Da oggi la tutela assicurativa per gli italiani che lavorano nei Paesi extracomunitari si estende anche ai lavoratori extra UE

L’INPS ha fornito un’importante interpretazione in merito alla normativa che disciplina la materia dei trasferimenti dei lavoratori italiani nei paesi non appartenenti alla comunità europea.

Con il messaggio numero 995 del 18 gennaio 2012, l’ INPS ha fornito un’ importante interpretazione in merito alla normativa che disciplina la tutela assicurativa dei soggetti italiani che svolgono attività lavorativa in paesi extracomunitari. Come è noto, il d.l. numero 317/87, convertito con modificazioni dalla l. numero 398/87, disciplina la delicata materia relativa ai trasferimenti ovvero ai distacchi dei lavoratori italiani nei paesi extracomunitari in cui non sono state stipulate delle convenzioni con l’Italia. Prima di esaminare gli elementi significativi contenuti nel messaggio in parola, è opportuno trattare sinteticamente gli aspetti relativi alle convenzioni in tema di sicurezza sociale. I diritti del lavoratore. È bene ricordare che lo scopo delle convenzioni di sicurezza è quello di tutelare il lavoratore che presta la propria attività presso un altro Stato contraente. Tali accordi consentono agli interessati di - sommare i periodi di assicurazione compiuti in Italia con quelli compiuti in uno Stato convenzionato ai fini del conseguimento dei requisiti per il diritto alla pensione - ottenere il pagamento della pensione a carico di un Paese nel territorio dello Stato convenzionato in cui risiedono. In Italia, la legislazione in materia è caratterizzata dal principio generale della cosiddetta territorialità dell'obbligo assicurativo. Fonte di questo principio è l'art. 37 del r.d.l. numero 1827/35, implicitamente riaffermato dall'art. 38 della Costituzione. Le norme previste in assenza di una convenzione. Nel caso in cui un italiano presti la sua attività in un Paese extracomunitario che non abbia stipulato una convenzione, il legislatore ha comunque previsto una adeguata tutela. Prima di tutto, lo svolgimento della prestazione è condizionata al rilascio della previa apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro. Inoltre, ai sensi dell'art. 1 della l. numero 398/87, i lavoratori italiani assunti o trasferiti in paesi extra U.E. che non abbiano stipulato convenzioni sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale - Assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti - Assicurazione contro la tubercolosi - Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali - Assicurazioni contro le malattie - Assicurazioni di maternità - Assicurazioni per gli orfani Il necessario adeguamento ai principi comunitari. La normativa in parola, in ossequio al principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dall'art. 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea TFUE , estende il campo di applicazione della tutela assicurativa anche ai lavoratori comunitari. Nei mesi scorsi, a seguito di un chiarimento di interpretazione della l. numero 398/1987 richiesto dalla Direzione generale della previdenza, con nota prot. 04/UL/0004103/L del 23 agosto 2011, il Ministero ha formulato la conclusione che la tutela assicurativa prevista dalla legge possa essere estesa anche ai lavoratori extra U.E. Precisamente, il dicastero ha indicato le seguenti categorie di lavoratori ai quali possono essere estesi gli effetti della normativa - lavoratori in possesso dello status di soggiornanti di lungo periodo - lavoratori privi dello status di soggiornanti di lungo periodo, ma in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro. Un passo avanti nella direzione dell’uguaglianza. L’intento del dicastero è stato quello di estendere il campo di applicazione della tutela assicurativa prevista dalla legge numero 398/1987, anche ai lavoratori stranieri, alla luce della convenzione OIL numero 143 del 24 giugno 1975, ratificata dall’Italia nel 1978, con la quale si è voluto garantire a tutti i lavoratori migranti di beneficiare della parità di trattamento e della piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

INPS, messaggio 18 gennaio 2012, n. 995 OGGETTO Interpretazione del Decreto legge 31.07.1987 n. 317 convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398. Estensione dell’applicabilità ai lavoratori cittadini extracomunitari. Come noto il DL. n. 317/87, convertito con modificazioni dalla Legge n. 398/87, prevede una specifica tutela assicurativa per i lavoratori che svolgono attività lavorativa in Paesi extracomunitari non convenzionati. L’articolo 1 della L. n. 398/87 individua l’ambito di applicazione soggettivo del provvedimento in esame e in particolare sancisce l’obbligo assicurativo in Italia per i lavoratori italiani inviati dal proprio datore di lavoro nei predetti Paesi. Sebbene la norma faccia riferimento ai soli lavoratori italiani, in osservanza del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea TFUE , il campo di applicazione è da considerarsi esteso anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE Messaggio Inps n. 18604 del 6 febbraio 1990 . Ciò premesso si rende noto, al riguardo, che il Ministero del lavoro, con nota del 23.08.2011 prot. 04/UL/0004103/L in allegato , ha espresso l’avviso che le disposizioni di cui alla L. n. 398/87 siano applicabili ai lavoratori extracomunitari che si trovino in una delle seguenti condizioni in possesso dello status di soggiornanti di lungo periodo” ,ai sensi dell’articolo 11.1.d della Direttiva 2003/109/CE, e dell’articolo 9, comma 12 c del D. Lgs. 286/98, privi dello status di soggiornanti di lungo periodo”, ma in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro. Siffatta soluzione, ad avviso del dicastero, è conforme al principio di parità di trattamento che impronta la legislazione italiana e che è espressamente richiamato nelle disposizioni normative emanate successivamente alla L.398/87. In particolare il riferimento è all’articolo 2, comma 3 del D.Lgs. n. 286/98 il quale stabilisce che la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani”. Conseguentemente, ad avviso del Ministero, non sussistono ostacoli per ritenere che la richiamata estensione dei diritti riguardi anche le particolari disposizioni in materia di tutela assicurativa di cui alla L. 398/87. Alla luce di quanto esposto e in conformità al sopracitato parere ministeriale si rende noto, pertanto, che la disciplina di cui alla L. 398/87 deve essere estesa altresì ai lavoratori extracomunitari, anche privi dello status di soggiornanti di lungo periodo”, purché titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore in un Paese extracomunitario.

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