Il collocamento a riposo viene annullato? Il dipendente ha diritto alle somme che avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio

Allorché la datrice pubblica annulla, in via di autotutela, il provvedimento di messa a riposo del dipendente che vi ha fatto domanda, poiché la prestazione lavorativa non è stata resa per un fatto imputabile all’Amministrazione, al dipendente vanno riconosciute quelle somme che avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio dal momento del collocamento a riposo a quello della riammissione in servizio.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 23611, depositata il 17 ottobre 2013. La dipendente messa a riposo viene richiamata in servizio che tutela ha? La dipendente di un’azienda ospedaliera, dopo essere stata collocata in quiescenza su sua domanda, veniva richiamata in servizio dalla datrice, dopo che l’INPDAP aveva disposto la sospensione del trattamento provvisorio di pensione, in quanto la dipendente non aveva ancora maturato il diritto alla pensione. Quest’ultima conveniva in giudizio l’azienda ospedaliera, sostenendo che la datrice si sarebbe resa responsabile dell’erronea certificazione del diritto alla pensione e ne chiedeva la condanna alla ricostruzione della carriera professionale ed alla corresponsione degli emolumenti maturati, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva dalla data del pensionamento alla data di effettiva riassunzione in servizio. Il giudice di merito stabiliva che la dipendente fosse tenuta alla restituzione della pensione percepita in favore dell’azienda ospedaliera, la quale aveva dovuto versare all’INPDAP le somme indebitamente corrisposte dall’Istituto. Tuttavia, la datrice pubblica veniva ritenuta responsabile del danno subito, a seguito della restituzione delle somme percepite a titolo di pensione, dalla dipendente, la quale era del tutto immune da ogni responsabilità. Ignorantia legis excusat , se la datrice pubblica ha omesso le necessarie verifiche. Ad avviso del giudice di merito, avendo la lavoratrice presentato una domanda di pensione in cui erano stati correttamente indicati i dati relativi al suo stato di servizio ed essendo plausibile l’ignoranza del d.l. del 19 settembre 1992, pubblicato solo due giorni prima, nessuna colpa poteva essere ascritta alla stessa. L’errore determinante il collocamento a riposo della dipendente era invece imputabile all’azienda ospedaliera, che non aveva verificato la sussistenza dei presupposti del pensionamento alla luce della normativa vigente. Tuttavia, neppure l’INPDAP poteva ritenersi esente da responsabilità, stante il ritardo con il quale aveva esaminato la domanda di pensione e preceduto alla sua liquidazione definitiva quasi 7 anni tale ritardo costituiva una chiara violazione dei principi di buona amministrazione, i quali impongono di definire in tempi ragionevoli le posizioni giuridiche dei pensionati in via provvisoria, al fine di non aggravare il danno derivante da eventuali errori dell’ente responsabile della comunicazione. L’Amministrazione annulla il collocamento a riposo. La delibera con cui l’azienda ospedaliera aveva accolto la domanda di collocamento in quiescenza presentata dalla lavoratrice è stata annullata dalla medesima datrice in via di autotutela allo scopo di eliminare retroattivamente l’atto amministrativo illegittimo nella fattispecie, la prima delibera risultava illegittima per violazione di legge, avendo l’Amministrazione erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti per il collocamento a riposo. Tuttavia, in conseguenza di tale annullamento, il rapporto di lavoro è cessato illegittimamente per un fatto addebitabile alla datrice pubblica, ragion per cui la stessa è obbligata alla restitutio in integrum del rapporto, sia riguardo al profilo economico che giuridico cfr. CdS, n. 2842/2005, n. 5858/2001 e n. 1160/2000 . Pertanto, poiché la prestazione lavorativa non è stata resa per un fatto imputabile all’Amministrazione datrice, alla dipendente vanno riconosciute quelle somme che avrebbe percepito se fosse rimasta in servizio dal momento del collocamento a riposo a quello della riammissione in servizio, detratti quegli emolumenti collegati all’effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, vertendosi, comunque, nell’ambito di un rapporto sinallagmatico. Nella fattispecie in esame, le retribuzioni sono dovute pur in mancanza di un’offerta della prestazione lavorativa da parte della dipendente che, fino alla comunicazione del provvedimento di annullamento del collocamento in quiescenza e di reintegra nell’organico aziendale, ovviamente riteneva, in buona fede, di avere diritto alla pensione.