La sindrome depressiva non determina isolamento socio-relazionale? Niente indennità

Nel giudizio in materia di invalidità, il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del c.t.u., è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o nell’omissione degli accertamenti necessari per la formulazione di una corretta diagnosi.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 16739, depositata il 4 luglio 2013. Sindrome depressiva senza isolamento socio-relazionale esclusa l’indennità di accompagnamento . La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’Economia e Finanze per il riconoscimento del diritto, in capo a persona affetta da sindrome depressiva endoreattiva associata a parkinsonismo, a percepire l’indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità civile. Tuttavia, al termine del giudizio di merito, veniva riconosciuto solo il diritto alla pensione di inabilità, e non anche quello all’indennità di accompagnamento. A sostegno di tale decisione, i giudici di merito hanno posto gli esiti della disposta c.t.u., la quale ha ritenuto che la sindrome depressiva non aveva comportato una forma di isolamento socio-relazionale tale da giustificare l’attribuzione dell’indennità, né aveva compromesso le capacità cognitive e motorie dell’assistita. I presupposti dell’indennità di accompagnamento nella giurisprudenza di legittimità . In numerose occasioni, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire i presupposti necessari per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento, istituita dalla legge n. 18/1980, quale provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche. Tale indennità viene corrisposta, indipendentemente dall’età, in tutti i casi in cui l’invalido non sia in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitando di un’assistenza continua art. 1, comma 1 . Tali condizioni, previste in via alternativa, non devono avere natura episodica, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano quale, per esempio, il portarsi fuori dalla propria abitazione , ovvero alla necessità di assistenza finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana così Cass. n. 7273/2011 . La Cassazione ribadisce i confini tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La pronuncia in commento ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata, atteso che la stessa ha compiuto un adeguato esame della documentazione richiamata nel ricorso, sulla cui base era stato affermato che la psicopatia era controllabile con farmaci alla data dell’indicata certificazione. La decisione presa dalla Corte territoriale risulta, pertanto, insindacabile, posto che, nel giudizio in materia di invalidità, il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico, che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice cfr. Cass. ord. n. 1652/2012 .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 22 maggio - 4 luglio 2013, n. 16739 Presidente Roselli – Relatore Arienzo Svolgimento del processo Con sentenza del 27.10.2009, la Corte di Appello di Lecce rigettava il gravame proposto da T.A. nei confronti dell'INPS e del Ministero dell'Economia e Finanze avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi, con la quale era stata respinta la domanda della predetta intesa a conseguire l'indennità di accompagnamento ed era stata, invece, accolta quella di riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile con decorrenza dal 1.7.2005, con condanna dell'INPS alla corresponsione dei corrispondenti ratei della prestazione. Osservava la Corte che il C.t.u., officiato in secondo grado in esito alla produzione di ulteriore documentazione sanitaria valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., aveva diagnosticato la patologia cerebrale della T. quale sindrome depressiva endoreattiva associata a parkinsonismo, ritenuta inidonea a realizzare il presupposto sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e che, anche a seguito dei disposti chiarimenti, nel supplemento di c.t.u. era stato evidenziato che la condizione inabilitante si era concretizzata nell'epoca indicata nella sentenza di primo grado e non precedentemente e che la sindrome depressiva non aveva comportato una forma di isolamento socio relazionale tale da giustificare l'attribuzione dell'indennità, né aveva compromesso le capacità cognitive e motorie della assistita. Per la cassazione di tale decisione ricorre la T. con unico motivo di impugnazione. Resiste, con controricorso, l'INPS. Il Ministero è rimasto intimato. Motivi della decisione La ricorrente denunzia omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione all'art. 1 della legge 18/80 e 508/88, nonché all'art. 12 L. 118/71, rilevando che il fatto controverso del quale i giudici di merito non hanno tenuto conto è rappresentato dal certificato specialistico psichiatrico del 21.11.2000, asseritamente richiamato nell'atto di appello, nel quale era evidenziata dall'epoca suindicata la sussistenza di sindrome depressiva endogena di medio-grave grado, con associati episodi di ricorrente panico. Osserva che erroneamente la Corte di Appello aveva ritenuto che la condizione inabilitante si era concretizzata nell'epoca indicata nell'impugnata sentenza e non precedentemente, alla stregua della documentazione prodotta, del luglio 2005, che attestava l'accentuazione della patologia psichica da tale data. Il ricorso è infondato. Il giudice del gravame ha osservato che la sindrome depressiva con attacchi di panico diagnosticata nel 2000 era stata curata con farmaci psicotropi, che per via iatrogena avevano contribuito all'insorgenza del tremore e della sofferenza cerebrale . Non trova riscontro pertanto la critica mossa alla sentenza, essendo stato compiuto adeguato esame della documentazione richiamata in ricorso, sulla cui base era stato affermato che la psicopatia era controllabile con farmaci alla data della indicata certificazione. Il giudizio espresso dalla Corte di Lecce è, pertanto, insindacabile sulla base dei rilievi formulati, posto che, nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione principio, affermato, ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., da Cass., ord., 6^ sez., 3.2.2012 n. 1652 . Le spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo successivo alla novella del 2003, vanno poste a carico del ricorrente, per la regola della soccombenza e liquidate in favore dell'INPS come da dispositivo. Nulla va statuito nei riguardi del M.E.F., rimasto intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la T. al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed in Euro 2.600,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge. Nulla per le spese nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze.