I contributi previdenziali si pagano anche sull’indennità di trasferta

Le indennità di trasferta dei lavoratori concorrono alla formazione del reddito e sono quindi soggette alle trattenute previdenziali, nella misura del 50% dell’intera somma.

Il datore di lavoro deve pagare i contributi previdenziali anche sull’indennità di trasferta dovuta ai lavoratori che cambiano continuamente sede di lavoro cosiddetti trasfertisti . La trattenuta va applicata nell’ordine del 50% dell’intera somma, a nulla rilevando che il diritto all’indennità non sussista nei giorni di assenza dal lavoro per ferie, malattia, etc. e l’importo sia determinato in misura variabile in relazione alle località dove si svolgono i lavori. Così ha deciso la sezione Lavoro della Corte di Cassazione con sentenza n. 396 depositata il 13 gennaio scorso. L’antefatto. La questione era nata da una cartella esattoriale notificata a un’impresa che non aveva versato i contributi relativi ad 8 operai trasfertisti. Il debito consisteva nella contribuzione relativa al 50% dell’indennità di trasferta, che è assoggettata a contribuzione Inps ai sensi dell’art. 51 comma 6 del Tuir. L’impresa, però, aveva impugnato la cartella facendo presente che gli operai non si trovavano nelle condizioni previste a tal fine dalla normativa in parola. Secondo l’impresa, infatti, agli operai si sarebbe dovuto applicare il comma 5 dell’art. 51 che, per contro, non prevede l’assoggettamento a contribuzione delle indennità per trasferte fuori dal comune dove ha sede l’impresa se l’indennità non supera le 90mila lire al giorno come nel caso di cui si discute . Ciò perché la sede di lavoro dei dipendenti interessati doveva essere individuata in quella dove aveva sede l’impresa , salvo poi, di volta in volta, essere dislocati al bisogno, presso altre destinazione per seguire i lavori commissionati all’impresa. L’esenzione dai contributi Inps vale solo se la missione è occasionale. Il Collegio, però, non ha condiviso la tesi della parte ricorrente ed ha rigettato il ricorso facendo presente che, ai fini dell’applicazione del comma 5, gli operai avrebbero dovuto prestare servizio abitualmente nella stessa sede dell’impresa, salvo andare in missione occasionalmente. I lavoratori interessati, invece, cambiavano sede di lavoro sistematicamente, perché la prestazione consisteva proprio nel seguire i lavori nelle varie destinazioni ove fossero individuate le sedi degli impianti da installare. E quindi il caso ricadeva nella fattispecie ipotizzata dal comma 6, che prevede, appunto, l’assoggettamento della metà dell’indennità di trasferta alla contribuzione Inps. Se la sede di lavoro varia continuamente sull’indennità si pagano anche i contributi. La Suprema Corte ha affermato, quindi, il seguente principio di diritto L.'art. 51, comma 6 del T.U.I.R. - il quale prevede che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito, anche ai fini contributivi, nella misura del 50% del loro ammontare - si riferisce al caso in cui la normale attività lavorativa si debba svolgere contrattualmente al di fuori di una sede di lavoro prestabilita - ancorchè l'assunzione del dipendente sia formalmente avvenuta per una determinata sede - e con riguardo al pagamento una indennità o una maggiorazione retributiva erogata in ragione di tale caratteristica, anche se non nei giorni di assenza dal lavoro per ferie, malattia, etc. e anche se in misura variabile in relazione alle località di volta in volta assegnate .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 15 dicembre 2011 – 13 gennaio 2012, n. 396 Presidente Canevari – Relatore Ianniello Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 26 marzo 2007, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado di rigetto dell’opposizione proposta dalla società Strumentazione Elettrotecnica Industriale s.p.a. avverso la cartella esattoriale notificatale da Esatri s.p.a. per il pagamento della somma di Euro 106.946,81, a titolo di contributi dovuti all’INPS, ai sensi dell’art. 48 D.P.R. n. 917/1986, attualmente 51, comma 6 T.U.I.R. 2007 , così come modificato dall’art. 3, 5 comma D.Lgs. n. 314/1997, e dall’art. 1, L. n. 229/2000, sul 50% dell’indennità di trasferta trasferta Italia corrisposta ai propri dipendenti c.d. trasfertisti trattasi di n. 8 operai specializzati nella istallazione, manutenzione e gestione di impianti . La Corte d’appello, rilevato che la società, nell’attività indicata, svolta in diverse parti di Italia su richiesta di vari committenti, si avvale di personale generico assunto nel luogo di istituzione del relativo