Il dipendente invia 30 e-mail a scopi non professionali dall’account di posta aziendale: non può essere licenziato

L’invio di circa trenta e-mail personali nell’arco temporale di sei mesi dalla casella di posta aziendale da parte del dipendente di una società privata non costituisce, vista anche la totale assenza di precedenti provvedimenti disciplinari, una violazione tale da legittimare un licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. che costituisce l’extrema ratio utilizzabile solo quando l’accertata contestazione rivesta una gravità tale che qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro.

Il Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, con la decisione in esame, affronta il delicato tema della responsabilità disciplinare del dipendente che trasmetta dalla casella di posta aziendale e-mail per scopi non professionali. Il caso. Il depot manager dipendente di un’azienda di poste private veniva licenziato a seguito di procedimento disciplinare per aver inviato dall’indirizzo di posta elettronica aziendale delle e-mail per scopi personali, divulgando, a dire del datore di lavoro, notizie segrete dell’azienda es. informazioni sul canone di locazione di un capannone del datore di lavoro . Il dipendente domandava alla adita magistratura di pronunciare la illegittimità dell’intimato licenziamento, chiedendo l’immediata reintegra sul posto di lavoro. Nel merito, per quel che qui più interessa, disconosceva paternità e contenuto delle e-mail , contestando la violazione da parte del datore di lavoro dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori nonché la normativa sulla privacy . Negava, inoltre, di aver mai svolto attività concorrenziale e di aver divulgato segreti aziendali, ritenendo in ogni caso la sanzione espulsiva adottata nei suoi confronti eccessiva. La causa veniva istruita con prove testimoniali e documentali. La ricerca delle e-mail per parole-chiave non viola l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori. Per il magistrato jonico, nel caso di specie, non sussiste alcuna violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavori che, come noto, vieta, al suo secondo comma, il controllo a distanza dei lavoratori. Il datore di lavoro, infatti, ha operato un c.d. controllo difensivo pienamente legittimo perché volto a valutare la presenza di eventuali condotte illecite poste in essere dal lavoratore. A giudizio del magistrato tale controllo è stato effettuato secondo legge perché il datore di lavoro ha seguito la propria policy aziendale interna, non ponendo in essere una procedura finalizzata alla verifica a tappeto indiscriminata della casella di posta elettronica riconducibile al lavoratore la ricerca delle presunte e-mail, pur conservate a tempo indeterminato presso un server centrale, era avvenuta mediante parole-chiave, alla presenza di un delegato sindacale, e così nel pieno rispetto dei dettami di cui all’art. 4, comma 2, St. Lav. e della normativa sulla riservatezza. Il valore probatorio delle e-mail a firma leggera sono liberamente valutabili dal giudice . Quanto al valore delle e-mail , come detto disconosciute dal lavoratore, il Tribunale riteneva che le stesse, facendo parte del novero delle mail c.d. a firma leggera art. 2721 c.c. , ossia non sottoscritte con firma digitale, costituiscano un documento liberamente valutabile dal giudice, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Caratteristiche, quest’ultime, accertate nel caso in esame a seguito di espletamento di prova testimoniale e per la circostanza determinate che fosse solo il dipendente a conoscere le password personali per accedere al personal computer in dotazione ed alla propria casella di posta elettronica. Da ciò sarebbe desumibile per il giudicante la prova della paternità e genuinità delle e-mail prodotte in capo al lavoratore ricorrente. L’utilizzo delle mail non è stato sistematico il licenziamento non è proporzionato. Dalle risultanze processuali emergeva, però, come il dipendente, pur avendo utilizzato la posta aziendale per scopi non prettamente professionali, violando così la policy interna stabilita dal datore di lavoro, avesse tutto sommato inviato solo 30 e mail nell’arco temporale di 6 mesi, pari alla media di cinque mensili. Un tale comportamento, seppur censurabile, non è stato ritenuto idoneo ad integrare un utilizzo sistematico della posta aziendale per scopi personali, ed in assenza di precedenti contestazioni disciplinari, non può dirsi vulnerato il rapporto fiduciario tanto da non consentire, neppure in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto lavorativo. Il giudice adito, pertanto, si determinava a dichiarare illegittimo il licenziamento e ad ordinare al datore di lavoro l’immediato reintegro del dipendente. Concludendo . Il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. può ritenersi legittimo solo ove la mancanza sia di tale gravità da far venir meno l’elemento fiduciario tra datore di lavoro e il dipendente. Non possono così condurre al recesso datoriale poche e-mail inviate dalla propria postazione aziendale, perché la sanzione espulsiva appare sproporzionata rispetto alla fattispecie concreta di un dipendente che non abbia utilizzato la propria casella di posta elettronica con sistematica frequenza. Considerazioni a margine. Ritiene, tuttavia, lo scrivente che la sentenza in commento non vada esente da critiche sotto il profilo dell’esatta configurazione della funzione del controllo difensivo datoriale. La Corte di Cassazione cfr. sent. n. 4375/2010 , infatti, ha precisato che il controllo difensivo può operare attraverso un accertamento ex post ovvero solo dopo l’attuazione del comportamento addossato al dipendente, successivamente alla emersione di fatti tali da raccomandare l’avvio di un’indagine retrospettiva. Nel caso commentato, invece, il datore di lavoro aveva creato un vero e proprio database il server centrale di cui si è detto per raccogliere tutte le e-mail dei dipendenti ed ha utilizzato tale programma per attingere i messaggi di posta elettronica che hanno incriminato il dipendente. Se quindi astrattamente lecita era l’indagine, discutibili sono stati gli strumenti adoperati per carpire i messaggi in entrata ed in uscita dalla casella di posta elettronica del dipendente. La illiceità, ad avviso di chi scrive, non attiene tanto all’esistenza di un server centrale, bensì alla volontà datoriale di trattenere ed immagazzinare in esso capillarmente l’intero flusso della corrispondenza elettronica di tutti i dipendenti. Pare confortare questa opinione quella giurisprudenza cfr. Consiglio di Stato, n. 6373/2009 che ha tenuto ad evidenziare l’obbligo da parte del datore di lavoro di cancellare quotidianamente i dati personali e sensibili dei propri dipendenti acquisiti attraverso strumentazione tecnologica, pena la loro inutilizzabilità a fini disciplinari.

