Il datore contesta tardivamente l’interpretazione del CCNL? Eccezione inammissibile anche in appello

La deduzione in appello da parte del convenuto di censure fondate sulla inesatta lettura degli accordi collettivi riguardanti il personale assunto con contratti di formazione e lavoro comporta la prospettazione di una questione nuova, in quanto introduttiva di un nuovo tema di indagine e di dibattito e rimasta estranea al giudizio di primo grado, come tale non proponibile nel giudizio di appello.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 22866, depositata l’8 ottobre 2013. Il convenuto non contesta immediatamente i fatti addotti dall’attore? Nel rito del lavoro non c’è rimedio . Come è noto, l’art. 416 c.p.c. pone a carico del convenuto un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall’attore, il cui corretto adempimento assume rilievo anche nel giudizio di appello, nel quale la violazione del divieto della deduzione di domande od eccezioni nuove deve essere valutata dal giudice, ai sensi dell’art. 437 c.p.c. con riferimento al convenuto nel giudizio di primo grado, tale valutazione deve essere fatta esclusivamente in relazione al contenuto della memoria di costituzione di cui all’art. 416 c.p.c., non essendo comunque consentita l’introduzione di questioni nuove nel corso del giudizio di primo grado vedi Cass. n. 5555/2011 . In particolare, la contestazione dei fatti costitutivi della domanda, effettuata dal convenuto solo nelle note difensive depositate in giudizio prima della discussione e della pronuncia della sentenza di primo grado, deve considerarsi tardiva e la relativa eccezione deve ritenersi irrilevante cfr., ex plurimis , Cass. n. 5918/2005 . Secondo il costante orientamento dei Giudici di legittimità, si deve ritenere nuova” la prospettazione da parte del convenuto di un fatto impeditivo diverso da quelli originariamente dedotti che comporti l’inserimento di un diverso tema di indagine e di decisione e che, quindi, violi le preclusioni al potere di contestazione emergenti dalle norme di cui agli artt. 415, 416 e 420, co. 1, c.p.c. e che, in appello, si ponga in contrasto con l’art. 437, co. 2, c.p.c. vedi Cass. n. 15795/2008 . Il contratto di formazione e lavoro soggiace ad una disciplina speciale . La pronuncia in commento affronta, poi, la questione della natura e della disciplina del contratto di formazione e lavoro, introdotto dalla l. n. 863/1984 e successivamente sostituito dal contratto di inserimento previsto dal d.lgs. n. 276/2003 c.d. Legge Biagi . Tale istituto, pur costituendo una specie del genus contratto di lavoro a tempo determinato, è dotato di una propria autonomia funzionale cfr. Cass. n. 13362/2005 , in quanto, mentre il normale contratto a termine è finalizzato a soddisfare esigenze temporanee ed improrogabili del datore di lavoro, il contratto di formazione e lavoro è caratterizzato dall’avere una causa complessa, comprensiva della finalità dell’acquisizione, da parte del lavoratore, della professionalità necessaria per immettersi nel mondo del lavoro cfr., ad esempio, Cass. n. 9294/2011 . Ciò comporta la previsione di una disciplina legislativa e contrattuale differenziata per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, disciplina che per il settore autoferrotranviario è particolarmente rilevante e complessa cfr., per tutte, Cass. n. 4475/2012 . Il datore di lavoro ripropone l’eccezione svolta tardivamente in primo grado? È troppo tardi . Da tali premesse deriva che la deduzione in appello da parte del convenuto di censure fondate sulla inesatta lettura degli accordi collettivi riguardanti il personale assunto con contratti di formazione e lavoro – effettuata dopo avere tardivamente introdotto tale nuovo argomento nelle proprie contestazioni e dopo aver omesso di impugnare specificamente la statuizione di inammissibilità sul punto del giudice di primo grado – comporta la prospettazione in appello di una questione nuova, in quanto introduttiva di un nuovo tema di indagine e di dibattito e rimasta estranea al giudizio di primo grado, come tale non proponibile nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 437, co. 2, c.p.c., al pari della produzione della documentazione ad essa correlata, anch’essa da considerare manifestamente in contrasto con il sistema delle preclusioni, anche del potere di contestazione, scaturente dagli artt. 415, 416 e 420, co. 1, c.p.c