cantiere, mentre utilizza gli otto operai specializzati assunti presso la sede di omissis per affiancare nei vari cantieri, quali capo gruppo o capo cantiere, gli operai generici, corrispondendo pertanto loro una indennità di trasferta, ha valutato che tale indennità sia assoggettabile ai sensi della norma di legge citata alle ritenute previdenziali per il 50% della stessa ed ha pertanto ritenuto fondata la tesi dell’INPS posta a fondamento della iscrizione a ruolo del relativo credito, non essendosi la società attenuta a tale regola legale. Per la cassazione della sentenza indicata, la S.E.I. s.p.a. propone ricorso, notificato il 20 giugno 2007, affidato a tre motivi, riguardanti il primo, la violazione delle norme di legge citate, il secondo, la violazione del C.C.N.L. per i dipendenti dell’industria metalmeccanica privata e il terzo, il vizio di motivazione della sentenza impugnata nell’argomentare l’interpretazione delle norme di legge e del contratto collettivo citati. L’INPS, anche quale mandatario della società di cartolarizzazione SCCI s.p.a., resiste alle domande della società con rituale controricorso. La Esatri s.p.a., regolarmente intimata, non ha svolto difese in questa sede. La società ricorrente ha infine depositato una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c Motivi della decisione A norma del 5 comma dell’art. 51 del Testo Unico delle Imposte Dirette T.U.I.R. , applicabile anche per la definizione della nozione di reddito da lavoro dipendente ai fini contributivi, Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno . . Il sesto comma del medesimo articolo di legge stabilisce poi Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità . concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare . La ricorrente censura, coi motivi indicati, la valutazione della Corte d’appello di Milano relativa alla applicabilità del sesto comma dell’articolo citato all’indennità di trasferta corrisposta dalla società agli otto operai specializzati assunti presso la sede di omissis in occasione del loro invio in luoghi sempre diversi per affiancare nei vari cantieri gli operai generici assunti in loco per l’attività di istallazione, manutenzione e gestione di impianti. La società sostiene infatti che al caso in esame sarebbe applicabile il quinto comma dell’art. 51, sulla base delle seguenti considerazioni, trascurate o sottovalutate dalla Corte territoriale 1 - richiama una circolare del Ministero delle finanze del 1997, ritenuta applicabile anche in materia di retribuzione previdenziale dalla circolare della Direzione Generale dell’INPS n. 27272 del dicembre 2008, secondo la quale la disciplina dell’art. 51, comma 6 sarebbe applicabile unicamente per quelle indennità o maggiorazioni della retribuzione attribuite per tutti i giorni retribuiti, senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove questa si è svolta 2 - ne deduce che trasfertista ai sensi della norma indicata sarebbe unicamente il dipendente che a per contratto non ha una sede di lavoro prestabilita b riceve una indennità di trasferta per tutti i giorni di lavoro retribuiti c indipendentemente dall’essersi recato o meno in trasferta 3 - rileva che gli otto operai specializzati sono stati assunti con sede di lavoro fissata consensualmente presso la sede di omissis , che la loro indennità non è fissa ma variabile in relazione alla destinazione che può essere dalla provincia di Milano alle più diverse parti dell’Italia e anche all’estero e che viene corrisposta solo quando il dipendente sia effettivamente in trasferta e non in caso di ferie, assenze per malattia, festività. La società aggiunge che anche il C.C.N.L. applicabile per gli addetti all’industria metalmeccanica privata , ingiustamente trascurato dalla sentenza impugnata, detta una disciplina della trasferta in linea con l’interpretazione della legge data dalla circolare citata, escludendo la natura retributiva dell’indennità erogata in caso di prestazione del lavoro fuori della sede di assunzione, anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili e diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione . Il ricorso è infondato. L’unico problema da risolvere è quello che compete esclusivamente all’autorità giudiziaria della interpretazione delle norme di legge citate, dettate in una materia quella della definizione della retribuzione contributiva previdenziale in cui il contratto collettivo in ipotesi, con una disciplina derogatoria, del resto inesistente nel caso in esame, in cui la normativa collettiva è dettata unicamente per escludere