Tribunale di Taranto, sez. Lavoro, sentenza 19 settembre – 28 novembre 2012, n. 5916 Giudice Annamaria Lastella Motivi in fatto e in diritto Con ricorso depositato in Cancelleria in data 25.1.2011 S.N., premesso di aver lavorato alle dipendenze della TNT global express spa dal febbraio 1990 al 20.10.2010, ricoprendo l'incarico di responsabile della filiale di Taranto ad eccezione del periodo a cavallo tra il 1991 ed il 1993 e. in forza della qualifica di quadro, con responsabilità operativa, commerciale ed amministrativa, della risorse umane, e di preposto per la sicurezza dei lavoratori di avere osservato, dal lunedì al venerdì, l'orario lavorativo 8,30 20,30 di essere stato dotato per lo svolgimento della propria attività lavorativa di computer e di casella di posta elettronica indirizzo nstasi@tinilaliy.it, con password di validità mensile alla cui scadenza veniva rinnovata a cura di esso ricorrente nelle ipotesi di smarrimento o dimenticanza della password l'accesso al sistema operativo era comunque garantito dalla Direzione aziendale di essere stato in data 21.9.2010, a seguito di contestazione disciplinare, sospeso cautelarmente dal lavoro, inviate giustificazioni, e in data 20.10.2010 licenziato per giusta causa di aver ritualmente e tempestivamente impugnato il licenziamento, fondato su violazione del dovere di fedeltà per avere agito in conflitto d'interessi con l'azienda datrice di lavoro violazione del dovere di fedeltà per aver trasmesso notizie segrete dell'azienda del dovere di diligenza per avere utilizzato la posta elettronica per fini privati del dovere di diligenza per avere usufruito di un servizio intra-aziendale di corriere espresso senza averne la facoltà adiva questa A.G., contestando la violazione da parte della datrice dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori nonché della normativa sulla privacy, avendo posto in essere un arbitrario controllo a distanza del di lui operato, con conseguente inutilizzabilità a fini disciplinari sui controlli effettuati sulla casella di posta elettronica in uso di esso ricorrente. In merito eccepiva la inesistenza di attività concorrenziale alcuna posta in essere in danno della propria datrice di lavoro, con diffuse argomentazioni di cui si darà compiutamente conto nel seguito della motivazione la inesistenza di danno per le rimesse di materiale con procedura H04, la violazione del principio della immediatezza della contestazione attesoché la contestazione disciplinare, datata 21.9.2010, atteneva a fatti risalenti al periodo 2008-inizio 2009 , violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della sanzione espulsiva adotta nei suoi confronti. Chiedeva accertarsi e dichiararsi la illegittimità dell'intimato licenziamento, e per l'effetto ordinarsi alla datrice la sua immediata reintegrazione nel posto di lavoro, con tutte le conseguenze di legge. Resisteva la convenuta, ribattendo con pari dovizia di argomenti quanto oggetto delle censure di parte ricorrente. La causa, istruita documentalmente e con prova testimoniale, è stata all'odierna udienza discussa dai procuratori delle Parti e decisa con sentenza ex art. 429 comma 1° ultima parte c.p.c., mediante lettura in udienza del dispositivo, con fissazione di termine per il deposito della motivazione. Struttura e cronologia della vicenda Nel suo dispiegarsi cronologico la vicenda trae origine come emerso dalla prove documentali e testimoniali da un esposto anonimo ricevuto nel maggio 2010 dalla Direzione Sicurezza e Risorse Umane della TNT GLOBAL express, in cui veniva segnalata 1 l'esistenza di un presunto legame tra lo S. ed una società cooperativa, operante nell'ambito delle attività di facchinaggio e distribuzione svolte a favore della filiale TNT di Taranto 2 un collegamento/cointeressenza tra lo S. e la DELTA IMMOBILIARE Srl. Non essendo mai state comunicate dallo S. tali circostanze, cosi come invece prescritto dal codice di policy aziendale sul conflitto di interessi, la TNT avviava, tramite l'ente aziendale interno di investigazioni GLOBAL investigation manager, verifiche volte all'accertamento dei fatti. Dalla disamina delle visure immobiliari della delta IMMOBILIARE srl e della Società Cooperativa delta emergeva che lo S. era socio della delta immobiliare sii e che l’amministratore delle due società coincideva con la stessa persona, tal L.G In applicazione del punto 7 della Politica Aziendale sul conflitto di interessi cfr. docomma 12 fascicolo TNT . il quale prevede che Tutti i dipendenti sono tenuti ad informare per iscritto i propri dirigenti relativamente a qualsiasi potenziale conflitto dì interesse non appena se ne verifichi la circostanza e che la divulgazione dei dati comprende impegni di servizio e professionali laddove si ricopra una posizione di responsabilità quale funzionario o membro di un consiglio di amministrazione nonché un interesse diretto o indiretto oppure relazione del dipendente o di un familiare prossimo con fornitori, clienti, concorrenti, o qualsiasi altra organizzazione laddove tale interesse o relazione potrebbero influenzare, anche solo potenzialmente, l indipendenze o l'obiettività del dipendente nel compimento dei propri doveri di responsabilità nei confronti del gruppo TNT o nel processo decisionale aziendale la datrice, ritenuta la irregolarità consistita nella mancata comunicazione da parte del ricorrente dei propri rapporti con la delta immobiliare srl e con la Società Cooperativa delta, effettuava più approfondite verifiche sulla casella di posta elettronica dello S Dette verifiche venivano effettuate sulla casella di posta elettronica nei giorni 7. 8 e 9 settembre 2010 presso la Direzione della ICS deputato al controllo dei dispositivi informatici dell'azienda a cura di D.S.M. responsabile delle relazioni industriali , C.M. in rappresentanza della R.S.A. della filt-cgil di Torino, di V.G. global investigation manager e D.Z.M. Intel e Lotus Notes Tecomma Coordinator . Dalla analisi effettuata emergevano varie e-mails che lo S., durante l'orario di lavoro presso la TNT, aveva inviato e ricevuto alle date del 28.12.2008 ore 18,11 19.2.2009 ore 17,57 7.10.2009 ore 17,36 15.1.2010 ore 10,09 26.1.2010 29.1.2010 ore 10,19 19.4.2010 ore 16,58 28.5.2010 ore 11,26 12.7.2010 ore 8,53 30.7.2010 ore 18,38 oltre altre mail apparentemente estranee all'attività aziendale, aventi ad oggetto problematiche relative a locazioni di immobili, vertenze per sfratti e spese condominiali, nonché una con cui lo S. aveva fornito a terzi informazioni aziendali relative alla locazione del capannone TNT di Foggia e altre da cui emergevano contatti tra esso ricorrente e due imprese di costruzioni fin.co e INTERNI E DINTORNI interessate alla realizzazione e successiva locazione di un capannone per la nuova filiale TNT di Taranto, nonché nell'anno 2008 rapporti dello S. finalizzati a ricerche di un terreno su cui edificare sempre la nuova filiale di Taranto. Ciò posto, la convenuta ha dato atto che, con riferimento alla costruzione del nuovo capannone della filiale di Taranto, già in data 24.10.2008 il ricorrente aveva informato il proprio Regional Business Manager di aver trovato una società di costruzioni la fin.co proprietaria di un terreno su cui poter costruire il capannone, indicando come persona di riferimento l'arch. T.D.N. ed informando sempre il Regional Business Manager R.B.A. che il terreno reperito godeva di particolari agevolazioni fiscali essendo ubicato in zona franca , e che sempre al R.B.M. lo S. aveva successivamente rappresentato, a nome anche di tutti gli altri colleghi di Taranto, la improcrastinabile necessità di affrontare la problematica divenuta ormai scottante del reperimento di una nuova sede per la filiale di Taranto e che, ancora, il nuovo responsabile della REAL ESTATE aveva rassicurato il ricorrente informandolo che avrebbe personalmente ripreso i contatti con la fin.co. E tuttavia la stessa convenuta finiva per ritenere che, dalla documentazione informatica acquisita, lo S. avrebbe superato di gran lunga lo soglia del normale e comprensibile interessamento, di ciò essendo indice una mail del 6.11.2009 con cui il ricorrente aveva risposto al responsabile della REAL ESTATE di aver già personalmente