Il diritto alle ferie non godute sopravvive al trasferimento per mobilità

La lavoratrice ha diritto ad usufruire, presso la PA di destinazione, delle ferie maturate e non godute presso la PA di provenienza, dato che il trasferimento non comporta una novazione del rapporto di lavoro, ma solo una sostituzione del datore.

Il trasferimento per mobilità interna di un dipendente pubblico non comporta novazione del rapporto di lavoro, ma solo sostituzione del datore, con la conseguenza che il dipendente trasferito porta con sé tutti i diritti maturati presso il precedente datore, comprese le ferie non godute. Lo ha affermato il Tribunale del Lavoro di Brindisi, con sentenza depositata il 10 novembre scorso. Il caso. Una lavoratrice, originariamente dipendente presso la Asl di Roma e in seguito trasferita per mobilità interna alla Asl di Brindisi, conveniva in giudizio presso il Tribunale di Brindisi le due strutture, per veder riconosciuto il diritto a godere delle ferie maturate e non godute alle dipendenze della prima Asl Roma . Le convenute eccepivano in via preliminare l’incompetenza per territorio del giudice adito e la competenza del Tribunale di Roma contestavano, inoltre, nel merito la pretesa azionata, eccependo anche la prescrizione quinquennale del diritto. Competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio cui il dipendente è addetto. Il Tribunale di Brindisi rigetta l’eccezione preliminare, dichiarandosi competente per territorio per le controversie relative a rapporti di lavoro con la P.A., infatti, è competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto. Il trasferimento per mobilità non produce novazione del rapporto di lavoro. Né può assumere rilevanza, tanto con riferimento alla competenza quanto al merito della controversia, la circostanza che le ferie oggetto del ricorso siano state maturate quando la lavoratrice era ancora alle dipendenze della Asl di Roma tra il 2004 e il 2007 il trasferimento per mobilità interna, infatti, non comporta novazione del rapporto di lavoro, ma solo di sostituzione del datore di lavoro. Non si tratta di due distinti rapporti di lavoro ma di un unico rapporto nel quale si sono succeduti due datori, con il consenso di tutte le parti. La lavoratrice conserva tutti i diritti maturati prima del trasferimento, comprese le ferie non godute. Poiché non c’è novazione, la lavoratrice trasferita porta con sé tutti i diritti maturati presso il precedente datore di lavoro, comprese le ferie ha diritto, quindi, ad usufruire presso la PA di destinazione delle ferie maturate e non godute presso la PA di provenienza. La prescrizione è stata interrotta. Il Tribunale rigetta anche l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta, in quanto la ricorrente ha interrotto la decorrenza del termine, presentando una richiesta di godere le ferie in data giugno 2007. C’è la prova del diritto alle ferie, anche grazie ad una confessione del datore. Il Tribunale, infine, riconosce che il diritto alle ferie risulta provato, perché la ricorrente ha dimostrato i fatti costitutivi, producendo anche un documento con efficacia confessoria, in quanto proveniente direttamente dal datore di lavoro, nel quale veniva espressamente indicato che la lavoratrice ha maturato 33 giorni di ferie non godute nel periodo di riferimento. Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto a godere di 35 giorni complessivi di ferie maturate e non godute.

