 Il quarto profilo di doglianza si incentra sulla dedotta condizione di tossicodipendenza del lavoratore, che il CTU ha escluso sussistente all'epoca della negata assunzione, senza considerare che, dalla documentazione in atti, era risultato che il medesimo, pur avendo iniziato una terapia di disintossicazione il 7.3.2000, aveva tentato di rubare un'auto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il profilo di censura non è accoglibile, per l'assorbente rilievo che investe una questione non decisiva. Infatti, dalla stessa esposizione della ricorrente incidentale, risulta che il pericolo asseritamente derivante dalla dedotta condizione di tossicodipendenza del lavoratore era ricollegabile all'uso delle apparecchiature sotto tensione necessarie per le operazioni di collaudo , onde lo stato di tossicodipendenza avrebbe rappresentato un ostacolo oggettivo al suo inserimento in azienda in mansioni di collaudo così la relazione del CT di parte datoriale, richiamata testualmente nello svolgimento del motivo tale dedotta inidoneità alle mansioni di collaudo non avrebbe potuto tuttavia costituire motivo sufficiente per negare l'assunzione, in contemplazione del fatto che dette mansioni non erano le uniche a cui il lavoratore in questione avrebbe potuto esser adibito anzi la ricorrente incidentale assume che le stesse erano svolte solo da operai di 4 o di 3 livello , mentre a quelle di pulizia, sempre secondo quanto dedotto dalla ricorrente incidentale attraverso il richiamo alle osservazioni del proprio CT di parte, erano adibiti il maggior numero di lavoratori, i meno qualificati, occupando una larga parte del ciclo produttivo . 4.4 Il motivo all'esame non può pertanto essere accolto. 5. Venendo alla disamina del primo motivo del ricorso principale, deve anzitutto rilevarsi che lo stesso, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, è corredato da quesiti di diritto ammissibili, siccome pertinenti alla situazione fattuale dedotta e alle questioni, tra loro strettamente correlate, svolte con il motivo perdita del permesso di soggiorno in conseguenza di una condanna penale con applicazione, senza esecuzione, della misura di sicurezza dell'espulsione conseguente estinzione, in tale situazione, dell'obbligazione di assunzione per totale impossibilità sopravvenuta della prestazione . 5.1 Eccepisce inoltre la controricorrente l'inammissibilità del motivo siccome afferente ad una parte della motivazione che anche lo stesso ricorrente principale ha riconosciuto essere incompleta pertanto, sempre secondo la controricorrente, il ricorrente principale, anziché cercare di ricostruire la parte mancante della sentenza, avrebbe dovuto censurarne l'omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cpc. Osserva il Collegio che la sentenza impugnata presenta effettivamente una lacuna dovuta evidentemente ad un'omissione materiale di trascrizione , laddove si afferma che appare esatta la conclusione del Tribunale e condivisibile l'osservazione della società resistente, secondo la quale, richiamandosi un consolidato orientamento giurisprudenziale, essa società non poteva, comunque, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del d. lgs. n. 286/1998 occupare alle proprie dipendenze il lavoratore appellante, privo - per effetto del provvedimento di espulsione, conseguente alla sentenza di condanna a quattro mesi di reclusione per il tentativo di furto di un'autovettura - era stato, conseguentemente revocato , atteso il divieto penalmente sanzionato dalla richiamata norma . Dunque nel passo della motivazione testé riportato non viene esplicitato di che cosa il lavoratore era privo e che cosa era stato conseguentemente revocato ma l'espresso riferimento all'art. 22, comma 10, dl.vo n. 286/98, che, nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa antecedente alla sostituzione disposta dall'articolo 18, comma 1, n. 189/02 , prevedeva che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni ”, non consente dubbi sul fatto che la Corte territoriale abbia avuto riguardo al possesso del permesso di soggiorno così come ritenuto dal ricorrente principale , onde la rilevata lacuna non impedisce la piena comprensione dell'argomentazione svolta, con conseguente inaccoglibilità dell'eccezione in parola. 5.2 Passando alla disamina del merito, deve rilevarsi che le critiche mosse dal ricorrente principale sono in diritto condivisibili, ma, per le ragioni che si spiegheranno, non possono condurre all'accoglimento del motivo. 