ricontattato la FIN.CO, resasi disponibile all'effettuazione del nuovo insediamento ma, comunicato in risposta dalla REAL ESTATE di essere in attesa di ricevere dalla fin.co il file relativo alla lottizzazione del terreno e che, in caso di esito positivo rispetto alle esigenze della TNT, sarebbe stata la REAL ESTATE a chiedere ulteriori informazioni alla FIN.CO accadeva che in data 8.2.2010 lo S. comunicava via mail alla REAL ESTATE di essere stato contattato dai responsabili fin.co i quali lo avevano informato di non essere più interessati alai costruzione. Ciò, secondo la convenuta, presentava carattere di stranezza ed anomalia, essendo ancora la REAL ESTATE in attesa di preventivi dalla FIN.CO cui nessuna offerta economica era ancora stata formulata da parte della TNT così pervenendo la convenuta all'unica spiegazione secondo cui i particolari economici non potevano che essere stati comunicati direttamente dal ricorrente alla FIN.CO, giusta mail del 21.1.2010 diretta ad O.E. che avrebbe riferito all'arch. D.N Si accertava altresì che, successivamente, lo stesso ricorrente si attivava per reperire una nuova società di costruzioni, e che in data 18.2.2010 aveva comunicato al servizio REAL ESTATE di aver ottenuto la disponibilità della INTERNI E dintorni NEW co. srl , il cui titolare era tal B.A., società anch'essa proprietaria di terreni nella ''zona franca e nel febbraio/marzo 2010 venivano avviati contatti tra il servizio REAL ESTATE ed il B Dall'analisi della posta elettronica emergeva che il 18.3.2010 ore 10,38 il B. aveva inviato al solo S. una comunicazione via mail che aveva come destinatario finale tal G. del servizio REAL ESTATE, in cui era contenuta l'offerta per la realizzazione del capannone indicando il prezzo di euro 6,98 + IVA/mq. alle successive ore 10,53 dello stesso giorno la mail veniva effettivamente inviata ad A. G. e nuovamente allo S. per conoscenza, ma con la modifica relativa al prezzo/mq. indicato in euro 7,50 + IVA, quindi aumentato. Da ciò la valutazione da parte della TNT che il ricorrente aveva divulgato a terzi informazioni circa l'ubicazione del nuovo capannone a costruirsi, ed il sospetto che avesse indicato un prezzo al rialzo , in tal modo pregiudicando gli interessi economici della società ciò, riteneva la convenuta, avvantaggiandosi della propria posizione per fini prettamente personali in quanto consociato della IMMOBILIARE DELTA. Questo in sostanza il sub-strato di merito che ebbe a determinare dapprima la contestazione disciplinare, e poi il licenziamento per giusta causa. La disamina delle problematiche sollevate nel presente giudizio impone in primis di valutare la utilizzabilità o meno delle e-mail poste a fondamento della contestazione e del licenziamento secondo il primo angolo d'approccio costituito dalla dedotta violazione dell'art. 4 St.Lav. e della legge sulla privacy successivamente, in caso di soluzione in termini di utilizzabilità delle stesse, il valore probatorio di esse. Iniziando dalla disamina del primo problema, e premesso che il ricorrente ha disconosciuto le e-mail di cui ci si occupa come da lui spedite, va osservato quanto segue. DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 STAI. LAV. E LEGGE SULLA PRIVACY Prevede l'art. 4 St. Lav. E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. L'armonia fra il 1° ed il 2° comma bene è stata puntualizzata e stigmatizzata dalla giurisprudenza della S.C e fra le altre Cass. 17.7.2007 n. 1582, in cui si legge Il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza del diritto di tutela dei lavoratori a non essere controllati a distanza dal datore di lavoro, o, se si vuole, dalla stessa collettività, relativamente alla organizzazione, produzione e sicurezza del lavoro, individuando una precisa procedura esecutivi e gli stessi soggetti ad essa partecipi tuttavia la insopprimibile esigenza di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti .non consente di espungere dalla fattispecie astratta i casi dei c.d. controlli difensivi, ossia di quei controllo diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela di beni estranei al rapporto stesso . Può pertanto affermarsi che 1 la finalità dell'art. 4 comma 1 è quella di garantire che le attività di vigilanza sull'attività di lavoro si realizzino in un ambiente e in una dimensione umane, pur riconoscendone la finalità a fini organizzativi imprenditoriali 2 ciò premesso, eventuali necessità quali quelle indicate nel comma 2 possano astrattamente giustificare un'esigenza di installazione di impianti ed apparecchiature 3 quanto sopra, peraltro, nel rispetto dei corretti termini procedurali e comunque con il limite di fondo del rispetto delle garanzie di dignità e riservatezza del lavoratore 4 dovendosi evidentemente tenere in debito conto la netta differenza di fattispecie e, di conseguenza, di disciplina tra il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori cui fa riferimento il comma 2°, e l'utilizzo di strumenti ed. di controllo difensivo , posto che la norma, a tutta evidenza, riguarda unicamente i sistemi di controllo finalizzati, in maniera diretta o indiretta, a valutare l'attività lavorativa del dipendente, mentre sono estranei al suo ambito di applicazione i controlli volti ad accertare eventuali condotte illecite poste in essere dal lavoratore. Ebbene, emerge dagli atti che in data 21.11.2008, in sede di incontro presso la CONFETRA tra la TNT da un lato, e le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI dall'altro, sulla premessa della emanazione da parte del Garante per la Protezione dei Dati personali giusta provvedimento n. 13/97 del 1.3.2007 e della individuazione in quella sede della regolamentazione dell'uso di internet e della posta elettronica e delle regole cui i datori di lavoro debbono attenersi, le Parti datore/OO.SS. convengono quanto segue Esaminato congiuntamente il testo della Policy TNT e preso atto che essa rispetta le prescrizioni impartite dal Garante per la Protezione dei dati personali nel provvedimento n. 13/07, le Parti dichiarano di ratificare la Policy aziendale TNT ai sensi del provvedimento del Garante n. 13/07 . Il testo di Policy aziendale TNT risulta ratificato e dunque valido. Ciò posto, nel caso di specie la procedura prevista dal regolamento di Folicy interno risulta rispettata, come da verbale regolarmente redatto docomma 11 fascicolo convenuta , in cui si dà atto dell'avvenuta informazione in data 7.9.2010 da parte dell'azienda alla R.S.A. di Torino, e che le Parti convenivano di verificare congiuntamente la posta elettronica dello S., applicando per analogia quanto previsto dal punto 4.1.2. Forme di controllo del paragrafo 4.1. Rete internet . Esaminando il punto 4 in cui si colloca il 4.1. . rubricato Controlli e correttezza nel trattamento , vi si legge che TNT GLOBAL EXPRESS spa, utilizzando sistemi informativi per esigenze produttive o organizzazione o, comunque, quando gli stessi si rivelano necessari per la sicurezza sul lavoro, si avvale, nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori art. 4 comma 2 di sistemi che consentono indirettamente un controllo a distanza e determinano un trattamento di dati personali riferiti o riferibili ai lavoratori. La TNT GLOBAL express spa rispetta le procedure di informazione e di consultazione dei lavoratori e sindacati in relazione a introduzione o modificazione di procedimenti tecnici destinali a controllare i movimenti o la produttività dei lavoratori . Nel successivo paragrafo 4.1.2. espressamente richiamato nel verbale come