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 22 aprile - 8 ottobre 2013, n. 22866 Presidente De Renzis – Relatore Tria Svolgimento del processo 1.- La sentenza attualmente impugnata - in accoglimento dell'appello di ANM-AZIENDA MOBILITÀ NAPOLETANA s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 14 dicembre 2007 - respinge le domande proposte nei riuniti ricorsi introduttivi del giudizio da D.V.R. , G P. e P G. - assunti dall'ANM con contratti di formazione e lavoro CFL stipulati prima del 27 novembre 2000 e in epoca successiva convertiti in contratti a tempo indeterminato, con la qualifica di operatori di esercizio e assegnazione originaria del parametro retributivo 140, poi modificato in parametro 158 - onde ottenere 1 l'accertamento del loro diritto alla riscossione mensile, a titolo di competenze accessorie unificate CAU , anche dell'importo indicato nella colonna B di cui all'Accordo aziendale del 29 marzo 2001, con decorrenza dal mese di agosto 2001 oppure, in subordine, dalla data di assegnazione del nuovo parametro retributivo 2 la conseguente condanna dell'Azienda al pagamento delle corrispondenti differenze retributive maturate, con accessori di legge. La Corte d'appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che a deve premettersi che non ha fondamento l'eccezione di inammissibilità del gravame dell'ANM, nella parte in cui prospetta la novità delle censure introdotte in grado d'appello b in effetti, come sostengono i lavoratori, dalle memorie di costituzione in primo grado risulta che ANM articolò le proprie difese negando che le assunzioni fossero state effettuate con contratti di formazione e lavoro e sostenendo l'inapplicabilità dei principi derivanti dalla legge n. 863 del 1984, in ordine alla maturazione dell'anzianità di servizio per gli assunti con CFL c tuttavia, le difese si articolavano ancora, in punto di fatto, con l'osservazione secondo cui la retribuzione in concreto attribuita ai ricorrenti, nel periodo precedente la conversione del rapporto, non comprendeva le voci CAU d al riguardo ANM, nel richiamare gli accordi collettivi succedutisi in materia, precisava che ai nuovi assunti, quali erano i ricorrenti, competeva la sola voce CAU della colonna A dell'Accordo aziendale del 29 marzo 2001 e non quella della colonna B e tale ultima CAU era stata configurata come assegno ad personam in sede di contrattazione collettiva e l'Azienda si era scrupolosamente attenuta alla scelta operata dalle parti sociali f data l'ampiezza del quadro difensivo svolto da ANM, non appare rilevante, ai fini dell'eccepita novità delle censure, il fatto che nelle memorie di primo grado le assunzioni siano state ricondotte alla disciplina dei contratti a termine g infatti, ai fini della identificazione della materia del contendere e dell'esclusione della novità delle prospettazioni svolte in appello, si deve dare la prevalenza ai seguenti elementi 1 identità della documentazione da cui risulta la stipulazione dei CFL nei confronti dei ricorrenti e di quella esibita da ANM 2 identità della complessiva disciplina collettiva di riferimento sia per i CFL sia per i contratti a termine 3 sussistenza a carico dei lavoratori dell'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie domande sulla base del quadro normativo da loro richiamato h ne consegue che le censure di ANM fondate sulla inesattezza della lettura degli accordi collettivi in materia non possono considerarsi inammissibili a causa della novità i nel merito va, in primo luogo, precisato che la conversione dei contratti CFL dei lavoratori in oggetto è avvenuta dopo il 27 novembre 2000 e dopo l'accordo del 29 marzo 2001 l va anche sottolineato che la questione qui dibattuta - a differenza di quella nota afferente gli scatti di anzianità - non è legata alla maggiore o minore anzianità di servizio degli assunti con