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 luglio - 17 ottobre 2013, n. 23611 Presidente Lamorgese – Relatore Fernandes Fatto Z.A. - dipendente dell'Ospedale omissis - su sua domanda veniva collocata in quiescenza, a decorrere dal 1.1.94, con delibera n. 895 del 7.4.1993 della USL. Il 3.12.2000 l'INPDAP disponeva la sospensione del trattamento provvisorio di pensione concesso alla Z. dal 1.1.94 in quanto, alla data del 31.12.1993, ella non aveva ancora maturato il diritto alla pensione comunicando il fatto all'Azienda Ospedaliera che, con delibera n. 99 del 10.1.2001, annullava, in autotutela, le delibere 2494 del 30.9.1992 e n. 895 del 7.4.1993, reintegrando in servizio la dipendente. La Z. ritornava al lavoro dal 1.2.2001 - a seguito di sua disponibilità in tal senso espressa, salvo ed impregiudicato ogni diritto, compreso l'eventuale risarcimento dei danni patiti - per un ulteriore anno cosi da completare la contribuzione necessaria per godere della pensione di anzianità. Su richiesta dell'INPDAP, l'Azienda faceva firmare alla dipendente per accettazione un documento con il quale disponeva una trattenuta mensile alla fonte di lire 470.843 nette, al fine di restituire quanto da essa percepito dal 1994 in poi a titolo di pensione. La Z. , quindi, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Genova l'Azienda Ospedaliera - in quanto responsabile ai sensi del combinato disposto dagli art. 2 del DPR n. 538 del 1986 e 30 DL n. 55 del 28 febbraio 1983 per l'erronea certificazione del diritto a pensione - chiedendone la condanna alla ricostruzione della carriera professionale ed alla corresponsione degli emolumenti maturati, nonché alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, dal 1.1.94 fino alla effettiva riassunzione in servizio oltre accessori in via subordinata, al risarcimento del danno patrimoniale subito pari alla retribuzione globale di fatto che avrebbe percepito dal 1.1.94 alla effettiva riassunzione in servizio. Il Tribunale di Genova, accogliendo il ricorso della Z. , condannava l'azienda Ospedaliera di Genova alla ricostruzione della carriera della ricorrente ed alla regolarizzazione della sua posizione contributiva dalla data del pensionamento 1.1.94 alla data di effettiva riassunzione in servizio 1.2.2001 nonché a pagare alla stessa la somma di Euro 83.440,14 - pari alla retribuzione ad essa dovuta nel periodo in cui era stata collocata in pensione, seppure in assenza dei presupposti di legge, con detrazione di quanto percepito nel medesimo periodo per pensione. Il Tribunale, inoltre, accogliendo in parte la domanda di manleva proposta dall'Azienda Ospedaliera nei confronti dell'INPDAP, dichiarava quest'ultimo obbligato a tenere indenne l'Azienda Ospedaliera di quanto dovuto alla Z. a decorrere dal 1.9.95 data questa dalla quale doveva ritenersi concretizzato un ritardo ingiustificato da parte dell'istituto nella liquidazione definitiva della pensione, occasione nella quale era emerso l'errore che aveva provocato l'anticipato pensionamento. Tale decisione, impugnata dall'Azienda Ospedaliera e dall'INPDAP, veniva in parte riformata dalla Corte di appello di Genova, con sentenza del 1.3.2007, che condannava l'Azienda Ospedaliera a pagare alla Z. la somma di Euro 5.496,76, dichiarava compensata la ulteriore ragione di credito di Euro 63.997,34 con il debito di eguale importo nei confronti dell'Azienda Ospedaliera per la restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di pensione, condannava l'INPDAP a tenere indenne la Azienda Ospedaliera da tale esborso fino alla concorrenza di Euro 42.664,90. Ribadita, in via pregiudiziale, la giurisdizione del giudice ordinario, nel merito, la Corte territoriale rilevava che la Z. era tenuta alla restituzione della pensione - da lei pacificamente percepita - in favore dell'Azienda Ospedaliera la quale, in forza dell'art. 8 L. n. 538/86, aveva dovuto versare all'INPDAP le somme indebitamente corrisposte dall'istituto che, peraltro, l'Azienda Ospedaliera era responsabile del danno subito, a seguito della restituzione delle somme percepite a titolo di pensione, dalla Z. la quale era del tutto immune da ogni responsabilità avendo presentato una domanda di pensione in cui erano stati correttamente indicati