Sì allo sconto se i nuovi assunti sono più dei licenziati

I contributi non sono scontati se il nuovo assunto sostituisce un licenziato. Ma la sostituzione deve intendersi in senso numerico.

Lo rende noto l’INPS, con il messaggio n. 19818, del 3 dicembre 2012, rispondendo al quesito di un’azienda. Se un’azienda attua dei licenziamenti, per le assunzioni dei sei mesi successivi non può usufruire dello sconto sul pagamento dei contributi Inps. Anche se ci sono i presupposti. I presupposti dello sconto il lavoratore Secondo l’art. 8, comma 9, legge n. 407/1990, alcuni datori di lavoro possono usufruire di uno sconto del 50% sul versamento dei contributi Inps, per un periodo di 36 mesi. Questa agevolazione si riferisce a quei lavoratori assunti a tempo indeterminato, che devono avere una di queste caratteristiche da almeno 24 mesi - essere disoccupati - essere sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale. e l’azienda. Possono beneficiare di tale agevolazione - le imprese artigiane - le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro, superiore alla media nazionale - le imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti - le imprese del Mezzogiorno di cui al d.p.r. n. 218/1978, con la particolarità della totale esenzione. Nessuno sconto in caso di assunzione in sostituzione di un licenziato. Ulteriore presupposto era che le assunzioni non dovevano avvenire in sostituzione di dipendenti delle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi. L’INPS aggiunge che i problemi interpretativi della norma sono risolti dalla riforma del mercato del lavoro. La nuova normativa ha infatti ristretto il campo delle limitazioni al fatto che le assunzioni siano effettuate in sostituzione di lavoratori licenziati o per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, oppure sospesi. Sei mesi. Questo è il periodo che deve essere decorso dal licenziamento, affinchè l’azienda possa effettuare una nuova assunzione e poter usufruire dell’agevolazione. La novità corrispondenza numerica. La norma che vieta lo sconto quando l’assunzione è fatta in sostituzione di un licenziato, si riferisce ai numeri concreti, non al mero fatto di aver licenziato. La sostituzione deve intendersi in senso numerico. Un’azienda che esegue due licenziamenti, se nei sei mesi successivi assume tre lavoratori, e se questi ne hanno i requisiti, può avvantaggiarsi dello sconto dal terzo assunto in poi.

INPS, messaggio 3 dicembre 2012, n. 19818 Quesito Un'azienda, che ha proceduto al licenziamento di alcuni dipendenti, entro i sei mesi successivi assume un numero superiore di lavoratori con le agevolazioni previste dalla Legge 407/90. La sede Inps competente, accertata tale situazione, comunica all'azienda il mancato riconoscimento delle agevolazioni contributive per tutti i lavoratori assunti nei sei mesi successivi a detto licenziamento. L'interpello n. 37/2010 Min. Lav. chiarisce, infatti, sul punto che il datore di lavoro non possa fruire dei benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990, qualora nei sei mesi precedenti alle nuove assunzioni, abbia effettuato licenziamenti per giusta causa o receda dal contratto per mancato superamento del periodo di prova in quanto il licenziamento per giusta causa nonché il recesso per mancato superamento del periodo di prova trovano fondamento se legittimamente esercitati nella discrezionalità imprenditoriale del datore di lavoro. L'azienda interessata non condivide l’applicazione nel merito del provvedimento in quanto l’art. 8.comma 9 della legge 407/90 fa esplicito riferimento, quale condizione di inapplicabilità, al concetto di sostituzione e ritiene che le assunzioni effettuate possano essere considerate in sostituzione solo quelle corrispondenti al numero dei licenziamenti posti in essere e chiede, pertanto, per i restanti lavoratori - per cui si concretizza un reale incremento occupazionale, aderendo così allo spirito della norma - il riconoscimento delle agevolazioni di cui alla legge 407/90. Risposta Premesso che l’art. 8, comma 9, della legge 407/1990 fa esplicito riferimento, quale condizione di inapplicabilità dei benefici contributivi, al fatto che l’assunzione non debba avvenire in sostituzione di lavoratori licenziati o sospesi per qualunque causa nei sei mesi precedenti e che tale previsione, considerata la sua genericità, ha dato luogo a dubbi interpretativi ed applicativi, si precisa che la sostituzione deve intendersi in senso numerico ne deriva che, per ipotesi, se il medesimo datore di lavoro licenzia nei sei mesi precedenti tre lavoratori, tale condizione può essere considerata ostativa ai fini del riconoscimento del beneficio contributivo solo in relazione alla successiva assunzione di altri tre lavoratori. Nel caso prospettato quindi, poiché la ditta ha prima licenziato alcuni lavoratori tra l’altro, con la causale per qualcuno del recesso per mancato superamento del periodo di prova e per altri per giustificato motivo soggettivo e poi ne ha assunti, richiedendo il riconoscimento dei benefici contributivi in oggetto, in numero superiore a quelli licenziati, il beneficio dovrà essere riconosciuto per un numero di lavoratori corrispondenti alla differenza. Ad esempio se l'azienda licenzia due lavoratori e ne assume entro i sei mesi successivi dieci, il beneficio di legge spetterà per otto lavoratori. Si deve in proposito sottolineare che i problemi interpretativi ed applicativi di questa norma sono parzialmente superati - per le assunzioni dal 18.07.2012 - in seguito alla riforma del mercato del lavoro che ha previsto, modificando la disposizione e restringendo il campo delle limitazioni, come condizione ostativa al riconoscimento dei benefici contributivi, il fatto che le assunzioni siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale o sospesi verranno date indicazioni al riguardo anche in relazione al coordinamento del nuovo art. 8, co. 9, con i principi generali di cui alla legge 92, art. 4, commi 12 e 13. Si invita a utilizzare questo criterio per pratiche ancora da definire per le assunzioni ante 18.07.2012 e per ricorsi presentati dalle aziende non si ritiene opportuno riesaminare d’ufficio pratiche chiuse, a prescindere dal criterio adottato per la loro definizione.