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LAVORO

previdenza | 15 Febbraio 2012

CEDU e perequazione pensionistica: riconosciuto ai pensionati un indennizzo economico variabile

di Paolo Rosa - Avvocato

La vicenda, semplice nella prospettazione in fatto, ha dato origine ad un nutritissimo contenzioso giudiziario che ha impegnato la giurisprudenza di merito, le Sezioni Semplici e le Sezioni Riunite della Corte di Cassazione con ben due sentenze, le nn. 9023 e 9024 del 2001, alle quali si è uniformata la successiva giurisprudenza di merito e di legittimità fino ad arrivare alla Corte Costituzionale e poi alla Corte dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo.

(CEDU, Seconda Sezione, sentenza 14 febbraio 2012, causa n. 17972/07)

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Questo il caso. Si tratta dell’accertamento del diritto di alcuni ex dipendenti del Banco di Napoli alla perequazione automatica secondo la disciplina dettata dal d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357 e cioè con il meccanismo che assicurava il collegamento del trattamento dei lavoratori ormai cessati dal servizio con quello dei lavoratori ancora in attività (cd. clausola oro).
Secondo l’interpretazione giurisprudenziale sin lì formatasi il sistema di perequazione delle pensioni vigente per i dipendenti degli enti pubblici creditizi già pensionati alla data del 31 dicembre 1990 (clausola oro) era sopravvissuto alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 che aveva diversamente disciplinato la perequazione non più agganciata ai salari ma solo all’ISTAT e ritenuta applicabile esclusivamente ai lavoratori ancora in servizio alla data del 31 dicembre 1990.
Su pressione evidentemente degli istituti di credito interessati alla questione, il Legislatore, successivamente, secondo una prassi ormai ricorrente, ha emanato la legge n. 243/2004, il cui art. 1, comma 55, dispone che: al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l’art. 3, comma 1, lett. p), l. 23 ottobre 1992, n. 421 e l’art. 9, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, devono intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall’art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dia pensionati di cui all’art. 3, d.lgs. 20 novembre 1990, n. 357. All’assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
La giurisprudenza si uniformava negando la validità della clausola oro. La Corte di Cassazione, nuovamente adita e poco propensa a veder vanificata la propria funzione nomofilattica, dubitava però, in riferimento agli artt. 3, 102 e 111 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 55, l. 23 agosto 2004, n. 243 e rimetteva la questione alla Corte Costituzionale.
La Consulta, con sentenza n. 362 del 3 novembre 2008, dichiarava non fondata la questione di legittimità costituzionale così come sollevata affermando la legittimità di norme di interpretazione autentica che attribuiscono alla disposizione interpretata uno dei significati ricompresi nell’area semantica della disposizione stessa giudicando altresì infondata sia la censura secondo cui la norma farebbe dipendere l’assetto definitivo degli interessi delle parti in conflitto dalla durata della lite e sarebbe fonte di disparità di trattamento tra quanti hanno già ottenuto una sentenza definitiva e quanti hanno ancora una lite pendente così come infondata la censura relativa alla pretesa compromissione del ruolo nomofilattico della Corte di Cassazione perché il Legislatore può porre norme che precisino il significato di altre norme, non solo ove sussistano situazione di incertezza nell’applicazione del diritto o siano insorti contrasti giurisprudenziale, ma pure in presenza di indirizzi omogenei, anche di legittimità, se la scelta imposta per vincolare il significato ascrivibile alla legge anteriore rientra tra le possibili varianti di senso del testo originario.
Di qui il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo la quale, con sentenza pronunciata in Strasburgo ieri 14 febbraio 2012 - giorno di San Valentino -, ha affermato che non ci possono essere da parte del Legislatore nazionale interferenze con l’amministrazione della giustizia destinate ad influire sulla definizione giudiziale di una controversia tra privati senza che vi siano giustificati motivi di interesse pubblico che, nel caso di specie, non sono stati ritenuti sussistenti. La Corte Europea dei diritto dell’uomo ha quindi riconosciuto ai pensionati che si sono rivolti ad essa un indennizzo economico, per la perdita di perequazione subita, variabile tra i 5.500,00 e i 30.000,00 Euro.
È un segnale importante per il nostro Legislatore nazionale che dovrebbe evitare, per le pressioni delle lobby interessate o dell’INPS come spesso è avvenuto, di emanare norme di interpretazione autentica, e come tali retroattive, su questioni sostanzialmente private quando non siano giustificate da un preminente pubblico interesse.
Va detto però che, nel caso di specie, a parere di chi scrive,la pretesa di estendere lo stesso trattamento di perequazione economica realizzava, come motivato dalla Consulta, il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi e quindi poteva sussistere il preminente pubblico interesse ma, come chiosano i toscani, chi ha la penna in mano ..scrive!