i dati relativi al suo stato di servizio ed essendo plausibile la ignoranza del DL 19.9.1992 pubblicato solo due giorni prima che, infatti, l'errore determinante il collocamento a riposo della dipendente era imputabile solo all'Azienda Ospedaliera per non aver verificato la sussistenza dei presupposti del pensionamento alla luce della normativa vigente che neppure poteva andare esente da responsabilità l'INPDAP stante il ritardo con il quale aveva esaminato la domanda di pensione e proceduto alla liquidazione definitiva ben sei anni 11 mesi e 13 giorni dal 31.1.1994, data della comunicazione da parte dell'Azienda Ospedaliera , ritardo costituente una chiara violazione dei principi di buona amministrazione che impongono di definire in tempi ragionevoli le posizioni giuridiche dei pensionati in via provvisoria alfine di non aggravare il danno conseguente ad eventuali errori dell'ente responsabile della comunicazione e di cui quest'ultimo, ai sensi dell'art. 8 L. n. 538/1986, è tenuto a rispondere. La Corte, quindi, in via equitativa, riteneva che l'INPDAP fosse obbligato a tenere indenne l'Azienda Ospedaliera nella misura di 2/3 del danno cagionato alla Z. , danno da rapportarsi alla somma che la dipendente aveva diritto di ricevere dall'Azienda Ospedaliera a titolo di risarcimento del danno. Quest'ultimo, precisava la Corte, non poteva in alcun modo essere individuato nelle retribuzioni non corrisposte sia perché il sinallagma contrattuale del rapporto di lavoro non aveva funzionato non avendo la Z. prestato la propria attività lavorativa anche se senza sua colpa sia perché ella aveva chiesto il collocamento a riposo sicché nessun danno maggiore del trattamento pensionistico poteva essere fondatamente reclamato. Conclusivamente, la Z. doveva restituire quanto ricevuto a titolo di pensione, pari ad Euro 63.997,34 all'INPDAP al quale si era legalmente surrogata l'Azienda Ospedaliera, debito questo che veniva compensato in via giudiziale col maggior credito dalla Z. vantato a titolo di risarcimento del danno verso l'Azienda costituito dall'equivalente dell'ammontare della pensione percepita in buona fede senza titolo mentre la residua parte credito della dipendente, pari ad Euro 5.496,76, consisteva in quanto indebitamente trattenuto dall'Azienda sulle retribuzioni a lei corrisposte una volta riammessa in servizio. Inoltre l'INPDAP era tenuto a pagare all'Azienda la somma di Euro 42.664,90 pari ai 2/3 di Euro 63.997,34 quale aggravamento del danno provocato dalla inerzia a lui imputabile. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Z. affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l'Azienda Ospedaliera Universitaria omissis e propone ricorso incidentale fondato su tre motivi. L'INPDAP è rimasto intimato. Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c Diritto I ricorsi vanno, preliminarmente, riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 21 octies e 21 nonies della L. 241/90 e violazione degli artt. da 40 a 45 del CCNL personale Comparto Sanità del 1.9.95, 57 DPR 20.5.1987 n. 270, 41 e 49 DPR 21.11.90 n. 384 nonché violazione delle norme dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro personale Comparto Sanità succedutisi dal 1996 al 2001 specificamente elencati nel motivo . Si assume che la Corte di merito erroneamente aveva ritenuto che la ricorrente avesse diritto solo al risarcimento del danno - individuato nella misura corrispondente al trattamento di pensione percepito - senza considerare che il provvedimento di collocamento a riposo era stato annullato d'ufficio, quindi con effetto ex tunc , con la conseguenza che il rapporto di lavoro doveva ritenersi ripristinato dal momento dell'illegittima cessazione, con la integrale ricostruzione della carriera e tutti gli ulteriori effetti in tema di anzianità e retribuzione. Pertanto, la decisione impugnata aveva violato tutte le norme indicate dei vari contratti collettivi succedutisi dal 1996 al 2001 in applicazione delle quali la retribuzione cui la ricorrente avrebbe dovuto percepire nel periodo 1994 - 2001 ammontava ad Euro 144.196,17, come calcolato dal CTU nominato dal primo giudice. Viene formulato quesito di diritto. Con il secondo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nella parte in cui l'impugnata sentenza riconosce il risarcimento del danno nella misura pari alla pensione percepita quale liquidazione provvisoria del trattamento di quiescenza in luogo della ricostruzione