Un salvagente da 5 miliardi per 65mila esodati. Intanto la riforma del lavoro approda in Aula

Saranno 65.000 gli esodati che andranno in pensione con le vecchie regole, per un fabbisogno finanziario complessivo di 5 miliardi e 70 milioni dal 2013 al 2019 . Sul versante della riforma lavoro alcune novità sono il salario base per i collaboratori a progetto, l’indennizzo una tantum per i parasubordinati che perdono il lavoro e l’allentamento della stretta sulle partita Iva.

Una bozza di decreto - che conferma il salvataggio di 65mila esodati - è stata inviata da Elsa Fornero, Ministro del Lavoro, a Mario Monti, per la firma in qualità di Ministro dell’Economia. In 65mila manterranno il diritto ad andare in pensione con le vecchie regole. Sono stati confermati i costi per il salvataggio dei 65mila esodati, che risultavano già in mobilità prima del 4 dicembre 2011 e che raggiungono entro 3 anni 4 nel sud Italia dall’inizio del beneficio i requisiti per il pensionamento 5 miliardi e 70 milioni di euro fino al 2019. La somma sarà così suddivisa 240 milioni per il 2013 630 per il 2014 1.040 milioni per il 2015 1.220 milioni per il 2016 1.030 per il 2017 infine, 610 e 300 milioni rispettivamente per 2018 e 2019. Gli esodandi rimangono fuori. L’intervento di salvataggio, tuttavia, non si estende ai cosiddetti esodandi. Lo conferma direttamente il Ministro Fornero che, pur ammettendo di non essere contraria a garantire anche a questi lavoratori l’uscita con le vecchie regole pensionistiche, ritiene, vista la mancanza di risorse a disposizione, impossibile il salvataggio almeno per ora. Comunque, è bene ricordare che il testo della bozza potrebbe subire delle modifiche in sede di coordinamento formale. Primo step superato per la riforma del lavoro. Nel frattempo, sempre in materia di lavoro, arriva il primo via libera della commissione Lavoro di Palazzo Madama alla riforma del mercato del lavoro che ora passa all'esame dell'Aula. Il Senato dovrebbe dare l’ok nel giro di 2 settimane e non è escluso il ricorso alla fiducia. Per essere più precisi il testo potrebbe essere 'spacchettato' in 3 flessibilità in entrata, in uscita e ammortizzatori sociali. Un tassello di un disegno più ampio di riforma su cui è impegnato il Governo . La Fornero sottolinea che si tratta di una riforma importante , equilibrata tra interessi contrapposti come quelli di imprese, lavoratori e bilancio pubblico. La riforma rappresenta un buon tassello sulla strada della ripresa e della coesione sociale . Alcune novità salario base per i co.co.pro. Per definire lo stipendio minimo dei co.co.co, i riferimenti alle tariffe minime dei lavoratori autonomi che per alcune figure professionali non ci sono , sono stati sostituiti dai contratti nazionali di lavoro. Una tantum per il posto di lavoro perso. Rafforzato l’una tantum per i parasubordinati che, in via sperimentale, avrà validità 3 anni. Voucher per i commercianti e gli studi professionali dovranno essere numerati e indicare data e ora. I voucher agricoltura potranno essere ancora usati nelle aziende con fatturato sotto i 7.000 euro, oltre tale soglia sarà usato solo per studenti e pensionati. Rimane ancora da determinare – e lo faranno le parti sociali - il valore orario. Arriva il congedo per papà. Ai papà spetta un giorno di congedo obbligatorio di paternità e due facoltativi. Che, però, si sottraggono ai 20 mesi di congedo della mamma, ovviamente se lei è d'accordo. Partite Iva, vere o false? Considerate vere le partite Iva che hanno un reddito annuo lordo di almeno 18mila euro. Intanto sono stati modificati i criteri per stanare quelle false. Ad esempio, il lavoratore non deve avere una postazione fissa in azienda insomma, niente scrivania, ma il telefono sì. La questione dell’articolo 18. Ecco il meccanismo antifrode la malattia non blocca la procedura di conciliazione, uniche eccezioni maternità o infortuni sul lavoro. Altro? Sì, nei casi dei licenziamenti disciplinari non c'é più il riferimento alla legge, ma solo ai contratti collettivi di lavoro.