5.3 Va considerato che, avuto riguardo alle disposizioni del dl.vo n. 286/98, quali vigenti all'epoca dei fatti per cui è causa, non potevano, per quanto qui rileva, fare ingresso nel territorio dello Stato gli stranieri espulsi ” e gli stranieri che debbono essere espulsi ” cfr art. 4, comma 6 il successivo art. 5, comma 5, sempre per ciò che qui rileva, prevedeva che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato l'art. 15 stabiliva poi che Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso . Ove l'espulsione dello straniero come nel caso che qui ne occupa fosse stata ordinata dal giudice penale quale misura di sicurezza, la stessa soggiaceva alla disciplina generale di cui all'art. 658 cpp, secondo cui, salvo il caso, che qui non ricorre, che fosse stata ordinata l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza, Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza, diversa dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'art. 679. l'art. 679 cpp prevede a sua volta, sempre per il caso che qui rileva, che ove una misura di sicurezza diversa dalla confisca sia stata ordinata con sentenza, il magistrato di sorveglianza accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti il magistrato di sorveglianza può anche disporre la revoca della misura di sicurezza cfr, art. 69, comma 4, legge n. 354/75, come sostituito dall'art. 21 legge n. 663/86 e contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza è data facoltà d'appello al tribunale di sorveglianza art. 680 cpp . Ne discende che l'applicazione effettiva dell'espulsione disposta con sentenza ove non ne sia stata disposta l'applicazione provvisoria non è immediatamente operativa, ma presuppone il successivo intervento del magistrato di sorveglianza e, in caso di impugnazione delle determinazioni di quest'ultimo, del tribunale di sorveglianza nel caso di specie, come accertato dai Giudici del merito, la misura di sicurezza venne revocato dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna con provvedimento del 21.2.2001 per ulteriore conseguenza l'ordine di espulsione disposto con la sentenza non produce, di per sé prima cioè del giudizio di pericolosità sociale da parte della magistratura di sorveglianza , la condizione soggettiva di straniero espulso o che deve essere espulso, comportante, a mente delle surricordate disposizioni del dl.vo n. 286/98, il rifiuto del rinnovo o la revoca del permesso di soggiorno. 5.4 Ma in effetti, nel caso che ne occupa, alla data della sentenza penale di condanna del 27.4.2000 e del contestuale ordine di espulsione, il ricorrente principale non era già più in possesso di un valido permesso di soggiorno, posto che, com'è pacifico, non aveva ottenuto il rinnovo dello stesso a seguito del diniego del Questore di Bologna del 22.12.1999. Tale situazione soggettiva rientrava comunque, a prescindere dal successivo ordine di espulsione del 27.4.2000, nell'ambito previsionale del surricordato art. 22, comma 10, dl.vo n. 286/98, a cui la Corte territoriale ha ricollegato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e la conseguente limitazione temporale del risarcimento del danno in conformità alla pronuncia di prime cure. 5.5 Ad avviso del ricorrente principale, tuttavia, del previo diniego del rinnovo del permesso di soggiorno non si sarebbe potuto tener conto, perché il presupposto di tale provvedimento asseritamente adottato per la mancata prova del presupposto della capacità patrimoniale dell'interessato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dl.vo n. 286/98 sarebbe stato imputabile in via esclusiva alla Società, per non avere la stessa, illegittimamente, dato seguito all'obbligo legale di contrarre il rapporto di lavoro. Sotto tale profilo il motivo è tuttavia privo del requisito dell'autosufficienza, non essendo stato riportato in ricorso il contenuto del suddetto provvedimento, così da consentire la verifica della dedotta ragione del diniego, né indicati i termini e i modi attraverso i quali lo stesso sarebbe stato prodotto in giudizio nella fase di merito sotto diverso, ma concorrente profilo, il motivo neppure rispetta le condizioni di cui agli artt. 369, comma 2, n. 4 e 366, n. 6, cpc, stante il mancato deposito, in una con il ricorso per cassazione, del suddetto documento, e, qualora lo stesso fosse contenuto nel dimesso fascicolo di parte dei gradi di merito, stante la mancanza delle indicazioni necessarie al suo reperimento cfr, Cass., SU, n. 22726/2011 . 5.6 Il motivo all'esame non può dunque trovare accoglimento, corretta in parte qua la motivazione della sentenza impugnata nei termini anzidetti. 6. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile per una pluralità di concorrenti motivi, in quanto - il primo dei quesiti di diritto formulati è del tutto generico - il secondo presuppone una pluralità di accertamenti di fatto sulle ragioni del dedotto mancato rinnovo del permesso di soggiorno sull'imputabilità di tale evento alla parte datoriale - basandosi sull'assunto che il diniego del rinnovo del 22.12.1999 fosse stato adottato per la mancata prova del presupposto della capacità patrimoniale dell'interessato, la doglianza presenta le medesime violazione del principio di autosufficienza e delle prescrizioni di cui agli artt. 369, comma 2, n. 4 e 366, n. 6, cpc già indicate nella disamina del primo motivo - la censura svolta richiede a questo giudice di legittimità una non consentita valutazione di fatto sulla prevedibilità, nel caso concreto, del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo di assunzione. 