della carriera professionale dal punto di vista giuridico ed economico sebbene, nel caso di specie, fosse risultata pacifica e non contestata l'illegittimità della interruzione del rapporto di servizio rispetto alla quale la stessa Corte aveva escluso qualsiasi colpa della Z. ed affermato la responsabilità dell'Azienda Ospedaliere e dell'INPDAP. Con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per aver la Corte di merito fatto discendere dalla sola presentazione da parte della Z. della domanda di collocamento a riposo la volontà e l'effetto univocamente orientati a risolvere unilateralmente il rapporto. Ed infatti, detta domanda era da considerare una richiesta della lavoratrice rivolta al proprio datore di lavoro intesa ad ottenere una verifica della ricorrenza delle condizioni per poter essere collocata a riposo. La cessazione del rapporto di lavoro, quindi, era l'effetto del provvedimento dell'amministrazione che, ritenuti sussistenti i presupposti, disponeva il collocamento in quiescenza del lavoratore. Con il quarto motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 30 del DL 28 febbraio 1983 n. 55 convertito con modifiche della L. 26 aprile 1983 n. 131 per non aver fatto discendere dalla acclarata responsabilità dell'ente datore di lavoro della Z. consistita nella comunicazione della errata certificazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per accedere al trattamento pensionistico l'obbligo di procedere alla ricostruzione della carriera della dipendente ai fini giuridici ed economici. Il primo motivo di ricorso è fondato. Preliminarmente, va rilevato che non ricorre l'inammissibilità del mezzo in quanto risulta individuabile la censura mossa alla impugnata sentenza ed il quesito risulta essere stato formulato in termini congrui. Nel merito, è pacifico tra le parti che con delibera n. 895 del 7.4.1993 l'Azienda Ospedaliera già USL di comunicava alla Z. il suo collocamento a riposo a decorrere dal 1M.94, dopo aver preso atto che già con delibera n. 2494 del 30.9.1992 era stato riconosciuto il diritto della dipendente alla pensione ma che l'effetto delle domande di collocamento in quiescenza era stato differito al 31.12.1993 dal DL 19.9.92 n. 384 che il collocamento in quiescenza era comunicato alla Z. il 22.4.93 e l'Azienda, a sua volta, trasmetteva all'INPDAP il foglio di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione in data 23.7.1993 e le certificazioni riguardanti le retribuzioni contributive annue della dipendente il 25.1.94 che solo in data 13.12.2000 l'INPDAP disponeva la sospensione del trattamento provvisorio di pensione concesso alla Z. a decorrere dal 1.1.94 avendo rilevato che la stessa non aveva maturato il diritto alla pensione che, a seguito di tale missiva, l'Azienda Ospedaliera, con delibera n. 99 del 10.1.2001 annullava in autotutela le delibere nn. 2494 del 30.9.92 e 895 del 7.4.93 e reintegrava in servizio la Z. che si dichiarava disponibile a riprenderlo salvo ed impregiudicato ogni suo diritto compreso l'eventuale risarcimento del danno. Orbene, in siffatta situazione tanto il primo giudice che la Corte di appello hanno ritenuto che nessuna colpa poteva essere ascritta alla dipendente per il suo errato collocamento a riposo. Questa statuizione non risulta essere stato oggetto di censure specifiche in questa sede, sicché è divenuta definitiva. Ciò detto, va rilevato che la delibera n. 99 del 10.1.2001 è stata adottata dall'Azienda Ospedaliera in sede di autotutela allo scopo di eliminare gli atti amministrativi illegittimi - per violazione di legge derivante dall'aver erroneamente ritenuti sussistenti i presupposti per il collocamento in quiescenza della Z. - annullandoli, quindi, eliminandone gli effetti ex tunc . In conseguenza di tale annullamento il rapporto di lavoro risulta essere cessato illegittimamente, per un fatto addebitabile alla pubblica amministrazione datrice di lavoro, ragion per cui - come peraltro correttamente ritenuto dal primo giudice - essa era obbligata a procedere alla restituito in integrum del rapporto stesso sia riguardo al profilo economico che giuridico come affermato in numerose pronunce del Consiglio di Stato cfr CdS. nn. 2842/2005, 5858/2001, 1160/2000, 653/2000, 10/1991 . Per ciò che concerne gli effetti economici dell'annullamento - sia pure in autotutela - dell'illegittimo provvedimento di collocamento in quiescenza va rilevato che la Z. ha richiesto il pagamento delle retribuzioni cui