applicato nel caso di specie, si dà allo che l'azienda non utilizza sistemi preordinati al controllo a distanza attraverso i quali sia possibile effettuare controlli prolungali, costanti o indiscriminati e che adotta le misure successivamente indicate, fra le quali conservazione nel tempo dei dati log strettamente limitata al perseguimento di finalità organizzative, produttive e di sicurezza i log non sono oggetto dì backup . La correttezza della procedura, nel senso della esclusione di una verifica a tappeto indiscriminata della casella di posta elettronica riconducibile allo S., è parimenti rinvenibile dal verbale medesimo, in cui si dà atto che la ricerca fu effettuata mediante parole-chiave utilizzate per la ricerca. Nel detto verbale si dà atto dello svolgimento delle operazioni da parte di D.S.M. responsabile delle relazioni industriali , C.M. in rappresentanza della R.S.A. della FILT-CGIL di Torino, di V.G. global investigation manager e D.Z.M. Intel e Lotus Notes Tecomma Coordinator . C.M., sentito come testimone nel presente giudizio, che ha confermato di essere intervenuto nelle operazioni come delegato sindacale, ha dichiarato che si procede con il caricamento di un database di visione della posta elettronica in tale database, che fisicamente è a Torino, contiene tutte le mail di tutti i dipendenti TNT che sono sempre on line con lo stesso programma che viene utilizzato nelle filiali ho proceduto a fare delle ricerche inserendo delle parole-chiave mi venivano visualizzale tutte le mail dello S. contenenti quelle parole le parole-chiave vennero fornite dal sig. VUOLO sulla base delle lettere di denuncia preciso che tali controlli non sono stati indiscriminati, che non sono stati effettuati con utilizzo di hardware e software preordinali al controllo . Il teste V.G. global investigation manager TNT ha confermato le modalità con cui furono eseguite le operazioni, ed ha indicato fra le parole chiave utilizzate la locuzione delta immobiliare e il nome di uno dei soci, G.L. . Alla luce dunque di tali elementi sopra tutti esposti, non possono essere avanzati dubbi sulla correttezza delle operazioni di accesso alla casella di poste elettronica dello S., apparendo essere state svolte le stesse nel rispetto pieno dei dettami di cui all'art. 4 comma 2 St. Lav. Il valore probatorio delle e-mails Il secondo problema che si pone è quello del valore probatorio delle e-mails. attribuite al ricorrente sin dalla contestazione disciplinare e che lo S. ha ritenuto di disconoscere, affermando di non averle mai spedite né ricevute. Ora, è incontroverso che le mails prodotte in fotocopia nel presente giudizio dalla convenuta sono prive di certificazione o di autenticazione a mezzo firme digitali. Ciò è stato confermato anche dal teste V., che ha dichiarato le mail usale in TNT non prevedono né firma digitale né certificazione di alcun tipo si traila di mail standard uguali a quelle usate comunemente . Esse debbono pertanto ritenersi rientranti nel novero dei documenti informatici previsti dall'art. 2712 c.c., e, sostanzialmente, rientranti nei documenti elettronici a firma leggera” di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 che. sotto la rubrica Valore probatorio del documento informatico sottoscritto , al comma 1° prevede Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, temilo conto delle sue caratteristiche oggettive dì qualità e sicurezza . Ciò a differenza di ciò che prevede il 2° comma, a tenor del quale Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria . Da ciò parte ricorrente fa derivare che, essendo la mail a firma leggera comma 1 assimilabile ai documenti di cui all'art. 2712 c.c., comunque ai sensi del citato comma 1° dell'art. 21 D.lgs. 82/2005 in combinato disposto con l'art. 214 c.p.c., una volta disconosciuta impone alla convenuta di chiederne tempestivamente la verificazione, onere cui la TNT non ha assolto, da ciò derivando la impossibilità di valersene in giudizio. Tale prospettazione, tuttavia, trascura il dato letterale dell'art. 21 comma 1° citato, e cioè la libera valutabilità da parte del giudice, in giudizio, del documento, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Ora, nel caso che qui occupa è emerso che il computer personale in dotazione d'ufficio al ricorrente e la casella di posta elettronica indirizzo n g TNTitaly.it erano dotati di username e di password, scelti dallo S., ad esclusiva sua conoscenza e da lui solo modificabili. In tal senso, in primis, la testimonianza resa da D.S.P. responsabile delle relazioni industriali e contenzioso del lavoro TNT , che ha testualmente dichiarato In caso di eventuale smarrimento della password di accesso al computer lo stesso non si può accendere ed in questo caso interviene il sistema informatico della direzione aziendale che fornisce al dipendente una password temporanea di accesso in modo da consentire l'apertura e l'utilizzo del computer tale password di accesso al computer deve essere cambiala una volta al mese con riferimento alla password di accesso alla mail la password è inserita direttamente dal dipendente il quale può liberamente a sua discrezione, cosi come anche quella di accesso al computer per far accedere al proprio computer o alla posta elettronica un collega è necessario dare allo stesso apposita autorizzazione la direzione aziendale non ha modo di accedere al computer ed alle mail del dipendente in tali modalità . Identiche dichiarazioni sono state rese dai testi C.F., di G.G., S.M Ora, già da tali univoche risultanze istruttorie, che non presentano crepe o contraddizione fra di loro e con gli altri elementi emersi, è possibile esprimere un giudizio di libera valutazione in termini di riconducibilità della possibilità di accesso al computer ed alla casella di posta elettronica esclusivamente da parte del ricorrente. In presenza di tali dati, invero, spettava al ricorrente opporre dati specifici di segno contrario. obiettivamente in grado di contrastare tutto quanto sin qui emerso non essendo sufficiente, in tal senso, ventilare ipotesi scolastico-operative di astratta possibilità di creazione di messaggi fasulli che, in assenza di elementi di prova certi o quantomeno verosimili della verificazione di esse nel caso concreto che qui occupa, trovano patria soltanto nel capo dell'ipotetico, non potendo pretendere di assurgere a prova di un diverso svolgimento dei fatti. E per tali motivi che, in corretta applicazione dei criteri valutativi di cui all'art. 21 comma 1° citato, ritiene questo giudicante conseguita la prova della paternità delle mails prodotte in capo al ricorrente. Venendo al merito della causa e partendo dalla lettera di contestazione in data 21.9.2010 prodotta sia da parte ricorrente che convenuta , in essa si elencano tutte le circostanze di fatto già sopra esposte, in questa motivazione, alle pagg. 4 e 5 che precedono sia pure, in quelle pagine, allo scopo di introdurre la vicenda storica e i problemi in rito successivamente sopra esaminati e che comunque qui, per comodità di lettura, si riportano. LA LETTERA DI CONTESTAZIONE ED IL LICENZIAMENTO La lettera di contestazione delle violazioni esordisce con la circostanza dell'essere venuta la TNT a conoscenza del legame del ricorrente, in qualità di socio, con la società la delta immobiliare sii, impresa avente ad oggetto dal marzo 2008 l'attività di costruzioni allo stesso indirizzo della sede della delta immobiliare aveva sede altresì la Società Cooperativa delta, esercente attività di fornitura di servizi di facchinaggio in favore della