La formazione permanente è un diritto dei lavoratori

E deve essere concessa, quindi, l’aspettativa retribuita all’architetto del comune che ha ottenuto l’ammissione al dottorato di ricerca all’Università.

Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, riunitosi in Camera di consiglio il 15 novembre scorso, ha accolto il reclamo presentato dai difensori ex art. 669-terdecies c.p.c. contro il provvedimento emesso dal Giudice del lavoro del medesimo Tribunale, ordinando all’ente locale di concedere al tecnico i tre anni di congedo straordinario, con conservazione del trattamento economico ed ogni altro provvedimento consequenziale, in base a quanto previsto dall’art. 2, l. n. 476/1984. La Giunta municipale di Gorizia, con provvedimento dell’aprile scorso, aveva negato l’autorizzazione all’aspettativa richiesta, adducendo a vincoli delle leggi finanziarie nazionali e regionali. Tra l’altro rilevando il fatto il Comune avrebbe dovuto sobbarcarsi la spesa di circa 50mila euro all’anno spesa che di fatto, essendo il dipendente in comando presso la Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, allo stato attuale è a carico dello Stato. Il Giudice di prime cure, aveva ritenuto congruamente motivate le determinazioni dell’Ente e non sindacabili, in quanto dettate da scelte discrezionali attinenti la sfera politica e gestionale dell’Ente. Ma il Tribunale non ha condiviso tale impostazione. Il valore della ricerca. Se è vero, infatti, che l’art. 9 della Carta costituzionale, da leggersi congiuntamente agli artt. 33 e 34, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica, la ricerca viene tutelata come valore in se e l’art. 2, l. n. 476/1984 costituisce la declinazione di tale valore nell’ambito del rapporto del pubblico impiego. Tale disposizione ha subito, nel tempo, diverse modifiche e da ultimo, con l’art. 19, comma 3, l. n. 240/2010 c.d. legge Gelmini è stato introdotto l’inciso compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione . In sostanza il diritto del lavoratore, precedentemente pieno ed incondizionato, di conseguire l’aspettativa retribuita non è più un diritto pretensivo, ma incontra il limite delle esigenze della PA che, nel caso trattato dal tribunale di un dipendente in posizione di comando presso altro ente, sarebbero riconducibili, secondo il Comune, all’assunzione di un onere finanziario altrimenti non previsto. Aspetti finanziari. L’equilibrio di bilancio, presupposto utilizzato dall’ente locale per negare l’autorizzazione richiesta, non è stato sufficiente, secondo il Tribunale, a giustificare il diniego. Ciò in quanto le esigenze contemplate dall’art. 2, l. n. 476/1984 sono quelle connesse al buon andamento della pubblica amministrazione, principio di rango costituzionale consacrato dall’art. 97 Cost. Il principio del buon andamento, secondo la definizione invalsa nella dottrina amministrativistica, afferma l’ordinanza depositata il 20 novembre 2012, si concreta nel rapido, sollecito raggiungimento, secondo le modalità più congrue ed opportune, dei fini istituzionali della p.a. e di esso costituiscono corollari i criteri di economicità e di efficacia, che attengono rispettivamente all’ottimale utilizzo delle risorse disponibili per il soddisfacimento dei bisogni e alla capacità di raggiungimento degli scopi assegnati. Ne discende che il diritto al congedo non può in alcun modo pregiudicare l’organizzazione e l’azione dell’amministrazione, tenendo altresì conto delle politiche rigoristiche di bilancio, che limitano l’assunzione di nuovo personale. Il senso della legge. In sostanza, nonostante l’ampiezza della locuzione utilizzata dal legislatore, l’inclusione tra le esigenze anche di quelle di carattere economico appare contraria alla ratio legis , perché ricorrerebbe costantemente un’esigenza di risparmio della pubblica amministrazione. Il che si tradurrebbe in un’interpretazione di fatto abrogativa del diritto, invece, riconosciuto al lavoratore.