Bozza del Decreto in materia di tutele per i lavoratori esodati * * Il testo potrebbe subire delle modifiche in sede di coordinamento formale Articolo 1 1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, individuando, alla tabella di cui al successivo articolo 6, la ripartizione dei soggetti interessati ai fini della concessione dei benefici di cui al medesimo comma 14, nel limite delle risorse complessivamente previste al comma 15 del citato articolo 24. Articolo 2 1. I lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa accedono ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge numero 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 214 del 2011, alle seguenti condizioni a lavoratori di cui alla lettera a del citato comma 14 cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 con perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, numero 223 b lavoratori di cui alla lettera b del citato comma 14 cessazione dell'attività lavorativa alla data del 4 dicembre 2011 c lavoratori di cui alla lettera c del citato comma 14 titolarità al 4 dicembre 2011 della prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 numero 662 titolarità della medesima prestazione da data successiva al 4 dicembre 2011 se l'accesso alla stessa risulta autorizzato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, fermo restando che gli interessati restano a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni di età d lavoratori di cui alla lettera d del citato comma 14 perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge l'ultima contribuzione di questi lavoratori deve essere volontaria e tali lavoratori devono avere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201 e lavoratori di cui alla lettera e del citato comma 14 esonero dal servizio alla data del 4 dicembre 2011 f lavoratori di cui alla lettera e-bis del citato comma 14 congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, numero 151, con perfezionamento, entro 24 mesi dalla data di inizio del predetto congedo, del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a , della legge 23 agosto 2004, numero 243 g lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter del decreto legge 29 dicembre 2011 numero 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 numero 14 risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del Codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa h lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011 ,numero 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 numero 14 risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa. 2. I lavoratori di cui alle lettere g ed h del comma 1 del presente articolo conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi quali, le comunicazioni obbligatorie alle direzioni territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede è indicata al successivo articolo 4. 3. I soggetti di cui alle lettere g ed h del comma 1 del presente articolo devono risultare in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge numero 201 del 2011. Articolo 3 1. I lavoratori di cui alla lettera c delle premesse, per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai fondi di solidarietà, restano a carico dei predetti fondi fino al compimento del sessantaduesimo anno di età. Articolo 4 1. I soggetti di cui alle lettere e ed f del comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 numero 214, alle direzioni territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza degli stessi. 2. Per i soggetti di cui alla lettera e del comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, relativa al provvedimento di esonero, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente direzione territoriale del Lavoro. 3. Per i soggetti di cui alla lettera f del comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, l'istanza di cui al comma 1 del presente articolo deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, relativa al provvedimento di congedo, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo da parte della competente direzione territoriale del Lavoro. 4. I soggetti di cui alle lettere g ed h del comma 1 dell'articolo 2 del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge numero 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 214 del 2011, corredata dall'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità a nel caso in cui si tratta di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del Codice di procedura civile, l'istanza è presentata alla direzione territoriale del Lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti b in tutti gli altri casi, l'istanza è presentata alla direzione territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato. 5. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale . 6. Presso le direzioni territoriali del Lavoro di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, sono istituite specifiche commissioni per l'esame delle istanze di cui ai commi che precedono. 7. Le commissioni di cui al comma 6 sono composte da due funzionari della direzione territoriale del Lavoro, di cui uno con funzioni di presidente, nonché da un funzionario dell'Inps, designato dal direttore provinciale della sede dello stesso Istituto. 8. Per il funzionamento delle commissioni di cui al comma 6 non sono previsti oneri a carico della pubblica amministrazione. Articolo 5 1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle commissioni di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all'Inps, anche con modalità telematica. 2. Avverso i provvedimenti delle commissioni di cui all'articolo 4, comma 6, del presente decreto l'interessato può presentare riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla direzione territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l'istanza. Articolo 6 1. In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, e successive modificazioni, è determinato in 65.000 unità, ripartite come segue si veda la tabella . Articolo 7 1. I lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, del beneficio delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, numero 122, e successive modificazioni, sono computati nel contingente di cui all'articolo 6 del presente decreto. Articolo 8 1. Il numero complessivo dei lavoratori indicato all'articolo 6, aventi titolo ai benefici di cui al presente decreto, comporta un fabbisogno finanziario complessivo nel limite individuato dall'articolo 24, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, numero 214, e successive modifiche e, pertanto, non occorre applicare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, numero 216, convertito con modificazioni con legge 24 febbraio 2012, numero 14.