TNT. Dalla disamina delle visure immobiliari della delta immobiliare sii e della Società Cooperativa DELTA emergeva che l'amministratore delle due società coincideva con la stessa persona, tal L.G., e che lo S. era socio della delta immobiliare sii. Non essendo mai state comunicale dallo S. tali circostanze, così come invece prescritto dal codice di policy aziendale sul conflitto di interessi, la TNT avviava, tramite Lente aziendale interno di investigazioni GLOBAL INVESTIGATION MANAGER, verifiche volte all'accertamento dei fatti. Scaturivano da ciò delle verifiche che venivano effettuate sulla casella di posta elettronica nei giorni 7, 8 e 9 settembre 2010 presso la Direzione della ICS deputato al controllo dei dispositivi informatici dell'azienda a cura di D.M.S. responsabile delle relazioni industriali , C.M. in rappresentanza della R.S.A. della FILT-CGIL di Torino, di V.G. global investigation manager e D.Z.M. Intel e Lotus Notes Tecomma Coordinator . Dalla analisi effettuata emergevano varie e-mails che lo S., durante l'orario di lavoro presso la TNT, aveva inviato e ricevuto alle date del 28.12.2008 ore 18,11 19.2.2009 ore 17,57 7.10.2009 ore 17,36 15.1.2010 ore 10,09 26.1.2010 29.1.2010 ore 10,19 19.4.2010 ore 16.58 28.5.2010 ore 11.26 12.7.2010 ore 8,53 30.7.2010 ore 18,38 oltre altre mail apparentemente estranee all’attività aziendale, aventi ad oggetto problematiche relative a locazioni di immobili, vertenze per sfratti e spese condominiali, nonché una con cui lo S. aveva fornito a terzi informazioni aziendali relative alla locazione del capannone TNT di Foggia e altre da cui emergevano contatti tra esso ricorrente e due imprese di costruzioni FIN.CO e INTERNI E dintorni interessate alla realizzazione e successiva locazione di un capannone per la nuova filiale TNT di Taranto, nonché nell'anno 2008 rapporti dello S. finalizzati a ricerche di un terreno su cui edificare sempre la nuova filiale di Taranto. Ciò posto, si dava atto che, con riferimento alla costruzione del nuovo capannone della filiale di Taranto, già in data 24.10.2008 il ricorrente aveva informato il proprio Regional Business Manager di aver trovato una società di costruzioni la FIN.co proprietaria di un terreno su cui poter costruire il capannone, indicando come persona di riferimento l'arch, T.D.N. ed informando sempre il Regional Business Manager R.B.A. che il terreno reperito godeva di particolari agevolazioni fiscali essendo ubicato in zona franca , e che sempre al R.B.M. lo S. aveva successivamente rappresentato, a nome anche di tutti gli altri colleghi di Taranto, la improcrastinabile necessità di affrontare la problematica divenuta ormai scottante del reperimento di una nuova sede per la filiale di Taranto e che, ancora, il nuovo responsabile della REAL ESTATE aveva rassicurato il ricorrente informandolo che avrebbe personalmente ripreso i contatti con la FIN.CO. E tuttavia la stessa convenuta finiva per ritenere che, dalla documentazione informatica acquisita, lo S. avrebbe superato di gran lunga lo soglia del normale e comprensibile interessamento, di ciò essendo indice una mail del 6.11.2009 con cui il ricorrente aveva risposto al responsabile della REAL ESTATE di aver già personalmente ricontattato la FIN.CO, resasi disponibile all'effettuazione del nuovo insediamento ma, comunicato in risposta dalla REAL ESTATE di essere in attesa di ricevere dalla FIN.CO il file relativo alla lottizzazione del terreno e che, in caso di esito positivo rispetto alle esigenze della TNT, sarebbe stata la REAL ESTATE a chiedere ulteriori informazioni alla FIN.CO. accadeva che in data 8.2.2010 lo S. comunicava via mail alla REAL ESTATE di essere stato contattato dai responsabili FIN.CO i quali lo avevano informato di non essere più interessati alai costruzione. Ciò. secondo la convenuta, presentava carattere di stranezza ed anomalia, essendo ancora la REAL ESTATE in attesa di preventivi dalla FIN.CO, cui nessuna offerta economica era ancora stata formulata da parte della TNT così pervenendo la convenuta all'unica spiegazione secondo cui i particolari economici non potevano che essere stati comunicati direttamente dal ricorrente alla FIN.CO, giusta mail del 21.1.2010 diretta ad O.E. che avrebbe riferito all'arch. D.N Si accertava altresì che, successivamente, lo stesso ricorrente si attivava per reperire una nuova società di costruzioni, e che in data 18.2.2010 aveva comunicato al servizio REAL ESTATE di aver ottenuto la disponibilità della INTERNI E DINTORNI NEW co. srl, il cui titolare era tal B. A., società anch'essa proprietaria di terreni nella zona franca” e nel febbraio/marzo 2010 venivano avviati contatti tra il servizio REAL ESTATE ed il B Dall'analisi della posta elettronica emergeva che il 18.3.2010 ore 10,38 il B. aveva inviato al solo S. una comunicazione via mail che aveva come destinatario finale tal G. del servizio REAL ESTATE, in cui era contenuta l'offerta per la realizzazione del capannone indicando il prezzo di euro 6.98 + IVA/mq. alle successive ore 10,53 dello stesso giorno la mail veniva effettivamente inviata ad A. G. e nuovamente allo S. per conoscenza, ma con la modifica relativa al prezzo/mq. indicato in euro 7,50 + IVA, quindi aumentato. Da ciò la valutazione da parte della TNT che il ricorrente aveva divulgato a terzi informazioni circa l'ubicazione del nuovo capannone a costruirsi, ed il sospetto che avesse indicato un prezzo al rialzo , in tal modo pregiudicando gli interessi economici della società ciò. riteneva la convenuta, avvantaggiandosi della propria posizione per fini prettamente personali in quanto consociato della cooperativa IMMOBILIARE DELTA. In applicazione del punto 7 della Politica Aziendale sul conflitto di interessi cfr. docomma 12 fascicolo TNT , il quale prevede che Tutti i dipendenti sono tenuti ad informare per iscritto i propri dirigenti relativamente a qualsiasi potenziale conflitto di interesse non appena se ne verifichi la circostanza e che la divulgazione dei dati comprende impegni di servizio e professionali laddove si ricopra una posizione di responsabilità quale funzionario o membro di un consiglio di amministrazione nonché un interesse diretto o indiretto oppure relazione del dipendente o di un familiare prossimo con fornitori, clienti, concorrenti, o qualsiasi altra organizzazione laddove tale interesse o relazione potrebbero influenzare, anche solo potenzialmente, l'indipendenze o l'obiettività del dipendente nel compimento dei propri doveri di responsabilità nei confronti del gruppo TNT o nel processo decisionale aziendale la datrice contestava allo S. la violazione consistita nel non aver mai dichiarato i suoi rapporti con la delta immobiliare e con la cooperativa delta, a fronte della circostanza che la cooperativa operava come fornitore per le attività di facchinaggio e PUD presso la filiale delle TNT di Taranto di cui il ricorrente era responsabile, ciò integrando grave violazione alle prescrizioni della politica interna per il conflitto di interessi. Contestava altresì la violazione consistita nell'uso abituale della casella di posta elettronica aziendale per fini personali, in contrasto con quanto disposto dal Disciplinare interno sugli strumenti informatici che ne consentiva l'uso esclusivamente per ragioni connesse allo svolgimento delle mansioni affidategli da TNT. Contestava ancora di aver adoperato la rimessa di materiali al di fuori dei limiti fissati dalla procedura aziendale H04 Rimesse di materiale , avendo richiesto 1 al depot manager di Pescara di seguire per proprio conto una spedizione personale partita dalla filiale di Taranto e destinata a tal signora D.S.A. 2 al depot manager di Lecce di effettuare un ritiro presso M.