Tribunale di Gorizia, ordinanza 15 novembre 2012 Presidente Russo – Relatore Campagner Fatto e diritto Con ricorso ex art. 700 c.p.comma l’arch. D.K. esponeva di essere dipendente con rapporto a tempo indeterminato del Comune di Gorizia con il profilo di funzionario tecnico cat. D7 , in comando presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale di aver conseguito l'ammissione al dottorato di ricerca in Scienza dell’Ingegneria - indirizzo progettazione integrata dell'architettura e dell'ingegneria civile presso l'Università degli Studi di Trieste, senza godimento dì borsa di studio di aver chiesto ai sensi dell'art. 2 L. n. 476 del 1984 di fruire per la durata del dottorato di un periodo di congedo straordinario con assegni di aver ricevuto la nota del Comune di data 24.4.2012, contenente il richiamo alla deliberazione n. 96 del 19.4.2012, con la quale gli veniva comunicato il diniego dell'autorizzazione al collocamento in aspettativa con assegni . In particolare, ai fini che quivi interessano, preme riassumere il contenuto della delibera di giunta n. 96 del 2012 essa muoveva dai vincoli delle leggi finanziarie nazionali e regionali, illustrava la politica adottata dall'ente volta al contenimento e alla riduzione della spesa pubblica, esponeva che l'intero costo del trattamento economico del ricorrente, pari ad euro 50.800,00 annui, è sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività culturali che fruisce dell'attività del lavoratore, in posizione di comando presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e concludeva evidenziando che l'accoglimento della richiesta di aspettativa con assegni per la durata di un triennio avrebbe comportato l'accollo da parte del bilancio comunale dell'intero costo, altrimenti gravante sul Ministero. Il giudice di prime cure ha ritenuto congruamente motivate le determinazioni del Comune di Gorizia, riconoscendo che le ragioni addotte in concreto dalla parte resistente non sarebbero sindacabili in questa sede perché dettate da scelte discrezionali attinenti la sfera politica e gestionale dell'Amministrazione . Tale assunto non persuade per le ragioni che si espongono. Giova premettere che ai sensi dell'art. 9 della Carta Costituzionale, da leggersi unitamente agli artt. 33 e 34 Cost., la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica la ricerca viene cioè tutelata come valore in sé. L'art. 2 della L. n. 476 del 1984 costituisce una declinazione di tale valore nell'ambito del rapporto del pubblico impiego. Occorre, pertanto, muovere dal testo attualmente in vigore dell'art. 2 della L. n. 476 del 1984, che così recita il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro . Per inciso, va richiamata la dichiarazione congiunta n. 1 del CCRL del 6.5.2008 valevole per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007, che ha integrato l'art. 44 del CCRL del 1.8.2002 con la disciplina migliorativa di cui all'art. 52, e. 57 L. n. 448 del 2001, riconoscendo in tal modo il diritto del dipendente alla fruizione di un'aspettativa retribuita. Si tratta, a questo punto, di valutare la portata dell’inciso introdotto dall'art 19, comma 3, L. n. 240 del 2010 v. c.d. Legge Gelmini compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e del conseguente limite al diritto, in precedenza pieno ed incondizionato, del lavoratore di conseguire l'aspettativa retribuita, con particolare riguardo alla posizione del lavoratore dipendente in comando volontario presso altro ente, con trattamento economico rimborsato da questo. Il reclamante confuta l'assunto secondo il quale tra le esigenze della pubblica amministrazione, da valutare ai fini della concessione dell'aspettativa retribuita, è ricompresa quella di garantire gli equilibri di bilancio, che costituisce la ragione unica e determinante del diniego opposto dall'amministrazione comunale. Come reso evidente anche dalla circolare ministeriale n. 12/11 docomma 11 fascomma 1° grado reclamante le esigenze” contemplate dall’art. 2 L. n. 476 del 1984 sono quelle connesse al buon andamento della pubblica amministrazione, principio di rango costituzionale consacrato dall’art. 97 Cost., giusta il quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”. Il