Lavoratore in gita all’estero, proposta di trasferimento conosciuta in ritardo: licenziamento legittimo

Coerente la scelta dell’azienda, secondo i giudici. Perché, proprio tenendo presente il fatto che l’uomo era all’estero al momento della comunicazione della proposta di trasferimento dal Nord al Sud, gli è stata data la possibilità di aderire anche in maniera tardiva, oltre i termini fissati originariamente.

Stabilimento chiuso in provincia di Bergamo. E trasferimento possibile alla sede irpina. Ma la proposta dell’azienda rimane a lungo, troppo a lungo senza risposta scatta allora il licenziamento nei confronti del dipendente. Provvedimento legittimo, anche se il lavoratore era all’estero e ha potuto prendere cognizione in ritardo del ‘trasloco’ operativo messo sul piatto dall’azienda Cassazione, sentenza n. 8843/2013, Sezione Lavoro, depositato oggi . Rientro con sorpresa. Linea netta, e negativa per il lavoratore, già tracciata in Tribunale prima e in Corte d’Appello poi assolutamente legittimo il licenziamento deciso dall’azienda. Perché tale, ultimo passo era stato subordinato alla mancata accettazione del trasferimento dalla provincia di Bergamo a quella di Avellino, e, in effetti, il lavoratore non aveva aderito, neppur tardivamente, alla proposta di trasferimento . Per l’oramai ex dipendente, però, la decisione dei giudici è completamente errata. A suo avviso, difatti, non si è tenuto conto che egli non era stato posto in condizione di effettuare la scelta nei termini indicati dal datore di lavoro nella sua lettera di licenziamento poiché si trovava all’estero e non aveva avuto notizia né del possibile trasferimento né del fatto che, in caso di sua mancata adesione entro una certa data, il rapporto si sarebbe risolto . E tale mancata cognizione, secondo l’uomo, è addebitabile al comportamento del datore di lavoro che aveva mancato di comunicare il recesso con tempi e modi tali da consentirgli di valutare l’opzione offertagli . Ciò comporta, conclude l’uomo, l’impossibilità della realizzazione dell’evento della condizione apposta che ha poi condotto al licenziamento. Tempi flessibili. Sicuramente peculiare il fatto che al momento della intimazione del recesso il lavoratore era assente dall’Italia e non aveva avuto notizia della decisione datoriale fino al suo rientro , riconoscono i giudici della Cassazione, ma altrettanto indubbio è che neppure in ritardo l’uomo ha aderito alla proposta di trasferimento , neanche al suo rientro in Italia . Ciò comporta che la condizione sospensiva apposta dal datore di lavoro al recesso si è realizzata ed il rapporto si è risolto, essendo venuta meno la condizione sospensiva apposta, in modo del tutto legittimo . A rendere solida l’azione dell’azienda è soprattutto la constatazione che all’uomo non è stata negata la possibilità di aderire, seppur tardivamente rispetto ai tempi indicati nella lettera di recesso, alla proposta formulatagli . Di conseguenza, in concreto, si può affermare, senza tema di smentite, che il lavoratore neppure tardivamente, al suo rientro, ha ritenuto, in qualunque modo, di manifestare la sua intenzione di dar seguito alla proposta di prosecuzione del rapporto di lavoro in altra sede, formulatagli dal datore di lavoro . Per questo, è stata corretta la scelta dell’azienda, concludono i giudici della Cassazione – confermando la pronunzia di Appello –, di considerare il rapporto legittimamente risolto .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 11 dicembre 2012 – 11 aprile 2013, n. 8843 Presidente Roselli – Relatore Garri Svolgimento del processo La Corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame proposto da L.I. ed ha confermato la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al ricorrente dalla società V.L.M. a r.l. In particolare la Cotte territoriale, pur avendo consentito al ricorrente di depositare in appello documentazione tesa a provare il periodo di sua assenza dall’Italia periodo in cui non era stato per lui possibile avere effettiva conoscenza del licenziamento ex art. 1334 c.c. , ha poi accertato che effettivamente la società datrice aveva chiuso l’unità produttiva in provincia di Bergamo presso la quale l’appellante prestava servizio che aveva offerto al lavoratore di proseguite l’attività lavorativa in un’altra unità, quella di Avellana che aveva subordinato il licenziamento alla mancata accettazione del trasferimento. Infine ha verificato che il lavoratore non aveva aderito, neppure tardivamente, alla proposta di trasferimento avanzata. Per la cassazione della se tenza propone ricorso L.I. affidandolo a due motivi. Resiste cori controricorso la V.L.M. s.r.l Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso è censurata la sentenza perché con motivazione omessa, contraddittoria e insufficiente ha ritenuto avverata la condizione sospensiva apposta al licenziamento stante il mancato consenso del dipendente ad essere trasferito presso un’altra unità produttiva, senza considerate che il ricorrente non era stato posto in condizione di effettuare la scelta nei termini indicati dal datore di lavoro nella sua lettera di licenziamento entro il 30.12.2004 posto che a tale data si trovava all’estero e non aveva avuto notizia né del possibile trasferimento né del fatto che, in caso di sua mancata adesione entro una certa data, il rapporto si sarebbe risolto. Con il secondo motivo li ricorso inoltre viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1359 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto avverata la condizione sospensiva sebbene il datore di lavoro avesse, con comportamento a lui imputabile, mancato di comunicare il recesso con tempi e modi tali da consentirgi di valutare l’opzione offertagli, e reso così impossibile la realizzazione ell’evento della