-M. di Lecce e inviare poi la spedizione con rimessa di materiale in fermo deposito presso la filiale di Taranto tale ritiro era stato al ricorrente richiesto con e medi del 9.3.2010 ore 11,08 dalla sig.ra S.L. della società EMME EMME, cliente TNT che, nel medesimo periodo, veniva bloccato in quanto insolvente. Tutto ciò premesso si legge testualmente nella contestazione rileviamo che la condotta da Lei dimostrata in tutte le circostanze dettagliate nella presente lettera risulta gravemente inadempiente rispetto ai doveri propri del Suo rapporto di lavoro con TNT e che Lei si è impegnato a rispettare. Inoltre il grado di affidamento insito nel ruolo di Depot Manager e nella qualifica di quadro da Lei rivestiti in TNT rendono ancora più serie le irregolarità a lei addebitabili. Il Suo comportamento è da ritenersi pertanto gravemente inadempiente rispetto agli obblighi di diligenza, correttezza ed obbedienza cui lei è contrattualmente tenuto nei confronti dell'azienda ed è dunque suscettibile di sanzione disciplinare . Fornite giustificazioni da parte del ricorrente, seguiva in data 20.10.2010 comunicazione di licenziamento per giusta causa, considerando le giustificazioni inviate assolutamente generiche, insufficienti, pretestuose e comunque tali da non giustificare in alcun modo la gravità, anche in considerazione del ruolo di Depot Manager da Lei ricoperto, dei comportamenti da Lei posti in essere in manifesta violazione dei doveri di diligenza, fedeltà, correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro, nonché in aperta violazione della normativa contrattuale ed aziendale , e ritenendo che Il Suo comportamento ha arrecato una gravissima lesione al rapporto fiduciario, per cui lo stesso non può proseguire nemmeno in via provvisoria . Ciò premesso, va esaminato e considerato quanto segue. La prima violazione disciplinare contestata è quella relativa alla previsione di cui al punto 7 della Politica Aziendale sul conflitto di interessi, il quale prevede che Tutti i dipendenti sono tenuti ad informare per iscritto i propri dirigenti relativamente a qualsiasi potenziale conflitto di interesse non appena se ne verifichi la circostanza e che la divulgazione dei dati comprende impegni di servizio e professionali laddove si ricopra una posizione di responsabilità quale funzionario o membro di un consiglio di amministrazione nonché un interesse diretto o indiretto oppure relazione del dipendente o di un familiare prossimo con fornitori, clienti, concorrenti, o qualsiasi altra organizzazione laddove tale interesse o relazione potrebbero influenzare, anche solo potenzialmente, l'indipendenze o l'obiettività del dipendente nel compimento dei propri doveri di responsabilità nei confronti del gruppo TNT o nel processo decisionale aziendale . Esaminando compiutamente la parte relativa al Disciplinare aziendale, l'art. 4 definisce il conflitto di interessi, disponendo Un conflitto di interesse può presentarsi sotto varie forme, ma si verifica quando un dipendente TNT potrebbe essere in grado di esercitare l'autorità derivante dalla propria posizione per a influenzare le decisioni commerciali dì TNT in modo tale da procurare un vantaggio improprio o un beneficio finanziario per se stesso, per un familiare o per un conoscente, oppure b ottenere per sé, per un familiare o per un conoscente, un vantaggio finanziario in aggiunta al compenso che il dipendente riceve da TNT . Il successivo art. 5 prevede la apparenza di conflitto di interessi , stabilendo che Si possono verificare situazioni nelle quali vi è un'apparenza di conflitto d'interesse anche quando detto conflitto di fatto non esiste . occorre evitare anche i conflitti di interesse apparenti e la stessa valutazione rigorosa deve essere applicata a situazioni nelle quali esiste possibilità di fraintendimento . A norma dell'art. 6 gli appartenenti alla comunità TNT hanno l'obbligo di considerare sia la sostanza sia l'apparenza dei conflitti d'interesse e del relativo impegno nonché, se dovessero insorgere, di comunicarne immediatamente l'esistenza ai dirigenti di riferimento . . Segue l'art. 7 più volte citato, a norma del quale Tutti i dipendenti sono tenuti ad informare per iscritto i propri dirigenti relativamente a qualsiasi potenziale conflitto di interesse non appena se ne verifichi la circostanza . Nel caso dello S. il conflitto di interessi è stato ravvisato nel non aver mai dichiarato i suoi rapporti con la delta immobiliare e con la cooperativa delta, a fronte della circostanza che la cooperativa operava come fornitore per le attività di facchinaggio e PUD presso la liliale delle TNT di Taranto di cui il ricorrente era responsabile. Se tale è la contestazione, non può non rilevarsi che, alla luce dell'istruttoria compiuta, è emerso che lo S. rivestiva sì la qualità di consociato della delta immobiliare srl, e di tale qualità egli avrebbe avuto l'obbligo di informare la TNT quantomeno in termini di potenziale conflitto d'interessi è pacifico che a tale informazione lo S. non provvide, e dunque incorse in violazione degli artt. 6 e 7 del Disciplinare interno. Ciò che tuttavia va nettamente rettificato e non condiviso è la sussistenza nel merito di rapporti/legami/cointeressenza fra il ricorrente e la delta immobiliare srl, che, sulla esclusiva base della disamina degli atti di causa, appaiono costruiti sulla circostanza che la delta immobiliare sii e la cooperativa delta, quest'ultima fornitrice di lavori di facchinaggio a TNT avevano la stessa sede, ed amministratore di entrambe era L.G., a sua volta rivestente la qualità di socio nella DELTA IMMOBILIARE. Soltanto in tali termini infatti è la contestazione .Lei non ha mai dichiarato i Suoi rapporti con la delta immobiliare e con la società cooperativa tali relazioni, a fronte del fatto che la seconda dì tedi società opera come fornitore per le attività dì facchinaggio e PUD presso la filiale di cui Lei ha la responsabilità, costituisce una grave violazione della politica interna per il conflitto dì interessi . Dalla stessa struttura della contestazione, il conflitto di interesse rinveniente dal rapporto fra lo S. e la DELTA immobiliare parrebbe sostanzialmente dedotto dall'indubbio, reiterato e provato interessamento da parte del ricorrente per il reperimento sia del sito su cui allocare il nuovo capannone da costruirsi per la TNT e sia della impresa di costruzioni che avrebbe dovuto procedere alla realizzazione dei lavori. In sostanza, senza eccessive perifrasi, in maniera neppure particolarmente velata si evoca un interesse personale che il ricorrente avrebbe avuto, in virtù della cointeressenza con la delta immobiliare sii, ad attivarsi in tal senso, avuto riguardo a introiti che ne avrebbe ricavato grazie all'attività della immobiliare di cui era socio, in termini di conflitto d'interesse quantomeno apparente, a norma dell'art. 5 della normativa interna sul conflitto di interessi. Ebbene, anche questo va nettamente ridimensionato e va dato atto che la stessa TNT, nella lettera di contestazioni, testualmente si esprime nel senso che pur essendo comprensibile la Sua preoccupazione affinché possa essere trovata una nuova sede per la filiale di Taranto, non risulta altrettanto trasparente il fatto che Lei suggerisca ai potenziali fornitori offerte economiche e informazioni riservate circa la conduzione dello sviluppo immobiliare da parte di TNT o si