Stop alla monetizzazione delle ferie dei lavoratori della scuola statale

I lavoratori della scuola, licenziati o cessati dal servizio senza fruire delle ferie, non potranno più ottenere il versamento dell’indennità sostitutiva c.d. monetizzazione . È l’effetto dell’articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 95/2012, che ha espunto dall’ordinamento l’istituto della monetizzazione.

Sospese anche le indennità maturate prima del 7 luglio. Il decreto è entrato in vigore il 7 luglio scorso e, quindi, non dovrebbe dispiegare effetti per le cessazioni intervenute prima di quella data. Ma il Ministero dell’economia, in via prudenziale, ha ritenuto di sospendere il versamento di tutte le indennità, a prescindere dall’epoca in cui siano state maturate. E lo ha fatto il 24 luglio scorso con una nota messaggio n. 113/2012 inviata agli uffici periferici. Il provvedimento è provvisorio. La sospensione riguarda il pagamento del compenso per ferie non ancora fruite al personale della scuola con contratto a tempo determinato e indeterminato ed è stata disposta in attesa della conversione in legge del decreto legge n. 95/2012. Si tratta dunque di un provvedimento provvisorio, nelle more degli esiti della discussione parlamentare. I più colpiti sono i precari. La questione riguarda principalmente il personale precario che, contrattualmente, non è tenuto a fruire delle ferie in costanza di rapporto. E quindi, nella generalità dei casi, opta per la monetizzazione. Ciò si traduce, di fatto, in una mensilità in più di retribuzione che, insieme all’indennità di disoccupazione, consente agli interessati di fare fronte alle esigenze cosiddette alimentari durante i mesi estivi. L’indennità sostituiva lo stipendio nei mesi estivi. Alla maggior parte dei contratti di supplenza stipulati ad esito della fase provinciale, infatti, viene apposto il termine del 30 giugno. E dunque, i precari, di solito, restano senza stipendio nei mesi di luglio e agosto, salvo riprendere a lavorare a settembre per effetto dei nuovi contratti.

Ministero dell’Economia e della finanza, messaggio 24 luglio 2012, n. 113 OGGETTO Applicazione art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012. Corresponsione ferie non godute al personale della scuola. Il MIUR con circolare del 16 luglio 2012, nell’impartire prime indicazioni circa l’applicazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, in riferimento all’art. 5 comma 8 che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, ha chiarito che detto disposto si applica anche al personale scolastico, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato. Considerato anche il parere della Ragioneria Generale dello Stato IGB, IGF e IGOP, si informa che è sospeso il pagamento del compenso per ferie non ancora fruite al personale della scuola con contratto a tempo determinato e indeterminato, in attesa della conversione in legge del decreto legge 95/2012.