CFL, ma attiene solo alla struttura e al contenuto della retribuzione nonché al rispetto, o meno, nei confronti degli assunti con CFL, del principio di intangibilità della retribuzione m dalla copiosa disciplina contrattuale sulla struttura della retribuzione rilevano, in questa sede 1 l'art. 3 dell'Accordo nazionale 27 novembre 2000 che - sulla base del punto 3 dell'Accordo preliminare sul rinnovo del CCNL autoferrotranvieri del 2 marzo 2000 - ha stabilito che si dovesse procedere a livello aziendale ad un riordino dei compensi e delle indennità previste aziendalmente al fine di realizzare la semplificazione e razionalizzazione degli stessi, precisando che il trattamento dei nuovi assunti in modo da non corrispondere loro voci non collegate a prestazioni effettivamente svolte e al premio di risultato 2 l'art. 2, lettera F, dell'indicato Accordo di novembre 2000 che ha disciplinato il trattamento del personale in CFL già in forza , stabilendo li che i dipendenti CFL in corso alla data della sottoscrizione del contratto vanno considerati nuovi y assunti ai fini dell'attribuzione della retribuzione aziendale la cui struttura non comprendeva le CAU, diversamente da quanto disposto per gli altri dipendenti n dalle suddette disposizioni si desume, da un lato, che la contrattazione al livello nazionale ha legittimato il successivo intervento aziendale di ridimensionamento delle CAU per tutti i nuovi assunti, e, d'altra parte, che anche per i CFL in corso, come per i nuovi assunti, non poteva ipotizzarsi un problema di attribuzione di un trattamento economico deteriore rispetto a quello in atto né di salvaguardia di un precedente trattamento come provato dalla peculiare struttura della retribuzione, non inclusiva delle CAU o l'Accordo aziendale del 29 marzo 2001, facendo seguito alle richiamate disposizioni della contrattazione nazionale, nell'ottica di ridurre gli importi delle CAU corrisposti in precedenza, ha stabilito di attribuire a decorrere dall'1 gennaio 2001, ai dipendenti già in servizio a tempo indeterminato al 27 novembre 2000 due quote di CAU, di cui la seconda colonna B configurata come assegno ad per sonarti onde rispettare, nei loro confronti, il principio della irriducibilità della retribuzione, esigenza che si poneva solo per questi dipendenti, visto che essi già riscuotevano le CAU p la prima quota delle CAU, nel nuovo minore importo determinato, si decise che venisse corrisposta al suindicato personale in aggiunta all'altra e in via esclusiva ai nuovi assunti q nel suindicato Accordo aziendale non si è previsto nulla con riguardo specifico ai lavoratori con CFL, ai quali l'Azienda ha comunque corrisposto, in applicazione dell'art. 2, lettera F, dell'indicato Accordo nazionale 27 novembre 2000, la sola quota CAU prevista nella tabella A, parificandoli ai soggetti assunti dopo la stipula dell'accordo, ma solo a tali fini r pertanto, il suddetto comportamento datoriale - non producendo effetti sul computo dell'anzianità di servizio o del valore degli scatti di anzianità - non viola l'art. 3, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come si desume anche dalla giurisprudenza di legittimità s nella stessa ottica va interpretata l'altra disposizione dell'Accordo del 2001 - qui richiamata - ove si prevede per il personale attualmente in forza che assumerà successivamente al'inquadramento di prima applicazione e a qualsiasi titolo un nuovo parametro retributivo , l'attribuzione delle CAU della tabella B, in aggiunta a quelle della tabella A t anche in questo caso, infatti, la previsione va intesa nel senso di riferirsi agli unici dipendenti per i quali si poneva il problema di evitare la riduzione del trattamento economico in atto e cioè ai dipendenti in servizio a tempo determinato alla data del 27 novembre 2000, cui non a caso vengono contrapposti i nuovi assunti. 2.- Il ricorso di R D.V. , G P. e P G. domanda la cassazione della sentenza per cinque motivi resiste, con controricorso, ANM - AZIENDA MOBILITÀ NAPOLETANA s.p.a Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. civ Motivi della decisione I - Sintesi dei motivi di ricorso. 