inserisca in maniera così pressante nello svolgimento delle trattative tra il Servizio REAL ESTATE e le società di costruzioni . Alcuni punti fermi possono essere già fissati. L'istruttoria espletata ha asseverato che la nuova allocazione della sede della TNT di Taranto ebbe a porsi all'epoca come obiettivo di priorità, attesoché la necessità di allocare la tst di Taranto in altro luogo secondo un progetto aziendale di implementazione delle strutture, e vi era necessità di reperire il terreno adatto per la costruzione teste D.S.P. , nonché per motivi ambientali I dipendenti si sono sempre lamentati per l'alto tasso di inquinamento ambientale della zona ci fu uno scoppio alla raffineria vicino alla filiale, e fu paventata un'ipotesi di evacuazione perché c'era il pericolo di sversamento di sostanza tossiche ci furono molle rimostranze da parte dei lavoratori e lo S. si fece portavoce presso la direzione aziendale .mi fu riferito dallo S. che l'azienda gli aveva chiesto di guardarsi intorno sul territorio al line di verificare l'esistenza di terreni o sili confacenti alle necessità aziendali .confermo che c'era malcontento generale per il problema ambiente avemmo rassicurazioni che l'Azienda si era attivata per risolvere il problema teste S.M. . Confermando quanto appena esposto, il teste C.F. ha dichiarato che lo S. ci invitava alla calma e ad evitare azioni giudiziarie . Ancora il teste Di G.G., dipendente TNT sino al dicembre 2010, ha confermato i fatti appena sopra esposti dai testi indicati, ed in particolare che, a seguito dell'esplosione in raffineria e del malcontento dei lavoratori, costretti a lavorare con le mascherine, lo S. faceva da portavoce dei lavoratori medesimi presso la direzione dell'Azienda, la quale nel 2008 fece effettuare analisi ambientali attraverso società esterna, al cui esito emerse la necessità di reperire altro silo ove allocare la sede aziendale, cui seguì l'intesa di reperire imprenditori che avrebbero dovuto acquisire il terreno, costruire un capannone secondo le direttive TNT concederlo in locazione all'azienda ha confermato che il ricorrente, nel corso di due anni, segnalò alcuni imprenditori locali probabilmente interessati che furono contattati dall'ufficio REAL ESTATE della TNT, ufficio deputato alla gestione dei rapporti immobiliari della società. Ha precisato il teste che normalmente, in tali casi, l'azienda si rivolge al responsabile di filiale nota nel caso che qui occupa, lo S. per il reperimento di nuovi siti, e solo nel caso di infruttuosità della ricerca l'azienda si rivolge ad agenzie immobiliari tale politica è dettata dal risparmio dei costi e del presumibile radicamento sul territorio del responsabile di filiale, che con i suoi contatti può agevolare la ricerca . reperito il sito, il capo-filiale si rivolge al Regional Manager e poi all'ufficio REAL ESTATE che cura tutto l'aspetto contrattuale, che non compete la capo-filiale . Ha ancora riferito che, segnalati gli imprenditori dallo S., vi furono trattative fra costoro e l'ufficio REAL ESTATE uno dei due imprenditori rinunciò alla prosecuzione della trattativa lamentando che le stesse si erano protratte per molto tempo senza concretizzarsi in una fase conclusiva. Ora. agli atti e dalle mails prodotte emerge che il ricorrente in data 24.10.2008 segnalava al Regional Business Manager di aver reperito la società di costruzioni FIN.CO srl, proprietaria di un terreno ricadente in zona franca e quindi economicamente appetibile, indicando quale referente della FIN.co l'arch. D.N. ancora in data 4.11.2009 il ricorrente scriveva nuovamente al Regional Business Manager per evidenziargli, anche a nome di altri colleghi della filiale, che non era stata più affrontata la ricerca relativa alla nuova sede e che tale problematica, viste le condizioni ambientali di quella attuale, stava diventando improcrastinabile il nuovo responsabile del servizio REAL ESTATE, interessato all'argomento, riferiva che avrebbe preso contatti con la FIN.CO, al che il ricorrente il 6.11.2009 gli comunicava di aver già ricontattato la FIN.CO che si rendeva ancora disponibile a predisporre il nuovo insediamento TNT a seguito di mail in data 15.12.2009 della REAL ESTATE che gli comunicava di stare ancora attendendo da FIN.CO il file relativo alla lottizzazione del terreno, il ricorrente in data 8.2.2010 comunicava al predetto ufficio di essere stato contattato dalla società che gli aveva comunicato di non essere più interessata alla costruzione del capannone, ritenuta antieconomica già in questa fase si evidenzierebbe un interesse ed un attivarsi eccessivo e sproporzionato del ricorrente ai fini del reperimento del sito e dell'impresa di costruzioni successivamente il ricorrente si attivava per reperire una nuova società di costruzioni e in data 18.2.2010 comunicava al servizio REAL ESTATE di aver ottenuto la disponibilità della srl. INTERNI E DINTORNI NEW CO”, proprietaria di terreni ubicati in zona franca e nel febbraio marzo 2010 venivano avviati contatti tra il servizio REAL ESTATE ed il B. dall'analisi della posta elettronica emergeva che il 18.3.2010 ore 10,38 il B. aveva inviato ai solo S. una comunicazione via mail che aveva come destinatario finale tal G. del servizio REAL ESTATE, in cui era contenuta l'offerta per la realizzazione del capannone indicando il prezzo di euro 6,98 + IVA/mq. alle successive ore 10,53 dello stesso giorno la mail veniva effettivamente inviata ad A. G. e nuovamente allo S. per conoscenza, ma con la modifica relativa al prezzo/mq. indicato in euro 7,50 + IVA, quindi aumentato. Tirando le fila della articolata vicenda, può affermarsi quanto segue certamente, in termini di apparenza di conflitto d'interessi, il ricorrente avrebbe dovuto comunicare alla TNT la propria posizione in DELTA IMMOBILIARE srl, e ciò non fece, così incorrendo in violazione della disciplina interna il ricorrente, deputato alla ricerca dei siti v. testimonianza D.G.G. normalmente, in ioli casi, l'azienda si rivolge al responsabile di filiale nota nel caso che qui occupa, lo S. per il reperimento di nuovi siti, e solo nel caso di infruttuosità della ricerca l'azienda si rivolge ad agenzie immobiliari tede politica è dettata dal risparmio dei costi e del presumibile radicamento sul territorio del responsabile di filiale, che con ì suoi contatti può agevolare la ricerca . reperito il sito, il capo-filiale si rivolge al Regional Manager e poi ali 'ufficio REAL ESTATE che cura tutto l'aspetto contrattuale, che non compete la capo-filiale , risulta aver sempre comunicato sempre ciò al superiore d'azienda Regional Business Manager, secondo procedura cfr. sul punto specifico mail del 15.12.2008 mail del 18.2.2010 due mails del 4.11.2009 in cui si ribadisce la necessità impellente del reperimento di un nuovo sito due mails del 6.11.2009 ed aver comunque riferito all'ufficio REAL ESTATE se deve obiettivamente darsi atto che il ricorrente mantenne anche contatti con le due imprese contattate fin.co. e INTERNI E dintorni NEW co. , laddove tutta la fase-contrattuale era di competenza del REAL ESTATE, e se per effetto di tali contatti possono essersi verificate informazioni sui prezzi offerti, pur formai'mente qualificabili divulgazione di notizie e dati della società, tali violazioni appaiono francamente all'interno di un contesto in cui è comprovata la contingente improcrastinabilità della nuova allocazione della filiale di Taranto troppo poco rilevanti in sé per giustificare il venir meno di un rapporto fiduciario e per ipotizzare una sostanziale macchinazione