principio del buon andamento, secondo la definizione invalsa nella dottrina amministrativistica, si concreta nel rapido, sollecito raggiungimento, secondo le modalità più congrue ed opportune, dei fini istituzionali della p.a. e di esso costituiscono corollari i criteri di economicità e di efficacia, che attengono rispettivamente all'ottimale utilizzo delle risorse disponibili per il soddisfacimento dei bisogni e alla capacità di raggiungimento degli scopi assegnati. Ne discende che il diritto al congedo non può in alcun modo pregiudicare l'organizzazione e l'azione dell'amministrazione, tenendo altresì conto delle politiche rigoristiche di bilancio, che limitano l'assunzione di nuovo personale. Ed invero, nonostante l'ampiezza della locuzione utilizzata dal legislatore, l'inclusione tra le esigenze anche di quelle di carattere economico appare contraria alla ratio legis, perché ricorrerebbe costantemente un'esigenza di risparmio della pubblica amministrazione, e si tradurrebbe in un'interpretazione di fatto abrogativa del diritto riconosciuto al lavoratore. Pertanto, si deve ritenere che il seguente criterio compositivo abbia risolto il balancing dei valori, entrambi di rango costituzionale, coinvolti, tenuto altresì conto dell'accrescimento culturale derivante dal conseguimento del dottorato, del quale si avvantaggia anche la P.A., atteso che, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 119 del 2011, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti al dipendente in aspettativa retribuita se questi cessi da qualunque rapporto di lavoro o di impiego con la P.A. il lavoratore è esonerato dalla prestazione di lavoro in tanto in quanto non venga pregiudicata la funzionalità dell'amministrazione. Il Comune si è limitato a prospettare, in modo peraltro del tutto generico ed immotivato, possibili problemi organizzativi per la funzionalità dell'ente, facendo riferimento ad ipotetici accorpamenti di competenze che potrebbero derivare dall'accoglimento dell'istanza. Infine, la posizione del reclamante in comando volontario presso la Soprintendenza di Trieste con richiesta di rinnovo riproposta anche per il prossimo anno , comprova che la concessione dell'aspettativa retribuita all'arch. K. non produce alcun effetto sull'organizzazione dell'attività di ufficio del Comune di Gorizia, che a far data dal 2009 ha sempre prestato il proprio consenso. In ogni caso, anche a volere seguire la differente prospettazione suggerita dall'ente locale, appare essenziale tenere nel debito conto che il comando volontario presuppone, oltre al consenso delle Amministrazioni coinvolte, la previa domanda del lavoratore e che il dipendente decide di anno in anno se optare per il rinnovo, sicché egli avrebbe anche potuto non rinnovare la domanda tali premesse inducono a ritenere non condivisibili le motivazioni della delibera di giunta relative al certo risparmio di spesa esteso ad un triennio. La valutazione positiva sulla sussistenza del periculum in mora - tale profilo non è stato peraltro contestato dal Comune ed è integrato dalla circostanza che il lavoratore trae la sua unica fonte di sostentamento dal lavoro alle dipendenze dell'ente e che, ove egli continuasse a lavorare, verrebbe escluso dal dottorato, che richiede la frequenza obbligatoria - conduce air accoglimento del reclamo, con conseguente revoca dell'ordinanza impugnata. Le spese di lite di entrambi i gradi seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. visto l'art. 669 terdecies c.p.comma - accoglie il reclamo e per l’effetto revoca l'ordinanza del 28.8.2012 del Giudice del Lavoro ed ordina al Comune di Gorizia di concedere all'arch. D.K., per i tre anni di durata del Dottorato di ricerca, in Scienza dell'Ingegneria - indirizzo progettazione integrata dell'architettura e dell'ingegneria civile presso l'Università degli Studi di Trieste, il congedo straordinario, con conservazione del trattamento economico ed ogni altro provvedimento consequenziale - condanna il Comune di Gorizia a rifondere all'arch. D.K. le spese di giudizio di entrambi i gradi, che liquida in complessivi euro 2.000,00 a titolo di compenso, oltre ad euro 450,00 per anticipazioni, Cpa ed Iva, come per legge.