7. Anche il terzo motivo del ricorso principale è inammissibile, anzitutto perché, essendo stato svolto per vizio di motivazione, dunque ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cpc, non presenta un momento conclusivo di sintesi adeguato alle prescrizioni dell'art. 366 bis cpc, dovendo detto momento di sintesi, alla stregua di quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, contenere la sintetica e riassuntiva indicazione del fatto controverso, degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione e degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria cfr, ex plurimis, Cass., nn. 16002/2007 8897/2008 4646/2008 laddove, nel caso di specie, il momento di sintesi contempla soltanto l'indicazione, peraltro in termini sostanzialmente generici, del fatto asseritamene decisivo, cosicché soltanto a seguito della completa lettura della complessiva illustrazione del motivo può intendersi, grazie ad un'attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, quale sia nei suoi effettivi risvolti il contenuto della doglianza. 7.1 Quali concorrenti ragioni di inammissibilità del motivo devono peraltro essere altresì rilevate palesi violazioni del principio di autosufficienza, in relazione alla mancata trascrizione del contenuto dei provvedimenti che, astrattamente, consentendo la prestazione lavorativa, dovrebbero individuare la cessazione della sospensione dell'obbligo contributivo annullamento del provvedimento amministrativo di espulsione, secondo quanto sembra lasciare intendere il riferimento al settembre 2000 nuovo rilascio del permesso di soggiorno, neppure indicato nello svolgimento del motivo, alla stregua di quanto osservato nell'ambito della disamina del primo mezzo e alla inosservanza, nel senso già precisato, delle prescrizioni di cui agli artt. 369, comma 2, n. 4 e 366, n. 6 cpc. 8. Il secondo motivo del ricorso incidentale, prima ancora che infondato nel merito, alla stregua dell'orientamento di questa Corte secondo cui il risarcimento dei danni derivati dalla mancata assunzione è determinabile, di regola, nell'ammontare delle retribuzioni non percepite dalla data dell'avviamento a quella della sentenza che liquida il danno, salva la prova gravante sul datore di lavoro, debitore che il protrarsi dello stato di disoccupazione del soggetto protetto sia dovuto a colpevole inerzia del medesimo cfr, Cass., n. 5793/1990 , è inammissibile per difetto di specificità, non essendo state indicate le fonti probatorie e, tanto meno, il loro contenuto e le modalità della loro eventuale rituale acquisizione al processo da cui dovrebbe desumersi, in concreto, il tempo effettivamente resosi indispensabile per procedere agli indicati accertamenti. 9. Il terzo e il quarto mezzo del ricorso incidentale sono invece fondati, non avendo la Corte territoriale esaminato, pronunciandosi al riguardo, i motivi di appello rispettivamente indicati. 10. A mente dell'art. 4 Disciplina generale del CCNL di settore 8.6.1999 - i lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7 categorie professionali e 8 livelli retributivi, ai quali corrispondono eguali valori minimi tabellari mensili secondo le tabelle allegate - l'inquadramento dei lavoratori nelle categorie avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni dei profili professionali e degli esempi - appartengono alla prima categoria, i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica, e i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali. Conseguentemente la retribuzione spettante al livello più basso della qualifica operaia che, come ritenuto dai Giudici del merito, è attribuibile nel caso di specie al lavoratore dev'essere individuato facendo riferimento ai minimi diversi a seconda del periodo della prestazione lavorativa , di cui alle tabelle A e B allegate al ridetto CCNL, contemplati per la prima categoria o livello retributivo che dir si voglia e non a quelli, più elevati, previsti per la seconda, come invece statuito dai Giudici del merito. Il quinto mezzo del ricorso incidentale è dunque fondato. 11. In definitiva vanno accolti soltanto il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale, con rigetto degli altri e del ricorso principale. Per l'effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame e provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso incidentale rigetta gli altri e il ricorso principale cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Firenze.