Il CCNL non è legge e si applica solo se si vuole

L’appartenenza di un lavoratore ad una determinata categoria professionale non determina necessariamente l’applicazione di alcun contratto collettivo, a meno che le parti non aderiscano alle relative associazioni sindacali stipulanti o abbiano espressamente o tacitamente ritenuto di farne applicazione.

Il caso. La ex dipendente di un condominio, addetta alla pulizia del fabbricato, ricorreva al Giudice del lavoro rivendicando talune differenze retributive tra le somme percepite per il lavoro svolto e quelle previste dal CCNL dei Portieri. La Corte di Appello di Potenza, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava le domande ritenendo adeguata ex art. 36 Cost. la retribuzione erogata alla ricorrente, sul presupposto che non risultava provata l’adesione delle parti ad alcuna associazione sindacale e che il lavoro era stato prestato tre ore al giorno, sei giorni la settimana con esclusione di numerose altre attività dei portieri. Contro la pronuncia di appello la lavoratrice ricorreva alla Corte di Cassazione, lamentando i la violazione dell’art. 2070 c.c., per avere il Giudice di secondo grado escluso l’applicazione del CCNL dei Portieri, pretesamente efficace, per sua stessa definizione, ai proprietari di fabbricati nonché ii la violazione dell’art. 36 Cost., per avere la Corte di Appello ritenuto adeguata la retribuzione percepita dalla lavoratrice. Il CCNL ha efficacia solamente privatistica. La Cassazione, ribadendo principi tanto consolidati da costituire ius receptum , rigetta il ricorso. Ed infatti, venuto meno il sistema corporativo, è pacifico che i contratti collettivi abbiano un’efficacia solamente privatistica, sostanziandosi in contratti efficaci esattamente come qualsiasi altro contratto, ex art. 1372 c.c. solo nei confronti dei soggetti che li hanno sottoscritti c.d. contratti collettivi di diritto comune . Ed è vincolante solo se lo si è scelto . Ciò comporta che un determinato CCNL trovi applicazione, nel rapporto di lavoro privato, se e solo se il datore di lavoro risulti iscritto alla associazione sindacale stipulante, ovvero se abbia accettato - anche per fatti concludenti - tali pattuizioni come disciplina integrativa del rapporto individuale di lavoro si veda, tra le tantissime, Cass. n. 16340/2009 . L’unico limite è la retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. Unico limite al suesposto principio è quello della individuazione della retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost., per la cui individuazione il Giudice può rendere applicabile il corrispondente trattamento economico del contratto collettivo in via equitativa, ossia con riferimento ai parametri di cui al primo comma dell’art. 36 Cost., quando la retribuzione concordata risulti inadeguata ad essi in questo senso si veda Cass. SS.UU. 2665/1997 . La ricorrente aveva percepito una retribuzione adeguata . Nel caso di specie i Giudici di merito avevano ritenuto adeguata la retribuzione percepita dalla lavoratrice, in considerazione dell’attività svolta e del ridotto orario di lavoro, e, sotto altro profilo, non era emersa alcuna prova che le parti avessero inteso fare applicazione di alcun CCNL.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 gennaio – 21 febbraio 2013, n. 4323 Presidente/Relatore Roselli Svolgimento del processo Con sentenza dell’8 gennaio 2009 la Corte d'appello di Potenza, in riforma della decisione del Tribunale, rigettava la domanda proposta da A.T. ed intesa ad ottenere dal Condominio P. V. differenze retributive in relazione ad un contratto di pulizia degli ambienti del fabbricato condominiale. La Corte riteneva adeguata ex art. 36 Cost. la retribuzione già percepita dalla T., notando come le parti l'avessero concordata attraverso un contratto individuale. Cosi risultava dalla testimonianza del professionista che aveva redatto la busta paga, mentre non constava che le parti avessero aderito ad alcuna associazione sindacale, in modo da rendere applicabile un contratto collettivo. Il verbale di accertamento redatto da un funzionario dell'Inps faceva un riferimento, generico e perciò non significativo, ad un contratto collettivo di categoria. Né la retribuzione corrisposta era adeguata alla previsione dell'art. 36 Cost., avuto riguardo al contratto collettivo nazionale dei portieri ed al fatto che il lavoro era stato prestato per tre ore giornaliere e per sei giorni settimanali, con esclusione di altre attività proprie dei portieri. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la T. mentre il Condominio resiste con controricorso. La relatrice originariamente designata è stata sostituita per incompatibilità. Motivi della decisione Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2070 cod. civ. per avere la Corte d'appello escluso l'applicazione del c.c.n.l. dei portieri, efficace, per sua stessa definizione, ai proprietari di fabbricati. Col secondo motivo ella deduce la violazione dell'art. 36 Cost. per inadeguatezza della retribuzione ritenuta come equa dalla sentenza impugnata. I connessi motivi sono manifestamente infondati poiché nell’attuale sistema di contrattazione collettiva di diritto comune art. 39, quarto comma, Cost. la categoria professionale non comporta di per sé la necessaria applicazione di un contratto diverso da quello individuale voluto dalle parti oppure da quello collettivo stipulato dalle associazioni sindacali alle quali esse sono iscritte. Nel caso di specie la Corte di merito ha incensurabilmente accertato in fatto che le parti, non iscritte ad associazioni sindacali, avevano concluso un contratto individuale diverso da quello collettivo dei portieri. La categoria professionale, di cui sopra, può rilevare, nel senso di rendere applicabile il corrispondente contratto collettivo in via equitativa, ossia con riferimento ai parametri di cui al primo comma dell'art. 36 Cost., quando la retribuzione concordata risulti inadeguata ad essi Sez. un. 26 marzo 1997 n. 2665 . Ma nel caso di specie i giudici d'appello hanno escluso l'inadeguatezza motivando a sufficienza in relazione all'attività svolta solo pulizia ed all'orario diciotto ore settimanali . Il terzo motivo, con cui la ricorrente parla di ferie non godute , è inammissibile per mancata indicazione delle norme di diritto violate art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e del motivo d'appello asseritamente trascurato dai giudici del gravame. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro cinquanta/00, oltre ad euro tremila/00 per compensi professionali.