condizione apposta. Le censure che per la loro intima connessione vanno esaminate congiuntamente non possono trovare accoglimento. Occorre rammentare chi è ravvisabile un vizio di motivazione, denunciabile a norma dell’art. 360 comma 1 n. 5, nei soli casi in cui il giudice di merito sia pervenuto alla decisione attraverso una ricostruzione dei fatti incompleta, perché non ha tenuto in considerazione circostanze che ove esaminate avrebbero determinato una decisione diversa, ovvero con motivazione contraddittoria o illogica, perché il percorso ricostruttivo scelto non si dipana in un logico e conseguente esame delle dei fatti sottoposti alla sua attenzione. Nel caso in esame, invece, la censura postula che il giudice di merito sia addivenuto alla decisione in esito ad una contraddittoria analisi dei fatti in sostanza dopo avere recepito i fatti di causa negli esatti termini materiali in cui sono stati prospettati dalla parte, avrebbe omesso di valutarli nella giusta e conseguente maniera. Ivi tal modo l’omesso esame si risolve in un implicito accertamento negativo della rilevanza del fatto stesso. La valutazione insufficiente ed illogica dei fatti vizierebbe il percorso argomentativo che ha condotto alla decisione per una definizione dei requisiti della censura ex art. 360 comma 1 n. 5, cfr., tra le altre, Cass. n. 19298/2006 ed anche Cass. 3 gennaio 2011, n. 37 Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731 Cass. 21 agosto 2006, n. 18214 Cass. 16 febbraio 2006, a. 3436 Cass. 27 aprile 2005, n. 8718 . In definitiva le censure formulate dal ricorrente devono evidenziare con chiarezza specifici profili di illogicità ed incongruenza nella motivazione e non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito. Tanto premesso ritiene questa Corte che i rilievi formulati nel ricorso mirino, al contrario, a sollecitare proprio una differente le - ctura delle emergenze processuali, per quanto si è detto inammissibile. La Corte territoriale, con motivazione in sé logica, coerente ed aderente alle circostanze prospettate ed alle emergenze probatorie acquisite, ha chiarito che il licenziamento, intimato per effetto dell’incontestata chiusura, della unità produttiva della società sita nella provincia di Bergamo, era stato subordinato alla mancati. accettazione da parte del lavoratore del suo trasferimento presso la sede di Avellino. La peculiarità della vicenda in esame è data dal fatto che al momento della intimazione del recesso il lavoratore era assente dall’Italia e non aveva avuto notizia della decisione datoriale fino al suo rientro. Tuttavia con una ricostruzione condivisibile la Corte territoriale i preso atto dell’assenza del lavoratore e della data di effettiva conoscenza da parte dello stesso del provvedimento espulsivo momento in cui l’atto recettizio ha potuto produrre i suoi effetti , ha tuttavia valorizzato la circostanza, rimasta incontestata, della mancata adesione del lavoratore alla proposta di prosecuzione del rapporto di lavoro in altra sede. La Corte d’appello sottolinea infatti che in nessun momento, neppure successivo al suo rientro in Italia nel febbraio 2005, l’odierno ricorrente ha aderito alla proposta di trasferimento. In tal modo la condizione sospensiva apposta dal datore di lavoro al recesso si è realizzata ed il rapporto si è risolto, essendo venuta meno la condizione sospensiva apposta, in modo del tutto legittimo. Peraltro, ad avviso del Collegio, la ricostruzione dei fatti operata dalla corte di merito e la loro sussunzione in una legittima ipotesi di risoluzione del rapporto, non integra una violazione dell’art. 1359 c.c Come è noto la disposizione richiamata prevede che la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse all’avveramento di essa”. Anche a prescindere dai profili di ammissibilità della censura, che non risulta prima proposta nei termini riportati nel ricorso per cassazione, in ogni caso lo stabilire se il mancato avveramento si debba attribuire a causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario, per trarne la conseguenza di considerare la condizione come avverata, involge un’indagine di mero fatto il cui risultato è insindacabile in sede di legittimità, se non ricorrono vizi logici o errori di diritto cfr. in tal senso Cass. n. 209/2010 . In sostanza ove il negozio sia condizionato, per l’operatività dell’art. 1359 cod. civ., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, è necessaria la sussistenza di una condotta dolosa o colposa di detta parte cfr. Cass. n. 8363/2003 . Tale condotta non è di per sé riscontrabile nel caso di mero comportamento inattivo, salvo che questo non costituisca violazione di un obbligo di agire imposto dal contratto o dalla legge. Nella specie, come si è più sopra ricordato, la Corte territoriale ha accertato, con indagine di fatto rimasta per tale profilo incontestata, che al ricorrente non è stata negata la possibilità di aderire, seppur tardivamente rispetto ai tempi indicati nella lettera di recesso, alla proposta formulatagli impedendo così, con un comportamento positivo del datore di lavoro l’avverarsi della condizione apposta. Semplicemente si è accertato che il lavoratore , neppure tardivamente, al suo rientro, ha ritenuto in qualunque modo di manifestare la sua intenzione di dar seguito alla proposta di prosecuzione del rapporto di lavoro in altra sede formulatagli dal datore di lavoro. In tal modo non essendosi realizzato l’evento previsto dalla condizione sospensiva apposta al recesso, il rapporto si è legittimamente risolto. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella peculiarità della vicenda trattata, per compensare interamente tra le parti le spese del p esente giudizio. P.Q.M . La Corte respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.