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Notizie a cura di La Stampa.it |
LAVORO

riforma lavoro | 04 Luglio 2012

Il mercato del lavoro sta per cambiare: dal prossimo 18 luglio entrerà in vigore la riforma Fornero

  In seguito alla pubblicazione in G.U. del 3 luglio 2012, n. 153 – supplemento ordinario n. 136, la ‘riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita’, approvata in via definitiva dalla Camera mercoledì scorso, entrerà in vigore dal 18 luglio 2012. I 4 corposi articoli che compongono il testo di legge apportano modifiche significative alla materia, spaziando dalla razionalizzazione delle tipologie contrattuali alla tutela del lavoratore in caso di licenziamento, toccando il sistema degli ammortizzatori sociali e affrontando le questioni dell’equità di genere e della discriminazione. Diritto e Giustizia approfondirà, a partire da domani, il tema con un osservatorio, a cura dell’avv. Mario Scofferi.     

 

Art. 1: principi e controllo e ... L’art. 1, titolato «disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore», contiene innanzitutto una dichiarazione d’intenti che chiarisce con quali strumenti il legislatore intende contribuire alla creazione di occupazione e a favorire la crescita economica e sociale del Paese.
Nel dare rilievo prioritario al lavoro subordinato, il contratto a tempo indeterminato rappresenta il ‘contratto dominante’. In ogni caso, l’apprendistato sarà valorizzato per agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, senza dimenticare di contrastare l’uso improprio degli strumenti di flessibilità che il diritto del lavoro già offre. Gli ammortizzatori sociali e le politiche attive per il lavoro svolgeranno una funzione di ‘universalizzazione dell’occupabilità’, mentre per i lavoratori ultracinquantenni rimasti senza lavoro saranno favorite nuove opportunità di impiego, oltre alla tutela del reddito che dovrà interessare tutti i lavoratori che perdano il posto.
Allo scopo di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure disposte, oltre che di valutarne gli effetti, sarà istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, che riferirà con cadenza almeno annuale sull’attuazione delle singole misure.
... tipologie contrattuali. La prima delle fattispecie contrattuali oggetto di modifica è quella dei contratti a tempo determinato. Per evitare un uso distorto - ‘ripetuto e reiterato’ si legge nella Relazione illustrativa - di tale forma, in luogo del contratto a tempo indeterminato, viene ampliato, ai fini della conversione, l’intervallo di tempo tra un contratto e l’altro tra le stesse parti contraenti (nello spirito della direttiva n. 99/70/CE).
Il contratto di apprendistato, invece, assolve alla funzione di ‘canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro’. Tale tipologia contrattuale subirà l’innalzamento della durata minima e del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati. Per i tirocini formativi il Governo viene delegato ad introdurre un quadro normativo più razionale ed efficiente, che individui gli elementi qualificanti il tirocinio e regolamenti il suo svolgimento.
A tutela del lavoro a tempo parziale vero e proprio, per evitarne l’uso distorto come strumento di copertura di utilizzi irregolari di lavoratori, al dipendente viene consentito, tramite contratto collettivo nazionale, di modificare simili clausole flessibili ed elastiche.
Tra le forme ‘atipiche’, sono sottoposti a modifica anche il lavoro intermittente e il lavoro a progetto. Per il primo è previsto l’obbligo di effettuare una preventiva comunicazione amministrativa, con cui si segnala la chiamata; vengono, inoltre, abrogati gli artt. 34, comma 2 e 37, d.lgs. n. 276/03. Quanto al secondo, la riforma si prefigge lo scopo di evitare ‘l’elusione’ da parte del datore del rapporto subordinato tramite lo strumento della forma a progetto. In concreto, il progetto deve possedere i requisiti di determinatezza di cui all’art. 1346 c.c. e viene introdotta un presunzione relativa di subordinazione nei casi in cui l’attività esercitata dal collaboratore sia analoga a quella svolta dai lavoratori dipendenti. Inoltre, in caso di mancata individuazione del progetto, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si trasforma automaticamente in rapporto di lavoro.
Art. 2: ammortizzatori sociali. Una delle principali novità in tema di ammortizzatori sociali è rappresentata dalla creazione della Assicurazione sociale per l’impiego. L’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) prenderà il posto, a partire dal 2013 ma a pieno regime solo nel 2017, delle indennità di disoccupazione, compresa l’indennità di mobilità. Oltre ai lavoratori dipendenti, potranno accedervi anche apprendisti e collaboratori. La fruizione dell'indennità è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 181/2000. Inoltre, rimangono esclusi dalla fruizione dell'indennità i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per dimissioni o per risoluzione consensuale del rapporto.
Per le retribuzioni mensili inferiori a 1.180 € l’importo erogato sarà pari al 75% dello stipendio, mentre per quelle superiori l’importo sarà aumentato, a partire dal 75%, del 25% della differenza tra retribuzione mensile e la retribuzione ‘di riferimento’. In ogni caso, la cifra massima erogabile sarà pari a 1.119,32 €.
Art. 3: licenziamenti e... L’art. 3, rubricato «tutele in costanza di rapporto di lavoro» vede come intervento principale quello sul regime dei licenziamenti individuali, riguardando l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, di cui si modificano i commi dal primo al sesto. Il lavoratore dipendente dal datore che impiega più di 15 lavoratoti è tutelato in caso di licenziamento illegittimo, in presenza di tre regimi sanzionatori. Il giudice, infatti, deve accertare che il licenziamento non sia avvenuto in presenza di discriminazione o motivo illecito, in presenza di inesistenza del giustificato motivo soggettivo o delle giusta causa, oppure del giustificato motivo oggettivo.
Non subisce modifiche la disciplina dei licenziamenti discriminatori: il datore di lavoro, qualunque sia il numero di dipendenti occupati, è tenuto al reintegro in caso di condanna a reintegrare il lavoratore e risarcire i danni subiti con indennità.
... rito speciale. Per le controversie in tema di licenziamenti viene introdotto un rito speciale, dedicato alle ipotesi regolate dal nuovo art. 18 Statuto dei lavoratori. Il rito, che vuole essere snello ma garantire al contempo lo svolgimento in pieno contraddittorio, è bifasico: nella prima fase il giudice decide con ordinanza se accogliere o meno la domanda del lavoratore; la seconda, a carattere eventuale, in opposizione avverso l’ordinanza di accoglimento o di rigetto della domanda, è del tutto assimilabile al giudizio di merito che si svolge avanti al giudice del lavoro.
Art. 4: esodo ed equità di genere. Tra le «ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro» contenute nell’art. 4, si possono leggere quelle riguardanti l’«esodo» dei lavoratori con costi a carico del datore e quelle finalizzate a garantire l’equità di genere anche nel mercato del lavoro.
In riferimento al primo, le aziende potranno, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani stipulare accordi con i sindacati maggiormente rappresentativi per stabilire il trattamento economico ‘in uscita’ da riservare a questi lavoratori. In ogni caso, nell’ambito di tali procedimenti, ai lavoratori spetterà una prestazione pari al trattamento pensionistico che spetterebbe loro; inoltre, il datore di lavoro dovrà corrispondere all’INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
Con la finalità di garantire l’equità di genere nell’accesso (e nella permanenza) al mercato del lavoro, vengono introdotte norme di contrasto alla pratica delle c.d. dimissioni in bianco, che coinvolge in prevalenza le lavoratrici. A tutela della maternità è introdotto anche il congedo di paternità obbligatorio, accompagnato dal finanziamento di specifiche iniziative a favore delle madri lavoratrici.