1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione del diritto di difesa degli appellati, in riferimento agli artt. 434, 437 e 329, secondo comma, cod. proc. civ Si rileva che la Corte d'appello, limitandosi a esaminare il solo problema della novità dei motivi di appello, ha del tutto omesso di prendere in considerazione le censure dei lavoratori in merito a 1 la possibilità di introdurre argomenti nuovi oltre a quelli già proposti nel giudizio di primo grado, anche con riguardo alla lesione del diritto di difesa connessa alla introduzione, da parte dell'Azienda convenuta, soltanto nelle note difensive di questioni di diritto nuove rispetto a quelle già proposte nella memoria di costituzione, corredata dalla produzione di ulteriore documentazione 2 le conseguenze passaggio in giudicato della mancata impugnazione della sentenza di primo grado nella parte in cui esclude che possa tenersi conto di motivi di diritto dedotti tardivamente. Peraltro, anche la - come si è detto, diversa - questione della novità dei motivi d'appello è affrontata, nella sentenza impugnata, in modo inesatto e con motivazione contraddittoria, in aperto contrasto con gli artt. 434 e 437 cod. proc. civ., considerando prevalenti, ai fini della identificazione della materia del contendere e dell'esclusione della novità delle prospettazioni svolte in appello, i seguenti elementi 1 identità della documentazione da cui risulta la stipulazione dei CFL nei confronti dei ricorrenti e di quella esibita da ANM 2 identità della complessiva disciplina collettiva di riferimento per CFL e contratti a termine 3 sussistenza a carico dei lavoratori dell'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie domanda sulla base del quadro normativo da loro richiamato. Infatti, secondo quanto affermato anche dal primo giudice, la disciplina contrattuale esibita dalla ANM riguarda soltanto i contratti a termine e, d'altra parte, la ANM solo in appello ha affermato - per la prima volta in assoluto - che la questione relativa alla violazione dell'art. 3 della legge n. 863 del 1984 non ha nulla a che vedere con la fattispecie in esame ed ha fornito la spiegazione di tale assunto. Inoltre, anche l'affermazione della Corte partenopea secondo cui era onere dei ricorrenti dimostrare la fondatezza delle proprie domande sarebbe in contrasto con l'art. 437 cod. proc. civ. perché i lavoratori, come risulta dalla sentenza di primo grado, la prova a loro carico l'avevano data, sicché era onere della ANM di addurre le prove contrarie. 2 - Con il secondo motivo si denunciano a in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito dalla legge n. 863 del 1984 b in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa la derogabilità ad opera della contrattazione collettiva dell'anzianità di servizio maturata durante il periodo di formazione e lavoro. Si contesta - per contraddittorietà - la motivazione della sentenza impugnata ove si è esclusa l'applicabilità, nella specie, dell'art. 3 del suddetto decreto-legge e si è precisato che la questione qui dibattuta - a differenza di quella nota afferente gli scatti di anzianità - non è legata alla maggiore o minore anzianità di servizio degli assunti con CFL, ma attiene solo alla struttura e al contenuto della retribuzione nonché al rispetto, o meno, nei confronti degli assunti con CFL, del principio di intangibilità della retribuzione. Si sostiene che la Corte d'appello avrebbe, sul punto, fatto riferimento ad orientamenti della giurisprudenza di legittimità, tra loro contrastanti. 3.- Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del decreto-legge n. 726 del 1984, convertito dalla legge n. 863 del 1984 e dell'art. 2 del CCNL del 27 novembre 2000. Si ribadiscono le censure già formulate nel precedente, arricchendo le argomentazioni con la specifica contestazione l'interpretazione che la Corte partenopea fornisce all'art. 3 del decreto-legge n. 726 cit., che la porta ad affermare la legittimità dell'art. 2, lettera F, del CCNL 27 novembre 2000, nella parte in cui stabilisce che, ai fini della retribuzione aziendale, gli assunti con contratto di formazione e lavoro sono considerati nuovi assunti . 