il computo della indennità nella base di calcolo di alcuni istituti retributivi , come quello individuale, non hanno possibilità di incidere. I fatti cui applicare la disciplina indicata sono infatti pacifici, non avendo l’INPS mai contestato che gli otto dipendenti indicati siano stati assunti con sede in OMISSIS , che gli stessi vengano inviati a prestare la loro opera in cantieri diversi dislocati in una qualsiasi delle provincie italiane, ivi compresa quella di Milano, che percepiscano una indennità per ogni giornata di lavoro fuori della sede di Trezzano, di importo differente a seconda della collocazione geografica per le possibili diversità del costo della vita locale e che tale indennità non venga loro erogata in caso di assenza per malattia, ferie, infortuni, etc. Da precisare peraltro che la società non ha mai dedotto, in maniera specifica, che tali lavoratori prestino normalmente o in una qualche occasione, la loro opera presso la sede legale e operativa di omissis . Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente col richiamo alle circolari citate del Ministero delle finanze e dell’INPS, l’art. 51, sesto comma del T.U.I.R. non richiede per la sua applicazione che le indennità e le maggiorazioni ivi previste siano corrisposte in maniera fissa e continuativa, anche indipendentemente dalla effettuazione della trasferta e dal tipo di essa. La norma indica infatti come eventuale tale rigida continuità anche se mentre concentra il nucleo significativo della disposizione, in rapporto a quello del precedente comma, nel dato relativo ad una erogazione corrispettiva dell’obbligo contrattuale assunto dal dipendente di espletare normalmente le proprie attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi e quindi al di fuori di una qualsiasi sede di lavoro prestabilita. Sede di lavoro, appunto e non mera sede di assunzione o comunque luogo in cui il dipendente non è chiamato a svolgere normalmente la propria attività lavorativa e costituente sostanzialmente mero riferimento per la gestione burocratica del rapporto di lavoro. Questo essendo il significato della norma alla stregua del dato testuale e dello scopo perseguito dal legislatore di trattare, al riguardo, in maniera differenziata chi per mestiere svolge la propria prestazione lavorativa subordinata in località sempre diverse, mentre il dato formale della assunzione in una determinata località, se questa non è anche la sede di lavoro non intercetta alcuna ragione di una differenziazione di trattamento , di essa la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione al caso esaminato. In proposito, la Corte ha infatti accertato che il lavoro degli otto operai citati viene normalmente svolto in luoghi variabili e diversi, ed ha correttamente ritenuto irrilevante, sul piano considerato, il fatto che l’indennità venga corrisposta in importi variabili variabilità che, anche se collegata in ipotesi - che comunque non è sufficientemente specificata in ricorso - ai diversi costi della trasferta, qualifica, nell’ottica della legge, unicamente il 50% dell’importo erogato e non venga erogata nelle giornate di assenza dal lavoro come stabilito dal contratto collettivo . Il ricorso va pertanto respinto, sulla base dell’affermazione del seguente principio di diritto L’art. 51, sesto comma del T.U.I.R. - il quale prevede che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito, anche ai fini contributivi, nella misura del 50% del loro ammontare - si riferisce al caso in cui la normale attività lavorativa si debba svolgere contrattualmente al di fuori di una sede di lavoro prestabilita - ancorché l’assunzione del dipendente sia formalmente avvenuta per una determinata sede - e con riguardo al pagamento una indennità o una maggiorazione retributiva erogata in ragione di tale caratteristica, anche se non nei giorni di assenza dal lavoro per ferie, malattia, etc. e anche se in misura variabile in relazione alle località di volta in volta assegnate ”. Al rigetto del ricorso consegue, come effetto normale, la condanna della ricorrente a rimborsare all’INPS anche in rappresentanza della s.p.a. S.C.C.I. le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo. Nulla per le spese di Esatri s.p.a., che non ha svolto difese in questa sede. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rimborsare all’INPS anche quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a. le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 70,00 per esborsi ed Euro 4.000,00, oltre accessori 12,50%, IVA e CPA ,per onorari nulla per le spese di Esatri s.p.a