Tribunale di Brindisi, sez. Lavoro, sentenza 10 novembre 2011, n. 4190 Giudice del Lavoro Notarangelo Fatto e diritto La ricorrente ha convenuto in giudizio le due Aziende Sanitarie Locali resistenti al fine di vedersi riconosciuto il diritto a godere di n. 68 giorni di ferie maturate e non godute negli anni dal 2004 al 2007 alle dipendenze della ASL ROMA B” o, in subordine, la condanna delle resistenti in solido al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, per un importo complessivo quantificato in € 4.152,35. Entrambe le resistenti hanno eccepito in via preliminare l'incompetenza per territorio del giudice adito, indicando la competenza del Tribunale di Roma. L'eccezione è infondata e deve essere rigettata, atteso che, a norma dell'art. 413 co. 5 c.p.c., per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto nel caso di specie, la ricorrente è dipendente della ASL di Brindisi dall'1/6/2009 a seguito di assunzione con procedura di mobilità volontaria tra le due Aziende Sanitarie convenute e, pertanto, correttamente l'azione è stata proposta dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi. Non rileva in senso contrario il fatto che le ferie non godute oggetto del ricorso siano state maturate interamente quando la ricorrente lavorava per la ASL di Roma, atteso che, a norma dell'art. 19 comma 4 del CCNL del 20/9/2001, la mobilità non comporta novazione del rapporto. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito”. Non si tratta quindi di due distinti rapporti di lavoro, ma di trasferimento per mobilità interna, per cui – al momento del passaggio alle dipendenze della ASL BR l'1/6/2009 – non si è estinto il precedente rapporto di lavoro, ma vi è stata semplicemente modifica del rapporto precedente, essendovi stata una sostituzione del datore di lavoro infatti, a seguito della procedura di mobilità, la ASL di Roma ha sostanzialmente ceduto alla ASL BR il contratto di lavoro relativo all'odierna ricorrente, cessione avvenuta con il consenso di tutte le parti interessate, con la conseguenza che la lavoratrice porta con sé tutti i diritti maturati presso il precedente datore di lavoro, comprese le ferie. Ne consegue che è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla ASL di Brindisi, dato che la lavoratrice ha diritto ad usufruire presso la P.A. di destinazione dei giorni di ferie maturati e non goduti presso la P.A. di provenienza, ciò proprio perché la mobilità ha efficacia modificativa e non novativa del rapporto. A ciò si aggiunga che, peraltro, già dal 16/7/2007 la ricorrente era stata collocata in aspettativa senza assegni per svolgere un incarico a tempo determinato presso la ASL di Brindisi, per cui quest'ultima non è certamente estranea ai fatti per cui è causa. Quanto poi all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla ASL BR, si deve rilevare che non vi è dubbio che le ferie si riferiscano complessivamente al periodo dal 2004 al 2007 tuttavia, la ricorrente ha utilmente interrotto il termine di prescrizione, in quanto ha presentato richiesta di godere di tali ferie in data 13/6/2007 richiesta che è stata però rigettata dal datore di lavoro e, poi, ha sottoscritto una minuta di rinuncia alle ferie in data 28/4/2009, rinuncia poi tempestivamente impugnata con la richiesta del tentativo di conciliazione in data 11/11/2009. In realtà, più che alla prescrizione, l'eccezione sembra fare riferimento alla previsione contrattuale, in base alla quale le ferie devono essere godute entro il 31 dicembre dell'anno di spettanza o possono essere al più differite entro il 30 giugno dell'anno successivo, in presenza di esigenze di servizio indifferibili che non ne abbiano reso possibile la fruizione nell'anno di maturazione si tratta quindi di eccezione attinente al merito della controversia. Al riguardo, occorre rilevare che la ricorrente ha fornito prova dei fatti costitutivi del diritto azionato – come era suo onere ex art. 2697 c.c. - avendo allegato agli atti una dichiarazione della ASL di Roma dell'11/4/2007, da cui risulta che aveva maturato gg. 33 di ferie non goduti dal 2004 fino al marzo 2007. Si tratta di una dichiarazione proveniente direttamente dal datore di lavoro, ed avente quindi una efficacia confessoria sul punto, peraltro, non vi sono contestazioni di sorta da parte della ASL di Roma, la quale in memoria di costituzione ha anzi espressamente ammesso che ad aprile 2007 la ricorrente aveva maturato un diritto a complessivi gg. 33 di ferie non godute. Si è già visto che la ricorrente aveva chiesto di usufruire di tali giorni di ferie e che la richiesta era stata rigettata, almeno in parte, per esigenze di servizio. Si tratta quindi di un diritto provato – non solo nell' an ma anche nel quantum – rispetto al quale non può dirsi maturata alcuna prescrizione quinquennale. Del pari, risulta dagli atti e non è contestato che, nel periodo successivo ovvero fino a luglio 2007 , la ricorrente ha maturato altri gg. 36 di ferie, per un totale di gg. 69. Tuttavia, la ASL di Roma ha dedotto che la ricorrente risulta avere goduto di 13 giorni di ferie tra aprile ed il 15 luglio 2007 per cui per il primo periodo residuano solo 20 gg. , e che l'indicazione di ulteriori 36 gg. di ferie per il periodo successivo è erronea, in quanto è stata effettuata automaticamente all'inizio dell'anno, senza tenere conto del fatto che – a partire dal 15/7/2007 – la ricorrente è stata collocata in aspettativa e, pertanto, non ha maturato ulteriori giorni di ferie, mentre il dato corretto è quindi solo di ulteriori gg. 15 di ferie, per un totale di 35 gg. In luogo dei 68 gg. richiesti. Tali deduzioni risultano dagli atti e non sono state contestate dalla ricorrente. Ne consegue che il suo diritto può ritenersi provato entro tali limiti nessuna efficacia in senso contrario può essere attribuito al già citato atto di rinuncia del 28/4/2009, in quanto il diritto alle ferie è irrinunciabile e la rinuncia è stata impugnata entro sei mesi e quindi tempestivamente. Quanto alla domanda subordinata di corresponsione della indennità sostitutiva, essa spetta solo qualora, alla cessazione del rapporto, non sia stato possibile usufruire delle ferie per causa imputabile al datore di lavoro pertanto, fino ad allora prevale il diritto della ricorrente a godere di tali 35 gg. di ferie. Il ricorso deve essere pertanto accolto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'accoglimento solo parziale. P.Q.M. Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da D. N. S. con atto depositato il 15/7/2010, così provvede Accerta e dichiara che la ricorrente ha diritto di godere di gg. 35 di ferie maturate e non godute nel periodo in cui è stata alle dipendenze della ASL ROMA B”. Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 600,00, di cui € 300,00 per onorario, oltre IVA e CAP.