4.- Con il quarto motivo si denunciano a in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa interpretazione dell'Accordo preliminare sul rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri del 2 marzo 2000, del CCNL del 27 novembre 2000 e del successivo Accordo integrativo aziendale del 29 marzo 2001 b in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa la natura delle competenze accessorie unificate e la irriducibilità del compenso. Si sostiene che la Corte partenopea avrebbe violato il dettato delle pertinenti norme contenute nei suindicati contratti collettivi laddove ha affermato la legittimità dell'Accordo 29 marzo 2001, nella parte in cui ha ridotto in parte i compensi previsti dalla contrattazione nazionale per la categoria dei dipendenti già assunti con CFL, senza rilevare che la suddetta normativa aziendale travalicava i limiti imposti dalla contrattazione nazionale. Si soggiunge che la motivazione sul punto risulterebbe carente. 5.- Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. e con riferimento agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa l'interpretazione dell'Accordo 29 marzo 2001. Sempre in merito alla clausola dell'Accordo aziendale già richiamata sopra, anche nel quarto motivo, si sostiene che l'interpretazione della Corte territoriale al riguardo sia anche il frutto di una evidente violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. e sia supportata da una motivazione palesemente illogica o, comunque, insufficiente. Si ricorda che, diversamente dalla Corte d'appello, il Giudice di primo grado aveva esattamente sottolineato che gli emolumenti di cui si discute - le CAU della tabella B - sebbene denominati assegni ad personam , non sembrano avere tale funzione, atteso che sono suscettibili di variazione per il personale che già le percepisce qualora venga assegnato un nuovo parametro . Si sottolinea, infine, che tale assunto non era neppure stato censurato in appello dalla ANM. II - Esame delle censure. 6.- Il primo motivo deve essere accolto, per le ragioni di seguito precisate. 6.1.- Com'è noto, nel rito del lavoro, l'art. 416 cod. proc. civ. pone a carico del convenuto o del ricorrente, ove nei suoi confronti venga ritualmente proposta una domanda riconvenzionale un onere di contestazione specifico in relazione ai fatti costitutivi del diritto affermati dall'attore, il cui corretto adempimento assume rilievo anche nel giudizio di appello nel quale la violazione del divieto della deduzione di nova deve essere valutata dal giudice, ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., con riferimento al convenuto nel giudizio di primo grado, esclusivamente in relazione al contenuto della memoria di costituzione di cui all'art. 416 cod. proc. civ., non essendo comunque consentita l'introduzione di questioni nuove nel corso del giudizio di primo grado arg. ex Cass. 9 marzo 2011, n. 5555 Cass. 3 febbraio 2003, n. 1562 . In particolare, la contestazione dei fatti costitutivi della domanda, effettuata dal convenuto solo nelle note difensive depositate in giudizio prima della discussione e della pronuncia della sentenza di primo grado, deve considerarsi tardiva e la relativa eccezione deve ritenersi irrilevante vedi, per tutte Cass. 18 marzo 2005, n. 5918 . Inoltre, dal combinato disposto dell'art. 416, terzo comma, e dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., si desume che, nel rito del lavoro, l'omessa indicazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero nella memoria difensiva del convenuto, dei documenti, nonché il loro mancato deposito unitamente a detti atti, anche se in questi espressamente indicati, determinano la decadenza dal diritto alla produzione dei documenti stessi, con impossibilità della sua reviviscenza in un successivo grado di giudizio, salvo che le suddette omissioni siano giustificate dal tempo della formazione dei documenti o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo e salvo restando anche l'eventuale esercizio del potere istruttorio d'ufficio del giudice ai sensi dell'art. 421 cod. proc. civ. e, in appello, dell'art. 437, comma