avrebbe avuto diritto in caso di continuazione del rapporto di lavoro. In ordine a tale domanda si osserva che la prestazione lavorativa non è stata resa per un fatto imputabile all'amministrazione e, dunque, alla dipendente vanno riconosciute quelle somme che avrebbe percepito se fosse rimasta in servizio dal momento del collocamento a riposo a quello della riammissione in servizio detratti quegli emolumenti collegati alla effettiva esecuzione della prestazione lavorativa, vertendosi, comunque, nell'ambito di un rapporto di natura sinallagmatica. È il caso, sul punto, di precisare che nella fattispecie in esame le retribuzioni sono dovute pur in mancanza di una offerta della prestazione lavorativa da parte della dipendente che, fino alla comunicazione del provvedimento di annullamento del collocamento a riposo e di reintegra nell'organico aziendale, ovviamente riteneva, in buona fede, di avere diritto alla pensione. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri. Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c avendo la Corte di merito pronunciato ultrapetita . Ed infatti, in appello, la Z. , nel chiedere il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza, non aveva riproposto la domanda subordinata, avanzata nel ricorso introduttivo del giudizio, di risarcimento del danno patrimoniale subito ed individuato nella retribuzione globale di fatto che ella avrebbe percepito dal 1M.94 fino alla data di riassunzione in servizio. Orbene, pur non essendo stata riproposta detta domanda subordinata, la Corte di appello - dopo aver correttamente ritenuto di riformare la decisione del Tribunale di accoglimento della domanda di ricostruzione del rapporto di lavoro ai fini giuridici ed economici aveva, poi, argomentato circa la sussistenza della responsabilità dell'Azienda Ospedaliera per i danni causati alla Z. liquidandoli in misura pari all'ammontare dei ratei di pensione indebitamente riscossi. Viene formulato quesito di diritto. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli art. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte di appello liquidato il danno alla Z. senza che la stessa ne avesse fornito la prova e, quindi, in modo del tutto arbitrario. Con il terzo motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso per il giudizio in quanto, in modo del tutto apodittico, era stata affermata la responsabilità dell'Azienda Ospedaliera ed era stata ripartita la responsabilità tra l'Azienda e NNPDAP. Osserva il Collegio che dall'accoglimento del primo motivo del ricorso principale - col conseguente accoglimento della domanda proposta in via principale dalla Z. - discende il rigetto dei primi due motivi del ricorso incidentale che, ovviamente, si riferiscono solo alla domanda subordinata. Quanto al terzo motivo, a parte la estrema genericità, si rileva che lo stesso non scalfisce la motivazione, sul punto, della impugnata sentenza la quale, con una valutazione di merito non censurabile in questa sede, ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'Azienda Ospedaliera - evidentemente ai sensi del disposto del DPR n. 538/1986, art. 8 comma 2 vedi Cass. n. 19023 del 12/12/2003 - per non aver verificato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legislazione vigente per procedere al collocamento in quiescenza della dipendente. Quanto alla ripartizione della responsabilità tra l'Azienda e l'INPDAP si rileva che la Corte di merito, una volta affermata la responsabilità dell'Azienda Ospedaliera omissis per aver errato nel calcolare l'anzianità della dipendente procedendo alla liquidazione provvisoria della pensione, ha determinato in via equitativa la concorrente responsabilità dell'INPDAP non in modo apodittico, ma in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso prima della liquidazione definitiva della pensione da parte dell'ente previdenziale. Per quanto esposto, il ricorso principale va accolto con riferimento al primo motivo, assorbiti gli altri motivi. Diversamente, va rigettato il ricorso incidentale. L'impugnata sentenza, va, dunque, cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino che provvederà a determinare l'ammontare delle somme dovute alla Z. , nei termini indicati in motivazione, provvedendo anche in ordine alle spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale limitatamente al primo motivo, assorbiti gli altri, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte di Appello di Torino anche per le spese.