di gioco al rialzo dei prezzi preordinatamente ordita dallo S. affinché, per non convenienza dei prezzi offerti ci si riferisce nello specifico alla interni e dintorni new co. , la TNT si determinasse a rivolgersi alla delta immobiliare srl di cui era socio il ricorrente piuttosto l'intero comportamento serbato dal ricorrente pare collocarsi, all'interno di quel contesto di urgenza di reperimento del nuovo sito, come connotato certamente da un eccesso operativo dello S., che non fermandosi alla fase di reperimento del sito si spinse anche ad approcci strettamente economico-contrattuali ma è proprio nel contesto complessivo, e nell'assenza di prova di interessi concreti e immediati di personale profitto dello S. se non in termini di mera ipotesi , che non ritiene questo giudicante di poter ravvisare quegli elementi che, ledendo irrimediabilmente il vincolo fiduciario con la datrice, fossero idonei a giustificare, in termini di proporzionalità, la sanzione espulsiva massima del licenziamento. Analoghi criteri di valutazione appaiono doversi applicare alla parte di contestazione avente ad oggetto il sistematico utilizzo per scopi personali della casella aziendale di posta elettronica. È pacifica omissis del disciplinare interno, che l'indirizzo di posta elettronica è un omissis utilizzo dovrà essere limitato a scopi di carattere professionale art. omissis aziendale, nel fascicolo di parte convenuta . È omissis disamina delle mails agli atti cui integralmente si rimanda , che in vari casi a omissis casella di posta elettronica aziendale per uso non connesso agli scopi a omissis bensì per seguire questioni personali ma, esaminando le mails cui ci si omissis numero di circa 30 trenta e si collocano nell'arco temporale dal 26.1.2010 al omissis arco di mesi 6, pari alla media di 5 mensili. omissis evidentemente, il ricorrente incorse in violazione, appare francamente non omissis sistematico utilizzo per scopi personali della casella di posta elettronica omissis guanto piuttosto un utilizzo si, ma sostanzialmente non sistematico con ricaduta, a omissis scrive, in termini di inidoneità della condotta del ricorrente dipendente della TNT omissis EXPRESS spa dal febbraio 1990 e a cui carico non risultano elevate mai precedenti omissis in ordine all'operato professionale alla lesione del rapporto fiduciario idoneo a non consentire, neppure in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto lavorativo. E a tale convincimento si ritiene di pervenire anche con riferimento all'aver usufruito del servizio intra-aziendale di corriere espresso al di fuori dei limiti fissati dalla procedura aziendale H04 Rimesse di materiale , avendo richiesto 1 al depot manager di Pescara di seguire per proprio conto una spedizione personale partita dalla filiale di Taranto e destinata a tal signora D.S.A. 2 al depot manager di Lecce di effettuare un ritiro presso Massari Mazzolarli di Lecce e inviare poi la spedizione con rimessa di materiale in fermo deposito presso la filiale di Taranto tale ritiro era stato al ricorrente richiesto con e mail del 9.3.2010 ore 11,08 dalla sig.ra S.L. della società EMME EMME, cliente TNT. Ciò è parimenti provato dagli atti prodotti dalla convenuta, e sostanzialmente incontestato da parte ricorrente, che si è limitata a propria difesa a sottolineare il basso costo pochi euro delle operazioni e la correlativa sostanziale mancanza di danno o tenuità del danno patito per la TNT. Certamente tale approccio non è condivisibile, essendo pacifica la giurisprudenza della S.C. a tenor della quale in caso dì licenziamento per giusta causa, ai fini della valutazione della proporzionalità fra il fatto addebitato ed il recesso, viene in considerazione non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell 'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti cfr. Cass. Sez. Lav. n. 16260 del 19.8.2004 e altre nello stesso senso . Ma, ancora una volta, non ci si può esimere dal ritenere la violazione non idonea in sé alla ritenuta lesione del rapporto fiduciario fra il lavoratore ed il datore di lavoro TNT in tal misura da giustificare la sanzione espulsiva massima del licenziamento per giusta causa. In base ai principi generali, secondo l'insegnamento della consolidata, costante e prevalente giurisprudenza di legittimità, il giudizio di proporzionalità fra illecito e sanzione espulsiva non può basarsi esclusivamente sul profilo oggettivo, rappresentato dalla specifica condotta posta in essere dal lavoratore, dovendosi necessariamente tener conto anche del profilo soggettivo, rappresentato in particolare dall'elemento psicologico dolo o colpa . Tale valutazione, inoltre, non deve essere condotta avuto riguardo ai fatti astrattamente considerati, bensì ad ogni aspetto del caso concreto afferente alla natura e alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente . In definitiva il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. può ritenersi legittimo solo ove la mancanza di cui il dipendente si è reso responsabile sia tale da far venir meno l'elemento fiduciario omissis il presupposto fondamentale della collaborazione fra le parti nel rapporto di lavori, omissis rivesta una gravità tale che qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse omissis di lavoro c.d. extrema ratio . Tirando dunque le fila della complessiva vicenda, ciò che questo giudicante ritiene non è che lo S. non sia incorso in violazioni suscettibili di sanzione disciplinare, per l’irrogazione della quale . va detto e ribadito vi erano tutti i presupposti in relazione alle violazioni accertate ma, più semplicemente, che avuto riguardo alla entità delle stesse quanto all'utilizzo improprio della casella aziendale di posta elettronica e alle operazioni H04 e, in relazione alla attività sia pur formalmente esorbitante dai propri compiti di depol manager nel contesto di improcrastinabililà del reperimento del terreno ove allocare la nuova sede della TNT, nonché alla totale assenza di precedenti contestazioni all'operato del ricorrente sin dal 1990, data d'inizio del rapporto di lavoro con la convenuta, il licenziamento irrogato non appare misura proporzionata alla gravità delle violazioni accertate. Per tali motivi la domanda va accolta e va dichiarata la illegittimità dell'intimato licenziamento, cui consegue l'onere della convenuta della immediata reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro. La convenuta va altresì condannata a risarcire al ricorrente il conseguente danno, commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e sino all'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo. Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della convenuta. La complessità motivazionale ed il gravoso carico d'udienza, unitamente al numero delle decisioni introitate a sentenza, giustificano la fissazione del termine di gg. 60 per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 429 comma 1° ultima parte c.p.comma P.Q.M. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato in data 20.10.2010 alla parte ricorrente e, per l'effetto, ordina alla convenuta la reintegrazione di S.N. nel posto di lavoro. Condanna la convenuta a risarcire al ricorrente il conseguente danno commisurato alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento e sino all'effettiva reintegrazione. Condanna la convenuta al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidale in complessivi euro ? 200 00 oltre IVA e CPA. Visto l'art. 429 comma 1° ultima parte c.p.c., riserva in gg. 60 il termine per il deposito della motivazione.