secondo cod. proc. civ., nei limiti ivi rispettivamente previsti, cioè solo in riferimento a fatti ritualmente allegati dalle parti ed emersi, nel processo, nel contraddittorio delle parti stesse Cass. 21 dicembre 2006, n. 27286 Cass. 13 marzo 2009, n. 6188 Cass. 29 luglio 2011, n. 16781 . Si deve considerare nuova , ai suddetti fini, la prospettazione da parte del convenuto di un fatto impeditivo diverso da quelli originariamente dedotti che comporti l'inserimento di un diverso tema di indagine e di decisione e che, quindi, violi le preclusioni al potere di contestazione emergenti dalle norme degli artt. 415, 416 e 420, primo comma, cod. proc. civ. e che, in appello, sia configurabile come violativa dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. Cass. 20 aprile 2005, n. 8264 Cass. 28 luglio 2005, n. 15810 Cass. 12 giugno 2008, n. 15795 . 6.2.- Nella specie, come risulta dal ricorso e dalla sentenza di primo grado - esaminabile, dato il tipo di vizio denunciato - e come la stessa controricorrente riferisce, soltanto nelle note difensive, depositate prima della discussione e della pronuncia della sentenza di primo grado, l'ANM - che nella memoria di costituzione aveva fatto riferimento esclusivo ad assunzioni con contratti a tempo determinato, richiamando la relativa disciplina legislativa e contrattuale - ha, per la prima volta, qualificato correttamente i contratti di assunzione dei ricorrenti come contratti di formazione e lavoro, introducendo nuovi temi di indagine e discussione e producendo nuova correlativa documentazione. Il Tribunale di Napoli ha correttamente rilevato l'inammissibilità di tali deduzioni e produzioni in quanto tardive. L'ANM, senza impugnare specificamente tale punto della sentenza di primo grado, nell'atto di appello ha formulato una serie di censure fondate sulla inesatta lettura degli accordi collettivi riguardanti il personale assunto con CFL. La Corte d'appello - pur riconoscendo che nelle memorie di costituzione in primo grado l'ANM ha articolato le proprie difese negando che le assunzioni dei ricorrenti fossero state effettuate con contratti di formazione e lavoro e sostenendo l'inapplicabilità dei principi derivanti dalla legge n. 863 del 1984, in ordine alla maturazione dell'anzianità di servizio per gli assunti con CFL - ha tuttavia respinto l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta dai lavoratori sull'assunto della novità delle censure introdotte dall'ANM in grado d'appello. A tale conclusione la Corte partenopea è pervenuta rilevando che l'ampiezza del quadro difensivo svolto da ANM nelle memorie di costituzione in primo grado renderebbe irrilevante, ai fini dell'eccepita novità delle censure, il fatto che in esse le assunzioni dei ricorrenti siano state ricondotte alla disciplina dei contratti a termine. Ciò in quanto, ai fini della identificazione della materia del contendere e dell'esclusione della novità delle prospettazioni svolte in appello, ad avviso della Corte d'appello, si dovrebbe dare la prevalenza ai seguenti elementi 1 identità della documentazione da cui risulta la stipulazione dei CFL nei confronti dei ricorrenti e di quella esibita da ANM 2 identità della complessiva disciplina collettiva di riferimento sia per i CFL sia per i contratti a termine 3 sussistenza a carico dei lavoratori dell'onere di dimostrare la fondatezza delle proprie domande sulla base del quadro normativo da loro richiamato. 6.3.- Ne deriva che la Corte partenopea non sembra avere tenuto conto del fatto che il contratto di formazione e lavoro - pur costituendo una specie del genus contratto di lavoro a tempo determinato - è dotato di una propria autonomia funzionale vedi Cass. 22 giugno 2005, n. 13362 , in quanto, mentre il normale contratto a termine è finalizzato a soddisfare esigenze temporanee ed improrogabili del datore di lavoro, il contratto di formazione e lavoro è caratterizzato dall'avere una causa complessa comprensiva della finalità dell'acquisizione da parte del lavoratore della professionalità necessaria per immettersi nel mondo del lavoro vedi, per tutte Cass. 10 novembre 1998, n. 11335 Cass. 22 agosto 2007, n. 17895 Cass. 22 aprile 2011, n. 9294 . Ciò comporta la previsione di una disciplina legislativa e contrattuale differenziata per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, disciplina che oltretutto per il settore autoferrotranviario - di appartenenza dei ricorrenti - è particolarmente rilevante e complessa, come risulta anche dalla sentenza attualmente impugnata arg. ex Cass. SU 23 settembre 2010, n. 20074 Cass. 17 agosto 2004, n. 16033 Cass. 9 ottobre 2006, n. 26139 Cass. 14 luglio 2003, n. 11017 Cass. 23 giugno 2005, n. 13362 Cass. 28 giugno 2011, n. 14229 Cass. 21 marzo 2012, n. 4475 Cass. 23 marzo 2011, n. 6639 . In questa situazione, non possono esservi dubbi sul fatto che la deduzione in appello da parte della ANM di censure fondate sulla inesatta lettura degli accordi collettivi riguardanti il personale assunto con CFL - effettuata dopo avere tardivamente introdotto tale nuovo argomento nelle proprie contestazioni e oltretutto dopo avere omesso di impugnare specificamente la statuizione di inammissibilità sul punto del giudice di primo grado - abbia comportato la prospettazione in appello di una questione nuova, in quanto introduttiva di un nuovo tema di indagine e di dibattito e rimasta estranea al giudizio di primo grado, come tale non proponibile nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., al pari della produzione della documentazione ad essa correlata, anch'essa da considerare manifestamente in contrasto con il sistema delle preclusioni, anche del potere di contestazione, scaturente dagli artt. 415, 416 e 420-primo comma, cod. proc. civ Pertanto, il giudice d'appello avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di inammissibilità del gravame proposta dai lavoratori e rilevare la novità delle censure introdotte dall'ANM in grado d'appello, in merito a questioni che non avevano avuto ingresso nel giudizio di primo grado, in base ad una pronuncia di inammissibilità non impugnata. Invece, la Corte partenopea, errando, ha esaminato nel merito le suddette censure. Di qui l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi. III – Conclusioni. 7.- In sintesi, il primo motivo del ricorso deve essere accolto, per le ragioni dianzi esposte, e gli altri motivi vanno dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi, anche al seguente il contratto di formazione e lavoro - pur costituendo una specie del genus contratto di lavoro a tempo determinato - è dotato di una propria autonomia funzionale, in quanto, mentre il normale contratto a termine è finalizzato a soddisfare esigenze temporanee ed improrogabili del datore di lavoro, il contratto di formazione e lavoro è caratterizzato dall'avere una causa complessa comprensiva della finalità dell'acquisizione da parte del lavoratore della professionalità necessaria per immettersi nel mondo del lavoro, il che comporta la previsione di una disciplina legislativa e contrattuale differenziata per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, disciplina che per il settore autoferrotranviario è particolarmente rilevante e complessa. Ne consegue che se il convenuto nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado abbia impostato la propria difesa configurando le assunzioni dei lavoratori ricorrenti come avvenute con contratti a tempo determinato richiamando la relativa disciplina legislativa e contrattuale , la qualificazione dei contratti di assunzione stessi come contratti di formazione e lavoro effettuata, per la prima volta, nelle note difensive depositate prima della discussione e della pronuncia della sentenza di primo grado e la conseguente produzione di pertinente documentazione, si devono considerare inammissibili in quanto tardive, perché volte ad introdurre un nuovo tema di indagine e di dibattito in contrasto con il sistema delle preclusioni - nella specie, dell'esercizio del potere di contestazione - scaturente dagli artt. 415, 416 e 420, primo comma, cod. proc. civ. Ne consegue che le suindicate argomentazioni e produzioni tardive vanno valutate, come tali, anche nel giudizio di appello, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione.